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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1
RA
e
OS CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI C.F._2
IN AN IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con diritto di porre il proprio domicilio e la propria residenza ove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. La sig.ra si è resa disponibile a lasciare l'abitazione di residenza coniugale sita in Modena Via Parte_1
Cannizzaro n. 26, pertanto la stessa verrà assegnata al marito, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori con il regime meglio specificato ai punti successivi.
3. La stessa Sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il 31/8/2025, Parte_1
chiedendo entro tale data al Comune competente il trasferimento della propria residenza anagrafica e portando con sé tutti gli effetti personali ed i suppellettili di sua proprietà.
4. Il Sig. RL UC assumerà i costi del futuro canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare dalla data di stipula del futuro contratto sino alla data del 31/8/2025, allo scadere del quale termine qualora la Sig.ra non avesse dato adempimento all'impegno di trasferirsi altrove, Parte_1
la stessa parteciperà al costo di conduzione dell'appartamento sito in Modena Via Cannizzaro n. 26 al 50% con il Sig. RL UC, il quale avrà diritto di chiedere il pagamento della quota di canone ed oneri accessori ivi incluse spese per utenze nessuna esclusa, dal medesimo anticipati. Dal momento in cui la Sig.ra Parte_1
si sarà trasferita definitivamente altrove ed avrà trasferito di conseguenza la propria residenza, la
[...]
medesima nulla dovrà corrispondere per la locazione, spese accessorie e spese utenze, relative all'abitazione predetta.
Per_ 5. I figli e minorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati ad entrambi i Per_2
genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione, il mantenimento ed eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai coniugi congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli verranno assunte separatamente.
6. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e rimarranno temporaneamente collocati presso l'abitazione familiare in Modena via Cannizzaro n. 26 ove i genitori si alterneranno per periodi paritetici di una settimana ciascuno a settimane alterne, secondo il calendario di frequentazione alternato, fintanto che la madre non si trasferirà presso la nuova residenza. Presso tale abitazione i minori manterranno la residenza sino al trasferimento della madre di cui al punto 3), allorquando anch'essi trasferiranno la loro residenza restando collocati presso di lei ai fini anagrafici, fermo restando il regime paritetico delle visite secondo il calendario di alternanza di una settimana presso ciascun genitore;
7. Nel perfetto rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori hanno comunemente approvato il seguente regime di frequentazione paritetica genitori-figli:
Per_ ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli e a settimane alterne dal lunedì all'uscita da Per_2
scuola sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, occupandosi di accompagnare e prelevare i minori da scuola e curandone la frequentazione alle attività ludico-sportive, compleanni, competizioni e qualsivoglia impegno extrascolastico, ivi compresi i compiti assegnati a scuola.
Preso atto dell'intenzione e dell'impegno della sig.ra di lasciare l'abitazione coniugale, nel periodo Parte_1
decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso sino al momento in cui la madre lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, i minori rimarranno continuativamente presso l'abitazione familiare ove si alterneranno i genitori, a settimane alterne, prendendo possesso dell'abitazione dalle ore 9 di ciascun lunedì ed impegnandosi a lasciarla all'altro genitore entro le ore 9 del lunedì successivo. In caso di impedimento/malattia dei minori e/o dei genitori, le parti concorderanno di volta, in volta, come gestire l'emergenza. Dal momento in
Per_ cui la sig.ra avrà lasciato l'abitazione coniugale i figli e staranno, alternativamente Parte_1 Per_2
con il padre o con la madre e presso l'abitazione di ciascuno di essi, per la rispettiva settimana di competenza di ciascun genitore. Da tale momento in avanti, la consegna dei minori da un genitore all'altro, salvo accordi diversi tra le parti, avverrà mediante ritiro dei minori stessi da scuola al termine delle lezioni del lunedì ed il medesimo genitore provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina del lunedì successivo;
in caso di festività o chiusura della scuola per qualsivoglia motivo o malattia dei minori, i genitori concorderanno per tempo come gestire la consegna dei minori dall'uno all'altro.
Durante il periodo estivo, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una settimana di vacanza a luglio ed una ad agosto. Le parti si impegnano a comunicare data e luogo di destinazione delle vacanze estive all'altro genitore entro il giorno 1 aprile di ogni anno.
Durante il periodo Natalizio i figli trascorreranno ad anni alterni, 5 giorni con ciascun genitore comprendendo un anno il giorno di Natale e quello seguente Capodanno. Durante le festività di Pasqua invece trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore alternando un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività/ponti seguiranno il calendario di frequentazione ordinario.
8. Si dà atto che la madre si impegna a reperire un'abitazione adeguata ad accogliere i figli.
9. Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, per il periodo in cui i minori rimarranno collocati presso l'abitazione coniugale con regime alternato e paritario dei genitori, non è previsto alcun contributo per il mantenimento ordinario dei minori stessi, dal momento in cui la madre lascerà
l'abitazione coniugale ed i minori saranno collocati a settimane alterne presso le rispettive abitazione di ciascun genitore, le parti concordano che verrà posto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 150,00(centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo
ISTAT, che il padre dovrà corrispondere alla madre ogni giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie già in possesso, sino a quando i figli diverranno economicamente autosufficienti.
10. le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno,
previa esibizione delle pezze giustificative in forma scritta (a mezzo SMS, whatsapp, e-mail, fax, ecc). Per le spese che non necessitano di preventivo accordo, il rimborso della quota a favore del coniuge che ha anticipato l'esborso, a cura dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione; mentre per le spese da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese straordinarie s'intendono regolate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Modena, ovvero: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
11. La sig.ra di professione impiegata, è titolare di reddito netto annuo medio relativo all'ultimo ed Parte_1
unico anno lavorativo pari ad 19.300,00 circa mentre il sig. UC, di professione addetto alle vendite in un negozio, è titolare di reddito netto annuo medio relativo all'ultimo triennio pari circa ad €. 18.000,00 pertanto entrambi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
12. l'autovettura LF TO targata FJ295VW in uso alla moglie ma intestata al marito diverrà di esclusiva proprietà della moglie, con spese di trasferimento a suo carico, mentre l'autovettura
OL RT targata GG126LR in uso al marito rimarrà di proprietà di quest'ultimo;
13. L'assegno unico a sostegno delle famiglie per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore sino a quando la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale. Il sig. si obbliga a prestare il proprio consenso Parte_1 Pt_2 affinché dalla data in cui la madre avrà lasciato definitivamente l'abitazione coniugale ed avrà trasferito la propria residenza anagrafica in avanti, l'assegno venga percepito al 100% dalla sig.ra medesina;
Parte_1
14. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, nascente dal matrimonio, tra di loro e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, impegnandosi, in ogni caso, a prestarsi in futuro reciprocamente la propria più fattiva collaborazione.
15. Ogni parte provvederà al pagamento del compenso per il proprio legale relativo al presente procedimento, le spese del Contributo Unificato ed eventuali altre spese vive saranno suddivise al 50% tra le parti.
16. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora all'espatrio sia per turismo che per motivi di lavoro e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari anche per i figli.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e OS CI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
22/08/1996 e OS CI nato in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno2016 , atto n.302, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Parte_1 C.F._1
RA
e
OS CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI C.F._2
IN AN IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con diritto di porre il proprio domicilio e la propria residenza ove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. La sig.ra si è resa disponibile a lasciare l'abitazione di residenza coniugale sita in Modena Via Parte_1
Cannizzaro n. 26, pertanto la stessa verrà assegnata al marito, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori con il regime meglio specificato ai punti successivi.
3. La stessa Sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il 31/8/2025, Parte_1
chiedendo entro tale data al Comune competente il trasferimento della propria residenza anagrafica e portando con sé tutti gli effetti personali ed i suppellettili di sua proprietà.
4. Il Sig. RL UC assumerà i costi del futuro canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare dalla data di stipula del futuro contratto sino alla data del 31/8/2025, allo scadere del quale termine qualora la Sig.ra non avesse dato adempimento all'impegno di trasferirsi altrove, Parte_1
la stessa parteciperà al costo di conduzione dell'appartamento sito in Modena Via Cannizzaro n. 26 al 50% con il Sig. RL UC, il quale avrà diritto di chiedere il pagamento della quota di canone ed oneri accessori ivi incluse spese per utenze nessuna esclusa, dal medesimo anticipati. Dal momento in cui la Sig.ra Parte_1
si sarà trasferita definitivamente altrove ed avrà trasferito di conseguenza la propria residenza, la
[...]
medesima nulla dovrà corrispondere per la locazione, spese accessorie e spese utenze, relative all'abitazione predetta.
Per_ 5. I figli e minorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno affidati ad entrambi i Per_2
genitori, che ne cureranno l'istruzione, l'educazione, il mantenimento ed eserciteranno, paritariamente, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative a salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi ecc.. dovranno essere, sempre, assunte dai coniugi congiuntamente, tenendo conto delle effettive capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita dei figli verranno assunte separatamente.
6. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori e rimarranno temporaneamente collocati presso l'abitazione familiare in Modena via Cannizzaro n. 26 ove i genitori si alterneranno per periodi paritetici di una settimana ciascuno a settimane alterne, secondo il calendario di frequentazione alternato, fintanto che la madre non si trasferirà presso la nuova residenza. Presso tale abitazione i minori manterranno la residenza sino al trasferimento della madre di cui al punto 3), allorquando anch'essi trasferiranno la loro residenza restando collocati presso di lei ai fini anagrafici, fermo restando il regime paritetico delle visite secondo il calendario di alternanza di una settimana presso ciascun genitore;
7. Nel perfetto rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori hanno comunemente approvato il seguente regime di frequentazione paritetica genitori-figli:
Per_ ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli e a settimane alterne dal lunedì all'uscita da Per_2
scuola sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, occupandosi di accompagnare e prelevare i minori da scuola e curandone la frequentazione alle attività ludico-sportive, compleanni, competizioni e qualsivoglia impegno extrascolastico, ivi compresi i compiti assegnati a scuola.
Preso atto dell'intenzione e dell'impegno della sig.ra di lasciare l'abitazione coniugale, nel periodo Parte_1
decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso sino al momento in cui la madre lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi altrove, i minori rimarranno continuativamente presso l'abitazione familiare ove si alterneranno i genitori, a settimane alterne, prendendo possesso dell'abitazione dalle ore 9 di ciascun lunedì ed impegnandosi a lasciarla all'altro genitore entro le ore 9 del lunedì successivo. In caso di impedimento/malattia dei minori e/o dei genitori, le parti concorderanno di volta, in volta, come gestire l'emergenza. Dal momento in
Per_ cui la sig.ra avrà lasciato l'abitazione coniugale i figli e staranno, alternativamente Parte_1 Per_2
con il padre o con la madre e presso l'abitazione di ciascuno di essi, per la rispettiva settimana di competenza di ciascun genitore. Da tale momento in avanti, la consegna dei minori da un genitore all'altro, salvo accordi diversi tra le parti, avverrà mediante ritiro dei minori stessi da scuola al termine delle lezioni del lunedì ed il medesimo genitore provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina del lunedì successivo;
in caso di festività o chiusura della scuola per qualsivoglia motivo o malattia dei minori, i genitori concorderanno per tempo come gestire la consegna dei minori dall'uno all'altro.
Durante il periodo estivo, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una settimana di vacanza a luglio ed una ad agosto. Le parti si impegnano a comunicare data e luogo di destinazione delle vacanze estive all'altro genitore entro il giorno 1 aprile di ogni anno.
Durante il periodo Natalizio i figli trascorreranno ad anni alterni, 5 giorni con ciascun genitore comprendendo un anno il giorno di Natale e quello seguente Capodanno. Durante le festività di Pasqua invece trascorreranno 3 giorni con ciascun genitore alternando un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività/ponti seguiranno il calendario di frequentazione ordinario.
8. Si dà atto che la madre si impegna a reperire un'abitazione adeguata ad accogliere i figli.
9. Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, per il periodo in cui i minori rimarranno collocati presso l'abitazione coniugale con regime alternato e paritario dei genitori, non è previsto alcun contributo per il mantenimento ordinario dei minori stessi, dal momento in cui la madre lascerà
l'abitazione coniugale ed i minori saranno collocati a settimane alterne presso le rispettive abitazione di ciascun genitore, le parti concordano che verrà posto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 150,00(centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo
ISTAT, che il padre dovrà corrispondere alla madre ogni giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie già in possesso, sino a quando i figli diverranno economicamente autosufficienti.
10. le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno,
previa esibizione delle pezze giustificative in forma scritta (a mezzo SMS, whatsapp, e-mail, fax, ecc). Per le spese che non necessitano di preventivo accordo, il rimborso della quota a favore del coniuge che ha anticipato l'esborso, a cura dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il mese successivo all'esibizione; mentre per le spese da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese straordinarie s'intendono regolate secondo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale di Modena, ovvero: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
11. La sig.ra di professione impiegata, è titolare di reddito netto annuo medio relativo all'ultimo ed Parte_1
unico anno lavorativo pari ad 19.300,00 circa mentre il sig. UC, di professione addetto alle vendite in un negozio, è titolare di reddito netto annuo medio relativo all'ultimo triennio pari circa ad €. 18.000,00 pertanto entrambi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
12. l'autovettura LF TO targata FJ295VW in uso alla moglie ma intestata al marito diverrà di esclusiva proprietà della moglie, con spese di trasferimento a suo carico, mentre l'autovettura
OL RT targata GG126LR in uso al marito rimarrà di proprietà di quest'ultimo;
13. L'assegno unico a sostegno delle famiglie per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore sino a quando la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale. Il sig. si obbliga a prestare il proprio consenso Parte_1 Pt_2 affinché dalla data in cui la madre avrà lasciato definitivamente l'abitazione coniugale ed avrà trasferito la propria residenza anagrafica in avanti, l'assegno venga percepito al 100% dalla sig.ra medesina;
Parte_1
14. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, nascente dal matrimonio, tra di loro e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, impegnandosi, in ogni caso, a prestarsi in futuro reciprocamente la propria più fattiva collaborazione.
15. Ogni parte provvederà al pagamento del compenso per il proprio legale relativo al presente procedimento, le spese del Contributo Unificato ed eventuali altre spese vive saranno suddivise al 50% tra le parti.
16. I coniugi si autorizzano reciprocamente fin d'ora all'espatrio sia per turismo che per motivi di lavoro e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari anche per i figli.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e OS CI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
22/08/1996 e OS CI nato in [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno2016 , atto n.302, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale