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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7859 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contr R E B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15653 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima n. 20, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Vincenzo Iacovino che, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Antonio Rubino, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio degli Avv.ti Valerio Porchera ed Enzo Morrico che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria difensiva rilasciata dall'Amministratore Delegato Dott.
[...]
Controparte_3
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.4.2024 ed iscritto a ruolo il 22.4.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di lavorare in qualità di giornalista alle dipendenze dell'Agenzia Ansa
– Agenzia Nazionale Stampa Associata -dal 1.4.1988, inquadrato come redattore ordinario e assegnato a mansioni di fotoreporter presso la redazione “Immagini”;che il lavoro del ricorrente, così come quello degli altri giornalisti-fotoreporter della redazione, è sempre stato organizzato in turni: di mattina (08:24 – 15:00), pomeriggio (14:24 – 21:00) e sera (16:24 – 23:00); che sin dall'assunzione il turno di lavoro - nello specifico l'orario di inizio del turno di lavoro giornaliero - era settimanalmente predeterminato e comunicato al ricorrente;
che i singoli avvenimenti da coprire, in base al turno pre-assegnato, venivano, poi, comunicati al ricorrente dalla direzione della redazione il giorno prima;
che in base al proprio turno, pre-assegnatogli settimanalmente, il ricorrente era quindi messo nelle condizioni di sapere con anticipo quale arco temporale lo avrebbe visto quotidianamente impegnato potendo organizzare, di conseguenza, la propria vita privata;
che dal “piano turni/orari” di redazione dell'ottobre 2009 e del febbraio 2010 risulta che è specificato l'orario di inizio del turno di lavoro del ricorrente;
che da tale documento si evince che l'orario di lavoro è specificato tanto per i redattori addetti al desk quanto per i redattori fotoreporter, tra cui il ricorrente;
che solo i responsabili della redazione, indicati nel riquadro superiore del predetto piano turni, in luogo dell'orario di lavoro hanno l'indicazione della mera presenza (“P”) per quel determinato giorno, atteso che il CCNLG prevede che le figure apicali delle redazioni siano escluse dall'osservanza dell'orario di lavoro, ragion per cui vengono retribuite con un'apposita indennità di disponibilità (pari ad almeno il 15% della retribuzione); che la condizione lavorativa del ricorrente è mutata verso la fine del 2010 a partire da quando, in luogo della programmazione e comunicazione settimanale dell'orario di lavoro, i responsabili della redazione ove opera il ricorrente si limitano ad indicare nel quadro orario settimanale inoltrato agli interessati la mera presenza del giornalista, segnalata con una “P” senza specificazione se questi, in quel determinato giorno, dovrà lavorare per il turno di mattina, pomeriggio o sera;
che inizialmente per ovviare alle difficoltà create al giornalista, così come ai suoi colleghi fotografi, conseguenti alla mancata e preventiva comunicazione del proprio turno di lavoro, l'allora caporedattore (e/o il responsabile in turno), prima di stilare la “nota avvenimenti” con i servizi e gli impegni (mattutini, pomeridiani e serali) da assegnare al membro della redazione, telefonava ad ognuno di questi al fine di concordare l'assegnazione degli avvenimenti da coprire il giorno successivo;
che tale soluzione “concordata” permaneva sino all'inizio del 2011 momento a partire del quale, a fronte della mera segnalazione della “P” (di presente) sul quadro orario settimanale lo specifico impegno giornalistico e il relativo turno (mattina, pomeriggio, sera) vengono formalmente comunicati dal capo della redazione al ricorrente via mail soltanto la sera prima, con impossibilità di far fronte alle proprie esigenze di programmabilità del tempo libero in relazione agli impegni lavorativi;
che per assolvere ai propri impegni di lavoro il ricorrente è ingiustamente costretto a consultare costantemente la mail aziendale al fine di avere cognizione dell'impegno e del turno del giorno successivo;
che secondo i vari capo redattori (responsabili di redazione e/o caporedattore aggiunti), l'omessa indicazione dello specifico turno di lavoro settimanale, sarebbe bilanciato dalla possibilità per il ricorrente di indicare, sempre con anticipo settimanale, gli specifici impegni personali e gli specifici orari di questi in modo tale da evitare, con la nota avvenimenti quotidiana, che gli venga assegnato un servizio da effettuare in quel determinato orario (i cosiddetti “desiderata”); che, a tal fine, non è sufficiente per il ricorrente indicare un generico impedimento per una determinata fascia oraria ma è necessario specificare la natura e l'importanza dell'impedimento che verrà valutata dal capo redattore;
che, ai sensi dell'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) l'orario di lavoro deve essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato; che la violazione dell'art. 7 del CNLG è stata più volte eccepita dal ricorrente sia personalmente che per il tramite del CDR e legali di fiducia senza ottenere riscontro alcuno, come da email riportate in ricorso ed allegate allo stesso;
che secondo la tesi dei responsabili della redazione la comunicazione preventiva e specifica dei turni di lavoro è prevista in favore solo di alcune figure professionali all'interno della redazione (i redattori al desk) restando preclusa per altre, con ingiustificata disparità di trattamento;
che al ricorrente è stato chiesto di “trasferirsi” alla redazione desk, sostenendosi che solo mutando la propria qualifica in quella determinata tipologia di redattori (addetti al desk) avrebbe potuto fruire di un turno di lavoro prestabilito settimanalmente;
che il ricorrente si è sempre rifiutato;
che l'impossibilità di organizzare la propria vita dovuta all'impossibilità di conoscere con un minimo di anticipo i propri impegni lavorativi del giorno dopo ha comportato l'allontanamento del ricorrente da parenti e amici con i quali prima condivideva passioni, abitudini e momenti di svago;
che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“La comunicazione dei turni di lavoro senza un congruo preavviso lede la dignità del lavoratore, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, condizionando negativamente la gestione del proprio tempo libero, al punto da configurare un danno risarcibile”; che con nota pec di diffida e messa in mora del 15.5.2023, che seguiva altra del 18.2.2022, il ricorrente ha intimato alla datrice di lavoro di provvedere alla comunicazione dello specifico turno di lavoro con il preavviso sancito dall'art. 7 del CNLG nonché al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittima condotta posta in essere dai responsabili della redazione sin dal 2011; che con nota di riscontro del 12.7.2023 l' ha replicato affermando la correttezza del proprio operato;
che dalla relazione di CP_2 consulenza svolta presso l'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e Prevenzione del Disagio da Lavoro e del Mobbing dell' dell'8.2.2021 emerge un quadro clinico compatibile con Parte_2 la diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso a prevalente espressione dsforica” insorta successivamente a conflittualità sul luogo di lavoro iniziate, come riportato nella relazione, nel 2010 a seguito del cambio del responsabile della redazione ove lavora che hanno comportato un peggioramento del suo stato di salute, l'insorgenza di uno stato ansioso depressivo, l'alterazione del ritmo sonno veglia ed irritabilità. In punto di diritto il ricorrente deduceva: che l' a far data dal 2011 si è resa CP_2 responsabile della violazione dell'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) omettendo di comunicare con preavviso settimanale l'orario di lavoro previsto per il redattore ricorrente;
che l'art. 7, rubricato “Orario di lavoro – settimana corta – orario di chiusura”, precisa al comma 11 che: “In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%”; che detta norma disciplina l'obbligo dell'editore di comunicare preventivamente l'orario di lavoro al redattore e il diritto di questi ad essere a disposizione della redazione entro e non oltre quel preciso perimetro temporale al pari di ogni altro lavoratore;
che lo stesso art. 7 individua, poi, le specifiche figure professionali per le quali non è previsto né l'obbligo di comunicazione preventiva dell'orario di lavoro né il corrispondente diritto a restare a disposizione della redazione entro e non oltre l'orario di lavoro giornaliero;
che a fronte del venir meno di tali diritti, costoro sono retribuiti con una maggiorazione di non meno del 15% per cento della retribuzione (indennità mensile compensativa) per il fatto di garantire la reperibilità e la disponibilità al lavoro al di là dell'orario contrattualmente previsto;
che quindi il contratto collettivo in tema di orario di lavoro differenzia le figure apicali e talune altre peculiari figure professionali, tra le quali non vi rientra formalmente il da tutte le altre laddove solo per le prime vale la regola (di fatto applicata dall' Parte_1 CP_2 anche nei confronti del ricorrente) per cui il redattore, durante la giornata lavorativa, deve essere sempre a disposizione della redazione indipendentemente e senza limiti di orario di lavoro giornaliero;
che il ricorrente, conscio della peculiarità del lavoro di redazione, non ha mai richiesto la comunicazione dell'esatta delimitazione temporale della giornata lavorativa bensì l'indicazione anche di massima della mera collocazione temporale della giornata lavorativa ovvero la mattina, il pomeriggio o la sera come da sempre previsto presso la redazione;
che lo stesso Capo Redattore Centrale Antonelli, ovvero la figura apicale della redazione, aveva invitato il Capo Redattore aggiunto ad adottare una simile comunicazione preventiva;
che la “dichiarazione Per_1 congiunta” con cui si apre l'art.7, secondo cui “Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione”, deve essere letta nel senso che pur tenendo conto dell'impossibilità di inquadrare la prestazione di lavoro giornalistica entro rigidi schemi temporali resta fermo il diritto del redattore di conoscere preventivamente la collocazione di massima della sua prestazione lavorativa;
che ciò che differenzia il lavoro giornalistico da altri settori, in punto di delimitazione dell'attività lavorativa giornaliera, è il concetto stesso di “orario di lavoro” da intendersi non come specifica delimitazione temporale bensì come arco temporale entro cui il giornalista è a disposizione della redazione, laddove solo per le figure apicali tale arco temporale resta indefinito mentre per le altre vi è l'obbligo di comunicarlo con il prescritto preavviso;
che con il sistema lavorativo imposto dalla resistente oggi il ricorrente versa in una situazione di costante reperibilità.; che nel nostro ordinamento la reperibilità sussiste ogni qual volta il lavoratore, pur non prestando alcuna attività lavorativa, non essendo nella sede di lavoro e non attendendo alle funzioni proprie di lavoro, ha l'obbligo di essere prontamente raggiungibile dal datore di lavoro e prontamente disponibile a recarsi nel posto di lavoro per rendere la prestazione in caso di chiamata;
che l'istituto della reperibilità, pertanto, previsto dal contratto individuale o dal CCNL non è ricompreso nell'orario di lavoro e comporta una limitazione delle libertà del lavoratore qualificata come prestazione accessoria al lavoro che deve essere remunerata;
che tale limitazione, laddove non remunerata, da diritto ad un'azione di risarcimento per danno non patrimoniale la cui determinazione del quantum è derivata dall'incidenza sul mancato recupero delle energie psico- fisiche del lavoratore;
che nel caso di specie l'illegittima organizzazione delle attività redazionali, che impone al ricorrente di prendere costantemente visione delle disposizioni aziendali anche se queste pervengono in un giorno di riposo, festivo o di sospensione dal lavoro per malattia lo costringe ad una costante e permanente connessione con le direttive dei superiori gerarchici;
che è attuale l'argomento del “diritto alla disconnessione” ovvero del diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile, e quindi la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa;
che in tema di comunicazione preventiva dell'orario di lavoro è stato affermato che la comunicazione dei turni di lavoro senza un congruo preavviso lede la dignità del lavoratore, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, condizionando negativamente la gestione del proprio tempo libero, al punto da configurare un danno risarcibile;
che il danno alla vita di relazione subito dal ricorrente è quantificabile sulla base del riferimento contrattuale di cui all'articolo 7 del CNLG;
che infatti il ricorrente, per effetto delle illegittime disposizioni aziendali in questione, è a tutti gli effetti parificato alle figure professionali che, a mente dell'art. 7 co. 14, del CNLG, meritano di essere retribuite con l'indennità non inferiore al 15% della retribuzione mensile compensativa dello specifico disagio di non avere un orario di lavoro prestabilito (settimanalmente); che ne deriva che il ricorrente merita di essere risarcito e/o compensato con l'applicazione dell'indennità compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile maturata con decorrenza dal 2011 e sino all'emananda sentenza;
di chiedere in via subordinata una valutazione e una stima del danno in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:" A. Accertare e dichiarare che la mera previsione della “P” di presenza del ricorrente prevista del quadro orario settimanale predisposto dalla resistente a far data dal 2011, ovvero dalla data ritenuta di giustizia, non costituisce una comunicazione settimanale dell'orario di lavoro conforme alla previsione di cui all'art. 7 del CNLG e comunque una comunicazione preventiva ragionevole dell'orario di lavoro anche in osservanza dei doveri di correttezza e buona fede. B. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della resistente posta in essere nei confronti dell'odierno ricorrente per violazione dell'obbligo di comunicare settimanalmente l'orario di lavoro come disciplinato dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nonché in osservanza dei principi e doveri contrattuali di correttezza e buona fede C. Per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rapp.te p.t. a provvedere a comunicare con preavviso settimanale l'orario di lavoro giornaliero del ricorrente, inteso come il periodo in cui questi è tenuto ad essere a disposizione del datore di lavoro nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. D. Sempre per l'effetto, previo accertamento di una responsabilità contrattuale ed extra contrattuale in capo alla resistente per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare il diritto del sig. e relativa Parte_1 condanna dell' al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali (tra cui danno CP_2 biologico, danno morale, il danno esistenziale e alla vita di relazione) subiti e subendi dal ricorrente da commisurarsi nella misura di non meno del 15% (ovvero della diversa percentuale di giustizia) della retribuzione mensile maturata a far data dal 2011, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e sino all'emananda sentenza ovvero ancora anche previo accertamento sul punto tramite la relazione medica allegata oppure mediante nominanda CTU medico legale), nella misura ritenuta di giustizia e dunque anche in via equitativa. E. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al pieno soddisfo a titolo di risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dal ricorrente a causa di ogni condotta inadempiente e illecita dedotta e/o deducibile da quanto esposto in atti;
F. Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente con iva, c.a.p. e rimborso forfettario e rimborso di contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. Si costituiva in giudizio Controparte_2 depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere " accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque carente di prova, per tutti o alcuni dei motivi esposti nel presente atto. In via subordinata e salvo gravame, rigettare, o comunque ridurre, le avverse richieste risarcitorie, non provate e comunque errate per eccesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In particolare la parte convenuta deduceva: che il ricorrente, assunto dall' dal 1° aprile CP_2
1988 con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, riveste qualifica di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, con mansioni di fotoreporter presso la Redazione Immagini;
che quest'ultima si occupa della produzione del materiale fotografico e del materiale video che viene utilizzato all'interno dei servizi , sia per i servizi informativi destinati ai clienti abbonati che CP_2 per quelli destinati ai lettori del sito ansa.it.; che una volta che il materiale video-fotografico arriva alla Redazione Immagini, questo viene lavorato dai redattori addetti al desk, che provvedono a editare l'elemento (foto o video), inserendo titolo e didascalia e trasmettendolo all'interno dei servizi;
che i giornalisti dipendenti dell' adibiti alla Redazione Immagini, possono CP_2 CP_2 essere, suddivisi in due macrocategorie: i fotoreporter operativi, come il ricorrente, e il personale addetto al desk;
che, quanto all'organizzazione del lavoro, solo il personale addetto al desk è organizzato in turni per coprire l'intero orario della Redazione Immagini (dalle 8.30 alle 23.30, dal lunedì al sabato – dalle 10 alle 23.30, nei festivi – dalle 10 alle 21 per il 25/12, 1/05, 15/08 c.d.
“superfestivi”); che gli eventi che di giorno in giorno si rende necessario coprire - non potendo essere programmati settimanalmente, in quanto legati alla cronaca, vengono anticipati mediante comunicazione via chat al fotografo appena possibile e, quando il quadro è definitivo, comunicati mediante invio della relativa Nota avvenimenti la sera del giorno precedente il servizio;
che la copertura di appuntamenti pianificati (es. partite di calcio, Angelus papale, etc.), invece, è nota ai reporter con largo anticipo, in quanto il singolo fotografo è messo in copia nella mail con cui l'Agenzia richiede l'accredito all'Ente organizzatore per l'accesso al luogo dell'evento; che se, invece, si tratta di emergenze legate a fatti di cronaca, quindi quotidiane, i fotografi vengono avvisati tramite chat o telefonicamente;
che, quanto ai fotoreporter, il Quadro orario settimanale che il Capo Redattore Centrale invia entro il venerdì precedente la settimana di riferimento, indica solo la presenza/assenza (“P”) del giornalista;
che il predetto Quadro orario viene predisposto dal Responsabile sulla base delle preferenze espresse dagli stessi fotoreporter;
che i redattori della Redazione Immagini indicano, entro il martedì della settimana precedente, i c.d. “desiderata”, cioè i giorni in cui il redattore si rende disponibile per seguire gli eventi (la “P” indica la disponibilità di un redattore in un determinato giorno); che prima del 2020 era affissa nella Redazione Immagini una bacheca in cui era possibile comunicare tempestivamente e con congruo anticipo eventuali assenze e/o impedimenti, dovuti anche a motivi od esigenze personali, che non consentano di garantire una proficua presenza in servizio;
che attualmente, la funzione della Bacheca fisica è sostituita dalla comunicazione tramite mail ai responsabili;
che anche la Nota avvenimenti, comunicata nella serata del giorno prima a tutti coloro che il giorno successivo risultano, da quadro orario, presenti in servizio (che hanno, cioè, apposto la “P” sul quadro orario condiviso la settimana precedente) tiene conto delle preferenze eventualmente da questi espresse circa la collocazione oraria della prestazione;
che il fotoreporter, peraltro, in caso di emergenza, può indicare le sue esigenze anche giorno per giorno;
che non è richiesto al fotografo di specificare la natura dell'esigenza personale addotta a fondamento della richiesta (né di documentarla), la quale viene sempre accolta, salvo che non impedisca di adottare gli accorgimenti organizzativi necessari a garantire comunque la copertura dell'evento; che la suddetta organizzazione del lavoro comporta, per i fotografi in generale ed in particolare per il ricorrente, un impegno lavorativo quotidiano che non eccede mai le sei ore e trenta minuti, di regola collocate tra le 11 e le 17.30 e comunque in un arco temporale massimo di 10 ore giornaliere nella fascia centrale della giornata (8/18), salvo circostanze eccezionali o anticipatamente programmate;
che ciò avviene in conformità alle previsioni dell'art. 7 del che, in considerazione del carattere peculiare dell'attività Pt_3 giornalistica – la quale richiede un impegno discontinuo, nonché legato alle contingenti esigenze di copertura degli eventi, rendendo difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione – prevede un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), da espletarsi, in riferimento a ciascuna giornata, nell'arco temporale massimo di 10 ore;
che l'impegno lavorativo del ricorrente è, infatti, ordinariamente limitato ad un singolo servizio giornaliero, con impegno mediamente quantificabile in 6.30 ore quotidiane (compresi gli spostamenti), sempre collocate nelle ore centrali della giornata;
che l'assegnazione di due servizi nell'arco della stessa giornata è del tutto eccezionale (3/4 volte l'anno); che il ricorrente – al pari degli altri fotografi dell'Agenzia – non è soggetto ad un obbligo di timbratura, né ad un obbligo di presenza fisica in Redazione;
che egli prende servizio normalmente recandosi direttamente sul luogo dell'evento da coprire, ed organizzandosi in modo autonomo;
che l'invio del materiale fotografico da parte del ricorrente avviene, solitamente, da remoto;
che il ricorrente può autonomamente decidere di recarsi in Redazione per lo scarico del materiale (o anche, se lo ritiene, per riporre le attrezzature), usufruendo a tale fine delle postazioni di lavoro dell'Agenzia e delle relative dotazioni;
che il ricorrente, terminata la suddetta attività e/o prima della stessa, non ha l'obbligo di recarsi e permanere in Redazione per completare l'orario di lavoro, né di essere reperibile;
che può capitare che pur essendo il ricorrente presente in servizio nel Quadro orario (“P”) non abbia avvenimenti da seguire indicati nella relativa Nota e in tal caso, può non presentarsi in Redazione, pur venendo regolarmente retribuito;
che il ricorrente ha sempre negato la disponibilità a svolgere servizi imprevisti in caso di emergenza o servizi fuori Roma e, pertanto, gli stessi non gli vengono assegnati;
che il ricorrente beneficia di un importo fisso mensile di € 390 ca. a titolo di compensi forfettari per lavoro straordinario (“Ind. Particolare”), oltre ad un ulteriore importo fisso di € 284 a titolo di rimborso chilometrico (“Rimborso locom. Fotografi”), su una retribuzione complessiva di circa 6/7 mila euro lordi mensili per quattordici mensilità; che il dott.
Redattore Capo Centrale con delega alla Redazione Immagini, ha in più occasioni Persona_2 Test proposto al ricorrente di fare turni al desk, come fanno periodicamente anche altri fotografi (
e ), ma questi ha sempre rifiutato;
che il dott. ha anche
[...] Tes_2 Tes_3 Tes_4 Per_2 proposto al ricorrente, in alternativa, di entrare nei turni di produzione delle Pagine Pronte ma anche in tal caso il ha rifiutato la proposta;
che il ricorrente è stato oggetto di numerose Parte_1 contestazioni disciplinari negli anni 2018/2021, cessate a seguito dell'intervento del CdR che ha chiesto ad di soprassedere. CP_2
In punto di diritto la parte convenuta deduceva: che l'art. 7 del precisa che esiste un orario, Pt_3 definito di massima, di 36 ore settimanali da distribuirsi su cinque giorni settimanali e nell'ambito di un determinato arco di impegno;
che l'orario giornaliero medio viene individuato in 7 ore e 12 minuti, e tale prestazione deve essere resa, quand'anche in modo spezzato, in un arco temporale non superiore alle 10 ore;
che la norma contrattuale è migliorativa rispetto alla previsione legale, che da un lato indica in 40 l'orario normale di lavoro (art. 3 D. Lgs. 66/03) e dall'altro (art. 4) indica in 48 ore il numero massimo di ore di lavoro (comprese quelle di straordinario) che possono essere prestate nell'arco di sette giorni;
che per l'attività prestata in regime di lavoro straordinario è prevista una maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria, salvo che il giornalista – come nel caso del ricorrente – non benefici della corresponsione a forfait;
che in tal caso, la relativa indennità beneficia dell'ulteriore vantaggio per cui, essendo fissa, entra a far parte a tutti gli effetti della retribuzione, e della stessa si deve tener conto anche ai fini del calcolo dei c.d. istituti retributivi, a differenza di quanto avverrebbe per i compensi di fatto, anche se percepiti in via continuativa;
che anche in relazione allo straordinario la normativa contrattuale è più favorevole di quella legale;
che l'art. 7 del non prevede alcun obbligo di preventiva comunicazione Pt_3 settimanale di inesistenti turni di lavoro;
che tale disposizione, infatti, non attiene alla disciplina generale dell'orario di lavoro, bensì è contenuta in un comma (co. 11) relativo alla remunerazione dello straordinario, e la sua ratio è di tutela dell'azienda, nel senso di limitare la configurabilità del lavoro straordinario (e, dunque, del connesso obbligo retributivo), in considerazione delle peculiarità del lavoro giornalistico;
che la disciplina in commento vale esclusivamente a stabilire che l'orario straordinario (da remunerare con la maggiorazione del 20%, oppure a forfait) è configurabile solo: a fronte di un orario di lavoro puntuale (con indicazione, dunque, dell'ora di inizio e fine della prestazione), che sia, in tal caso, preventivamente stabilito e settimanalmente comunicato dall'azienda che decida, per determinate figure giornalistiche, di adottare tale organizzazione del lavoro, ovvero, anche a prescindere da ciò, allorché sia superato l'arco temporale delle 10 ore giornaliere, che, in quanto tale, non richiede alcuna comunicazione preventiva, essendo la modalità ordinaria di prestazione dell'attività giornalistica;
che viceversa, nel caso di regime ordinario (36 ore settimanali nell'arco temporale delle 10 ore giornaliere), non sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione, trattandosi della modalità “ordinaria” della prestazione lavorativa;
che in tal caso, un eventuale obbligo (non di derivazione contrattuale, ma discendente dai canoni di correttezza e buona fede) può dirsi assolto con la mera comunicazione dei giorni di presenza in servizio;
che l'onere di conoscere la Nota prima dell'inizio della prestazione non comporta un vincolo di reperibilità, né il suo assolvimento (istantaneo) può fondare alcuna richiesta risarcitoria;
che il dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., 1° comma, arricchisce il contenuto dell'obbligazione del lavoratore di tutte la sua prestazione lavorativa;
che tra gli obblighi complementari che connotano la prestazione del giornalista rientra quello di verificare, prima del servizio, le comunicazioni che riguardano l'espletamento dell'attività, ed in particolare gli avvenimenti da seguire, al fine di garantire l'esattezza dell'adempimento ed un risultato produttivo utile per il datore di lavoro;
che la convenuta, attraverso la ricezione dei desiderata comunicati dai fotoreporter, consente a questi ultimi di incidere – nei limiti delle esigenze organizzative di copertura giornalistica degli eventi – sulla collocazione temporale della prestazione, beneficiando di una ancora maggiore flessibilità, sconosciuta ai comuni lavoratori subordinati;
che nel caso del ricorrente è documentato dalla stessa produzione allegata al ricorso come l'Agenzia tenga conto degli impegni del in qualunque modo (mail, telefono, messaggio, etc.) e tempo Parte_1 comunicati, di fatto tollerando anche il rifiuto dello svolgimento del servizio e/o la mancata presentazione in redazione;
che tanto la ricezione della Nota avvenimenti a partire dalla sera precedente che l'eventuale comunicazione dei “desiderata” costituiscono, pertanto, un onere del fotoreporter, il cui assolvimento gli consente di beneficiare del regime orario favorevole;
che in ogni caso è infondata la richiesta di risarcimento danni. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti emerge che:
-il ricorrente, assunto dalla parte convenuta dal 1.4.1988 con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, riveste qualifica di redattore ordinario ex art. 1 CNLG, con mansioni di fotoreporter presso la Redazione Immagini;
-gli eventi che di giorno in giorno si rende necessario coprire, legati alla cronaca, vengono comunicati al fotografo mediante invio della Nota avvenimenti la sera del giorno precedente il servizio;
- la copertura di appuntamenti pianificati (ad es. partite di calcio, Angelus papale, etc.) è comunicata ai reporter con largo anticipo, atteso che il fotografo è messo in copia nella mail con cui l'Agenzia richiede l'accredito all'Ente organizzatore per l'accesso al luogo dell'evento;
- il Capo Redattore Centrale invia ai fotoreporter entro il venerdì precedente la settimana di riferimento il Quadro orario settimanale, ove indica solo la presenza/assenza (“P”) del giornalista;
-il predetto Quadro orario viene predisposto dal Responsabile sulla base delle preferenze espresse dai fotoreporter, i quali entro il martedì della settimana precedente, comunicano i c.d. “desiderata”, cioè i giorni in cui il redattore si rende disponibile per seguire gli eventi, indicando “P”;
- anche la Nota avvenimenti, comunicata la sera del giorno prima a tutti coloro che il giorno successivo risultano, da quadro orario, presenti in servizio (che hanno, cioè, apposto la “P” sul quadro orario condiviso la settimana precedente) tiene conto delle preferenze eventualmente espresse circa la collocazione oraria della prestazione. Assume il ricorrente che il lavoro dei fotoreporter della redazione è sempre stato organizzato in turni: mattina, pomeriggio e sera. La parte convenuta ha, invece, dedotto che solo il personale addetto al desk è organizzato in turni per coprire l'intero orario della Redazione Immagini. Lamenta il ricorrente che, a decorrere dal 2011, a fronte della segnalazione della “P” (presente) nel Quadro orario settimanale, lo specifico impegno giornalistico e il relativo turno (mattina, pomeriggio, sera) gli vengono comunicati dal capo della redazione via mail solo la sera prima con le Note avvenimenti, con conseguente impossibilità per il lavoratore di programmare il proprio tempo libero in relazione agli impegni lavorativi. Al riguardo occorre rilevare che l'allegazione di parte ricorrente circa la comunicazione preventiva settimanale dei turni in epoca antecedente al 2011 ( cfr. pag. 1 e 2 del ricorso) risulta smentita dalla mail di cui al doc.3 pag. 81 allegata al ricorso, in cui il ricorrente comunica al proprio legale che
“l'azienda usava la “P” anche prima del 2011, da quella data sono io che ho iniziato a contestarla in quanto era cambiato il modo di assegnazione dei servizi….””. Afferma, inoltre, il ricorrente che per poter assolvere ai propri impegni di lavoro egli è “costretto” a consultare costantemente la mail aziendale, anche in giorni festivi, per conoscere l'impegno e il turno del giorno dopo. Deduce, altresì, di aver dovuto esporre nei “desiderata” i motivi familiari per i quali talora ha richiesto di essere esonerato in un certo orario. Afferma, quindi, sulla scorta dell'art. 7 del CCNLG, di avere diritto alla comunicazione preventiva dei turni con cadenza settimanale. Premesso che da tempo la Cassazione, in ragione della peculiarità del lavoro giornalistico, ha stabilito che non si può “escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro..” (Cass. sez. lav. sent. n.8068 del 2.4.2009), si osserva che l'art. 7 del CCNLG (“orario di lavoro-settimana corta-orario di chiusura”) prevede quanto segue:
“Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana. Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. (…) In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore. Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei. Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi. I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla. ( …) Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un'indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. (…) Si osserva che la dichiarazione congiunta con cui si apre la disposizione in esame costituisce la chiave di lettura dell'intera normativa contrattuale in tema di orario di lavoro. Tutte le previsioni contrattuali in materia, infatti, devono essere lette tenuto conto dell'impossibilità di inquadrare la prestazione di lavoro giornalistica entro rigidi schemi temporali, la quale richiede un impegno discontinuo, legato alle contingenti esigenze di copertura degli eventi, la cui durata non può essere determinata a priori. Ciò premesso l'art. 7 del CCNLG precisa che esiste un orario, definito di massima, di 36 ore settimanali da distribuirsi su cinque giorni settimanali;
dunque, l'orario giornaliero medio viene individuato in 7 ore e 12 minuti, e tale prestazione deve essere resa in un arco temporale non superiore alle 10 ore. È poi prevista la possibilità che l'orario venga protratto per l'effettuazione di lavoro straordinario, ovvero il lavoro prestato oltre le 36 ore nell'arco della settimana, che non può superare le 22 ore mensili. Per l'attività prestata in regime di lavoro straordinario è prevista un maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria, salvo che il giornalista, come nel caso del ricorrente, non benefici della corresponsione a forfait (cfr. buste paga in atti dalle quali emerge il pagamento mensile di € 387,34 a titolo di “ind. particolare” ). Non spetta il pagamento del lavoro straordinario a quelle figure professionali per cui è previsto l'esonero dall'orario di lavoro;
in questo caso, infatti, il contratto stabilisce un'indennità compensativa, pari al 15% della retribuzione mensile, volta a remunerare il maggior impegno che si presume sia abitualmente richiesto agli stessi, e tale indennità, essendo fissa, entra a far parte a tutti gli effetti della retribuzione, e della stessa si deve tener conto anche ai fini del calcolo dei c.d. istituti retributivi indiretti: tredicesima, indennità redazionale, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto. Occorre evidenziare che l'art. 7 del CCNLG non prevede alcun obbligo di preventiva comunicazione settimanale dei turni di lavoro. Invero, il comma 11 dell'art. 7 richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda, è relativo non alla disciplina generale dell'orario di lavoro, bensì alla remunerazione dello straordinario, configurabile, in considerazione delle peculiarità del lavoro giornalistico, solo in caso (eventuale) di specifico orario di lavoro (con indicazione dell'ora di inizio e fine della prestazione), preventivamente stabilito e settimanalmente comunicato dall'azienda che decida, per determinate figure giornalistiche, di adottare tale organizzazione del lavoro, ovvero, anche a prescindere da ciò, allorché sia superato l'arco temporale delle 10 ore giornaliere, che, in quanto tale, non richiede alcuna comunicazione preventiva, essendo la modalità ordinaria di prestazione dell'attività giornalistica. Il giornalista, pertanto, può rivendicare il carattere straordinario della prestazione, in caso di mancato superamento della decima ora giornaliera, solo ove gli sia stato assegnato un orario di lavoro determinato, previsto, secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta, per i soli giornalisti addetti al desk redazionale, ed oggetto di preventiva comunicazione settimanale. Nel caso di specie il ricorrente, che svolge mansioni di fotoreporter, pacificamente non è addetto al desk redazionale e, pertanto, non ha un orario di lavoro determinato ed è soggetto al regime ordinario (36 ore settimanali nell'arco temporale delle 10 ore giornaliere), sicché, in assenza di obbligo contrattuale di comunicazione settimanale dell'inesistente orario di lavoro, nel caso di specie devono ritenersi adeguatamente rispettati dalla datrice di lavoro i principi di correttezza e buona fede, parimenti invocati dal ricorrente, attraverso l'invio della Nota avvenimenti la sera del giorno precedente il servizio, con l'indicazione degli eventi da coprire, non programmabili settimanalmente in quanto legati alla cronaca, Nota che viene predisposta dalla datrice di lavoro tenuto conto dei cd “desiderata”, ovvero delle preferenze espresse dai fotoreporter nel Quadro orario entro il martedì della settimana precedente e, quindi, dei giorni in cui il redattore si rende disponibile per seguire gli eventi, e delle preferenze eventualmente espresse circa la collocazione oraria della prestazione. Peraltro secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta il fotoreporter, in caso di sopravvenute esigenze , può tempestivamente comunicare, con qualunque forma, ai responsabili eventuali assenze e/o impedimenti, dovuti anche ad esigenze personali, che non consentano di garantire una proficua presenza in servizio. Non risulta in alcun modo documentato l'obbligo del ricorrente di specificare la natura dell'esigenza personale addotta a fondamento della richiesta, occasionalmente spontaneamente specificata dal lavoratore (cfr. mail allegate al ricorso). Né sussiste la paventata “costante reperibilità” del ricorrente, che deve “prendere costantemente visione delle disposizioni aziendali anche se queste pervengono in un giorno di riposo, festivo e finanche in un giorno di sospensione dal lavoro per malattia” (cfr. pag. 18 del ricorso), trattandosi di un'operazione che richiede pochi secondi (lettura della mail aziendale con la Nota avvenimenti del giorno dopo), preparatoria all'adempimento, esigibile dal lavoratore ex art. 2104 c.c.,che nulla ha a che vedere con il concetto di reperibilità che, “ prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa” (Cass. sez. lav. sent. n. 14288 del 28/06/2011). Quanto alla sentenza della Cassazione n.12692/2008, citata in ricorso, relativa a fattispecie di contratti part- time, si osserva che con la più recente sentenza n. 31957 del 06/12/2019 la Cassazione, ha stabilito che “ In tema di articolazione dell'orario di lavoro, la disciplina prevista per il lavoro part-time dall'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio”. Per le considerazioni che precedono deve ritenersi insussistente il diritto del ricorrente a ricevere con preavviso settimanale l'orario di lavoro giornaliero, con conseguente rigetto di tutte le domande di cui in ricorso, compresa la domanda risarcitoria, peraltro genericamente avanzata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese, oltre iva e cpa. Roma, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi