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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.o.p. Marino Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt.281 decies e ss.- 281 sexies u.co. c.p.c., definitivamente provvedendo nella causa n.5549/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
, CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF: rappresentate e difese dall'Avv. Anna
[...] C.F._2
D'Addieco, come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, CF. dom.ta in Milano alla Controparte_1 C.F._3
Via Degli Etruschi, n.9;
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano dinnanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Salerno la sig.ra al dine di ivi sentire: 1) autorizzarsi lo Controparte_1
svincolo, oltre gli interessi, dei seguenti B.P.F. tutti intestati con pari facoltà di rimborso tra il de cuius padre delle istanti e Persona_1
la madre di quest'ultimo : 1.1) Cod Uff Postale 006/070 Controparte_2
sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 05.10.1987
Numero buono 000.205 Serie Q;
1.2) Cod Uff Postale 006/070 sede ex
MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono
000.371 Serie Q;
1.3) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI
£. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.372 Serie Q;
1.4) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 18.09.1987 e data del duplicato 10.02.1990 Numero buono Q
184 Serie Q;
1.5) Cod Uff Postale 006/153 sede ex MO Superiore £.
1000.000 data emissione 14.09.1989 Numero buono 001.516 Serie Q;
1.6) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San
Pietro, £. 1000.000 data emissione 04.09.1987 Numero buono 000.111
Serie Q;
1.7) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz.
San Pietro, £. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono
000.150 Serie Q;
1.8) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO
Superiore, Fraz. San Pietro, £. 1000.000 data emissione 08.10.1987
Numero buono 000.149 Serie Q;
2) autorizzare la riscossione dei suindicati buoni, capitale ed interessi maturati, presso le Controparte_3
, sede Centrale di Avellino alla Via De Sanctis ovvero presso le
[...]
rispettive sedi di emissione dei buoni, autorizzando, altresì, la divisione delle somme come per legge: metà del valore dei buoni alle istanti uniche eredi del cointestatario;
mentre, l'altra metà dei buoni Persona_1
divisa per metà alle istanti quali eredi del (figlio Persona_1
deceduto della cointestataria ) e metà alla Controparte_2 CP_1
, figlia ed erede in uno al deceduto della
[...] Persona_1 [...]
cointestataria dei buoni;
3) autorizzare le istanti, infine, CP_2
all'apertura di un libretto postale intestato alla e sul Controparte_1
quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), quale coerede della , cointestataria dei buoni. Controparte_2
A sostegno della domanda le ricorrenti deducevano che : a) il padre delle istanti, , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Salerno il 31.07.2013, era titolare di n. 8 buoni fruttiferi cointestati con sua madre , nata a [...] Controparte_2
(AV) il 12.01.1910 e deceduta in MO RI (AV) il 9.12.2006; b) in data 14.02.2019 decedeva in Salerno la sig.ra , nata Persona_2
a MO RI (AV) il 20.04.1941, madre delle istanti nonché moglie del cointestatario dei buoni;
c) eredi di questi ultimi Persona_1
risultavano essere solo le ricorrenti mentre eredi della cointestataria dei buoni erano il , padre delle istanti, e Controparte_2 Persona_1
la ; d) le istanti, nella qualità di eredi del de cuius padre Controparte_1
, avevano richiesto alla zia di riscuotere i buoni Persona_1 CP_1
in via bonaria, da ultimo anche richiedendo una procura speciale giusto
Nataio di Milano per permettere di poter riscuotere quanto di loro diritto;
e) alla data del ricorso qualsiasi tentativo bonario era risultato vano, essendoci un disinteresse della . Controparte_1
Sebbene regolarmente evocata in giudizio la resistente non si costituiva ed il giudice, all'udienza del 25.11.2024, ne dichiarava la contumacia;
All'udienza del 23.9.2025, rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
La domanda presentata dalle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
ha ad oggetto l'autorizzazione alla riscossione di buoni fruttiferi
[...]
postali serie Q presso le , in virtù del comportamento Controparte_3
inerte della (resistente-contumace) nel rilascio della Controparte_1
quietanza per lo svincolo, coerede dei medesimi buoni oggetto del presente giudizio.
Sul punto va ricordato che la disciplina sui buoni fruttiferi postali, insieme a quella sui libretti di risparmio, è stata recentemente riformata dal decreto del 5 ottobre 2020 del MEF, che ha apportato modifiche al precedente decreto MEF 6 ottobre 2004. In particolare, è stato sottolineato che i libretti di risparmio postali sono nominativi, per cui le operazioni di prelievo sono riservate al titolare e, in caso di più cointestatari, ciascuno ha la facoltà di operare separatamente;
è chiaro che presupposto per esigere il pagamento delle somme depositate è il possesso del libretto.
Diversamente, il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario, anch'esso nominativo, emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., collocato attraverso e rimborsabile a vista. I buoni Controparte_3
fruttiferi, inoltre, non sono cedibili per atto inter vivos, ma si trasferiscono per successione per causa di morte del titolare e per altre cause di successione a titolo universale. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del Decreto 6 ottobre 2004 anche i buoni fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere separatamente le operazioni, con le modalità previste nell'atto di emissione. In tal caso, in particolare, viene in rilievo l'ipotesi della clausola “Pari facoltà di rimborso (PFR)”, in ragione della quale ciascun cointestatario può riscuotere l'intero buono. Inoltre, i buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio sono di serie Q, ossia titoli emessi dopo il 1° luglio 1986 che hanno una scadenza di trent'anni dalla data di sottoscrizione;
dopo il decorso di questi, la loro fruttuosità cessa e inizia un periodo di prescrizione di dieci anni, durante il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale.
In merito al caso di specie, le ricorrenti, eredi di , Persona_1
cointestatario dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, lamentano il fatto che la , erede unitamente a Controparte_1 Persona_1
della sig.ra , sia rimasta inerte nel prestare la propria Controparte_2
disponibilità per la riscossione delle somme oggetto dei buoni suddetti, peraltro in scadenza, in quanto sottoscritti tra il 1987 e il 1989.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali in origine era contenuta nel libro
III, capo VI del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, successivamente sostituita dal decreto MEF del 19 dicembre 2000. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo la norma di riferimento era l'art. 178 D.P.R. n. 156/1973 (con il regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 256/1989), in virtù del quale il rimborso del buono non era subordinato ad alcuna particolare modalità di riscossione e consentiva al portatore cointestatario di pretendere il pagamento dell'intero importo del buono a vista. Escludendo detta applicabilità - sulla base dell'assunto dell'essere tale normativa successiva all'emissione del titolo -, l'unico riferimento restava il D.P.R. n. 156/1973.
Laddove si fosse ritenuta, invece, “retroattiva” la disciplina contenuta nel
Regolamento di esecuzione, avrebbe trovato applicazione il relativo articolo 203, con conseguente estensione ai buoni fruttiferi della disciplina prevista per i libretti di risparmio. In ragione di ciò il rimborso a saldo avrebbe necessitato della quietanza di tutti gli aventi diritto, ex art. 187 co. 1, anche in presenza della clausola PFR.
La pronuncia n. 4504 del 25 ottobre 2017 della Corte di Appello di Milano ha fatto chiarezza sul punto, affermando l'inapplicabilità ai buoni fruttiferi dell'art. 187 D.P.R. n. 256/1989 e rilevando come la disciplina ivi stabilita per i libretti postali fosse applicabile ai buoni solo in via sussidiaria, qualora non disposto diversamente dal titolo VI che espressamente li regolamenta. In presenza, dunque, di una norma ad hoc prevista in tale titolo (l'art. 208) che stabilisce tout court la rimborsabilità dei buoni, senza distinzione tra l'ipotesi di cointestatari tutti ancora in vita e quella di decesso di uno di essi, resta esclusa l'applicabilità in via sussidiaria dell'art. 187. In linea con la Corte di Appello di Milano, si è posta anche la successiva decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 22747 del 10 ottobre 2019, con la quale, nel richiamare le precedenti decisioni dell'organo, si confermava l'inapplicabilità dell'art. 187, in quanto norma limitativa di diritti e, quindi, da interpretare in modo restrittivo, riferendola alla sola fattispecie (libretti postali cointestati) per la quale è stata espressamente formulata.
I buoni fruttiferi oggetto di causa, come detto in precedenza, appartengono alla serie Q e presentano la dicitura “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata”; per tale motivo, si può ritenere che siano muniti della clausola PFR prima analizzata.
Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dalle ricorrenti, queste ultime risultano essere uniche eredi del de cuius
, cointestatario dei già menzionati buoni. Sul punto va Persona_1
richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione: “In caso di decesso di uno degli intestatari di un buono fruttifero postale sul quale sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall'art. 187, d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.” (Cassazione civile sez. I, 13/09/2021,
n.24639).
Le ricorrenti e vanno, pertanto, Parte_1 Parte_2
autorizzate a procedere alla richiesta dello svincolo delle somme oggetto dei buoni postali su cui verte il presente giudizio presso un qualsiasi ufficio di secondo le indicazioni riportate sui buoni Controparte_3
medesimi.
Le stesse somme andranno divise ex lege ovvero: metà del valore dei buoni ed interessi ed accessori a e Parte_1 Parte_2
, uniche eredi del cointestatario sig. ; la residua
[...] Persona_1
metà delle somme riscosse dovrà essere divisa nel seguente modo: per la metà a e quali eredi del sig. Parte_1 Parte_2
e metà alla sig.ra , figlia ed erede in Persona_1 Controparte_1
uno al deceduto di cointestataria dei Persona_1 Controparte_2
buoni; le istanti e vanno altresì Parte_1 Parte_2
autorizzate all'apertura di un libretto postale intestato a CP_1
C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
19.8.1940 e residente in [...], e sul quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), in quanto coerede della sig.ra , cointestataria dei buoni;
Controparte_2
Viene rigettata la domanda di risarcimento danni per carenza di allegazione prima ancora che di prova.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. 5549/24 così provvede:
1) Autorizza lo svincolo dei seguenti buoni fruttiferi postali intestati con pari facoltà di rimborso a ed a : Persona_1 Controparte_2 1) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 05.10.1987 Numero buono 000.205 Serie Q;
2) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.371 Serie Q;
3) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.372 Serie Q;
4) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 18.09.1987 e data del duplicato 10.02.1990 Numero buono Q
184 Serie Q;
5) Cod Uff Postale 006/153 sede ex MO Superiore £. 1000.000 data emissione 14.09.1989 Numero buono 001.516 Serie Q;
6) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 04.09.1987 Numero buono 000.111 Serie Q;
7) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono 000.150 Serie Q;
8) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono 000.149 Serie Q;
2) autorizza e alla riscossione dei Parte_1 Parte_2
suindicati buoni, capitale ed interessi maturati, presso le Controparte_3
, sede Centrale di Avellino alla Via De Sanctis ovvero presso le
[...]
rispettive sedi di emissione dei buoni;
3) autorizza, altresì, la divisione ex lege delle somme ovvero: metà del valore dei buoni ed interessi ed accessori a e Parte_1
, uniche eredi del cointestatario sig. ; Parte_2 Persona_1
mentre, l'altra metà delle somme riscosse dovrà essere divisa nel seguente modo: metà a e quali Parte_1 Parte_2
eredi del sig. e metà alla sig.ra , Persona_1 Controparte_1
figlia ed erede di cointestataria degli stessi buoni;
Controparte_2
4) Autorizza e all'apertura di un Parte_1 Parte_2
libretto postale intestato a C.F. Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Via
Degli Etruschi n.9, sul quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), in quanto coerede della sig.ra , cointestataria dei Controparte_2
buoni;
4) rigetta la domanda risarcitoria;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 13.10.2025
Il g.o.p. dr. Marino Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.o.p. Marino Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt.281 decies e ss.- 281 sexies u.co. c.p.c., definitivamente provvedendo nella causa n.5549/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
, CF: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF: rappresentate e difese dall'Avv. Anna
[...] C.F._2
D'Addieco, come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, CF. dom.ta in Milano alla Controparte_1 C.F._3
Via Degli Etruschi, n.9;
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, Parte_1
e convenivano dinnanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Salerno la sig.ra al dine di ivi sentire: 1) autorizzarsi lo Controparte_1
svincolo, oltre gli interessi, dei seguenti B.P.F. tutti intestati con pari facoltà di rimborso tra il de cuius padre delle istanti e Persona_1
la madre di quest'ultimo : 1.1) Cod Uff Postale 006/070 Controparte_2
sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 05.10.1987
Numero buono 000.205 Serie Q;
1.2) Cod Uff Postale 006/070 sede ex
MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono
000.371 Serie Q;
1.3) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI
£. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.372 Serie Q;
1.4) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 18.09.1987 e data del duplicato 10.02.1990 Numero buono Q
184 Serie Q;
1.5) Cod Uff Postale 006/153 sede ex MO Superiore £.
1000.000 data emissione 14.09.1989 Numero buono 001.516 Serie Q;
1.6) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San
Pietro, £. 1000.000 data emissione 04.09.1987 Numero buono 000.111
Serie Q;
1.7) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz.
San Pietro, £. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono
000.150 Serie Q;
1.8) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO
Superiore, Fraz. San Pietro, £. 1000.000 data emissione 08.10.1987
Numero buono 000.149 Serie Q;
2) autorizzare la riscossione dei suindicati buoni, capitale ed interessi maturati, presso le Controparte_3
, sede Centrale di Avellino alla Via De Sanctis ovvero presso le
[...]
rispettive sedi di emissione dei buoni, autorizzando, altresì, la divisione delle somme come per legge: metà del valore dei buoni alle istanti uniche eredi del cointestatario;
mentre, l'altra metà dei buoni Persona_1
divisa per metà alle istanti quali eredi del (figlio Persona_1
deceduto della cointestataria ) e metà alla Controparte_2 CP_1
, figlia ed erede in uno al deceduto della
[...] Persona_1 [...]
cointestataria dei buoni;
3) autorizzare le istanti, infine, CP_2
all'apertura di un libretto postale intestato alla e sul Controparte_1
quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), quale coerede della , cointestataria dei buoni. Controparte_2
A sostegno della domanda le ricorrenti deducevano che : a) il padre delle istanti, , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Salerno il 31.07.2013, era titolare di n. 8 buoni fruttiferi cointestati con sua madre , nata a [...] Controparte_2
(AV) il 12.01.1910 e deceduta in MO RI (AV) il 9.12.2006; b) in data 14.02.2019 decedeva in Salerno la sig.ra , nata Persona_2
a MO RI (AV) il 20.04.1941, madre delle istanti nonché moglie del cointestatario dei buoni;
c) eredi di questi ultimi Persona_1
risultavano essere solo le ricorrenti mentre eredi della cointestataria dei buoni erano il , padre delle istanti, e Controparte_2 Persona_1
la ; d) le istanti, nella qualità di eredi del de cuius padre Controparte_1
, avevano richiesto alla zia di riscuotere i buoni Persona_1 CP_1
in via bonaria, da ultimo anche richiedendo una procura speciale giusto
Nataio di Milano per permettere di poter riscuotere quanto di loro diritto;
e) alla data del ricorso qualsiasi tentativo bonario era risultato vano, essendoci un disinteresse della . Controparte_1
Sebbene regolarmente evocata in giudizio la resistente non si costituiva ed il giudice, all'udienza del 25.11.2024, ne dichiarava la contumacia;
All'udienza del 23.9.2025, rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
La domanda presentata dalle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
ha ad oggetto l'autorizzazione alla riscossione di buoni fruttiferi
[...]
postali serie Q presso le , in virtù del comportamento Controparte_3
inerte della (resistente-contumace) nel rilascio della Controparte_1
quietanza per lo svincolo, coerede dei medesimi buoni oggetto del presente giudizio.
Sul punto va ricordato che la disciplina sui buoni fruttiferi postali, insieme a quella sui libretti di risparmio, è stata recentemente riformata dal decreto del 5 ottobre 2020 del MEF, che ha apportato modifiche al precedente decreto MEF 6 ottobre 2004. In particolare, è stato sottolineato che i libretti di risparmio postali sono nominativi, per cui le operazioni di prelievo sono riservate al titolare e, in caso di più cointestatari, ciascuno ha la facoltà di operare separatamente;
è chiaro che presupposto per esigere il pagamento delle somme depositate è il possesso del libretto.
Diversamente, il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario, anch'esso nominativo, emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., collocato attraverso e rimborsabile a vista. I buoni Controparte_3
fruttiferi, inoltre, non sono cedibili per atto inter vivos, ma si trasferiscono per successione per causa di morte del titolare e per altre cause di successione a titolo universale. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del Decreto 6 ottobre 2004 anche i buoni fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere separatamente le operazioni, con le modalità previste nell'atto di emissione. In tal caso, in particolare, viene in rilievo l'ipotesi della clausola “Pari facoltà di rimborso (PFR)”, in ragione della quale ciascun cointestatario può riscuotere l'intero buono. Inoltre, i buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio sono di serie Q, ossia titoli emessi dopo il 1° luglio 1986 che hanno una scadenza di trent'anni dalla data di sottoscrizione;
dopo il decorso di questi, la loro fruttuosità cessa e inizia un periodo di prescrizione di dieci anni, durante il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale.
In merito al caso di specie, le ricorrenti, eredi di , Persona_1
cointestatario dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, lamentano il fatto che la , erede unitamente a Controparte_1 Persona_1
della sig.ra , sia rimasta inerte nel prestare la propria Controparte_2
disponibilità per la riscossione delle somme oggetto dei buoni suddetti, peraltro in scadenza, in quanto sottoscritti tra il 1987 e il 1989.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali in origine era contenuta nel libro
III, capo VI del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, successivamente sostituita dal decreto MEF del 19 dicembre 2000. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo la norma di riferimento era l'art. 178 D.P.R. n. 156/1973 (con il regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 256/1989), in virtù del quale il rimborso del buono non era subordinato ad alcuna particolare modalità di riscossione e consentiva al portatore cointestatario di pretendere il pagamento dell'intero importo del buono a vista. Escludendo detta applicabilità - sulla base dell'assunto dell'essere tale normativa successiva all'emissione del titolo -, l'unico riferimento restava il D.P.R. n. 156/1973.
Laddove si fosse ritenuta, invece, “retroattiva” la disciplina contenuta nel
Regolamento di esecuzione, avrebbe trovato applicazione il relativo articolo 203, con conseguente estensione ai buoni fruttiferi della disciplina prevista per i libretti di risparmio. In ragione di ciò il rimborso a saldo avrebbe necessitato della quietanza di tutti gli aventi diritto, ex art. 187 co. 1, anche in presenza della clausola PFR.
La pronuncia n. 4504 del 25 ottobre 2017 della Corte di Appello di Milano ha fatto chiarezza sul punto, affermando l'inapplicabilità ai buoni fruttiferi dell'art. 187 D.P.R. n. 256/1989 e rilevando come la disciplina ivi stabilita per i libretti postali fosse applicabile ai buoni solo in via sussidiaria, qualora non disposto diversamente dal titolo VI che espressamente li regolamenta. In presenza, dunque, di una norma ad hoc prevista in tale titolo (l'art. 208) che stabilisce tout court la rimborsabilità dei buoni, senza distinzione tra l'ipotesi di cointestatari tutti ancora in vita e quella di decesso di uno di essi, resta esclusa l'applicabilità in via sussidiaria dell'art. 187. In linea con la Corte di Appello di Milano, si è posta anche la successiva decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 22747 del 10 ottobre 2019, con la quale, nel richiamare le precedenti decisioni dell'organo, si confermava l'inapplicabilità dell'art. 187, in quanto norma limitativa di diritti e, quindi, da interpretare in modo restrittivo, riferendola alla sola fattispecie (libretti postali cointestati) per la quale è stata espressamente formulata.
I buoni fruttiferi oggetto di causa, come detto in precedenza, appartengono alla serie Q e presentano la dicitura “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata”; per tale motivo, si può ritenere che siano muniti della clausola PFR prima analizzata.
Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dalle ricorrenti, queste ultime risultano essere uniche eredi del de cuius
, cointestatario dei già menzionati buoni. Sul punto va Persona_1
richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione: “In caso di decesso di uno degli intestatari di un buono fruttifero postale sul quale sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall'art. 187, d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.” (Cassazione civile sez. I, 13/09/2021,
n.24639).
Le ricorrenti e vanno, pertanto, Parte_1 Parte_2
autorizzate a procedere alla richiesta dello svincolo delle somme oggetto dei buoni postali su cui verte il presente giudizio presso un qualsiasi ufficio di secondo le indicazioni riportate sui buoni Controparte_3
medesimi.
Le stesse somme andranno divise ex lege ovvero: metà del valore dei buoni ed interessi ed accessori a e Parte_1 Parte_2
, uniche eredi del cointestatario sig. ; la residua
[...] Persona_1
metà delle somme riscosse dovrà essere divisa nel seguente modo: per la metà a e quali eredi del sig. Parte_1 Parte_2
e metà alla sig.ra , figlia ed erede in Persona_1 Controparte_1
uno al deceduto di cointestataria dei Persona_1 Controparte_2
buoni; le istanti e vanno altresì Parte_1 Parte_2
autorizzate all'apertura di un libretto postale intestato a CP_1
C.F. nata a [...] il
[...] C.F._3
19.8.1940 e residente in [...], e sul quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), in quanto coerede della sig.ra , cointestataria dei buoni;
Controparte_2
Viene rigettata la domanda di risarcimento danni per carenza di allegazione prima ancora che di prova.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. 5549/24 così provvede:
1) Autorizza lo svincolo dei seguenti buoni fruttiferi postali intestati con pari facoltà di rimborso a ed a : Persona_1 Controparte_2 1) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 05.10.1987 Numero buono 000.205 Serie Q;
2) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.371 Serie Q;
3) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 500.000 data emissione 28.12.1987 Numero buono 000.372 Serie Q;
4) Cod Uff Postale 006/070 sede ex MO RI £. 1000.000 data emissione 18.09.1987 e data del duplicato 10.02.1990 Numero buono Q
184 Serie Q;
5) Cod Uff Postale 006/153 sede ex MO Superiore £. 1000.000 data emissione 14.09.1989 Numero buono 001.516 Serie Q;
6) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 04.09.1987 Numero buono 000.111 Serie Q;
7) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono 000.150 Serie Q;
8) Cod Uff Postale 006/071 sede ex MO Superiore, Fraz. San Pietro,
£. 1000.000 data emissione 08.10.1987 Numero buono 000.149 Serie Q;
2) autorizza e alla riscossione dei Parte_1 Parte_2
suindicati buoni, capitale ed interessi maturati, presso le Controparte_3
, sede Centrale di Avellino alla Via De Sanctis ovvero presso le
[...]
rispettive sedi di emissione dei buoni;
3) autorizza, altresì, la divisione ex lege delle somme ovvero: metà del valore dei buoni ed interessi ed accessori a e Parte_1
, uniche eredi del cointestatario sig. ; Parte_2 Persona_1
mentre, l'altra metà delle somme riscosse dovrà essere divisa nel seguente modo: metà a e quali Parte_1 Parte_2
eredi del sig. e metà alla sig.ra , Persona_1 Controparte_1
figlia ed erede di cointestataria degli stessi buoni;
Controparte_2
4) Autorizza e all'apertura di un Parte_1 Parte_2
libretto postale intestato a C.F. Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Via
Degli Etruschi n.9, sul quale depositare la quota a lei spettante (metà della metà), in quanto coerede della sig.ra , cointestataria dei Controparte_2
buoni;
4) rigetta la domanda risarcitoria;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 13.10.2025
Il g.o.p. dr. Marino Pelosi