Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00553/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Questore di Brindisi cat. -OMISSIS-, notificato a mani in pari data, con cui è stato disposto nei confronti del ricorrente, ex artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, il foglio di via obbligatorio dal Comune di-OMISSIS-per la durata di sei mesi, ordinandone il rimpatrio nel Comune di sua abituale residenza;
- ove occorra, del verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio e informazione sul diritto di difesa del 25 febbraio 2022;
- dell'invito del 24 febbraio 2022 a recarsi presso gli Uffici di P.S. e notificato a mani del ricorrente;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra, della comunicazione di notizia di reato a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- datata 28 febbraio 2022, della nota della Questura di Brindisi del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto: “Annotazione”, della nota della Questura di Brindisi - Commissariato di P.S. di Ostuni del 24 febbraio 2022 recante “Servizio di ordine e sicurezza pubblica del 24.02.2022 - Ordinanza -OMISSIS- attività di espianto per xylella fastidiosa” e relativa tabella allegata, dell’ulteriore comunicazione di notizia di reato cat. -OMISSIS-trasmessa al ricorrente con nota prot. -OMISSIS- del 24 marzo 2022 della Questura di Brindisi nonché di ogni altro atto o parte di atto, anche di data, numero e/o contenuto sconosciuti, appartenenti al procedimento di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to R. Fanizzi e avv.to dello Stato G. Matteo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto il compendio di elementi di fatto che caratterizza la vicenda de qua non appare sufficiente a corroborare la sussunzione nella fattispecie sub lett. c) dell’art. 1 del Decreto Lgs. n. 159/2011, atteso che le circostanze concrete addotte a fondamento del provvedimento impugnato non provano la dedizione del ricorrente (incensurato) alla commissione di reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica, essendo intervenute isolatamente, il 24/2/2022, in occasione di una manifestazione di protesta (non autorizzata) organizzando e/o partecipando alla quale il ricorrente potrà anche avere acceduto i limiti di correttezza comportamentale, ma ivi sono rimaste circoscritte. In altre parole, il complesso di circostanze concrete non sorreggono adeguatamente il predicato di “dedizione” richiesto dalla fattispecie prevenzionale, di tal ché viene ad esulare la stessa ratio legis che giustifica la misura di rimpatrio obbligatorio. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’adozione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente l’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore; la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al tessuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotto criminose alle quali il medesimo risulta dedito. La centralità del requisito normativamente previsto della dedizione appare fatalmente carente nella fattispecie concreta non essendo desumibile dalla trama argomentativa alcun indice fattuale o inferenziale che comprovi la dedizione alla commissione di reati, da intendersi quale destinazione delle proprie energie vitali a favore della commissione di certe tipologie di reato: anzi, risulta comprovato per tabulas che il ricorrente svolgesse proprio in quel periodo attività lavorative lecite, sicché emerge la denunciata falsa applicazione dell’art. 1 lett. c) del Decreto Lgs. n. 159/2011.
Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 febbraio 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella presente ordinanza cautelare.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.