TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.475/2025, promosso da rappr.to e difeso dall'Avv. Emanuela Parte_1
Boccardi, e presso la stessa elettivamente dom.to, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Maria Antonietta CP_1
Tuminelli, come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in
Piazza Gramsci n.4
Resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 17.7.2025 - svolta mediante il deposito in telematico di note scritte - i procuratori delle parti hanno concluso come da note, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi sulla prestazione cat. SO n. 330020046976, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti di 1/2, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il CP_2 residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022
1 per le cause di previdenza di valore fino a €.1.100, relativamente ai valori massimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.509,50, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali e in €.43,00 per spese di contributo unificato, a carico dell' con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice. CP_1
Frosinone, 21.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
2