Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33671 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.: 14922/24
Pubblica udienza del 15 ottobre 2025
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:
dott. Raffaele Frasca - Presidente
dott. RC SE - Consigliere
dott.ssa Irene Ambrosi - Consigliere
dott. Raffaele Rossi - Consigliere
dott. Salvatore Saija - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 14922/2024 Numero sezionale 4003/2025 Numero di raccolta generale 33671/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
assicurazione offerta ex art. 148.
Oggetto: r.c.a. cod.
transazione
ass.
-
natura esclusione.
sul ricorso n. 14922/24 proposto da:
-) ON VI e ON NC IA, quest'ultima rappresentata ex art. 320 c.c. dal padre ON VI, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato UG Ramovini;
contro
- ricorrenti -
-) UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Andrea Graziosi;
nonché
-) AN IA EL e MA UG;
- controricorrente -
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona 20 dicembre 2023 n. 1812; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. RC SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
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Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: b583a503335e1e6-Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4084a6b07da59e
N.R.G.: 14922/24
Pubblica udienza del 15 ottobre 2025
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uditi per la parte ricorrente l'Avvocato UG Ramovini e per la parte controricorrente l'Avvocato Andrea Graziosi.
FATTI DI CAUSA
1. Il 13 marzo 2015 VI ON e la sua convivente more uxorio, ST SI, mentre attraversavano la strada furono investiti da un autoveicolo condotto da UG MA e di proprietà di IA EL AN, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. ST SI pati gravi lesioni personali;
VI ON pati lesioni personali non altrettanto gravi.
2. Nel 2016 VI ON e NC IA ON (quest'ultima, minorenne, rappresentata dal padre VI ON) convennero nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno UG MA, IA EL AN e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da essi patito in conseguenza delle lesioni sofferte da ST SI, rispettiva convivente e madre. Dedussero che: -) VI ON dovette farsi carico di assistere materialmente e moralmente la convivente durante il periodo di malattia causato dalle lesioni, protrattosi per otto mesi;
-) NC IA ON, dell'età di cinque mesi, dovette interrompere l'allattamento al seno.
3. Si costituì la sola UnipolSai eccependo l'inammissibilità della domanda, per avere l'attore illegittimamente frazionato le domande risarcitorie conseguenti al medesimo sinistro, avendo già accettato una transazione con la medesima compagnia a integrale definizione del danno alla persona subito. Mel merito, contestò la fondatezza della domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
4. Con sentenza 11.12.2019 n. 956 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettò le domande per difetto di prova dell'esistenza e dell'entità del danno.
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Aggiunse che l'attore aveva già definito in via transattiva con la compagnia convenuta qualsiasi pretesa risarcitoria conseguente al
complessivamente subito. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
danno
5. Con sentenza 20 dicembre 2023 n. 1812 la Corte d'appello di Ancona
rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che:
-) VI ON aveva transatto la lite con la UnipolSai, dichiarando di accettare la somma di denaro offerta dalla compagnia "a definizione del danno alla persona" senza altre precisazioni;
-) poiché il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, doveva ritenersi che con quell'atto VI ON avesse col suddetto atto transatto ogni pretesa risarcitoria scaturita dal sinistro;
-) non vi era prova che ST SI, in conseguenza dell'infortunio, dovette cessare l'allattamento della figlia, allattamento che comunque sarebbe dovuto cessare naturaliter nei mesi successivi al sinistro, in considerazione dell'età della minore al momento del fatto (come s'è detto, cinque mesi).
6. La sentenza d'appello è stata impugnata da VI ON e NC IA ON con ricorso basato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la sola UnipolSai s.p.a.
7. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
8. Nell'imminenza della pubblica udienza, a causa di impedimento del Relatore designato, il Presidente Titolare designava in sostituzione altro Relatore, e sempre per impedimento della Presidente designata sostituiva se stesso a quest'ultima come Presidente del Collegio.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è riferibile al solo VI ON. Con esso è denunciata la violazione dell'art. 1965 cod. civ. Il ricorrente - questo è, in sostanza, il nucleo della lunga illustrazione del motivo - sostiene che l'essere feriti ed il condolersi per il ferimento d'una persona cara sono danni diversi: sicché, se il danneggiato stipulasse una transazione col responsabile di tali danni, la sua volontà di liberare la controparte dall'obbligo di risarcirli entrambi dovrebbe risultare in modo chiaro ed inequivoco. Nel caso di specie, invece, la transazione stipulata dalle parti non conteneva alcun riferimento al c.d. "danno riflesso", ovvero al pregiudizio morale patito da VI ON a causa del ferimento della convivente.
1.1. Prima di esaminare il merito del motivo si impongono due considerazioni di principio.
1.1.1. La prima è che non ogni offerta di pagamento rivolta dall'assicuratore della r.c.a. alla persona danneggiata, ai sensi dell'art. 148 cod. ass., costituisce una proposta di transazione, né ogni accettazione di tale offerta costituisce una "transazione". L'assicuratore della r.c.a. ha infatti l'obbligo giuridico di risarcire la vittima, sicché l'offerta prevista dall'art. 148 cod. ass. di norma sarà una offerta di adempimento, non una proposta di concludere un contratto di transazione. Quest'ultimo potrà dirsi esistente solo se, per iscritto, assicuratore e danneggiato diano conto di quali siano state le reciproche concessioni (l'aliquid datum, aliquid retentum), senza le quali non esisterebbe alcun contratto di transazione.
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La distinzione tra offerta di pagamento e proposta di transazione è rilevante per ovvi motivi: solo nel secondo caso, infatti, diventa
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necessario ricostruire la volontà delle parti e stabilire se e quali obbligazioni abbiano inteso estinguere col contratto di transazione;
nel primo caso invece troverà applicazione l'art. 1193 c.c.. Nel caso di specie tuttavia il ricorrente non ha messo in discussione la circostanza che lo scambio epistolare intercorso tra il suo avvocato e la UnipolSai sia esitato in una vera e propria "transazione", ovvero in un contratto a forma scritta basato su reciproche concessioni. Nell'illustrazione del motivo, infatti, il verbo "transigere" e il sostantivo "transazione" ricorrono nove volte (fogli 15-19 del ricorso, le cui pagine non sono numerate), né il ricorrente mette mai in dubbio l'esistenza delle reciproche concessioni. E' dunque inibito a questa Corte rilevare se quello scambio epistolare non fu altro che una offerta secondo gli usi da parte dell'assicuratore, ex art. 1214 c.c., che in quanto tale era facoltà del creditore accettare in conto del maggior avere, ex art. 1181 c.c..
1.1.2. La seconda considerazione di principio è che il ricorrente è nel torto quando sostiene che esisterebbero danni non patrimoniali "diversi per natura". Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che il nostro codice civile non prevede che due categorie giuridiche di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Ciascuno di tali danni può teoricamente manifestarsi in molti modi, ma ciò non toglie che l'uno e l'altro restino un concetto giuridicamente unitario. "Concetto giuridicamente unitario" vuol dire che la disciplina di essi resta invariata, quale che sia la forma in cui si dovessero manifestare. La lesione della salute e la sofferenza per la sorte d'una persona cara hanno entrambe natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.
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Quel che le differenzia non è dunque la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):
-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante
il periodo della invalidità;
-) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece:
-) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo;
-) presuppone che il danneggiato sia cosciente e legato da un vincolo affettivo alla vittima primaria. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato nella parte in cui pretende di negare l'effetto liberatorio della transazione da lui stipulata, argomentando dalla diversità giuridica dei danni non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro.
1.2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 1965, secondo comma, c.c.. La Corte d'appello infatti ha ritenuto che: a) VI ON e la UnipolSai stipularono una transazione;
b) questa transazione ebbe ad oggetto il credito risarcitorio spettante a VI ON per qualsiasi tipo di danno (non patrimoniale) patito in conseguenza del sinistro del 2013. Ha motivato questa conclusione osservando - questo in sintesi è il nucleo della decisione - che il danno non patrimoniale è una categoria giuridica unitaria: di conseguenza una transazione nella quale una delle parti dichiari di accettare una somma di denaro a titolo di risarcimento del "danno alla persona" ha per ciò solo ad oggetto qualsiasi tipo di
pregiudizio non patrimoniale.
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N.R.G.: 14922/24
Pubblica udienza del 15 ottobre 2025
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1.3. La sentenza impugnata, per quanto già detto, è nel vero allorché ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridica unitaria. Ha però falsamente applicato l'art. 1965 c.c., nel far discendere da tale esatta constatazione l'effetto liberatorio per l'assicuratore della r.c.a.. Una volta qualificato l'atto intercorso tra le parti come "contratto di transazione", la volontà delle parti andava ricostruita in base alle regole legali di ermeneutica: e dunque la lettera del contratto (art. 1362 c.c.) e la natura del contratto (art. 1367 c.c.). E la natura del contratto di transazione imponeva di ricercare l'animus transigendi e la volontà di dare e ottenere le reciproche concessioni: ricerca della quale non vi è però cenno nella sentenza d'appello.
1.4. Né tale animus transigendi poteva essere ricavato per presunzioni, dovendo la transazione essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 1967 cod. civ. (v. Cass., sez. III, 3 marzo 1999, n. 1787; Cass., sez. II, 7 giugno 2000, n. 7717; Cass., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6662). La Corte d'appello, invece, come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale, non ha affrontato nessuna delle questioni indicate, ma si è limitata a considerare l'identità della natura non patrimoniale della sofferenza, tanto se derivante dalla lesione della salute, quanto se connessa al ferimento della convivente. Profilo, quest'ultimo, inconferente per la ricognizione della volontà delle parti e l'effetto liberatorio della transazione.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., erronea e/o omessa motivazione della pronuncia sulla ritenuta inattendibilità dei testi, nonché violazione dell'art. 252 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado, là dove i testi escussi sono stati ritenuti non del tutto
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indifferenti, perché amici della coppia, e non attendibili per essere rimasto l'attore coinvolto nel sinistro. Tali affermazioni sarebbero illogiche, poiché i testimoni non erano incapaci a deporre, ed erano i soggetti meglio posizionati per riferire delle vicende della coppia.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Stabilire se un testimone sia o non sia attendibile è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente, peraltro, prospetta un vizio della motivazione riferito non alla decisione della Corte d'appello, ma a quella del Tribunale, giungendo a chiedere a questa Corte di "rivalutare correttamente la prova per testi resa nel giudizio di primo grado, ovvero le circostanze e le attendibili dichiarazioni dei testi oculari (...) da qualificarsi come indifferenti alle parti e dichiarazioni rese connotate da precisione e completezza, in assenza di contraddizioni, al di fuori di ogni elemento di sospetto". Ad abundantiam rileva il collegio che quand'anche la Corte d'appello si fosse pronunciata sul tema dell'attendibilità dei testi (ma così non è), il motivo sarebbe inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui "la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (v., Cass. 18 aprile 2016, n. 7623; 2 agosto 2019, n. 20865; 9 agosto 2019, n. 21239; Cass. 30 settembre 2021, n. 26457. Già in precedenza, Cass. 30 marzo 2010, n.
7763).
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La richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni dei testi sollecitata dal ricorrente si risolverebbe in una revisione del giudizio sul fatto operato dal giudice del merito, da ritenere preclusa in questa sede posto che il motivo di ricorso non può tradursi "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento" del giudice di merito, "tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (v. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148).
3. Il terzo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: "Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione al rigetto della richiesta di risarcimento del danno parentale in favore della minore NC IA ON. Omessa valutazione di fatti decisivi, anche presuntivi, in ordine alla formazione della prova".
3.1. Nell'illustrazione del motivo il ricorrente: -) dapprima dichiara di volere impugnare la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta da NC IA ON (ff. 23-24); -) quindi trascrive la parte della sentenza di primo grado nella quale è rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da VI ON (ff. 23-26); -) successivamente lamenta che la Corte d'appello avrebbe motivato in modo "generico e non puntuale" sul motivo col quale intese denunciare "l'errore del Giudice di prime cure nel ritenere che i danni subiti dalla Signora ST SI (...) non fossero gravi a tal punto da arrecare un danno morale (...) al sig. ON VI" (ff. 26-27); -) il motivo si conclude quindi illustrando il principio per cui ai fini del risarcimento del danno morale "subito dal ON e dalla figlia NC IA non fosse necessario dare la prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita, essendo sufficiente allegare la soggettiva perturbazione
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dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima in virtù dello stretto rapporto che lega i due conviventi" (ff. 27-30).
3.1.1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta da VI ON quale rappresentante ex art. 320 c.c. della figlia minore, per difetto di autorizzazione del giudice tutelare. Questa Corte infatti ha da tempo stabilito che la domanda di risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può essere effettuata dal genitore senza autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. 3, 11/01/1989, n. 59)
3.2. La confusa tecnica scrittoria adottata dalla difesa dei ricorrenti impone a questa Corte, innanzitutto, di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 23-30 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le Corti Supreme degli stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque "messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]"; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
3.3. Ritiene dunque questa Corte che il motivo di ricorso contenga due censure, tuttavia "embricate" l'una all'altra.
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In via preliminare, si deve, tuttavia, rilevare che il motivo deduce nell'illustrazione l'omissione e/o l'apparenza della motivazione in modo inidoneo ad integrare tale vizio. Esso è riconducibile ad una violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., piuttosto che al n. 5 dell'art. 360. L'erronea scelta del paradigma dell'art. 360 c.p.c. è superabile nell'esercizio dei poteri di questa Corte secondo la declinazione fattane dalla poco sopra citata decisione delle Sezioni Unite. Tuttavia, la lunga illustrazione si presenta inidonea a dedurre il vizio, in quanto la prospettazione non si basa sul solo tenore della motivazione della sentenza impugnata, siccome richiesto dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, bensì su elementi aliunde rispetto ad essa. Tanto la rende, come rilevato, inidonea ad articolare la violazione del cennato paradigma.
3.3. Se fosse possibile superare il rilievo di inidoneità appena prospettato, in ogni caso il motivo - lo si prospetta ad abundantiam. non meriterebbe sorte positiva e ciò con riferimento ad entrambe le
censure.
Queste le ragioni.
La prima censura riguarda la posizione di VI ON. Con essa si deduce che la Corte d'appello "non avrebbe motivato" il rigetto della domanda di risarcimento del danno patito da VI ON in conseguenza del ferimento della compagna.
3.3.1. Questa prima censura è manifestamente inammissibile. La Corte d'appello, infatti, non ha esaminato nel merito la domanda di danno proposta da VI ON. Tale esame nel merito rimase assorbito dalla ritenuta estinzione del credito risarcitorio per transazione (cfr. la sentenza d'appello, p. 5, ove si afferma che la conferma della sentenza di primo grado sul punto dell'estinzione del credito risarcitorio per intervenuta transazione "assorbe ogni altra censura riferibile al danno subito dal ON in proprio").
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3.4. La seconda censura riguarda la posizione di NC IA ON. Con essa la difesa della ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe commesso il seguente errore di diritto: ritenere che la risarcibilità del danno morale patito dai prossimi congiunti della persona lesa dipenda dalla gravità dei postumi sofferti da quest'ultima.
3.4.1. Anche questa seconda censura è inammissibile. La ricorrente è nel vero quando sostiene che la risarcibilità del danno morale c.d. riflesso non dipende dalla gravità delle lesioni patite dalla vittima primaria. Questa Corte infatti ha già stabilito che il danno morale, come qualsiasi pregiudizio, può essere lieve o grave, e può consistere anche solo nella sofferenza, e non necessariamente in uno "sconvolgimento" delle abitudini di vita. La comune esperienza infatti insegna che il ferimento od il malessere d'una persona cara genera immancabilmente apprensione nei suoi familiari, anche quando il danno patito dalla vittima primaria sia solo transeunte o guaribile senza postumi. Sarebbe contrario a ragione negare - ad es. - che un genitore non si allarmi nel sapere che il proprio figlio sia stato ferito in conseguenza d'un sinistro stradale, per quanto in modo destinato a guarire. La gravità delle lesioni patite dalla vittima primaria può dunque incidere sul quantum del risarcimento dovuto ai suoi familiari, ma non è presupposto della risarcibilità del danno morale da costoro sofferto.
3.4.2. Tuttavia nel caso di specie la domanda di danno proposta da NC IA ON non è stata affatto rigettata in ragione della "non gravità" dei postumi permanenti sofferti dalla madre. La Corte d'appello ha motivato il rigetto affermando: a) in punto di allegazione, che "nel ricorso introduttivo il ON aveva evidenziato quale unico profilo di danno subito dalla figlia
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Pubblica udienza del 15 ottobre 2025
Numero registro generale 14922/2024 Numero sezionale 4003/2025 Numero di raccolta generale 33671/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
l'interruzione dell'allattamento al seno", destinato comunque a cessare di lì a poco - secondo una valutazione della Corte territoriale non sindacabile e non impugnata (p. 6, terzo capoverso, della sentenza d'appello); b) in punto di prova, che dall'istruttoria non emergeva la prova che la madre della minore "all'esito degli interventi e delle cure cui si è sottoposta, non sia in grado di provvedere alle esigenze della bambina ed alle proprie". Né l'una, né l'altra di queste statuizioni sono state validamente impugnate in questa sede. La ricorrente, infatti, come detto, invoca un principio (non esservi corrispondenza biunivoca tra gravità dei postumi patiti dalla vittima primaria e risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti di quella) di cui la Corte d'appello non ha fatto applicazione. Il motivo di ricorso dunque non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, e ciò lo rende inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla corte anconetana, che provvederà a rendere una motivazione riguardo a ciò di cui sopra è stata rilevata la carenza. Vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi.
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
la Corte di cassazione:
Per questi motivi
(-) accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara inammissibili il secondo ed il terzo;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: b583a503335e1e6-Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4084a6b07da59e
N.R.G.: 14922/24
Pubblica udienza del 15 ottobre 2025
Numero registro generale 14922/2024 Numero sezionale 4003/2025 Numero di raccolta generale 33671/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addi 15 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
(RC SE)
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Il Presidente (Raffaele Frasca)
Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: b583a503335e1e6-Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4084a6b07da59e