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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 258\2025 R.G.
Tribunale di Macerata
- Sezione Civile-
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Luigi Reale Presidente
dott. Umberto Rana Giudice rel.est.
dott.ssa Angelica Capotosto Giudice
esaminati gli atti del procedimento N. 258\2025 R.G. vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to VIOLA DAVIDE;
Parte_1
E
rapp.to e difeso dall'avv.to GIUSTOZZI Controparte_1
SANDRO ;
----- -----
Premesso che ha interposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza 884\2024 del 28.1.2025 con cui il Presidente del tribunale ha rigettato la richiesta di ATP ex ar. 696 cpc;
Vista la memoria di costituzione di;
Controparte_1
Preso atto delle note d'udienza depositate dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 19.3.2023
Sentito il Giudice relatore,
OSSERVA
Pagina 1 Nr. 258\2025 R.G.
L'A.T.P. ex art. 696 cpc richiede la ricorrenza dei requisiti del fumus e del periculum, la finalità dello strumento processuale è quella di
“verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” ossia anticipare la formazione di una prova nel timore che il tempo necessario allo svolgimento dell'instaurando giudizio a cognizione piena ne impedisca l'acquisizione.
Il giudice investito del ricorso è tenuto ad accertare che la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente e quindi la situazione fattuale e di diritto che lo legittima, al termine del procedimento de quo, ad instaurare il preannunciato successivo giudizio.
Nel caso di specie il ricorso per ATP è stato condivisibilmente rigettato per carenza di legittimazione ad agire, in quanto eventuali crediti risarcitori rivenienti dalla paventata rimozione delle strutture prefabbricate di proprietà della “Marcolini snc di Controparte_2
” poste, a cura e spese della società, sul terrendo di uno
[...] dei due soci, , competono, in tesi, solo alla società Controparte_3
(che è soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto ai soci) in persona del liquidatore volontario, e non possono essere rinvendicati dall'altro ex socio odierno reclamante.
E' la società che dovrebbe avrebbe interesse, a fronte della iniziativa del vota a rimuovere la strutture, a far accertare, in funzione CP_4 di un futuro giudizio di merito volto a tutelare proprie ragioni creditorie rivenienti dalle somme spese per l'acquisto e posa in opera, sul terreno dell'ex socio delle strutture prefabbricate, CP_1
l'aumento di valore del terreno, o i costi per la sanatoria ovvero i costi delle strutture, dei materiali e della mano d'opera impiegati dalla società per la posa in opera dei prefabbricati di proprietà della società, non del Pt_1
Se il è in procinto di assumere iniziative che possono CP_1 danneggiare un credito della società è quest'ultima che ha diritto di dolersi non l'altro socio Pt_1
Se il socio ha effettuato, nel corso dello svolgimento Pt_1 dell'attività sociale, conferimenti in denaro in favore della Marcolini snc affinchè procedesse all'acquisto dei box e della tettoia e alla loro
Pagina 2 Nr. 258\2025 R.G.
successiva messa in opera sul terreno del è verso la società CP_1
e non verso l'ex socio che il deve rivolgere le sue istanze. Pt_1
Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
A carico del reclamante, stante il rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento in favore del reclamato delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva a cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Macerata, il 26.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Umberto Rana Luigi Reale
Pagina 3
Tribunale di Macerata
- Sezione Civile-
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Luigi Reale Presidente
dott. Umberto Rana Giudice rel.est.
dott.ssa Angelica Capotosto Giudice
esaminati gli atti del procedimento N. 258\2025 R.G. vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to VIOLA DAVIDE;
Parte_1
E
rapp.to e difeso dall'avv.to GIUSTOZZI Controparte_1
SANDRO ;
----- -----
Premesso che ha interposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza 884\2024 del 28.1.2025 con cui il Presidente del tribunale ha rigettato la richiesta di ATP ex ar. 696 cpc;
Vista la memoria di costituzione di;
Controparte_1
Preso atto delle note d'udienza depositate dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 19.3.2023
Sentito il Giudice relatore,
OSSERVA
Pagina 1 Nr. 258\2025 R.G.
L'A.T.P. ex art. 696 cpc richiede la ricorrenza dei requisiti del fumus e del periculum, la finalità dello strumento processuale è quella di
“verificare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose” ossia anticipare la formazione di una prova nel timore che il tempo necessario allo svolgimento dell'instaurando giudizio a cognizione piena ne impedisca l'acquisizione.
Il giudice investito del ricorso è tenuto ad accertare che la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente e quindi la situazione fattuale e di diritto che lo legittima, al termine del procedimento de quo, ad instaurare il preannunciato successivo giudizio.
Nel caso di specie il ricorso per ATP è stato condivisibilmente rigettato per carenza di legittimazione ad agire, in quanto eventuali crediti risarcitori rivenienti dalla paventata rimozione delle strutture prefabbricate di proprietà della “Marcolini snc di Controparte_2
” poste, a cura e spese della società, sul terrendo di uno
[...] dei due soci, , competono, in tesi, solo alla società Controparte_3
(che è soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto ai soci) in persona del liquidatore volontario, e non possono essere rinvendicati dall'altro ex socio odierno reclamante.
E' la società che dovrebbe avrebbe interesse, a fronte della iniziativa del vota a rimuovere la strutture, a far accertare, in funzione CP_4 di un futuro giudizio di merito volto a tutelare proprie ragioni creditorie rivenienti dalle somme spese per l'acquisto e posa in opera, sul terreno dell'ex socio delle strutture prefabbricate, CP_1
l'aumento di valore del terreno, o i costi per la sanatoria ovvero i costi delle strutture, dei materiali e della mano d'opera impiegati dalla società per la posa in opera dei prefabbricati di proprietà della società, non del Pt_1
Se il è in procinto di assumere iniziative che possono CP_1 danneggiare un credito della società è quest'ultima che ha diritto di dolersi non l'altro socio Pt_1
Se il socio ha effettuato, nel corso dello svolgimento Pt_1 dell'attività sociale, conferimenti in denaro in favore della Marcolini snc affinchè procedesse all'acquisto dei box e della tettoia e alla loro
Pagina 2 Nr. 258\2025 R.G.
successiva messa in opera sul terreno del è verso la società CP_1
e non verso l'ex socio che il deve rivolgere le sue istanze. Pt_1
Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
A carico del reclamante, stante il rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento in favore del reclamato delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva a cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Macerata, il 26.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Umberto Rana Luigi Reale
Pagina 3