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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2151/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202378572000882090029626 IMU 2013
proposto da
Ricorrente2 - P.IVA2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202378572000882090035484 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PL GI, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente2 Srl, propone ricorso nei confronti del Comune di Belpasso, avverso le ingiunzioni di pagamento per IMU anno 2013 notificate in data 04.01.2024.
Eccepisce:
- L'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
- L'intervenuta decadenza del termine per la notifica dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 163 L. 296/2006 secondo il quale “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Pertanto, anche ammettendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici nel 2018, il termine per la notifica delle ingiunzioni di pagamento sarebbe scaduto il 31.12.2023;
- L'intervenuta prescrizione Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce il Comune di Belpasso, deducendo:
- L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici rispettivamente in data 05.07.2018 e
29.12.2018
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in considerazione della sospensione prevista dalla normativa Covid 19
- L'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso che gli atti impugnati sono stati spediti in data
22.12.2023 mediante consegna all'ufficio postale, di talchè il termine predetto, scadente il 31.12.2023, è stato rispettato, tenuto conto del principio di scissione degli effetti della notifica riconosciuto dalla Suprema
Corte.
Con provvedimento del 07.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26.01.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento prodromici n. 519 del
10.05.2018 e n. 687 del 25.10.2018, notificati rispettivamente in data 05.07.2018 ed in data 29.12.2018, in entrambi i casi a mani del ricorrente, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della Ricorrente2 srl.
Pertanto risulta palesemente infondata l'eccezione afferente all'omessa notifica degli atti prodromici.
In merito alla eccepita decadenza del termine per la notifica delle ingiunzioni di pagamento, si evidenzia che il termine per l'esercizio dell'azione, pacificamente individuato dalle parti nel 31.12.2023, è stato rispettato in virtù del principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato. In proposito si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021 nella quale si afferma che “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Precisato, pertanto, che risulta rispettato il termine di decadenza per la notifica degli atti impugnati, consegnati all'ufficio postale in data 22.12.2023, come emerge dagli avvisi di ricevimento prodotti dal Comune resistente,
è evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del tributo, posto che il relativo termine decorre dalla data di notifica dell'atto avvenuta, si ripete, entro il termine decadenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 350,00, oltre accessori, in favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 26.01.2026. Il Giudice monocratico Alessandro La Rosa (firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2151/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202378572000882090029626 IMU 2013
proposto da
Ricorrente2 - P.IVA2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202378572000882090035484 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PL GI, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente2 Srl, propone ricorso nei confronti del Comune di Belpasso, avverso le ingiunzioni di pagamento per IMU anno 2013 notificate in data 04.01.2024.
Eccepisce:
- L'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
- L'intervenuta decadenza del termine per la notifica dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 163 L. 296/2006 secondo il quale “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Pertanto, anche ammettendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici nel 2018, il termine per la notifica delle ingiunzioni di pagamento sarebbe scaduto il 31.12.2023;
- L'intervenuta prescrizione Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce il Comune di Belpasso, deducendo:
- L'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici rispettivamente in data 05.07.2018 e
29.12.2018
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in considerazione della sospensione prevista dalla normativa Covid 19
- L'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso che gli atti impugnati sono stati spediti in data
22.12.2023 mediante consegna all'ufficio postale, di talchè il termine predetto, scadente il 31.12.2023, è stato rispettato, tenuto conto del principio di scissione degli effetti della notifica riconosciuto dalla Suprema
Corte.
Con provvedimento del 07.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26.01.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi di accertamento prodromici n. 519 del
10.05.2018 e n. 687 del 25.10.2018, notificati rispettivamente in data 05.07.2018 ed in data 29.12.2018, in entrambi i casi a mani del ricorrente, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della Ricorrente2 srl.
Pertanto risulta palesemente infondata l'eccezione afferente all'omessa notifica degli atti prodromici.
In merito alla eccepita decadenza del termine per la notifica delle ingiunzioni di pagamento, si evidenzia che il termine per l'esercizio dell'azione, pacificamente individuato dalle parti nel 31.12.2023, è stato rispettato in virtù del principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato. In proposito si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021 nella quale si afferma che “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Precisato, pertanto, che risulta rispettato il termine di decadenza per la notifica degli atti impugnati, consegnati all'ufficio postale in data 22.12.2023, come emerge dagli avvisi di ricevimento prodotti dal Comune resistente,
è evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del tributo, posto che il relativo termine decorre dalla data di notifica dell'atto avvenuta, si ripete, entro il termine decadenziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 350,00, oltre accessori, in favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 26.01.2026. Il Giudice monocratico Alessandro La Rosa (firma digitale)