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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 novembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marzia Coppola, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Albano, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 febbraio 2011 a VA SE (MI)
(anno 2011, atto n. 2, parte 1)
separati consensualmente con verbale in data 18 luglio 2022, omologato con decreto del 27 luglio
2022, n. cronol. 13375/2022
con i seguenti figli:
nato il [...], cittadino italiano Persona_1 nato il [...], cittadino italiano e Persona_2
nato il [...], cittadino italiano Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e resteranno affidati in via condivisa ai genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori (decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di , e Per_1 Per_2
). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la Per_3 responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, senza ingerenza alcuna da parte dell'altro, nei periodi di permanenza dei figli presso di loro. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse dei figli, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie sui figli e su tutto quanto riguardi la loro vita, secondo le modalità di seguito pattuite.
2) In particolare, i genitori concordano di scambiare tra loro le informazioni dei figli per e-mail e di utilizzare questo canale di comunicazione solo per organizzare ogni questione connessa a
, e . In particolare, al fine di permettere una migliore e più serena Per_1 Per_2 Per_3 organizzazione e pianificazione, il padre invierà ogni giovedì entro le ore 10.00 il piano settimanale riassuntivo degli impegni dei ragazzi nella settimana entrante e la madre lo confermerà, sempre per e-mail, entro le ore 10.00 del venerdì di ogni settimana. Ogni urgenza o cambio di programma non prevedibile e non pianificabile verrà comunicato da un genitore all'altro telefonicamente.
3) I figli resteranno collocati presso la madre nella casa coniugale in via Amendola n. 11 a
VA SE (MI).
4) La casa coniugale in via Amendola n. 11 a VA SE (MI), di proprietà della madre nella misura del 50% e dei tre figli in ugual parte tra loro nella rimanente parte del 50%, resterà assegnata (con tutti gli arredi e le suppellettili) alla Signora che l'abiterà unitamente ai Pt_1 figli.
5) Residuano presso la casa coniugale ancora alcuni beni ed effetti personali del Signor Pt_2 che gli verranno consegnati entro il 31.10.2024.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 21.00 (quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione materna);
- un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- ad anni alterni tra i genitori, il 24 dicembre o il 25 dicembre. Con riferimento al
Natale 2024, pertanto, si precisa che i figli trascorreranno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre;
- durante le vacanze natalizie scolastiche: ad anni alterni tra i genitori, il periodo dal 26 dicembre dalle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 oppure dal 31 dicembre dalle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 21.00. Con riferimento alle vacanze dell'a.s. 2024/2025, i figli trascorreranno il periodo dal 26 dicembre al
31 gennaio con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, oltre la metà delle vacanze scolastiche pasquali;
- Carnevale ambrosiano: ad anni alterni tra i genitori e, pertanto, relativamente al 2025 i figli staranno con il padre
- durante le vacanze scolastiche estive: i figli trascorreranno tre settimane di vacanza estiva con la madre e tre settimane di vacanza estiva con il padre (anche non consecutive), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che, su accordo dei Signori e i figli potranno trascorrere Pt_2 Pt_1 ulteriori periodi di vacanza con l'uno o con l'altro genitore. Per tutto il restante periodo estivo, si applicherà l'ordinario calendario di visite;
- i ponti, in via alternata con ciascun genitore. 7) Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente, Pt_2 entro il 5 di ogni mese - da luglio 2024 - tramite bonifico bancario (IBAN:
[...]), alla madre collocataria € 4.500,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il Signor inoltre, terrà a proprio carico il 50% di tutte le spese straordinarie riferibili Pt_2 ai figli. Le spese extra assegno sono da individuarsi tenuto conto del protocollo delle spese straordinarie del tribunale di IL (da intendersi integralmente trascritto in questo accordo), doc.
3.
9) Il padre, in sede di separazione consensuale, ha trasferito ai figli (in parti uguali tra loro) la piena ed esclusiva proprietà riferibile al 50% di proprietà paterna dell'immobile coniugale (in via
Amendola n. 11 a VA SE - MI). I costi straordinari e gli oneri tributari relativi alla quota di immobile trasferita dal padre ai figli (ossia il 50%) continueranno a essere pagati dal Signor
La Signora invece, continuerà a sostenere i costi straordinari e gli oneri tributari Pt_2 Pt_1 relativi al 50% di propria proprietà. La madre, inoltre, continuerà a tenere a proprio carico il 100% dei costi ordinari relativi alla casa coniugale.
10) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo al loro mantenimento.
11) Con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo accordo, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto matrimoniale.
12) I genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori anche per finalità turistiche.
13) I genitori si impegnano a interpretare questo accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse dei figli e . Per_2 Per_1 Per_3
14) Le parti si impegnano a estinguere, entro due settimane dalla sottoscrizione di questo accordo, i due conti correnti cointestati (Fideuram e Unicredit c/c n. 104152726) e il denaro ivi giacente resterà al Signor Pt_3
15) Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali, con rinuncia dei difensori ex art. 13 comma 8 l.p.f.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VA SE il 5 febbraio 2011 tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA SE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in IL, il 8.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG