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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21871 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO in cui è PARTE VI AU MA nata il [...] a [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili con rinvio alla Corte d'appello di Palermo;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2022, appellata da RA AN, ha condannato PA AN al pagamento nei confronti della predetta parte civile di un importo, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della truffa posta in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21871 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2025 Secondo la prospettazione rappresentata nel capo di imputazione, PA AN, dopo aver instaurato una relazione amicale con RA AN, approfittando di un momento di fragilità psichica di quest'ultima, con artifici e raggiri ed in particolare rappresentandole la possibilità di investire somme di denaro in una società finanziaria, induceva la persona offesa ad effettuare versamenti di danaro a proprio favore e profitto, con corrispondente definitiva perdita dell'importo complessivo di C 50.000,00. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa di PA AN deduce: - vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), per carenza della stessa, alla luce del fatto che, pur a fronte di un overturning di condanna, la Corte di appello nulla ha motivato in relazione al nesso eziologico tra la prospettazione della vita in comune e la necessità di effettuare l'investimento, limitandosi a formulare una mera ricostruzione antagonista ed astrattamente ipotizzabile in rerum natura, senza tuttavia chiarire quali fossero le ragioni fondanti della diversa decisione assunta;
- violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al reato di truffa, nella duplice declinazione di elemento oggettivo e soggettivo. In particolare, non è emersa dall'istruttoria procedimentale la prova dell'avvenuta coartazione psicologica della vittima ad opera dell'imputato, né si è raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stringente nesso di causalità tra gli asseriti artifici e la prestazione compiuta dalla donna. 3. La Difesa della parte civile ha inviato una memoria di replica alla memoria del Sostituto Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pur partendo da una corretta premessa concettuale (quella per cui, in caso di overturning di condanna, anche ai soli effetti civili, il giudice d'appello debba fornire una motivazione 'rafforzata'), esso non considera che nel caso concreto la sentenza di primo e di secondo grado condividono sostanzialmente, come si legge nell'esordio della seconda motivazione, la ricostruzione dei fatti. Ed in effetti, le due sentenze iniziano a divergere solo quando si affronta il tema della applicazione (contestata dalla sentenza d'appello) del principio 2 affermato dal primo giudice, secondo cui la mera menzogna sui propri sentimenti non potrebbe essere qualificata quale raggiro idoneo ad integrare il reato di truffa. Nel procedere in tal senso, la Corte palermitana evoca correttamente i principi che definiscono la materia e che possono essere in questa sede richiamati aggiungendo al precedente citato in motivazione (Sez. 2, n. 25165 del 11/04/2019, Frigerio, Rv. 276656 - 01) ulteriori arresti di un orientamento consolidato (cfr., ex multis, Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, Dume Canales, Rv. 248662 - 01) che parte dalla premessa, opposta all'assunto posto a base della assoluzione, che anche la mera menzogna possa integrare l'elemento decettivo della truffa, costituendo essa, anzi, una tipica, paradigmatica per quanto elementare, forma di raggiro. La Corte poi evidenzia (pg. 3) la fallacia concettuale dell'argomento utilizzato dal primo giudice per confutare l'ipotesi truffaldina, essendosi sostenuto che la donna avrebbe potuto procedere autonomamente ad effettuare l'investimento, ed avrebbe potuto altresì verificare la destinazione degli investimenti effettuati dal AN per suo conto nella società finanziaria. Correttamente la Corte sul punto ribadisce, con opportuno richiamo giurisprudenziale, che è errata la valutazione in astratto dei mezzi truffaldini utilizzati, quando essi in concreto si siano rivelati idonei a trarre in inganno la vittima della truffa. In conclusione, il ragionamento esposto in motivazione sulla responsabilità dell'imputato è consistito in una rilettura di dati incontroversi e non contestati nella loro materialità, sì che la formulazione di una nuova prospettiva di lettura degli stessi appare idonea ed adeguata al superamento del ragionevole dubbio espresso dal primo giudice. 3. Il secondo motivo non è consentito in questa sede. Seppure formulato nel prisma della violazione di legge (nella rubrica del motivo si indica l'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), esso mira alla contestazione della ricostruzione del fatto effettuata dal giudice d'appello, che ha portato alla affermazione di responsabilità del AN. Si contestano carenze valutative ed erronea valorizzazione di elementi il cui peso probatorio sarebbe, invece, tutto da dimostrare. Occorre tuttavia ricordare uno dei principi cardine del sistema processuale italiano, tanto in materia civile che penale, secondo il quale esula dai poteri della Corte di Cassazione, l'esame delle critiche al giudizio di fatto operato dai giudici di merito, salvo che l'esercizio del relativo potere discrezionale risulti in una motivazione che presenti profili di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). Altrimenti, inevitabilmente, il 3 ragionamento sulla motivazione è destinato a ridursi, proprio come accade nel caso di specie, nella formulazione di ipotesi alternative o nella proposizione di chiavi di lettura dei fatti che, per quanto teoricamente logiche, non hanno tuttavia la valenza di 'sradicare' il ragionamento motivazionale adottato dalla Corte. Nella motivazione, la Corte ha adeguatamente spiegato le ragioni che conducono alla responsabilità dell'imputato, determinando la condanna solo agli effetti civili. È stato evidenziato che il comportamento del AN, dall'iniziale, occasionale conoscenza, è poi passato all'interessamento nei confronti della donna, persona offesa e poi parte civile, con frequentazioni ed intimità sempre più assidue e con un atteggiamento improntato alla prospettazione di un percorso di vita in comune. A ciò ha fatto seguito l'intestazione, a suo nome e con la promessa di una sicura redditività, di importi assai rilevanti (un assegno per C 22.500,00 ed un bonifico per un importo ancora superiore su un conto aperto a proprio nome e favore), e quindi la irreperibilità personale e la pratica irrecuperabilità dei fondi erogati dalla donna con la specifica destinazione di investimento. La motivazione così formulata risulta immune da manifeste illogicità, nemmeno enucleate chiaramente nel ricorso, sì da meritare integrale conferma. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ha presentato nota spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AN RA che liquida in complessivi C 3.686,00 oltre accessori di legge. C deciso il 20 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili con rinvio alla Corte d'appello di Palermo;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2022, appellata da RA AN, ha condannato PA AN al pagamento nei confronti della predetta parte civile di un importo, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della truffa posta in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21871 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2025 Secondo la prospettazione rappresentata nel capo di imputazione, PA AN, dopo aver instaurato una relazione amicale con RA AN, approfittando di un momento di fragilità psichica di quest'ultima, con artifici e raggiri ed in particolare rappresentandole la possibilità di investire somme di denaro in una società finanziaria, induceva la persona offesa ad effettuare versamenti di danaro a proprio favore e profitto, con corrispondente definitiva perdita dell'importo complessivo di C 50.000,00. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa di PA AN deduce: - vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), per carenza della stessa, alla luce del fatto che, pur a fronte di un overturning di condanna, la Corte di appello nulla ha motivato in relazione al nesso eziologico tra la prospettazione della vita in comune e la necessità di effettuare l'investimento, limitandosi a formulare una mera ricostruzione antagonista ed astrattamente ipotizzabile in rerum natura, senza tuttavia chiarire quali fossero le ragioni fondanti della diversa decisione assunta;
- violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen.) in relazione al reato di truffa, nella duplice declinazione di elemento oggettivo e soggettivo. In particolare, non è emersa dall'istruttoria procedimentale la prova dell'avvenuta coartazione psicologica della vittima ad opera dell'imputato, né si è raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stringente nesso di causalità tra gli asseriti artifici e la prestazione compiuta dalla donna. 3. La Difesa della parte civile ha inviato una memoria di replica alla memoria del Sostituto Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pur partendo da una corretta premessa concettuale (quella per cui, in caso di overturning di condanna, anche ai soli effetti civili, il giudice d'appello debba fornire una motivazione 'rafforzata'), esso non considera che nel caso concreto la sentenza di primo e di secondo grado condividono sostanzialmente, come si legge nell'esordio della seconda motivazione, la ricostruzione dei fatti. Ed in effetti, le due sentenze iniziano a divergere solo quando si affronta il tema della applicazione (contestata dalla sentenza d'appello) del principio 2 affermato dal primo giudice, secondo cui la mera menzogna sui propri sentimenti non potrebbe essere qualificata quale raggiro idoneo ad integrare il reato di truffa. Nel procedere in tal senso, la Corte palermitana evoca correttamente i principi che definiscono la materia e che possono essere in questa sede richiamati aggiungendo al precedente citato in motivazione (Sez. 2, n. 25165 del 11/04/2019, Frigerio, Rv. 276656 - 01) ulteriori arresti di un orientamento consolidato (cfr., ex multis, Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, Dume Canales, Rv. 248662 - 01) che parte dalla premessa, opposta all'assunto posto a base della assoluzione, che anche la mera menzogna possa integrare l'elemento decettivo della truffa, costituendo essa, anzi, una tipica, paradigmatica per quanto elementare, forma di raggiro. La Corte poi evidenzia (pg. 3) la fallacia concettuale dell'argomento utilizzato dal primo giudice per confutare l'ipotesi truffaldina, essendosi sostenuto che la donna avrebbe potuto procedere autonomamente ad effettuare l'investimento, ed avrebbe potuto altresì verificare la destinazione degli investimenti effettuati dal AN per suo conto nella società finanziaria. Correttamente la Corte sul punto ribadisce, con opportuno richiamo giurisprudenziale, che è errata la valutazione in astratto dei mezzi truffaldini utilizzati, quando essi in concreto si siano rivelati idonei a trarre in inganno la vittima della truffa. In conclusione, il ragionamento esposto in motivazione sulla responsabilità dell'imputato è consistito in una rilettura di dati incontroversi e non contestati nella loro materialità, sì che la formulazione di una nuova prospettiva di lettura degli stessi appare idonea ed adeguata al superamento del ragionevole dubbio espresso dal primo giudice. 3. Il secondo motivo non è consentito in questa sede. Seppure formulato nel prisma della violazione di legge (nella rubrica del motivo si indica l'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), esso mira alla contestazione della ricostruzione del fatto effettuata dal giudice d'appello, che ha portato alla affermazione di responsabilità del AN. Si contestano carenze valutative ed erronea valorizzazione di elementi il cui peso probatorio sarebbe, invece, tutto da dimostrare. Occorre tuttavia ricordare uno dei principi cardine del sistema processuale italiano, tanto in materia civile che penale, secondo il quale esula dai poteri della Corte di Cassazione, l'esame delle critiche al giudizio di fatto operato dai giudici di merito, salvo che l'esercizio del relativo potere discrezionale risulti in una motivazione che presenti profili di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). Altrimenti, inevitabilmente, il 3 ragionamento sulla motivazione è destinato a ridursi, proprio come accade nel caso di specie, nella formulazione di ipotesi alternative o nella proposizione di chiavi di lettura dei fatti che, per quanto teoricamente logiche, non hanno tuttavia la valenza di 'sradicare' il ragionamento motivazionale adottato dalla Corte. Nella motivazione, la Corte ha adeguatamente spiegato le ragioni che conducono alla responsabilità dell'imputato, determinando la condanna solo agli effetti civili. È stato evidenziato che il comportamento del AN, dall'iniziale, occasionale conoscenza, è poi passato all'interessamento nei confronti della donna, persona offesa e poi parte civile, con frequentazioni ed intimità sempre più assidue e con un atteggiamento improntato alla prospettazione di un percorso di vita in comune. A ciò ha fatto seguito l'intestazione, a suo nome e con la promessa di una sicura redditività, di importi assai rilevanti (un assegno per C 22.500,00 ed un bonifico per un importo ancora superiore su un conto aperto a proprio nome e favore), e quindi la irreperibilità personale e la pratica irrecuperabilità dei fondi erogati dalla donna con la specifica destinazione di investimento. La motivazione così formulata risulta immune da manifeste illogicità, nemmeno enucleate chiaramente nel ricorso, sì da meritare integrale conferma. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che ha presentato nota spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AN RA che liquida in complessivi C 3.686,00 oltre accessori di legge. C deciso il 20 marzo 2025