Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 147/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI ConSIliere
Dott. Pietro REPOSSI ConSIliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Jacopo Parte_1 C.F._1
Stefani come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
Appellante contro
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Sara Soligo, come CP_1 C.F._2 da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
e contro
(C.F. , con il Proc. dom. Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Giampaolo Miotto come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 2041/2022 del Tribunale di Treviso, emessa in data 8.12.2022 e pubblicata in data 9.12.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2041/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in persona della Dott.ssa
1
e per l'effetto condannarsi la e la Sig.ra in CP_3 Controparte_2 CP_1 solido al risarcimento dei danni tutti, patiti a patiendi del Sig. a causa del sinistro de Parte_1 quo, quantificati nella somma che risulterà di giustizia e a seguito di espletando istruttoria, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre a spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria, ex art. 356 c.p.c., ed ammettere CTU medico legale sulla persona del Sig. ed alla luce della documentazione Parte_1 medica agli atti, per accertare, paucis dictum, la natura e l'entità dei danni dallo stesso subiti, a conforto degli elementi probatori già in atti. Chiede, altresì, concedersi termini di legge per il deposito di memoria conclusionale e di replica.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2024 CP_1 concludeva come da comparsa: “In via pregiudiziale:
ritenuto che
l'appello, come proposto, si configura per quanto sopra prospettato carente di motivazione ex art. 342 c.p.c. e che lo stesso risulta altresì privo di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione de qua, con ogni ulteriore pronuncia conseguenziale di rito, anche in ordine alle spese di causa;
Nel merito, in via principale: espressamente richiamate e ribadite anche in questa sede ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli scritti difensivi in atti, da intendersi integralmente riproposti e ritrascritti, rigettare la dispiegata impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, conseguenzialmente, la sentenza n. 2041/2022 emessa dal Tribunale di
Treviso, dott.ssa Fides Azzolini (r.g. 4970/2021) pubblicata in data 09.12.2022, nei confronti del SI. ; Nel merito, in via subordinata: respingersi le domande tutte svolte nei Parte_1 confronti della SI.ra in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via ulteriormente CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della presente impugnazione e, quindi, di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata;
- ridursi la pretesa risarcitoria avanzata dal SI. nella minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare Parte_1 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_2 manlevata/indenne/garantita la SI.ra di ogni somma che questa fosse a sua volta CP_1 condannata a pagare in relazione all'oggetto di causa, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
con conseguente eventuale condanna al pagamento diretto all'appellante ex art. 1917
2 comma 2 c.c. o alla restituzione nel caso di dazione diretta da parte della SI.ra . Con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, sia di primo che di secondo grado. In via istruttoria: ferme ex art. 346 c.p.c. le memorie anche istruttorie e la precisazione delle conclusioni già in atti, sopra integralmente richiamati, ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dall'opponente. Riservata ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria. Il tutto con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio in relazione a domande e/o eccezioni nuove, diverse e/o modificate, se ex adverso formulate.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle Controparte_2 conclusioni del 29.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “nel merito: rigettarsi l'appello proposto dal SInor contro la sentenza n. 2041/2022 del Tribunale di Treviso, in Parte_1 quanto infondato, e confermarsi in toto la sentenza appellata;
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
condannarsi inoltre l'appellante alla sanzione amministrativa di cui all'art. 96, comma terzo c.p.c.; in istruttoria: si ribadisce l'opposizione alla CTU medico-legale di cui l'appellante ha reiterato richiesta anella propria citazione d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Treviso e la società CP_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente riportati a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 13.1.2016.
L'attore in particolare asseriva:
- che nella suddetta data in sella alla propria bicicletta mentre percorreva la Via
Castellana in direzione San Martino-Castelfranco Veneto, giunto all'intersezione con Via Dolomiti, veniva travolto dall'autoveicolo mod. Lancia
Y di proprietà e condotto dalla , assicurato con CP_1 [...]
Controparte_2
- che la conducente dell'autoveicolo svoltando a destra si immetteva nella suddetta Via Castellana senza rispettare il segnale di precedenza andando così
a collidere contro il velocipede all'altezza della ruota posteriore a destra,
- che a causa dell'urto rovinava a terra e, condotto al P.S. di Cittadella (PD), dove i sanitari gli diagnosticavano la frattura scomposta del capitello radiale
3 sx, frattura coronoide sx, frattura processo stiloide ulnare polso dx, frattura chiusa di radio e ulna,
- che in data 18.1.2016 veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna con fissazione interna oltre ad una serie di visite e controlli specialistici,
- che in esito alla visita ortopedica del 5.9.2016 veniva evidenziato un quadro clinico caratterizzato da “importante limitazione della estensione del gomito sn e della prono-supinazione che è pure dolorosa, parestesie al V dito della mano dx” mentre la rx gomito sinistro evidenziava “frattura non consolidata a livello della tesa del capitello radiale trattata con mezzi di osteosintesi metallica”,
- che la compagnia convenuta negava peraltro il risarcimento dei danni poiché la propria assicurata aveva ritrattato la dichiarazione confessoria resa CP_1
nel Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente.
Secondo l'attore, al contrario, la responsabilità della trovava conferma nel Modello CP_1
CAI sottoscritto nonché nella successiva dichiarazione dalla medesima resa in data
3.10.2018 all'investigatore privato incaricato dal proprio legale, a fronte della denuncia di frode assicurativa sporta dalla compagnia assicurativa;
dava altresì prova di aver ricevuto in data 25.3.2016 la somma di euro 565,00 a risarcimento dei danni materiali della bicicletta. Riguardo al quantum allegava consulenza medico legale di parte che accertava un'inabilità lavorativa temporanea di 90 gg a totale e di 90 gg a parziale, un'invalidità temporanea di 10 gg al 100%, 30 gg al 75%, 60 gg al 50% e 110 gg al 25%, un'invalidità
Permanente al 18%, una riduzione della capacità lavorativa specifica al 20%, un grado di sofferenza medio-elevato nella malattia e medio nel cronico, spese mediche pari ad euro
4.839,00. Avanzava, inoltre, la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale perché le lesioni riportate gli impedivano di continuare a praticare il pugilato a livello agonistico e richiesta del danno patrimoniale per lucro cessante poiché, a causa del sinistro l'assunzione presso la società Art Costruzioni S.r.l. di Scorzè (TV) con mansioni di operaio specializzato originariamente programmata per il 25.1.2016, veniva posticipata al
8.8.2019.
4 Con la comparsa di risposta si costituiva sostenendo che il sinistro CP_1 dichiarato dall'attore nell'atto di citazione non si era mai verificato. In particolare sosteneva:
- di avere ingenuamente sottoscritto il modello CAI perché indotta dalla di lei sorella (amica del , la quale a fine gennaio 2016 le Parte_2 Parte_1 chiedeva di dichiarare un finto sinistro con una dinamica compatibile con le lesioni che il soggetto si era procurato in autonomia,
- che detta sottoscrizione avveniva verso la fine di gennaio 2016 all'interno di un locale alla presenza del il quale le spiegava che avrebbe anche Parte_1
dovuto procurare qualche lieve abrasione nella parte anteriore della propria auto per rendere credibile la dinamica dichiarata,
- che il perito assicurativo ispezionava l'auto e, a distanza di circa un anno, nel febbraio 2017 un incarico della compagnia la raggiungeva presso il negozio in cui lavorava per farle alcune domande inerenti al sinistro de quo,
- che in detta occasione dopo essere caduta in contraddizione e, dopo essere stata avvisata dall'investigatore delle responsabilità in cui sarebbe incorsa in caso di dichiarazioni mendaci, decideva di confessare la verità dichiarando che il sinistro non era mai avvenuto ed all'uopo firmava la dichiarazione del
15.2.2017,
- che tuttavia accadeva che essa, verso la fine del 2018, intimorita dalle minacce rivolte dal si vedeva costretta a sottoscrivere la Parte_1 dichiarazione datata 3.10.2018.
Per il resto contestava la pretesa attorea eccependo il carattere inveritiero delle dichiarazioni rese dal al proprio consulente medico legale Dott. circa Parte_1 Per_1
l'attività asseritamente svolta di impresario edile che aveva indotto quest'ultimo ad attribuirgli un'incapacità lavorativa specifica;
sosteneva inoltre che fossero parimenti non veritiere le dichiarazioni rese circa l'assenza di precedenti traumatici in quanto era noto alla medesima che l'attore aveva subito altri due sinistri. Contestava, infine,
l'incongruenza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società Art
Costruzioni S.r.l. in merito al fatto che l'assunzione del Massariol prevista per il 25.1.2016
5 fosse stata posticipata a fine malattia a causa delle lesioni riportate, perché la citata società veniva in realtà costituita solo in data 2.7.2018. Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Con la propria comparsa si costituiva in giudizio la società Controparte_2
che esponeva difese parallele alla versione dei fatti fornita dalla propria assicurata.
[...]
Depositava la valutazione biomeccanica svolta dall'Ing. il quale, simulando Per_2
l'evento con il software di calcolo Pc-Crash, spiegava come in una collisione auto- velocipede avviene un primo contatto tra paraurti e parafango del veicolo ed un elemento della bicicletta, successivamente il ciclista o viene caricato sul cofano o in alternativa può essere spinto in avanti senza che vi sia caricamento. Nel caso in esame, invece, il contatto sarebbe avvenuto tra la ruota posteriore lato destro della mountain bike e l'angolare anteriore sinistro della Lancia IL e, considerata la ridotta velocità dell'auto, il ciclista non veniva caricato ma proiettato in avanti cadendo sul fianco sinistro. Contestava in subordine il quantum della pretesa risarcitoria e in particolare:
- il concorso di colpa, per avere utilizzato in una strada extraurbana, in assenza di luce diurna, un mezzo privo di dispositivi di segnalazione luminosa,
- il carattere incongruo delle singole voci di danno non patrimoniale rispetto alle lesioni riportate,
- l'assenza di prova di avere svolto a livello nazionale ed agonistico la pratica sportiva del pugilato,
- l'assenza di prova del danno patrimoniale per essere stato tardivamente assunto da ART Costruzioni S.r.l. posto che dalla visura camerale la predetta società veniva costituita solamente in data 2.7.2018,
e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 C.p.c.
Assunte le prove richieste dalla convenuta la causa è stata quindi decisa con la CP_1
Sentenza n. 2041/2022 emessa in data 8.12.2022 e pubblicata in data 9.12.2022, in forza della quale il Tribunale di Treviso così statuiva: “1) Rigetta la domanda dell'attore Parte_1
. 2) Condanna l'attore a rifondere alla convenuta
[...] Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese processuali che liquida
[...] nella misura di euro 7.254,00 oltre 15% per spese generali, oltre I.V.A. e 4% C.P.A. e l'ulteriore
6 somma di euro 7.254,00 ai sensi dell'art. 96.3 cpc. 3) Condanna l'attore a Parte_1 rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida nella misura di euro CP_1
7.254,00 oltre 15% per spese generali, oltre I.V.A. e 4% C.P.A. 4) Rimette gli atti in Procura per quanto di competenza in relazione ai comportamenti tenuti dai soggetti indicati in parte motiva.”
Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensiva notificato in data
16.1.2023 impugnava il predetto provvedimento per due distinti Parte_1 motivi, chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande che aveva proposto in primo grado.
Si costituivano in giudizio sia la compagnia assicurativa, che contestava il gravame avversario chiedendone il rigetto, sia la , formulando le stesse istanze nonché, in CP_1 via subordinata, riproponendo la domanda di garanzia formulata in prime cure nei confronti di . CP_2
All'udienza di comparizione delle parti del 14.6.2023 la Corte d'Appello di Venezia, verificata la regolarità del contraddittorio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 29.5.2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione al disposto dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla , la quale, a questo punto della CP_1 trattazione della presente fase di giudizio, può considerarsi superata.
Nel merito, il ha formulato due motivi d'appello che riguardano pretesi errori Parte_1 commessi sia nell'interpretazione della constatazione amichevole di incidente sia nel rigettare l'istanza di CTU medico legale.
Con il primo di essi parte appellante ripropone la questione della valenza probatoria della constatazione amichevole così come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 10311/2006, secondo la quale la sottoscrizione congiunta dei due conducenti integrerebbe presunzione iuris tantum del fatto storico che vi risulta e occorrerebbe, quindi, una prova contraria sul fatto che non risulterebbe essere stata integrata dalla parte convenuta da ritenersi onerata a fornirla.
Il Collegio non è dello stesso avviso, tenuto conto degli orientamenti di legittimità successivamente intervenuti, secondo i quali la presunzione legale iuris tantum (quale
7 quella di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.) cui si riferisce l'arresto richiamato dall'appellante
“…poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti” (Cassazione civile sez. I, 01/02/2000, n.1087), ossia qualora emergano elementi di prova contrastanti circa il fatto denunciato dai conducenti che comportano la non utilizzabilità del modulo di constatazione amichevole a fini probatori.
Il documento sub. doc. 1, anche ad avviso della Corte d'Appello, andava quindi considerato non utilizzabile al fine di provare il fatto e le sue conseguenze sulla persona dell'attore, vista in particolare la prima ritrattazione della conducente (doc. n. 3), la CP_1 quale risulta essere stata sostanzialmente ribadita dal tenore delle difese svolte nella prima fase di giudizio e conformemente riproposte nella presente causa d'appello.
Ad avviso di questa Corte, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie oggetto di causa, valutando gli elementi contrastanti nella ricostruzione del fatto e concludendo per il rilievo negativo di circostanze gravi, precise e concordanti sulla scorta delle quali il danno alla persona allegato dalla parte appellante non risulta compatibile con la dinamica descritta nel modulo di constatazione amichevole in scrutino, e che conducono a ritenere che il sinistro, in effetti, sia stato sin dall'origine totalmente simulato.
Il giudice di prime cure ha d'altro canto chiaramente enunciato tali elementi, i quali risultano decisivi ai fini dell'accertamento negativo del fatto storico e in particolare quelli relativi:
- all'incompatibilità delle lesioni asseritamente riportate dal SI. con Parte_1 la dinamica del sinistro così come descritta nel modello di constatazione amichevole, circostanza che è confermata dalla incongrua ubicazione delle lesioni riportate a seguito dell'urto,
- all'incompatibilità, obiettivamente riscontrabile sulla scorta del materiale fotografico prodotto dalla compagnia appellata, dei gravi danni riscontrati alla ruota della bicicletta del rispetto alla piccola strisciatura presente sul Parte_1 paraurti anteriore della Lancia Y di proprietà della SI.ra , CP_1
- al mancato intervento di autorità sul luogo del presunto incidente, nonostante un ferimento da cui sarebbero derivate lesioni gravi,
8 - e ancor di più all'arrivo del SI. presso il Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Cittadella con mezzi propri, ossia in bicicletta, in un tempo record di 21 minuti, nonostante la distanza e le gravi lesioni subite, elementi tutti condivisibilmente implicanti l'inattendibilità della denuncia amichevole di sinistro agli atti di causa e la mancata prova del fatto storico oggetto di causa.
Del pari, risultano irrilevanti a fini probatori, generiche e ambigue le circostanze relative all'orario del mercato settimanale presso il quale la convenuta avrebbe dovuto trovarsi, così come svolte dall'appellante e contestate dalla compagnia.
Va poi in ogni caso tenuto presente che l'inutilizzabilità del documento a fini probatori è corroborata dalla ritrattazione documentale della , nonché dalla presa di posizione CP_1 assunta dall'interessata nell'aver confermato di essere stata prima convinta dalla sorella, in rapporti amichevoli con l'appellante, a sottoscrivere la compiacente dichiarazione di sinistro, e successivamente minacciata e costretta dall'attore alla relativa smentita tramite la ritrattazione della dichiarazione di simulazione dell'incidente oggetto di causa all'investigatore delegato dall'appellante.
Non ha pregio, poi, nemmeno il secondo motivo d'appello, volto all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio che, alla luce di quanto sin qui osservato, risulta anch'essa palesemente superflua ed esplorativa.
Sicché, in conclusione, va disposto il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di entrambe le parti appellate e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
Sussistendo i relativi presupposti, dal momento che l'appellante risulta aver palesemente agito in male fede, lo stesso va condannato inoltre a risarcire ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. in favore delle controparti una ulteriore somma pari al 50% del compenso professionale liquidato per le spese di lite, da ritenersi ragionevole in relazione al comportamento processuale complessivamente evidenziato dall'appellante.
P. Q. M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2041/2022 del Tribunale di Treviso, emessa in data 8.12.2022 e pubblicata in data 9.12.2022, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda così decide:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate e CP_1 le spese legali del presente grado di giudizio che Controparte_2
liquida, per ciascuna parte, in euro 9.991,00 per compensi;
3. condanna l'appellante a versare in favore di e di CP_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 4.995,50 ciascuna ex art. 96 Controparte_2
terzo comma C.p.c.;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di conSIlio in data 11.12.2024.
Il ConSIliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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