Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/01/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04417/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2024, proposto da AU LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Guaraldi e Ennio Abrusci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte di appello di Roma depositato il 20.04.21, cron. 592/21, a definizione del procedimento RG 51204/20, in accoglimento dell’opposizione a decreto depositato il 03.06.20, cron. 691/20, R.G. 50779/20;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 21 aprile 2024, il sig. AU LA ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto cron. n. 592/2021 del 20 aprile 2021, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), con cui la Corte di appello di Roma, Sezione Equa riparazione, in accoglimento dell’opposizione presentata avverso il decreto cron n. 691/2020, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore delle somme ivi liquidate.
Il ricorrente allega il mancato adempimento dell’Amministrazione e chiede che alla stessa venga ordinato di effettuare il pagamento di dette somme, oltre interessi legali e spese vive successive all’emissione del decreto di condanna, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito con atto di mero stile il 7 gennaio 2025.
3. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Dalla documentazione in atti risulta, invero, il ricorrere dei seguenti presupposti: i) passaggio in giudicato del citato decreto cron n. 592/2021, avverso il quale non è stato proposto ricorso per Cassazione, come da certificazione di cancelleria; ii) notifica del decreto ottemperando al Ministero della giustizia presso la sede reale con PEC del 12 novembre 2023; iii) invio all’amministrazione debitrice, mediante PEC in data 27 giugno 2022, della dichiarazione prescritta, ai fini del pagamento, dall’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001, corredata della relativa documentazione; iv) decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dal comma 7 dello stesso art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
4.2. Per quanto sopra, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma indicata nel titolo azionato, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4.3. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in misura che tiene conto della serialità del contenzioso e nella quale confluiscono le somme richieste a titolo di spese sostenute successivamente alla formazione del titolo per l’instaurazione del presente giudizio, con distrazione in favore dell’avvocato Ennio Abrusci, dichiaratosi in atti procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO