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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa LA Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABIS EMANUELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSOLO Controparte_1 C.F._2
IVANA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-convenuto-
E nei confronti di
Avv. CACCIABUE STEFANIA in qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.5.2025
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2
coniugi con collocazione principale presso il padre presso l'attuale residenza coniugale sita in Torino
Via delle Querce n°57;
Assegnare al sig. la casa coniugale sita in Torino Via delle Querce n°57, con tutti gli Parte_1
arredi ivi esistenti, concedendo alla convenuta termine di 30 giorni per trasferirsi altrove;
Prevedere che la madre vedere ed incontrare i figli minori secondo liberi accordi da assumersi tra i
coniugi e, in difetto, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola sino alle 20,00 della
domenica, quando la madre dovrà riaccompagnare i figli minori presso l'abitazione del padre;
- durante le vacanze estive la madre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori per quindici giorni
(anche non consecutivi), in periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno, data
entro la quale la madre comunicherà al padre il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
- durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere i figli minori ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio a decorrere dal Natale 2023 che sarà
trascorso con il padre;
- infine, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
Porre a carico della SI.ra il versamento in favore del ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, della somma mensile complessiva di € 500,00 da
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre all'onere di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non
coperte dal S.S.N. e scolastiche.
Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA.
Per parte convenuta
In Via Principale:
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi
Disporre l'affidamento dei figli minori e LA al Servizio Sociale R_
pagina 2 di 12 Disporre che i figli minori vengano collocati assieme alla madre in un alloggio di semi-autonomia, o
altra struttura identificata dai Servizi Sociali competenti,
Disporre in favore della SI.ra , il riconoscimento dell'Assegno Unico nella percentuale del CP_1
100% per i figli minori, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del SI. per una somma di euro 500,00 (€ 250 per ogni figlio) o nella veriore Pt_1
somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, CP_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, nonché porre a carico del SI. le spese Pt_1
straordinarie per il mantenimento dei figli minori nella percentuale del 50%, come da protocollo del
Tribunale di Torino;
Disporre che il padre possa vedere i figli minori in luogo neutro, o con le modalità ritenute
maggiormente tutelanti dai Servizi Sociali, compatibilmente con il percorso di sostegno in atto e le
condizioni di salute del padre dei minori.
Confermare il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI
Con vittoria delle spese
Per il curatore speciale
Voglia il Tribunale di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 12 pronunciare secondo giustizia la separazione personale dei coniugi,
quanto alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, alle modalità di affidamento e alla
loro collocazione,
in via principale:
alla luce delle persistenti gravi criticità in capo ai genitori, i quali, pur a fronte di minimi margini di
collaborazione con i Servizi continuano a tenere condotte pregiudizievoli per i figli, dichiarare la decadenza dei SIg.ri e dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei figli minori e LA e conseguentemente trasmettere gli atti all'Ufficio del R_
Giudice Tutelare competente per la nomina di un Tutore, il quale assumerà le decisioni relative agli
atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei minori, confermare l'affidamento dei minori e LA al Servizio Sociale, con attribuzione al R_
Servizio affidatario delle decisioni relative alla collocazione dei minori, di concerto con il Tutore,
nonché, in via autonoma, delle scelte sanitarie e scolastiche per e LA, R_
disporre l'inserimento della SI.ra unitamente ai minori presso idoneo Gruppo CP_1
Appartamento individuato dal Servizio Sociale affidatario, con facoltà per la madre di assumere le
decisioni legate alle questioni strettamente di ordinaria amministrazione,
in via subordinata:
nell'ipotesi in cui non venisse dichiarata la decadenza dei SIg.ri e dall'esercizio delle Pt_1 CP_1
funzioni genitoriali,
confermare l'affidamento dei minori e LA al Servizio Sociale, con attribuzione al R_
Servizio affidatario delle decisioni relative agli atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei
minori, nonché alla collocazione dei minori, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento
della madre e dei minori presso un Gruppo Appartamento, ove persista il consenso della SI.ra
in tal senso, e alle scelte sanitarie e scolastiche per e LA, CP_1 R_
pagina 4 di 12 incaricare i Servizi di attuare la progettualità maggiormente rispondente agli interessi dei minori,
anche con riferimento alla loro collocazione etero-familiare, al fine di favorire un loro adeguato
sviluppo pscio-fisico,
disporre che nel caso in cui non venisse data attuazione alla collocazione dei minori unitamente alla
madre, la SI.ra possa incontrare i minori alla presenza di personale educativo, non CP_1
necessariamente in Luogo Neutro, secondo i tempi stabiliti dai Servizi, con facoltà per i Servizi di
attuare progressive ulteriori liberalizzazioni,
in ogni caso:
disporre che il padre possa incontrare la figlia LA in Luogo Neutro alla presenza di un operatore,
secondo tempi e modi che verranno stabiliti dai Servizi, inclusa la possibilità per il Servizio di
ampliare e liberalizzare gli incontri, ovvero di sospenderli, a seconda del loro andamento e delle
ricadute sulla minore,
disporre che , preferibilmente con l'accompagnamento di un educatore, possa incontrare il R_
padre con le modalità del cd. diritto di visita, secondo tempi e modi valutati dai Servizi di concerto con
il minore,
disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del
Servizio di NPI per l'attuazione di tutti opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, per quanto di
competenza di ciascun Servizio, in favore dei genitori e dei minori.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio la cui anticipazione dovrà essere posta a carico
dell'Erario.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in data Parte_1 Controparte_1
29/09/2022.
Durante la convivenza che ha preceduto il matrimonio sono nati due figli: nato a Persona_1
Torino in data 13.06.2008, ed , nata a [...] in data [...]. Persona_2
pagina 5 di 12 Con ricorso depositato in data 10.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 14.06.2023,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 19.12.2024,
precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e la collocazione dei minori
Con ordinanza presidenziale del 14.06.2023 i minori erano stati collocati presso il padre;
con provvedimento del TM del 16.06.2023 era stato disposto, invece, il collocamento etero famigliare degli stessi.
A fronte della contraddittorietà dei suddetti provvedimenti evidenziata dai servizi sociali, veniva nominato curatore speciale e venivano invitate le parti a conferire sulla questione evidenziata.
Con comparsa del 16.6.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale e le parti prendevano posizione in ordine alla contraddittorietà dei provvedimenti.
Successivamente, con ordinanza del 13.07.2023, questo giudice, ritenuto che la competenza a decidere in ordine ad affidamento, collocamento e visite dei minori appartenesse a questo Tribunale, posto che risultava pendente un procedimento per la separazione delle parti, come anche evidenziato nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni, rilevato altresì che non erano intervenuti mutamenti rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale, confermava in ogni sua parte l'ordinanza del 14.06.2023, con rigetto dell'istanza di modifica formulata dal curatore speciale.
Successivamente all'adozione del provvedimento di conferma dell'ordinanza presidenziale, in data
10.08.2023, il servizio di NPI depositava relazione urgente, in cui evidenziava il grave pregiudizio (sia pagina 6 di 12 psichico che fisico) a cui erano sottoposti i minori. In particolare, evidenziava ancora una volta la grave conflittualità tra i genitori, nonché il comportamento aggressivo posto in essere dal padre nei confronti della madre anche in occasione della convocazione presso i servizi. Si legge infatti che “I ragazzi sono giunti al servizio accompagnati da entrambi i genitori: all'arrivo il papà stava inveendo contro la ex
moglie, i colleghi mi hanno riferito che il sig. ha continuato a urlare parolacce, insulti e minacce Pt_1
alla ex moglie in sala d'aspetto per tutto il tempo che io sono stata in seduta con i ragazzi. LA ha
fatto fatica a separarsi dalla mamma verbalizzando la paura che papà potesse fare del male alla
mamma; alla fine del colloquio entrambi i minori si sono stretti attorno alla mamma, mentre il papà ha
continuato a urlare contro la signora e anche contro , colpevole a suo dire di essere un ladro R_
e di avere rubato dei soldi per darli alla mamma”. Le urla e le ingiurie nei confronti della madre,
colpevole, a dire del sig. di averlo tradito, sarebbero state all'ordine del giorno anche in casa. I Pt_1
minori hanno infatti riferito che “il sig. urla e inveisce in casa contro la ex moglie (che non è Pt_1
presente) praticamente ad ogni ora del giorno e della notte;
si sveglia infatti nelle ore notturne e inizia
a imprecare contro di lei”. Questa situazione di disagio avrebbe portato la minore LA (di anni 7) a scappare tre volte di casa per fuggire dalla mamma. A casa del padre i minori non avrebbero regole e più volte sarebbe capitato che gli stessi siano rientrati a tarda notte (verso l'una e trenta/le due). Si
legge nella relazione che “I due minori hanno degli orari assolutamente alterati: dicono di svegliarsi
verso le 13.30 e in casa pare che non siano presenti limiti. esce con gli amici tornando verso R_
le 2 di notte. In un'occasione, LA avrebbe insistito e l'avrebbe portata alle giostre con i R_
suoi amici;
i due sarebbero tornati all'1.30 del mattino senza l'apparente presenza di una figura di
riferimento”. Entrambi i ragazzi dichiaravano di non farcela più a stare con il papà.
Alla luce di tale situazione, il Tribunale riteneva che i minori si trovassero in una situazione di grave pregiudizio e che non potessero rimanere a casa del padre. Gli stessi non potevano nemmeno essere collocati presso la madre che, oltre a non avere una adeguata collocazione abitativa, non appariva in allora nemmeno in grado di stabilire delle regole, di garantire una regolare frequenza scolastica e di seguire in maniera adeguata la figlia nelle cure logopediche di cui necessitava.
pagina 7 di 12 In data 14.08.2023 veniva dunque adottato un provvedimento d'urgenza, a tutela dell'incolumità psico fisica dei minori, con cui veniva disposto l'allontanamento degli stessi dal padre con collocazione presso idonea famiglia affidataria o, in assenza, in comunità di tipo famigliare.
Veniva altresì disposto l'affidamento di entrambi i minori ai Servizi sociali, al fine di garantire una gestione degli stessi maggiormente rispondente alle loro esigenze ed ai loro bisogni, con espressa limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto scelte abitative, sanitarie e scolastiche dei minori;
quanto alle visite, veniva disposto che i genitori potessero incontrare i minori in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali nell'esclusivo interesse dei minori.
Nelle more del reperimento di idonee risorse per il collocamento etero-familiare dei due minori,
veniva temporaneamente collocato presso la sorella maggiore, figlia della sola SI.ra R_
, mentre LA rimaneva con la madre e il di lei compagno. Nel mese di dicembre 2023, pur CP_1
non essendo stata individuata una risorsa utile per il suo temporaneo collocamento presso la R_
sorella cessava in quanto il ragazzino continuava a mostrarsi scarsamente rispettoso delle regole e degli orari stabiliti dalla sorella, non aveva avviato la frequentazione scolastica e si era reso responsabile di alcuni furti di denaro in famiglia. faceva quindi rientro presso il padre, alternando momenti in R_
cui appariva essere seriamente preoccupato per la condizione di fragilità del genitore dichiarando di dovergli essere di supporto, ad altri in cui tornava a mettere in atto comportamenti sregolati e al limite della devianza (commettendo ulteriori furti di denaro presso il padre).
In data 03/01/2024 veniva inserito in Comunità, ma numerose erano le fughe, tanto che la R_
comunità stessa ne chiedeva presto le dimissioni.
Veniva successivamente tentato un nuovo inserimento comunitario presso una diversa struttura in cui veniva accompagnato attraverso un percorso graduale di conoscenza e avvicinamento. Anche R_
in questo caso, però, dopo un primissimo momento in cui sembrava mostrarsi collaborativo per l'attuazione del progetto, il minore disattendeva ogni impegno assunto. Di fatto, quindi, l'inserimento in struttura non è mai avvenuto e il ragazzino è tornato nuovamente a vivere presso il padre (cfr.
relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 02/04/2024 e del 27/05/2024).
pagina 8 di 12 LA, invece, per alcuni mesi ha proseguito positivamente il suo inserimento in famiglia affidataria: si è ben inserita nell'ambiente scolastico avviando una buona relazione sia con gli insegnanti sia con i pari, ha avviato la pratica sportiva dell'hip-hop, ha partecipato ad alcuni incontri di pet-therapy e ha iniziato a frequentare il catechismo. Con l'affidataria ha effettuato molte gite e ha partecipato regolarmente agli incontri organizzati da Casa Affido.
La situazione dei minori ha però avuto un peggioramento a partire dall'autunno 2024: non ha R_
più ripreso gli studi, trascorrendo le sue giornate dormendo o andando in giro con gli amici e costringendo il padre a chiedere ripetutamente l'intervento delle Forze dell'Ordine. Anche LA, dopo l'estate, ha iniziato a mettere in atto, con sempre maggiore frequenza, atteggiamenti provocatori, oppositivi e a tratti anche aggressivi nei confronti dell'affidataria; alla luce della richiesta di aiuto formulata da quest'ultima il Servizio Sociale ha avviato un affido diurno a sostegno dell'affidamento residenziale, ma nonostante tali supporti l'affidataria ha chiesto di interrompere il percorso e ha ritirato la sua disponibilità. In data 28/11/2024 LA è dunque stata inserita presso una struttura comunitaria individuata dal Servizio affidatario. Dopo un primo momento di tensione emotiva la minore sembra essersi ben inserita nel nuovo contesto pur ribadendo il desiderio di ricongiungersi con la sua famiglia,
con la madre in particolare (cfr. relazione sociale di aggiornamento del 18/12/2024).
Quanto ai genitori, dalle relazioni dei servizi emerge come entrambi abbiano un forte legame con i figli, in particolar modo con LA. Il padre ha più difficoltà, invece, con R_
Quanto alla madre, i servizi danno atto di come la stessa si mostri attualmente collaborativa, di come abbia intenzione di supportare i minori e di seguire tutte le indicazioni degli educatori e di come sia decisa nel voler accettare il percorso, proposto dagli assistenti sociali, di comunità mamma-bambino con i propri figli poiché sostiene di voler stare con loro e costruire una progettualità. Nella relazione degli educatori del 19.12.2024 si legge, in particolare, che “la signora è puntuale e CP_1
collaborativa. Con LA è affettuosa e si lascia coinvolgere nelle attività da lei proposte. Si rivolge
all'educatrice con atteggiamento di ascolto e con la volontà di costruire alleanza educativa…si mostra
attenta ai bisogni e alle difficoltà della figlia, anche se questa attenzione talvolta si trasforma in
preoccupazione allarmata e agitazione…con il sostegno della scrivente riesce però a ridimensionare la
pagina 9 di 12 preoccupazione, anche rispetto all'ingresso in comunità, mantenendo un atteggiamento di supporto e sostegno nei confronti di LA”.
Quanto al padre si legge che “il sig. è puntuale agli incontri.si mostra interessato alla Pt_1
quotidianità della figlia e ascolta le sue richieste…con il rapporto è più complicato, si dice R_
preoccupato rispetto al suo comportamento”.
In conclusione, si legge nella predetta relazione, “si notano in entrambi progressi rispetto alle capacità genitoriali e al desiderio di ingaggiarsi attivamente in percorsi atti a migliorarsi”.
Alla luce di quanto sopra indicato, ritiene questo collegio che non vi siano i presupposti per addivenire ad una dichiarazione di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale come richiesta dal curatore speciale. I genitori, pur con le loro difficoltà, hanno dimostrato di volersi impegnare e di collaborare con i servizi sociali per il bene dei minori.
Certamente gli stessi dovranno essere supportati e sostenuti nel loro percorso e i tempi non sono ancora maturi per revocare l'affidamento ai servizi sociali già disposto con ordinanza del 14.08.2023.
Conseguentemente ritiene il collegio di confermare l'affidamento dei minori e LA ai R_
servizi sociali per la durata massima di due anni, salva diversa e successiva disposizione. Deve altresì,
allo stato, essere confermata la collocazione comunitaria degli stessi. I genitori manterranno l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla collocazione degli stessi, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento della madre e dei minori presso un Gruppo
Appartamento, ove persista il consenso della SI.ra in tal senso, dovranno essere assunte dal CP_1
Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi,
riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori.
Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
pagina 10 di 12 Allo stato, e fino a quando i servizi non provvederanno all'eventuale inserimento della signora e dei minori in gruppo appartamento, deve essere confermato l'inserimento dei minori in CP_1
comunità.
I genitori potranno incontrare i figli in luogo neutro, secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali tenuto conto dell'esclusivo interesse per i minori.
Mantenimento dei minori
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dei minori essendo gli stessi, allo stato, collocati in comunità. i genitori dovranno farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento del giudizio e delle domande inizialmente formulate dalle parti, devono essere integralmente compensate tra i genitori.
Le spese sostenute dal curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno, essendosi la sua nomina resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento dei minori LA e al Servizio Sociale competente per la Persona_1
durata massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
CONFERMA il collocamento dei minori in comunità.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla collocazione degli stessi, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento della madre e dei minori presso un Gruppo Appartamento, ove persista il consenso della
SI.ra in tal senso, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle CP_1
indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
DISPONE che gli incontri genitori-figli avvengano in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali.
pagina 11 di 12 CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Giudice Tutelare ed ai genitori.
DISPONE che i genitori concorrano nell'interesse dei figli alle spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Torino nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
CONDANNA e nella misura del 50% ciascuno, a pagare in favore Parte_1 Controparte_1
dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale, Avv. Stefania Cacciabue, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 6000,00 (di cui € 1000,00 per la fase di studio, €
1000,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase istruttoria, € 2200 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore per la vigilanza sulla sua attuazione
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa LA Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LABIS EMANUELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSOLO Controparte_1 C.F._2
IVANA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-convenuto-
E nei confronti di
Avv. CACCIABUE STEFANIA in qualità di curatore speciale dei minori e Persona_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio Persona_2
-terzo intervenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.5.2025
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2
coniugi con collocazione principale presso il padre presso l'attuale residenza coniugale sita in Torino
Via delle Querce n°57;
Assegnare al sig. la casa coniugale sita in Torino Via delle Querce n°57, con tutti gli Parte_1
arredi ivi esistenti, concedendo alla convenuta termine di 30 giorni per trasferirsi altrove;
Prevedere che la madre vedere ed incontrare i figli minori secondo liberi accordi da assumersi tra i
coniugi e, in difetto, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola sino alle 20,00 della
domenica, quando la madre dovrà riaccompagnare i figli minori presso l'abitazione del padre;
- durante le vacanze estive la madre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori per quindici giorni
(anche non consecutivi), in periodo da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno, data
entro la quale la madre comunicherà al padre il luogo del soggiorno durante il periodo estivo;
- durante le vacanze natalizie la madre potrà tenere i figli minori ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio a decorrere dal Natale 2023 che sarà
trascorso con il padre;
- infine, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
Porre a carico della SI.ra il versamento in favore del ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, della somma mensile complessiva di € 500,00 da
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre all'onere di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non
coperte dal S.S.N. e scolastiche.
Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA.
Per parte convenuta
In Via Principale:
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi
Disporre l'affidamento dei figli minori e LA al Servizio Sociale R_
pagina 2 di 12 Disporre che i figli minori vengano collocati assieme alla madre in un alloggio di semi-autonomia, o
altra struttura identificata dai Servizi Sociali competenti,
Disporre in favore della SI.ra , il riconoscimento dell'Assegno Unico nella percentuale del CP_1
100% per i figli minori, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del SI. per una somma di euro 500,00 (€ 250 per ogni figlio) o nella veriore Pt_1
somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, CP_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, nonché porre a carico del SI. le spese Pt_1
straordinarie per il mantenimento dei figli minori nella percentuale del 50%, come da protocollo del
Tribunale di Torino;
Disporre che il padre possa vedere i figli minori in luogo neutro, o con le modalità ritenute
maggiormente tutelanti dai Servizi Sociali, compatibilmente con il percorso di sostegno in atto e le
condizioni di salute del padre dei minori.
Confermare il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI
Con vittoria delle spese
Per il curatore speciale
Voglia il Tribunale di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 12 pronunciare secondo giustizia la separazione personale dei coniugi,
quanto alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, alle modalità di affidamento e alla
loro collocazione,
in via principale:
alla luce delle persistenti gravi criticità in capo ai genitori, i quali, pur a fronte di minimi margini di
collaborazione con i Servizi continuano a tenere condotte pregiudizievoli per i figli, dichiarare la decadenza dei SIg.ri e dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei Parte_1 Controparte_1
confronti dei figli minori e LA e conseguentemente trasmettere gli atti all'Ufficio del R_
Giudice Tutelare competente per la nomina di un Tutore, il quale assumerà le decisioni relative agli
atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei minori, confermare l'affidamento dei minori e LA al Servizio Sociale, con attribuzione al R_
Servizio affidatario delle decisioni relative alla collocazione dei minori, di concerto con il Tutore,
nonché, in via autonoma, delle scelte sanitarie e scolastiche per e LA, R_
disporre l'inserimento della SI.ra unitamente ai minori presso idoneo Gruppo CP_1
Appartamento individuato dal Servizio Sociale affidatario, con facoltà per la madre di assumere le
decisioni legate alle questioni strettamente di ordinaria amministrazione,
in via subordinata:
nell'ipotesi in cui non venisse dichiarata la decadenza dei SIg.ri e dall'esercizio delle Pt_1 CP_1
funzioni genitoriali,
confermare l'affidamento dei minori e LA al Servizio Sociale, con attribuzione al R_
Servizio affidatario delle decisioni relative agli atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei
minori, nonché alla collocazione dei minori, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento
della madre e dei minori presso un Gruppo Appartamento, ove persista il consenso della SI.ra
in tal senso, e alle scelte sanitarie e scolastiche per e LA, CP_1 R_
pagina 4 di 12 incaricare i Servizi di attuare la progettualità maggiormente rispondente agli interessi dei minori,
anche con riferimento alla loro collocazione etero-familiare, al fine di favorire un loro adeguato
sviluppo pscio-fisico,
disporre che nel caso in cui non venisse data attuazione alla collocazione dei minori unitamente alla
madre, la SI.ra possa incontrare i minori alla presenza di personale educativo, non CP_1
necessariamente in Luogo Neutro, secondo i tempi stabiliti dai Servizi, con facoltà per i Servizi di
attuare progressive ulteriori liberalizzazioni,
in ogni caso:
disporre che il padre possa incontrare la figlia LA in Luogo Neutro alla presenza di un operatore,
secondo tempi e modi che verranno stabiliti dai Servizi, inclusa la possibilità per il Servizio di
ampliare e liberalizzare gli incontri, ovvero di sospenderli, a seconda del loro andamento e delle
ricadute sulla minore,
disporre che , preferibilmente con l'accompagnamento di un educatore, possa incontrare il R_
padre con le modalità del cd. diritto di visita, secondo tempi e modi valutati dai Servizi di concerto con
il minore,
disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e del
Servizio di NPI per l'attuazione di tutti opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, per quanto di
competenza di ciascun Servizio, in favore dei genitori e dei minori.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio la cui anticipazione dovrà essere posta a carico
dell'Erario.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO in data Parte_1 Controparte_1
29/09/2022.
Durante la convivenza che ha preceduto il matrimonio sono nati due figli: nato a Persona_1
Torino in data 13.06.2008, ed , nata a [...] in data [...]. Persona_2
pagina 5 di 12 Con ricorso depositato in data 10.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 14.06.2023,
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 19.12.2024,
precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e la collocazione dei minori
Con ordinanza presidenziale del 14.06.2023 i minori erano stati collocati presso il padre;
con provvedimento del TM del 16.06.2023 era stato disposto, invece, il collocamento etero famigliare degli stessi.
A fronte della contraddittorietà dei suddetti provvedimenti evidenziata dai servizi sociali, veniva nominato curatore speciale e venivano invitate le parti a conferire sulla questione evidenziata.
Con comparsa del 16.6.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale e le parti prendevano posizione in ordine alla contraddittorietà dei provvedimenti.
Successivamente, con ordinanza del 13.07.2023, questo giudice, ritenuto che la competenza a decidere in ordine ad affidamento, collocamento e visite dei minori appartenesse a questo Tribunale, posto che risultava pendente un procedimento per la separazione delle parti, come anche evidenziato nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni, rilevato altresì che non erano intervenuti mutamenti rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza presidenziale, confermava in ogni sua parte l'ordinanza del 14.06.2023, con rigetto dell'istanza di modifica formulata dal curatore speciale.
Successivamente all'adozione del provvedimento di conferma dell'ordinanza presidenziale, in data
10.08.2023, il servizio di NPI depositava relazione urgente, in cui evidenziava il grave pregiudizio (sia pagina 6 di 12 psichico che fisico) a cui erano sottoposti i minori. In particolare, evidenziava ancora una volta la grave conflittualità tra i genitori, nonché il comportamento aggressivo posto in essere dal padre nei confronti della madre anche in occasione della convocazione presso i servizi. Si legge infatti che “I ragazzi sono giunti al servizio accompagnati da entrambi i genitori: all'arrivo il papà stava inveendo contro la ex
moglie, i colleghi mi hanno riferito che il sig. ha continuato a urlare parolacce, insulti e minacce Pt_1
alla ex moglie in sala d'aspetto per tutto il tempo che io sono stata in seduta con i ragazzi. LA ha
fatto fatica a separarsi dalla mamma verbalizzando la paura che papà potesse fare del male alla
mamma; alla fine del colloquio entrambi i minori si sono stretti attorno alla mamma, mentre il papà ha
continuato a urlare contro la signora e anche contro , colpevole a suo dire di essere un ladro R_
e di avere rubato dei soldi per darli alla mamma”. Le urla e le ingiurie nei confronti della madre,
colpevole, a dire del sig. di averlo tradito, sarebbero state all'ordine del giorno anche in casa. I Pt_1
minori hanno infatti riferito che “il sig. urla e inveisce in casa contro la ex moglie (che non è Pt_1
presente) praticamente ad ogni ora del giorno e della notte;
si sveglia infatti nelle ore notturne e inizia
a imprecare contro di lei”. Questa situazione di disagio avrebbe portato la minore LA (di anni 7) a scappare tre volte di casa per fuggire dalla mamma. A casa del padre i minori non avrebbero regole e più volte sarebbe capitato che gli stessi siano rientrati a tarda notte (verso l'una e trenta/le due). Si
legge nella relazione che “I due minori hanno degli orari assolutamente alterati: dicono di svegliarsi
verso le 13.30 e in casa pare che non siano presenti limiti. esce con gli amici tornando verso R_
le 2 di notte. In un'occasione, LA avrebbe insistito e l'avrebbe portata alle giostre con i R_
suoi amici;
i due sarebbero tornati all'1.30 del mattino senza l'apparente presenza di una figura di
riferimento”. Entrambi i ragazzi dichiaravano di non farcela più a stare con il papà.
Alla luce di tale situazione, il Tribunale riteneva che i minori si trovassero in una situazione di grave pregiudizio e che non potessero rimanere a casa del padre. Gli stessi non potevano nemmeno essere collocati presso la madre che, oltre a non avere una adeguata collocazione abitativa, non appariva in allora nemmeno in grado di stabilire delle regole, di garantire una regolare frequenza scolastica e di seguire in maniera adeguata la figlia nelle cure logopediche di cui necessitava.
pagina 7 di 12 In data 14.08.2023 veniva dunque adottato un provvedimento d'urgenza, a tutela dell'incolumità psico fisica dei minori, con cui veniva disposto l'allontanamento degli stessi dal padre con collocazione presso idonea famiglia affidataria o, in assenza, in comunità di tipo famigliare.
Veniva altresì disposto l'affidamento di entrambi i minori ai Servizi sociali, al fine di garantire una gestione degli stessi maggiormente rispondente alle loro esigenze ed ai loro bisogni, con espressa limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto scelte abitative, sanitarie e scolastiche dei minori;
quanto alle visite, veniva disposto che i genitori potessero incontrare i minori in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali nell'esclusivo interesse dei minori.
Nelle more del reperimento di idonee risorse per il collocamento etero-familiare dei due minori,
veniva temporaneamente collocato presso la sorella maggiore, figlia della sola SI.ra R_
, mentre LA rimaneva con la madre e il di lei compagno. Nel mese di dicembre 2023, pur CP_1
non essendo stata individuata una risorsa utile per il suo temporaneo collocamento presso la R_
sorella cessava in quanto il ragazzino continuava a mostrarsi scarsamente rispettoso delle regole e degli orari stabiliti dalla sorella, non aveva avviato la frequentazione scolastica e si era reso responsabile di alcuni furti di denaro in famiglia. faceva quindi rientro presso il padre, alternando momenti in R_
cui appariva essere seriamente preoccupato per la condizione di fragilità del genitore dichiarando di dovergli essere di supporto, ad altri in cui tornava a mettere in atto comportamenti sregolati e al limite della devianza (commettendo ulteriori furti di denaro presso il padre).
In data 03/01/2024 veniva inserito in Comunità, ma numerose erano le fughe, tanto che la R_
comunità stessa ne chiedeva presto le dimissioni.
Veniva successivamente tentato un nuovo inserimento comunitario presso una diversa struttura in cui veniva accompagnato attraverso un percorso graduale di conoscenza e avvicinamento. Anche R_
in questo caso, però, dopo un primissimo momento in cui sembrava mostrarsi collaborativo per l'attuazione del progetto, il minore disattendeva ogni impegno assunto. Di fatto, quindi, l'inserimento in struttura non è mai avvenuto e il ragazzino è tornato nuovamente a vivere presso il padre (cfr.
relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 02/04/2024 e del 27/05/2024).
pagina 8 di 12 LA, invece, per alcuni mesi ha proseguito positivamente il suo inserimento in famiglia affidataria: si è ben inserita nell'ambiente scolastico avviando una buona relazione sia con gli insegnanti sia con i pari, ha avviato la pratica sportiva dell'hip-hop, ha partecipato ad alcuni incontri di pet-therapy e ha iniziato a frequentare il catechismo. Con l'affidataria ha effettuato molte gite e ha partecipato regolarmente agli incontri organizzati da Casa Affido.
La situazione dei minori ha però avuto un peggioramento a partire dall'autunno 2024: non ha R_
più ripreso gli studi, trascorrendo le sue giornate dormendo o andando in giro con gli amici e costringendo il padre a chiedere ripetutamente l'intervento delle Forze dell'Ordine. Anche LA, dopo l'estate, ha iniziato a mettere in atto, con sempre maggiore frequenza, atteggiamenti provocatori, oppositivi e a tratti anche aggressivi nei confronti dell'affidataria; alla luce della richiesta di aiuto formulata da quest'ultima il Servizio Sociale ha avviato un affido diurno a sostegno dell'affidamento residenziale, ma nonostante tali supporti l'affidataria ha chiesto di interrompere il percorso e ha ritirato la sua disponibilità. In data 28/11/2024 LA è dunque stata inserita presso una struttura comunitaria individuata dal Servizio affidatario. Dopo un primo momento di tensione emotiva la minore sembra essersi ben inserita nel nuovo contesto pur ribadendo il desiderio di ricongiungersi con la sua famiglia,
con la madre in particolare (cfr. relazione sociale di aggiornamento del 18/12/2024).
Quanto ai genitori, dalle relazioni dei servizi emerge come entrambi abbiano un forte legame con i figli, in particolar modo con LA. Il padre ha più difficoltà, invece, con R_
Quanto alla madre, i servizi danno atto di come la stessa si mostri attualmente collaborativa, di come abbia intenzione di supportare i minori e di seguire tutte le indicazioni degli educatori e di come sia decisa nel voler accettare il percorso, proposto dagli assistenti sociali, di comunità mamma-bambino con i propri figli poiché sostiene di voler stare con loro e costruire una progettualità. Nella relazione degli educatori del 19.12.2024 si legge, in particolare, che “la signora è puntuale e CP_1
collaborativa. Con LA è affettuosa e si lascia coinvolgere nelle attività da lei proposte. Si rivolge
all'educatrice con atteggiamento di ascolto e con la volontà di costruire alleanza educativa…si mostra
attenta ai bisogni e alle difficoltà della figlia, anche se questa attenzione talvolta si trasforma in
preoccupazione allarmata e agitazione…con il sostegno della scrivente riesce però a ridimensionare la
pagina 9 di 12 preoccupazione, anche rispetto all'ingresso in comunità, mantenendo un atteggiamento di supporto e sostegno nei confronti di LA”.
Quanto al padre si legge che “il sig. è puntuale agli incontri.si mostra interessato alla Pt_1
quotidianità della figlia e ascolta le sue richieste…con il rapporto è più complicato, si dice R_
preoccupato rispetto al suo comportamento”.
In conclusione, si legge nella predetta relazione, “si notano in entrambi progressi rispetto alle capacità genitoriali e al desiderio di ingaggiarsi attivamente in percorsi atti a migliorarsi”.
Alla luce di quanto sopra indicato, ritiene questo collegio che non vi siano i presupposti per addivenire ad una dichiarazione di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale come richiesta dal curatore speciale. I genitori, pur con le loro difficoltà, hanno dimostrato di volersi impegnare e di collaborare con i servizi sociali per il bene dei minori.
Certamente gli stessi dovranno essere supportati e sostenuti nel loro percorso e i tempi non sono ancora maturi per revocare l'affidamento ai servizi sociali già disposto con ordinanza del 14.08.2023.
Conseguentemente ritiene il collegio di confermare l'affidamento dei minori e LA ai R_
servizi sociali per la durata massima di due anni, salva diversa e successiva disposizione. Deve altresì,
allo stato, essere confermata la collocazione comunitaria degli stessi. I genitori manterranno l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla collocazione degli stessi, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento della madre e dei minori presso un Gruppo
Appartamento, ove persista il consenso della SI.ra in tal senso, dovranno essere assunte dal CP_1
Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi,
riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori.
Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
pagina 10 di 12 Allo stato, e fino a quando i servizi non provvederanno all'eventuale inserimento della signora e dei minori in gruppo appartamento, deve essere confermato l'inserimento dei minori in CP_1
comunità.
I genitori potranno incontrare i figli in luogo neutro, secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali tenuto conto dell'esclusivo interesse per i minori.
Mantenimento dei minori
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dei minori essendo gli stessi, allo stato, collocati in comunità. i genitori dovranno farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento del giudizio e delle domande inizialmente formulate dalle parti, devono essere integralmente compensate tra i genitori.
Le spese sostenute dal curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno, essendosi la sua nomina resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE l'affidamento dei minori LA e al Servizio Sociale competente per la Persona_1
durata massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
CONFERMA il collocamento dei minori in comunità.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla collocazione degli stessi, inclusa la possibilità di dare attuazione ad un inserimento della madre e dei minori presso un Gruppo Appartamento, ove persista il consenso della
SI.ra in tal senso, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle CP_1
indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
DISPONE che gli incontri genitori-figli avvengano in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali.
pagina 11 di 12 CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Giudice Tutelare ed ai genitori.
DISPONE che i genitori concorrano nell'interesse dei figli alle spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Torino nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
CONDANNA e nella misura del 50% ciascuno, a pagare in favore Parte_1 Controparte_1
dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale, Avv. Stefania Cacciabue, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 6000,00 (di cui € 1000,00 per la fase di studio, €
1000,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase istruttoria, € 2200 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore per la vigilanza sulla sua attuazione
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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