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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UC AN, unitamente al quale elettivamente domicilia in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Francesco Fortunato Mirigliani sito al viale Gaetano Argento n. 14, in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, , , elettivamente domiciliati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in Cosenza alla Via Misasi n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Scornajenchi e Maria
Aieta, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
E
e;
CP_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 958/2020 resa e pubblicata il 6 giugno 2020, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento parziale della domanda proposta da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ha condannato la società convenuta 2 , al
[...] Controparte_6
1 pagamento, in favore degli attori, di € 24.149,95 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, calcolati come in motivazione.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1
appello con citazione notificata il 14 luglio 2020.
, e si sono costituiti depositando, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
telematicamente, comparsa, con cui hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
e , sebbene ritualmente evocati, non hanno inteso CP_4 Controparte_5
costituirsi restando contumaci.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 gennaio 2024. Indi, rinviata al 22 settembre 2026.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima sezione.
È stata quindi fissata l'udienza dell'1 luglio 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino al 16 settembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza dell'1 luglio 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 24 luglio 2025.
2 Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1
di , , , e con Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
citazione notificata il 14 luglio 2020, e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 958 resa e pubblicata il 6 giugno 2020, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Appello di Catanzaro del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Dott. Fabrizio Cosentino
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