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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
VIA MONTEROSA 67 MILANO, presso lo studio dell'avv. BOLOGNA CORRADO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo D. Priamo come da procure in calce all'atto di citazione e depositata in data 10/12/2022
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta CP_1 P.IVA_2
in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso lo studio dell'avv. GIUNTI
ANDREA GINO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 16/10/2024 ha così precisato le Parte_1 conclusioni come da foglio separato: “voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio, la relativa procura alle liti ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto Parte_2
ingiuntivo notificato da nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
Parte_2
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto R.G. 912/2022 emesso dal Tribunale di Aosta e, per
pagina 1 di 7 l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per alcun titolo Parte_1 Parte_2
o ragione;
- in subordine, accertare e dichiarare che ha corrisposto a l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 297.646,65= e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è, allo stato, debitrice di Parte_1 residui Euro 195.978,42=: per l'effetto, revocare pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
Spese e competenze professionali interamente rifuse”.
Con note scritte depositate in data 17/10/2024 ha così precisato le conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo ed ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., in via principale, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via alternativa, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il proprio domicilio eletto, la somma di €
[...]
479.137,79 o la diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002 sino al saldo, oltre a spese e competenze della procedura monitoria e delle successive occorse. In ogni caso con il favor delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO giva in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 307 emesso nei suoi confronti dal Parte_1
Tribunale di Aosta in data 03/10/2022 su ricorso di quest'ultima aveva pertanto Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione richiesta di € 493.445,07, oltre interessi e spese di lite.
In sede di opposizione, ccepiva la nullità del ricorso monitorio, della procura alle liti Parte_1
e del decreto ingiuntivo alla stessa notificati, ritenendoli privi di sottoscrizione digitale, nonché la mancata prova del credito ex art. 634 c.p.c.; quanto al credito azionato dalla controparte, l'opponente sosteneva che: i) “non risultano avverate le condizioni contrattualmente previste per potersi procedere al pagamento, con la conseguenza che sta pertanto legittimamente trattenendo i corrispettivi Pt_1 pretesi dalla società ricorrente”; ii) “l'importo oggetto di ingiunzione dovrà essere drasticamente ridotto al ben inferiore importo di Euro 195.798,42”, considerato il pagamento di € 297.646,65 quali “acconti sulla base degli stati di avanzamento lavori”.
i costituiva in data 29/03/2023 chiedendo il rigetto dell'opposizione; in questa sede Controparte_1 parte opposta, tra l'altro, disconosceva le firme e i timbri apposti sulle scritture di cui al doc. 5 di parte opponente. Non contestava invece i docc. da 15 a 19 relativamente ai pagamenti ricevuti dalla controparte pagina 2 di 7 per l'importo di € 294.203,09, fermo restando che secondo parte opposta non si trattava di meri acconti e “allorquando ha eseguito il primo di detti pagamenti per € 64.734,08 aveva ancora un debito di €
134.096,102, oltre interessi moratori maturati alla data di detto pagamento”.
Con provvedimento del 18/04/2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c., a seguito delle quali, con provvedimento del 12/07/2023, le istanze istruttorie orali, formulate dalla sola parte opposta, non trovavano accoglimento, tranne l'interrogatorio formale sui capitoli da 1 a
6 e 10 di cui alla seconda memoria di parte opposta.
La prova per interpello veniva assunta all'udienza del 23/01/2024 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del 26/10/2023.
Con provvedimento del 08/03/2024 questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, respingeva le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. formulate nella memoria ex art. 183, c.6, n.
2, c.p.c. di parte opposta, nonché quella diretta ad ottenere l'espletamento di CTU;
confermava nel resto l'ordinanza istruttoria del 12/07/2023.
Con provvedimento del 23/10/2024, precisate le conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, si osserva che la notificazione del ricorso (e della relativa procura alle liti) e del decreto ingiuntivo opposto, è stata effettuata da ei confronti di parte opponente ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/1994, come risulta dalla documentazione in atti (v. doc. 1 di parte opponente)
e anche dalle difese di parte opponente, la quale contesta la “nullità di ricorso monitorio, procura alle liti e del decreto di ingiunzione notificati (doc. 1, 2, 3 e 4), in quanto privi di sottoscrizione (digitale)”.
L'eccezione di parte opponente non è fondata, in quanto, come attestato nella relazione di notificazione
(v. doc. 1 di parte opponente), sono stati notificati i duplicati informatici estratti dal registro del Tribunale di Aosta (e precisamente: “1) Ricorso per decreto ingiuntivo del 19/9/2022, nome file
' pdf.p7m.'; 2) Procura alle liti, nome file 'procura.pdf.p7m'; 3) Decreto ingiuntivo Parte_4
telematico emesso dal Tribunale di Aosta in data 3/10/2022 dal Giudice dott. Davide Paladino, nome file '23253719s.pdf'”, v. doc. 1 di parte opponente). Il duplicato informatico, come si evince dall'art. 1, let. i)-quinquies, D.Lgs. n. 82/2005 (c.a.d.), è “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
pagina 3 di 7 La corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici come la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento; tali segni sono, infatti, requisiti della sola copia informatica di un documento nativo digitale e, comunque, anche in questo caso, non rappresentano la firma digitale, essendo generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari quale mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento. La firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta, e risulta dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/09/2022, n. 27379).
Non trova pertanto riscontro l'assunto di parte opponente, che lamenta la mancata presenza sugli atti notificati dei riferimenti della firma digitale del magistrato “lungo il lato destro” del decreto ingiuntivo, nonché il numero del decreto e la data di emissione. Né può condividersi la tesi di parte opponente secondo cui gli atti notificati mancherebbero di estensione .p7m e, pertanto, sarebbero privi di sottoscrizione digitale.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, si osserva che i duplicati informatici possono presentarsi come 'file.pdf.p7m' o 'file.pdf', a seconda della firma digitale e, cioè, se è stata utilizzato il tipo «CAdES» o il tipo «PAdES». Trattasi di firme digitali “entrambe valide ed efficaci, sia pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf»” (cfr. Cass. civ., sez. un., 27/04/2018, n. 10266). Si evince pertanto l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente, anche considerato che dalla documentazione in atti i files notificati a mezzo PEC hanno un'estensione conforme a quanto sopra esposto (v. doc. 1 di parte opponente).
Si evidenzia, altresì, che l'attestazione di conformità tra originali e duplicati informatici non è necessaria, prevedendo l'art. 23 bis c.a.d. che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/09/2022, n. 27379).
Devesi infine evidenziare che, nel caso di specie, nella relazione di notificazione, firmata digitalmente da parte opposta, è contenuta l'indicazione dell'ufficio giudiziario, del numero e dell'anno di ruolo (v. doc. 1 di parte opponente), come previsto dall'art. 3 bis L. n. 53/1994.
Non si ravvisa pertanto un'ipotesi di nullità degli atti come sopra notificati, questione che, comunque, viene meno, come pure quella di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova, dovendosi procedere alla revoca del decreto opposto per i motivi tutti quanti di seguito esposti.
2. Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, si osserva che pagina 4 di 7 l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso. Trattasi di giudizio che:
i) “si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. civ., Sez. Un., 13/01/2022, n. 927); ii) è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che nel giudizio de quo assume la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la precisazione che il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali operano con riguardo alla posizione sostanziale delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 27/11/2023, n.
32933, che richiama Cass. Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
Nel caso di specie ha agito nei confronti di facendo valere un Controparte_1 Parte_1
credito di natura contrattuale. Trattasi, nella specie, di un rapporto commerciale la cui esistenza non è posta in discussione da parte opponente (v. anche le dichiarazioni rese da in sede di Parte_1 interpello: “E' vero che la società a intrattenuto rapporti commerciali con Controparte_1 Pt_1 dal 2017”); quest'ultima infatti non contesta l'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono le fatture
[...] azionate in sede monitoria né l'intervenuta autorizzazione dalla stessa parte opponente ad emettere tali fatture né tantomeno l'importo delle fatture. Parte opponente lamenta invece che le fatture non sono state trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e che parte opposta non ha consegnato le buste paga dei propri dipendenti, come sarebbe stato previsto negli ordini di acquisto prodotti dalla stessa opponente
(doc. 5 di parte opponente), quali cause giustificative della sospensione dei pagamenti.
Senonché, a fronte del disconoscimento da parte dell'opposta delle sottoscrizioni e dei timbri alla stessa riconducibili e apposti sugli ordini di acquisto di cui sopra, pur avendo proposto istanza Parte_1
di verificazione in sede di prima udienza, non ha depositato la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. non ha insistito nella suddetta istanza e non ha dedotto mezzi di prova né indicato scritture di comparazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; peraltro, a nulla rileva che il contratto possa essersi concluso per fatti concludenti, come afferma la stessa opponente, non dimostrando la conclusione del contratto secondo tale modalità la pattuizione delle clausole contrattuali invocate dall'opponente. E l'abbandono dell'istanza di cui all'art. 216 c.p.c. equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle scritture come mezzo di prova, con la conseguenza che rimane precluso al giudice di prenderle in esame ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., S.U. 22/2086, sottolineando che il documento rimane irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto).
pagina 5 di 7 Conseguentemente non può ritenersi provata la clausola 7.8 degli ordini di acquisto invocata da parte opponente in relazione alla sospensione del pagamento sino all'adempimento delle prestazioni sopra indicate e, in particolare, alla consegna delle buste paga.
Risulta quindi provato il credito di cui alle fatture azionate.
Ciò posto, parte opposta ammette di avere ricevuto gli importi di cui ai docc. 15-19 di parte opponente, adducendo che nel momento in cui parte opponente ha effettuato il primo di tali pagamenti la stessa era debitrice di € 134.096,102. A questo proposito si evidenzia che non vi è prova di tale debito, a nulla rilevando le numerose fatture relative agli anni 2017-2018-2019 (doc. 6 di parte opposta), in quanto prive di valore probatorio trattandosi di documenti unilaterali, comunque depositati senza neppure allegare che l'importo di € 134.096,102 si riferirebbe al totale di tali fatture.
Quanto poi all'assunto dell'opposto, secondo il quale i pagamenti di cui ai citati documenti dovevano essere imputati prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c., circostanza che secondo l'opposto determinerebbe un residuo credito di € 479.137,79 (v. p. 5, punto 5, della comparsa di costituzione e risposts), si osserva che a prescindere da altre considerazioni, non vi è prova della maturazione degli interessi, non risultando che rispetto agli importi via via dovuti da vi sia stato un atto Parte_1
di messa in mora tale da fare maturare gli interessi oppure che sia stato pattuito un termine di pagamento.
L'unico atto presente in causa è la diffida (doc. 2 del fascicolo monitorio depositato da parte opposta), che è datata 01/07/2022, mentre i pagamenti di cui si discute sono antecedenti a tale data.
Ne consegue che risulta dovuto l'importo complessivo di € 493.445,07; da tale importo vanno detratti i parziali pagamenti effettuati da parte opponente e non contestati da parte opposta, pari ad € 294.203,09
(v. p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Residua, pertanto, il credito di € 199.241,98.
Quanto alle risultanze del doc. 5 di parte opposta, quest'ultimo documento corrobora l'esistenza di un credito in capo a ei confronti di credito che in questa sede viene Controparte_1 Parte_1
riconosciuto in misura inferiore rispetto a quanto indicato in detto documento, perché, come emerge dallo stesso partitario di cui al doc. 2 di parte opposta, nell'importo di cui al doc. 5 sopra citato devono ritenersi comprese anche le fatture nn. 22 del 20/5/2022, 23 del 20/5/2022, 37 del 15/6/2022 e 38 del 15/6/2022, che non sono oggetto di domanda monitoria né di ulteriore domanda nel giudizio di opposizione.
Sulla somma di € 199.241,98, trattandosi di un debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002 dal 01/07/2022 (v. doc. 2 del fascicolo monitorio) al saldo. Si evidenzia a questo proposito che non risulta la pattuizione di un termine di pagamento e l'unico atto di messa in mora è costituito dalla diffida di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, la cui ricezione non è contestata da parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto a condannata al pagamento Parte_1
pagina 6 di 7 delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00).
La soccombenza di parte opponente comporta l'infondatezza della domanda art. 96 c.p.c. dalla stessa proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 307 del 03/10/2022 emesso dal Tribunale di Aosta nei confronti di Parte_1
2. Condanna l pagamento in favore di i € 199.241,98, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal 01/07/2022 al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di di € 14.103,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
VIA MONTEROSA 67 MILANO, presso lo studio dell'avv. BOLOGNA CORRADO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo D. Priamo come da procure in calce all'atto di citazione e depositata in data 10/12/2022
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta CP_1 P.IVA_2
in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso lo studio dell'avv. GIUNTI
ANDREA GINO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 16/10/2024 ha così precisato le Parte_1 conclusioni come da foglio separato: “voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio, la relativa procura alle liti ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto Parte_2
ingiuntivo notificato da nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
Parte_2
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto R.G. 912/2022 emesso dal Tribunale di Aosta e, per
pagina 1 di 7 l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per alcun titolo Parte_1 Parte_2
o ragione;
- in subordine, accertare e dichiarare che ha corrisposto a l'importo di Parte_1 Parte_2
Euro 297.646,65= e, per l'effetto, accertare e dichiarare che è, allo stato, debitrice di Parte_1 residui Euro 195.978,42=: per l'effetto, revocare pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
Spese e competenze professionali interamente rifuse”.
Con note scritte depositate in data 17/10/2024 ha così precisato le conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo ed ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., in via principale, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via alternativa, rigettare le domande ed eccezioni tutte di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il proprio domicilio eletto, la somma di €
[...]
479.137,79 o la diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002 sino al saldo, oltre a spese e competenze della procedura monitoria e delle successive occorse. In ogni caso con il favor delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO giva in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 307 emesso nei suoi confronti dal Parte_1
Tribunale di Aosta in data 03/10/2022 su ricorso di quest'ultima aveva pertanto Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione richiesta di € 493.445,07, oltre interessi e spese di lite.
In sede di opposizione, ccepiva la nullità del ricorso monitorio, della procura alle liti Parte_1
e del decreto ingiuntivo alla stessa notificati, ritenendoli privi di sottoscrizione digitale, nonché la mancata prova del credito ex art. 634 c.p.c.; quanto al credito azionato dalla controparte, l'opponente sosteneva che: i) “non risultano avverate le condizioni contrattualmente previste per potersi procedere al pagamento, con la conseguenza che sta pertanto legittimamente trattenendo i corrispettivi Pt_1 pretesi dalla società ricorrente”; ii) “l'importo oggetto di ingiunzione dovrà essere drasticamente ridotto al ben inferiore importo di Euro 195.798,42”, considerato il pagamento di € 297.646,65 quali “acconti sulla base degli stati di avanzamento lavori”.
i costituiva in data 29/03/2023 chiedendo il rigetto dell'opposizione; in questa sede Controparte_1 parte opposta, tra l'altro, disconosceva le firme e i timbri apposti sulle scritture di cui al doc. 5 di parte opponente. Non contestava invece i docc. da 15 a 19 relativamente ai pagamenti ricevuti dalla controparte pagina 2 di 7 per l'importo di € 294.203,09, fermo restando che secondo parte opposta non si trattava di meri acconti e “allorquando ha eseguito il primo di detti pagamenti per € 64.734,08 aveva ancora un debito di €
134.096,102, oltre interessi moratori maturati alla data di detto pagamento”.
Con provvedimento del 18/04/2023 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c., a seguito delle quali, con provvedimento del 12/07/2023, le istanze istruttorie orali, formulate dalla sola parte opposta, non trovavano accoglimento, tranne l'interrogatorio formale sui capitoli da 1 a
6 e 10 di cui alla seconda memoria di parte opposta.
La prova per interpello veniva assunta all'udienza del 23/01/2024 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del 26/10/2023.
Con provvedimento del 08/03/2024 questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, respingeva le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. formulate nella memoria ex art. 183, c.6, n.
2, c.p.c. di parte opposta, nonché quella diretta ad ottenere l'espletamento di CTU;
confermava nel resto l'ordinanza istruttoria del 12/07/2023.
Con provvedimento del 23/10/2024, precisate le conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, si osserva che la notificazione del ricorso (e della relativa procura alle liti) e del decreto ingiuntivo opposto, è stata effettuata da ei confronti di parte opponente ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/1994, come risulta dalla documentazione in atti (v. doc. 1 di parte opponente)
e anche dalle difese di parte opponente, la quale contesta la “nullità di ricorso monitorio, procura alle liti e del decreto di ingiunzione notificati (doc. 1, 2, 3 e 4), in quanto privi di sottoscrizione (digitale)”.
L'eccezione di parte opponente non è fondata, in quanto, come attestato nella relazione di notificazione
(v. doc. 1 di parte opponente), sono stati notificati i duplicati informatici estratti dal registro del Tribunale di Aosta (e precisamente: “1) Ricorso per decreto ingiuntivo del 19/9/2022, nome file
' pdf.p7m.'; 2) Procura alle liti, nome file 'procura.pdf.p7m'; 3) Decreto ingiuntivo Parte_4
telematico emesso dal Tribunale di Aosta in data 3/10/2022 dal Giudice dott. Davide Paladino, nome file '23253719s.pdf'”, v. doc. 1 di parte opponente). Il duplicato informatico, come si evince dall'art. 1, let. i)-quinquies, D.Lgs. n. 82/2005 (c.a.d.), è “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
pagina 3 di 7 La corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici come la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento; tali segni sono, infatti, requisiti della sola copia informatica di un documento nativo digitale e, comunque, anche in questo caso, non rappresentano la firma digitale, essendo generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari quale mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento. La firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta, e risulta dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/09/2022, n. 27379).
Non trova pertanto riscontro l'assunto di parte opponente, che lamenta la mancata presenza sugli atti notificati dei riferimenti della firma digitale del magistrato “lungo il lato destro” del decreto ingiuntivo, nonché il numero del decreto e la data di emissione. Né può condividersi la tesi di parte opponente secondo cui gli atti notificati mancherebbero di estensione .p7m e, pertanto, sarebbero privi di sottoscrizione digitale.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, si osserva che i duplicati informatici possono presentarsi come 'file.pdf.p7m' o 'file.pdf', a seconda della firma digitale e, cioè, se è stata utilizzato il tipo «CAdES» o il tipo «PAdES». Trattasi di firme digitali “entrambe valide ed efficaci, sia pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf»” (cfr. Cass. civ., sez. un., 27/04/2018, n. 10266). Si evince pertanto l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente, anche considerato che dalla documentazione in atti i files notificati a mezzo PEC hanno un'estensione conforme a quanto sopra esposto (v. doc. 1 di parte opponente).
Si evidenzia, altresì, che l'attestazione di conformità tra originali e duplicati informatici non è necessaria, prevedendo l'art. 23 bis c.a.d. che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 19/09/2022, n. 27379).
Devesi infine evidenziare che, nel caso di specie, nella relazione di notificazione, firmata digitalmente da parte opposta, è contenuta l'indicazione dell'ufficio giudiziario, del numero e dell'anno di ruolo (v. doc. 1 di parte opponente), come previsto dall'art. 3 bis L. n. 53/1994.
Non si ravvisa pertanto un'ipotesi di nullità degli atti come sopra notificati, questione che, comunque, viene meno, come pure quella di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova, dovendosi procedere alla revoca del decreto opposto per i motivi tutti quanti di seguito esposti.
2. Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, si osserva che pagina 4 di 7 l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso. Trattasi di giudizio che:
i) “si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. civ., Sez. Un., 13/01/2022, n. 927); ii) è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che nel giudizio de quo assume la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la precisazione che il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali operano con riguardo alla posizione sostanziale delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 27/11/2023, n.
32933, che richiama Cass. Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
Nel caso di specie ha agito nei confronti di facendo valere un Controparte_1 Parte_1
credito di natura contrattuale. Trattasi, nella specie, di un rapporto commerciale la cui esistenza non è posta in discussione da parte opponente (v. anche le dichiarazioni rese da in sede di Parte_1 interpello: “E' vero che la società a intrattenuto rapporti commerciali con Controparte_1 Pt_1 dal 2017”); quest'ultima infatti non contesta l'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono le fatture
[...] azionate in sede monitoria né l'intervenuta autorizzazione dalla stessa parte opponente ad emettere tali fatture né tantomeno l'importo delle fatture. Parte opponente lamenta invece che le fatture non sono state trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio e che parte opposta non ha consegnato le buste paga dei propri dipendenti, come sarebbe stato previsto negli ordini di acquisto prodotti dalla stessa opponente
(doc. 5 di parte opponente), quali cause giustificative della sospensione dei pagamenti.
Senonché, a fronte del disconoscimento da parte dell'opposta delle sottoscrizioni e dei timbri alla stessa riconducibili e apposti sugli ordini di acquisto di cui sopra, pur avendo proposto istanza Parte_1
di verificazione in sede di prima udienza, non ha depositato la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. non ha insistito nella suddetta istanza e non ha dedotto mezzi di prova né indicato scritture di comparazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; peraltro, a nulla rileva che il contratto possa essersi concluso per fatti concludenti, come afferma la stessa opponente, non dimostrando la conclusione del contratto secondo tale modalità la pattuizione delle clausole contrattuali invocate dall'opponente. E l'abbandono dell'istanza di cui all'art. 216 c.p.c. equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere delle scritture come mezzo di prova, con la conseguenza che rimane precluso al giudice di prenderle in esame ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., S.U. 22/2086, sottolineando che il documento rimane irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto).
pagina 5 di 7 Conseguentemente non può ritenersi provata la clausola 7.8 degli ordini di acquisto invocata da parte opponente in relazione alla sospensione del pagamento sino all'adempimento delle prestazioni sopra indicate e, in particolare, alla consegna delle buste paga.
Risulta quindi provato il credito di cui alle fatture azionate.
Ciò posto, parte opposta ammette di avere ricevuto gli importi di cui ai docc. 15-19 di parte opponente, adducendo che nel momento in cui parte opponente ha effettuato il primo di tali pagamenti la stessa era debitrice di € 134.096,102. A questo proposito si evidenzia che non vi è prova di tale debito, a nulla rilevando le numerose fatture relative agli anni 2017-2018-2019 (doc. 6 di parte opposta), in quanto prive di valore probatorio trattandosi di documenti unilaterali, comunque depositati senza neppure allegare che l'importo di € 134.096,102 si riferirebbe al totale di tali fatture.
Quanto poi all'assunto dell'opposto, secondo il quale i pagamenti di cui ai citati documenti dovevano essere imputati prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c., circostanza che secondo l'opposto determinerebbe un residuo credito di € 479.137,79 (v. p. 5, punto 5, della comparsa di costituzione e risposts), si osserva che a prescindere da altre considerazioni, non vi è prova della maturazione degli interessi, non risultando che rispetto agli importi via via dovuti da vi sia stato un atto Parte_1
di messa in mora tale da fare maturare gli interessi oppure che sia stato pattuito un termine di pagamento.
L'unico atto presente in causa è la diffida (doc. 2 del fascicolo monitorio depositato da parte opposta), che è datata 01/07/2022, mentre i pagamenti di cui si discute sono antecedenti a tale data.
Ne consegue che risulta dovuto l'importo complessivo di € 493.445,07; da tale importo vanno detratti i parziali pagamenti effettuati da parte opponente e non contestati da parte opposta, pari ad € 294.203,09
(v. p. 9 della comparsa di costituzione e risposta). Residua, pertanto, il credito di € 199.241,98.
Quanto alle risultanze del doc. 5 di parte opposta, quest'ultimo documento corrobora l'esistenza di un credito in capo a ei confronti di credito che in questa sede viene Controparte_1 Parte_1
riconosciuto in misura inferiore rispetto a quanto indicato in detto documento, perché, come emerge dallo stesso partitario di cui al doc. 2 di parte opposta, nell'importo di cui al doc. 5 sopra citato devono ritenersi comprese anche le fatture nn. 22 del 20/5/2022, 23 del 20/5/2022, 37 del 15/6/2022 e 38 del 15/6/2022, che non sono oggetto di domanda monitoria né di ulteriore domanda nel giudizio di opposizione.
Sulla somma di € 199.241,98, trattandosi di un debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002 dal 01/07/2022 (v. doc. 2 del fascicolo monitorio) al saldo. Si evidenzia a questo proposito che non risulta la pattuizione di un termine di pagamento e l'unico atto di messa in mora è costituito dalla diffida di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, la cui ricezione non è contestata da parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto a condannata al pagamento Parte_1
pagina 6 di 7 delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00).
La soccombenza di parte opponente comporta l'infondatezza della domanda art. 96 c.p.c. dalla stessa proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 307 del 03/10/2022 emesso dal Tribunale di Aosta nei confronti di Parte_1
2. Condanna l pagamento in favore di i € 199.241,98, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal 01/07/2022 al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di di € 14.103,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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