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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11115/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Lucio Marfè (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità di Impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LUIGI TUCCILLO (CF:
) C.F._3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha adito la giustizia per sentire accogliere le seguenti domande:
[...]
A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della moto non identificata in ordine al verificarsi del sinistro de quo, e per l'effetto:
B) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti per le causali di cui in premessa ed il cui ammontare viene sin d'ora quantificato in € 186.546,58, ovvero per la somma che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie, anche all'esito della CTU medica che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dall'evento e sino al soddisfo;
C) Vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA nella misura di legge, con distrazione al sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.
2. In linea di fatto, parte attrice premette: a) che il giorno 7.11.2025, alle ore 11.30 circa, percorreva a piedi la SP 58 (S. Maria a Cubito) in Giugliano in Campania, all'altezza del centro commerciale AUCHAN;
b) che in specie in prossimità dell'Hotel L'incontro, “trovandosi accanto al marciapiede (…) che era occupato da alcuni materiali”, veniva investito da una moto di grosse dimensioni di colore scuro che percorreva la suddetta SP a velocità elevata in direzione QUALIANO non accorgendosi della presenza del sig. ; c) che in conseguenza dell'impatto Pt_1
“il pedone veniva sollevato in aria, sospinto in avanti, per poi ricadere violentemente con i piedi a terra”; d) che il conducente della moto, fermatosi per pochi istanti, si dava alla fuga omettendo ogni soccorso;
e) che il soccorso veniva invece prestato da alcune persone presenti sul luogo;
e) che un congiunto del , frattanto Pt_1 giunto in loco, lo trasportava presso il PS dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove veniva diagnosticata frattura di L4, frattura di calcagno, frattura di branca ischi pubica destra.
3. A dire dell'attore, la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente al conducente della moto, rimasto sconosciuto;
a seguito di denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli, e conseguente archiviazione del procedimento, parte attrice metteva in mora l'odierna convenuta, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania;
la compagnia tuttavia “non ha mai provveduto alla nomina di un medico di propria fiducia onde far sottoporre l'istante a visita medico-legale”.
4. Di qui l'instaurazione del presente procedimento e la formulazione delle domande riportate sopra.
5. Si è costituita la che ha contraddetto a tutto l'avverso Controparte_1 dedotto.
6. In specie, ha eccepito la improponibilità della domanda per violazione del comb. disp. artt. 143, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, in relazione agli artt. 283 e ss. del medesimo testo normativo in quanto la messa in mora deve contenere l'indicazione delle lesioni patite attraverso l'esibizione di certificazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi;
ancora, parte convenuta deduce che la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto deve essere ricollegata ad una situazione di oggettiva ed incolpevole impossibilità di procedere alla relativa identificazione;
si eccepisce poi l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della domanda, non essendo emersa, dalla prospettazione di parte, l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro e le presunte lezioni patite, né tanto meno l'esclusiva responsabilità del veicolo “pirata”; parte convenuta pone l'accento sulla circostanza che non sia stato invocato l'intervento in in loco delle forze di polizia, dato che vale a corroborare l'assunto di una certa genericità della narrazione dei fatti;
ad ogni modo si assume che il pedone, non servendosi del marciapiede, avrebbe causato o concausato il sinistro. Si conclude nel senso di cui appresso: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di del F.G.V.S.; Controparte_1 Controparte_2
b) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte ex art. 2947 II comma c.c.;
c) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.;
e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
f) il tutto, comunque, nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento della verificazione del sinistro;
g) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
7. Alla udienza di prima comparizione il GI assegnava a parte attrice un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
successivamente, veniva assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; il GI formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c., non accolta;
si procedeva quindi all'ammissione ed escussione dei mezzi di prova (ordinanza del 21.11.2022); all'espletamento di una CTU CP_3
(ordinanze del 13.12.2023 e del 27.2.2024, a seguito di sostituzione del professionista designato); la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 5.12.2024, celebrata dallo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo) ex art. 127-ter c.p.c.; quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 15.1.2025. 8. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli ed insistito per l'accoglimento delle rispettive domande o eccezioni.
9. La domanda va accolta nei termini appresso indicati.
10. L'eccezione di improponibilità della domanda va disattesa, in quanto risulta documentata la produzione (sebbene “ad integrazione della richiesta di risarcimento formulata con missiva del 18.1.2016”) di tutta la documentazione occorrente ai sensi del comb. disp artt. 145, 148 e 287, d.lgs. n. 209/2005.
11. Del pari è da rigettare l'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente articolata;
ad ogni modo, parte attrice ha prodotto agli atti i vari atti interruttivi della prescrizione stessa (per un catalogo si v. quanto indicato a pag. 6 della memoria conclusionale di parte attrice).
12. Passando all'esame del merito, deve ritenersi che l'escussione dei testimoni ha confermato la verificazione del fatto storico narrato nell'atto introduttivo: in specie, le testimonianze, rese dalla persona che accompagnava l'attore e da una persona presente casualmente sui luoghi, sono convergenti sia in merito alla data e all'ora di verificazione del sinistro, sia in merito alla relativa dinamica, che infine in ordine alla circostanza che il responsabile del sinistro – conducente una moto nera di grossa cilindrata – si sia dato alla fuga, rendendo impossibile la relativa identificazione. 13. Allo stesso tempo, per quanto emerge dalla CTU, le cui conclusioni, in quanto logicamente argomentate, sono condivisibili, le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con la dinamica del sinistro, onde il nesso causale può dirsi dimostrato. Non può ritenersi che la circostanza che il avesse temporaneamente Pt_1 abbandonato il marciapiede per aggirare un ostacolo (circostanza riferita dallo stesso attore nell'atto introduttivo e confermata anche dal teste) sia idonea a recidere il nesso causale o a fungere da concausa;
in specie, sembra non pertinente il richiamo alle norme del codice della strada in materia di attraversamento da parte dei pedoni, posto che – per quanto qui emerso – il non stava attraversando la strada, Pt_1 essendosi limitato ad abbandonare per pochi istanti il marciapiede, rimanendo nei relativi pressi, per il tempo strettamente necessario ad aggirare l'ostacolo; per quanto emerso in sede istruttoria, è alla condotta del motociclista che va ricondotta la responsabilità esclusiva del sinistro;
d'altro canto, vista la rilevanza delle lesioni subite deve inferirsi che lo stesso viaggiasse a velocità sostenuta e che, per ciò stesso, non abbia potuto evitare l'impatto.
Altrimenti detto, non è emerso l'apporto di un contributo concausale da parte del pedone, della cui prova, in ogni caso, sarebbe stata onerata parte convenuta.
D'altro canto, come ribadito in diverse occasioni dalla giurisprudenza (v. ad es. Trib. Napoli, 3.9.2018) “a fronte della responsabilità del conducente del veicolo, non è possibile operare, al fine di determinare un eventuale contributo di causalità anche della condotta tenuta dal pedone. alcun ragionamento presuntivo (sulla necessità di verificare la condotta in concreto tenuta dal pedone - danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione. onde accertare se essa, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c., cfr. Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751: Cassazione civile 29/9/2006 n. 21249)
14. Circa il quantum debeatur deve ancora farsi riferimento alle congruenti conclusioni del CTU (che, come detto in precedenza, evidenziano la compatibilità tra le lesioni riportate e sinistro in questione), che ha indicato un danno biologico valutabile nel 22% e i postumi appresso riportati: 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale;
30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%; 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%
Applicando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 100.642,48.
15. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
16. Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (7.11.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
17. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
18. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto e sono quantificate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai medi tabellari, nonché dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% dato il carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11115/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna , nella Controparte_1 qualità indicata, al pagamento, in favore del sig. , della somma Parte_1 complessiva di euro 100.642,48 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CO , nella qualità indicata, alla refusione, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. Lucio Marfè per anticipo fattone;
3. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso dovuto al CTU.
Così deciso in Aversa, il 29.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11115/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Lucio Marfè (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità di Impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LUIGI TUCCILLO (CF:
) C.F._3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha adito la giustizia per sentire accogliere le seguenti domande:
[...]
A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della moto non identificata in ordine al verificarsi del sinistro de quo, e per l'effetto:
B) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti per le causali di cui in premessa ed il cui ammontare viene sin d'ora quantificato in € 186.546,58, ovvero per la somma che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie, anche all'esito della CTU medica che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dall'evento e sino al soddisfo;
C) Vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA nella misura di legge, con distrazione al sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.
2. In linea di fatto, parte attrice premette: a) che il giorno 7.11.2025, alle ore 11.30 circa, percorreva a piedi la SP 58 (S. Maria a Cubito) in Giugliano in Campania, all'altezza del centro commerciale AUCHAN;
b) che in specie in prossimità dell'Hotel L'incontro, “trovandosi accanto al marciapiede (…) che era occupato da alcuni materiali”, veniva investito da una moto di grosse dimensioni di colore scuro che percorreva la suddetta SP a velocità elevata in direzione QUALIANO non accorgendosi della presenza del sig. ; c) che in conseguenza dell'impatto Pt_1
“il pedone veniva sollevato in aria, sospinto in avanti, per poi ricadere violentemente con i piedi a terra”; d) che il conducente della moto, fermatosi per pochi istanti, si dava alla fuga omettendo ogni soccorso;
e) che il soccorso veniva invece prestato da alcune persone presenti sul luogo;
e) che un congiunto del , frattanto Pt_1 giunto in loco, lo trasportava presso il PS dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove veniva diagnosticata frattura di L4, frattura di calcagno, frattura di branca ischi pubica destra.
3. A dire dell'attore, la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente al conducente della moto, rimasto sconosciuto;
a seguito di denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli, e conseguente archiviazione del procedimento, parte attrice metteva in mora l'odierna convenuta, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania;
la compagnia tuttavia “non ha mai provveduto alla nomina di un medico di propria fiducia onde far sottoporre l'istante a visita medico-legale”.
4. Di qui l'instaurazione del presente procedimento e la formulazione delle domande riportate sopra.
5. Si è costituita la che ha contraddetto a tutto l'avverso Controparte_1 dedotto.
6. In specie, ha eccepito la improponibilità della domanda per violazione del comb. disp. artt. 143, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, in relazione agli artt. 283 e ss. del medesimo testo normativo in quanto la messa in mora deve contenere l'indicazione delle lesioni patite attraverso l'esibizione di certificazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi;
ancora, parte convenuta deduce che la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto deve essere ricollegata ad una situazione di oggettiva ed incolpevole impossibilità di procedere alla relativa identificazione;
si eccepisce poi l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della domanda, non essendo emersa, dalla prospettazione di parte, l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro e le presunte lezioni patite, né tanto meno l'esclusiva responsabilità del veicolo “pirata”; parte convenuta pone l'accento sulla circostanza che non sia stato invocato l'intervento in in loco delle forze di polizia, dato che vale a corroborare l'assunto di una certa genericità della narrazione dei fatti;
ad ogni modo si assume che il pedone, non servendosi del marciapiede, avrebbe causato o concausato il sinistro. Si conclude nel senso di cui appresso: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della n.q. di del F.G.V.S.; Controparte_1 Controparte_2
b) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte ex art. 2947 II comma c.c.;
c) rigettare la domanda proposta dall'attore, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.;
e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate;
f) il tutto, comunque, nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento della verificazione del sinistro;
g) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
7. Alla udienza di prima comparizione il GI assegnava a parte attrice un termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
successivamente, veniva assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; il GI formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c., non accolta;
si procedeva quindi all'ammissione ed escussione dei mezzi di prova (ordinanza del 21.11.2022); all'espletamento di una CTU CP_3
(ordinanze del 13.12.2023 e del 27.2.2024, a seguito di sostituzione del professionista designato); la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 5.12.2024, celebrata dallo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo) ex art. 127-ter c.p.c.; quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 15.1.2025. 8. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli ed insistito per l'accoglimento delle rispettive domande o eccezioni.
9. La domanda va accolta nei termini appresso indicati.
10. L'eccezione di improponibilità della domanda va disattesa, in quanto risulta documentata la produzione (sebbene “ad integrazione della richiesta di risarcimento formulata con missiva del 18.1.2016”) di tutta la documentazione occorrente ai sensi del comb. disp artt. 145, 148 e 287, d.lgs. n. 209/2005.
11. Del pari è da rigettare l'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente articolata;
ad ogni modo, parte attrice ha prodotto agli atti i vari atti interruttivi della prescrizione stessa (per un catalogo si v. quanto indicato a pag. 6 della memoria conclusionale di parte attrice).
12. Passando all'esame del merito, deve ritenersi che l'escussione dei testimoni ha confermato la verificazione del fatto storico narrato nell'atto introduttivo: in specie, le testimonianze, rese dalla persona che accompagnava l'attore e da una persona presente casualmente sui luoghi, sono convergenti sia in merito alla data e all'ora di verificazione del sinistro, sia in merito alla relativa dinamica, che infine in ordine alla circostanza che il responsabile del sinistro – conducente una moto nera di grossa cilindrata – si sia dato alla fuga, rendendo impossibile la relativa identificazione. 13. Allo stesso tempo, per quanto emerge dalla CTU, le cui conclusioni, in quanto logicamente argomentate, sono condivisibili, le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con la dinamica del sinistro, onde il nesso causale può dirsi dimostrato. Non può ritenersi che la circostanza che il avesse temporaneamente Pt_1 abbandonato il marciapiede per aggirare un ostacolo (circostanza riferita dallo stesso attore nell'atto introduttivo e confermata anche dal teste) sia idonea a recidere il nesso causale o a fungere da concausa;
in specie, sembra non pertinente il richiamo alle norme del codice della strada in materia di attraversamento da parte dei pedoni, posto che – per quanto qui emerso – il non stava attraversando la strada, Pt_1 essendosi limitato ad abbandonare per pochi istanti il marciapiede, rimanendo nei relativi pressi, per il tempo strettamente necessario ad aggirare l'ostacolo; per quanto emerso in sede istruttoria, è alla condotta del motociclista che va ricondotta la responsabilità esclusiva del sinistro;
d'altro canto, vista la rilevanza delle lesioni subite deve inferirsi che lo stesso viaggiasse a velocità sostenuta e che, per ciò stesso, non abbia potuto evitare l'impatto.
Altrimenti detto, non è emerso l'apporto di un contributo concausale da parte del pedone, della cui prova, in ogni caso, sarebbe stata onerata parte convenuta.
D'altro canto, come ribadito in diverse occasioni dalla giurisprudenza (v. ad es. Trib. Napoli, 3.9.2018) “a fronte della responsabilità del conducente del veicolo, non è possibile operare, al fine di determinare un eventuale contributo di causalità anche della condotta tenuta dal pedone. alcun ragionamento presuntivo (sulla necessità di verificare la condotta in concreto tenuta dal pedone - danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione. onde accertare se essa, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c., cfr. Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751: Cassazione civile 29/9/2006 n. 21249)
14. Circa il quantum debeatur deve ancora farsi riferimento alle congruenti conclusioni del CTU (che, come detto in precedenza, evidenziano la compatibilità tra le lesioni riportate e sinistro in questione), che ha indicato un danno biologico valutabile nel 22% e i postumi appresso riportati: 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale;
30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%; 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%
Applicando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 100.642,48.
15. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
16. Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (7.11.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
17. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
18. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto e sono quantificate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai medi tabellari, nonché dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% dato il carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11115/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna , nella Controparte_1 qualità indicata, al pagamento, in favore del sig. , della somma Parte_1 complessiva di euro 100.642,48 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CO , nella qualità indicata, alla refusione, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. Lucio Marfè per anticipo fattone;
3. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso dovuto al CTU.
Così deciso in Aversa, il 29.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta