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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 32207 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 29 aprile 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti Carmine Lombardo e Francesco Papandrea) appellanti
E
CP_1
(avv. Sergio Siracusa) appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.2.2024, i difensori delle parti così concludevano: per l'appellante, riportandosi all'atto di citazione in appello e ai propri scritti difensivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, riformare la Sentenza n.
15550/2021 resa dal Giudice di Pace di Sez. III, in persona della Dott.ssa Narciso, CP_1
a definizione del giudizio iscritto al R.G.n. 7349/2021, pubblicata in data 05.11.2021, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o infondatezza della Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 39364/2020/8/1/1 emessa da in data 03.12.2020. Con vittoria di spese da distrarsi in favore CP_1 dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”; per l'appellata, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, rigettare integralmente la domanda formulata dalla parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia degli atti opposti.” TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Gli odierni appellanti avevano adito il Giudice di pace di al fine di CP_1 ottenere l'annullamento della determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
39364/2020/8/1/1 emessa il 3.12.2021 e notificata il 14.1.2021, con la quale aveva ingiunto a e alla CP_1 Parte_1 Parte_2
– rispettivamente, nella qualità di trasgressore e di obbligata in solido
[...]
– il pagamento dell'importo complessivo di € 6.225,30.
Nel verbale di accertamento di violazione n. 81150014261 del 18.6.2016, in base al quale era stata emessa l'opposta determinazione dirigenziale, era stata attestata la violazione degli artt. 28, comma 1, e 29, comma 1, del D.Lgs. n.
114/1998; ciò in quanto l'U.O. Contravvenzioni di aveva accertato CP_1 che il nell'area di Piazza Vittorio Emanuele II, “esercitava il commercio su Pt_1 area pubblica di merci appartenenti al settore non alimentare senza la prescritta autorizzazione/concessione di suolo pubblico prevista per la vendita temporanea nell'ambito di Mostra Mercato, considerando che i portici di Piazza Vittorio E. II sono spazi privati gravati da servitù di pubblico passaggio con relativo Co assoggettamento a canone, giusto art. 1, comma 2 Reg. COSAP (sentenza C
[...
La comunicazione prot. n. CA/2015/126964 presentata al Municipio Roma
Centro Storico non ha efficacia di autorizzazione allo svolgimento della Mostra
Mercato come comunicato all'Associazione richiedente dal Municipio I centro con nota prot. CA/170398. Inoltre l'associazione non è risultata in regola con le liberatorie dei proprietari dell'area in cui la manifestazione si svolge (nota prot.
RA/26411/2016 del Gabinetto del Commissario Straordinario).” (cfr. verbale di accertamento violazione n. 81150014261 del 18.6.2016, doc. 1 , CP_1 fascicolo di primo grado). Part Nel ricorso dinnanzi al Giudice di pace, il e la società avevano Pt_1 eccepito l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 28, comma 1, e 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998, evidenziando come tali norme fossero applicabili solo in totale assenza di un titolo autorizzativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e come, al contrario, la fosse fornita di un'autorizzazione al Pt_2 commercio in forma itinerante.
aveva eccepito il mancato assolvimento all'onere probatorio CP_1 incombente sul ricorrente, nonché la necessità di utilizzare lo strumento della querela di falso al fine di smentire quanto affermato nel verbale di accertamento della violazione.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 15550/2021 pubblicata il CP_1
5.11.2021, aveva respinto l'opposizione, con compensazione delle spese
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
processuali, evidenziando come la parte ricorrente non risultasse munita di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su area pubblica.
2 – e la hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la suddetta sentenza, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998 da parte del Giudice di pace, in quanto quest'ultimo avrebbe basato la propria decisione su una circostanza non specificamente contestata da , CP_1 ovverosia l'assenza di un'autorizzazione al commercio su area pubblica.
L'appellante ha infatti evidenziato che l'Amministrazione capitolina, nel costituirsi, non aveva mai negato la titolarità di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante in capo alla che infatti ne sarebbe munita. Pt_2
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento della determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
39364/2020/8/1/1 del 3.12.2021.
ha contestato la fondatezza dell'appello, evidenziando come CP_1
l'illecito contestato al dovrebbe essere sussunto nelle previsioni di cui agli Pt_1 artt. 28 e 29, comma 1 (per errore di digitazione indicato come comma 2 al secondo rigo della pag. 4 della comparsa), del D. Lgs. 114/1998 e come lo stesso si risolva in un radicale esercizio abusivo dell'attività commerciale (e non in una forma di esercizio del commercio fisso in mera difformità dal titolo posseduto, che autorizzava l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui al secondo comma). A sostegno della propria posizione, l'appellata ha richiamato l'arresto della Suprema Corte, secondo cui: “…l'esercizio del commercio ambulante è lecito se conforme all'autorizzazione e perciò il soggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante – che lo abilita a vendere su tutto il territorio nazionale nella forma prescritta – non può esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrere nella violazione prevista dall'art.
29, comma 1, giacché in tal caso sta agendo oltre i limiti fissati dall'autorizzazione.” (Cass., ord. 26.4.2021 n. 10924).
3 – Gli appellanti, nel ricorso con cui avevano proposto l'opposizione, avevano sostenuto che la fattispecie sanzionatoria disciplinata dal primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/1998 (esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui Part all'art. 28) non era applicabile al caso in esame, deducendo che la era titolare di una “regolare autorizzazione al commercio”. Non avevano però fornito alcuna prova dell'esistenza del titolo abilitativo, vuoi che legittimasse l'occupazione di un parcheggio fisso, cuoi che consentisse il solo esercizio del commercio in forma itinerante.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Nell'atto di appello, invocando il disposto dell'art. 115 c.p.c. in tema di non contestazione, gli appellanti hanno affermato che non aveva mai CP_1 Part negato la titolarità, in capo alla , di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante, “circostanza di fatto specificamente allegata dal ricorrente in senso all'atto introduttivo del giudizio di prime cure”.
Orbene, anche prescindendo dal rilievo che nel ricorso in opposizione era stato fatto riferimento generico ad una “autorizzazione al commercio”, si osserva che l'art. 115 c.p.c. opera con riferimento alla specifica allegazione di circostanze di fatto e non, come vorrebbe l'appellante, del contenuto giuridico di un provvedimento amministrativo;
pertanto, la titolarità dell'autorizzazione e la sua tipologia e durata non possono essere desunte tramite il ricorso al principio di non contestazione.
Da ciò discende che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di qualsivoglia titolo che abilitasse l'esercizio del commercio. L'esistenza di un titolo abilitante al commercio itinerante emerge invece dalla comparsa di costituzione di nel presente giudizio di appello, nella quale è dato CP_1 atto del possesso di “numerose autorizzazioni amministrative di tipo B “itineranti” in capo alla all'epoca dei fatti – facendo riferimento alla nota della Polizia Pt_2
Locale - U.O. I Gruppo Centro (ex Trevi) - prot. CP_1
VA/2022/69946/RHDA del 27.5.2022 – le quali non abilitavano però all'esercizio del commercio itinerante anche nell'ambito del Municipio I, nel cui ambito è stata commessa la condotta sanzionata.
Tale condotta processuale appare tuttavia irrilevante, in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce — irretrattabilmente — il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d'appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui.” (Cass. civ., ord.
4.11.2015 n. 22461).
In ogni caso, la titolarità di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante non sarebbe preclusiva all'applicazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
114/1998. Ciò in virtù non solo del citato principio richiamato da CP_1 nella propria comparsa (Cass., ord. 26.4.2021 n. 10924), ma anche delle numerose pronunce di merito che hanno fatto seguito a tale statuizione (Corte
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
d'appello di Roma, sent. nn. 4567/2024 e 3349/2023; Tribunale di Roma, sez. II, nn. 8912/2024 e 3537/2023). Appare pertanto cristallizzato l'insegnamento in base al quale l'esercizio del commercio in forma fissa da parte del titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio in forma itinerante integra una condotta abusiva, risultando il soggetto in questione privo della “prescritta autorizzazione” e ricadendo, perciò, nella sanzione di cui all'art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 114/1998: “1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.”
Per quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto.
4 – Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio d'appello, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota, in € 919,00 per la fase di studio e € 777,00 per la fase introduttiva) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta da
. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 15550/2021 del 5.11.2021, proposto da nei confronti CP_1 Parte_1
di , così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio, liquidate in € 1.696,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
c) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 10.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
5
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 32207 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 29 aprile 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv.ti Carmine Lombardo e Francesco Papandrea) appellanti
E
CP_1
(avv. Sergio Siracusa) appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.2.2024, i difensori delle parti così concludevano: per l'appellante, riportandosi all'atto di citazione in appello e ai propri scritti difensivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, riformare la Sentenza n.
15550/2021 resa dal Giudice di Pace di Sez. III, in persona della Dott.ssa Narciso, CP_1
a definizione del giudizio iscritto al R.G.n. 7349/2021, pubblicata in data 05.11.2021, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o infondatezza della Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 39364/2020/8/1/1 emessa da in data 03.12.2020. Con vittoria di spese da distrarsi in favore CP_1 dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”; per l'appellata, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, rigettare integralmente la domanda formulata dalla parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia degli atti opposti.” TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Gli odierni appellanti avevano adito il Giudice di pace di al fine di CP_1 ottenere l'annullamento della determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
39364/2020/8/1/1 emessa il 3.12.2021 e notificata il 14.1.2021, con la quale aveva ingiunto a e alla CP_1 Parte_1 Parte_2
– rispettivamente, nella qualità di trasgressore e di obbligata in solido
[...]
– il pagamento dell'importo complessivo di € 6.225,30.
Nel verbale di accertamento di violazione n. 81150014261 del 18.6.2016, in base al quale era stata emessa l'opposta determinazione dirigenziale, era stata attestata la violazione degli artt. 28, comma 1, e 29, comma 1, del D.Lgs. n.
114/1998; ciò in quanto l'U.O. Contravvenzioni di aveva accertato CP_1 che il nell'area di Piazza Vittorio Emanuele II, “esercitava il commercio su Pt_1 area pubblica di merci appartenenti al settore non alimentare senza la prescritta autorizzazione/concessione di suolo pubblico prevista per la vendita temporanea nell'ambito di Mostra Mercato, considerando che i portici di Piazza Vittorio E. II sono spazi privati gravati da servitù di pubblico passaggio con relativo Co assoggettamento a canone, giusto art. 1, comma 2 Reg. COSAP (sentenza C
[...
La comunicazione prot. n. CA/2015/126964 presentata al Municipio Roma
Centro Storico non ha efficacia di autorizzazione allo svolgimento della Mostra
Mercato come comunicato all'Associazione richiedente dal Municipio I centro con nota prot. CA/170398. Inoltre l'associazione non è risultata in regola con le liberatorie dei proprietari dell'area in cui la manifestazione si svolge (nota prot.
RA/26411/2016 del Gabinetto del Commissario Straordinario).” (cfr. verbale di accertamento violazione n. 81150014261 del 18.6.2016, doc. 1 , CP_1 fascicolo di primo grado). Part Nel ricorso dinnanzi al Giudice di pace, il e la società avevano Pt_1 eccepito l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 28, comma 1, e 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998, evidenziando come tali norme fossero applicabili solo in totale assenza di un titolo autorizzativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e come, al contrario, la fosse fornita di un'autorizzazione al Pt_2 commercio in forma itinerante.
aveva eccepito il mancato assolvimento all'onere probatorio CP_1 incombente sul ricorrente, nonché la necessità di utilizzare lo strumento della querela di falso al fine di smentire quanto affermato nel verbale di accertamento della violazione.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 15550/2021 pubblicata il CP_1
5.11.2021, aveva respinto l'opposizione, con compensazione delle spese
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
processuali, evidenziando come la parte ricorrente non risultasse munita di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio su area pubblica.
2 – e la hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la suddetta sentenza, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998 da parte del Giudice di pace, in quanto quest'ultimo avrebbe basato la propria decisione su una circostanza non specificamente contestata da , CP_1 ovverosia l'assenza di un'autorizzazione al commercio su area pubblica.
L'appellante ha infatti evidenziato che l'Amministrazione capitolina, nel costituirsi, non aveva mai negato la titolarità di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante in capo alla che infatti ne sarebbe munita. Pt_2
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento della determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
39364/2020/8/1/1 del 3.12.2021.
ha contestato la fondatezza dell'appello, evidenziando come CP_1
l'illecito contestato al dovrebbe essere sussunto nelle previsioni di cui agli Pt_1 artt. 28 e 29, comma 1 (per errore di digitazione indicato come comma 2 al secondo rigo della pag. 4 della comparsa), del D. Lgs. 114/1998 e come lo stesso si risolva in un radicale esercizio abusivo dell'attività commerciale (e non in una forma di esercizio del commercio fisso in mera difformità dal titolo posseduto, che autorizzava l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui al secondo comma). A sostegno della propria posizione, l'appellata ha richiamato l'arresto della Suprema Corte, secondo cui: “…l'esercizio del commercio ambulante è lecito se conforme all'autorizzazione e perciò il soggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante – che lo abilita a vendere su tutto il territorio nazionale nella forma prescritta – non può esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrere nella violazione prevista dall'art.
29, comma 1, giacché in tal caso sta agendo oltre i limiti fissati dall'autorizzazione.” (Cass., ord. 26.4.2021 n. 10924).
3 – Gli appellanti, nel ricorso con cui avevano proposto l'opposizione, avevano sostenuto che la fattispecie sanzionatoria disciplinata dal primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/1998 (esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui Part all'art. 28) non era applicabile al caso in esame, deducendo che la era titolare di una “regolare autorizzazione al commercio”. Non avevano però fornito alcuna prova dell'esistenza del titolo abilitativo, vuoi che legittimasse l'occupazione di un parcheggio fisso, cuoi che consentisse il solo esercizio del commercio in forma itinerante.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Nell'atto di appello, invocando il disposto dell'art. 115 c.p.c. in tema di non contestazione, gli appellanti hanno affermato che non aveva mai CP_1 Part negato la titolarità, in capo alla , di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante, “circostanza di fatto specificamente allegata dal ricorrente in senso all'atto introduttivo del giudizio di prime cure”.
Orbene, anche prescindendo dal rilievo che nel ricorso in opposizione era stato fatto riferimento generico ad una “autorizzazione al commercio”, si osserva che l'art. 115 c.p.c. opera con riferimento alla specifica allegazione di circostanze di fatto e non, come vorrebbe l'appellante, del contenuto giuridico di un provvedimento amministrativo;
pertanto, la titolarità dell'autorizzazione e la sua tipologia e durata non possono essere desunte tramite il ricorso al principio di non contestazione.
Da ciò discende che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di qualsivoglia titolo che abilitasse l'esercizio del commercio. L'esistenza di un titolo abilitante al commercio itinerante emerge invece dalla comparsa di costituzione di nel presente giudizio di appello, nella quale è dato CP_1 atto del possesso di “numerose autorizzazioni amministrative di tipo B “itineranti” in capo alla all'epoca dei fatti – facendo riferimento alla nota della Polizia Pt_2
Locale - U.O. I Gruppo Centro (ex Trevi) - prot. CP_1
VA/2022/69946/RHDA del 27.5.2022 – le quali non abilitavano però all'esercizio del commercio itinerante anche nell'ambito del Municipio I, nel cui ambito è stata commessa la condotta sanzionata.
Tale condotta processuale appare tuttavia irrilevante, in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce — irretrattabilmente — il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d'appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui.” (Cass. civ., ord.
4.11.2015 n. 22461).
In ogni caso, la titolarità di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante non sarebbe preclusiva all'applicazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
114/1998. Ciò in virtù non solo del citato principio richiamato da CP_1 nella propria comparsa (Cass., ord. 26.4.2021 n. 10924), ma anche delle numerose pronunce di merito che hanno fatto seguito a tale statuizione (Corte
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
d'appello di Roma, sent. nn. 4567/2024 e 3349/2023; Tribunale di Roma, sez. II, nn. 8912/2024 e 3537/2023). Appare pertanto cristallizzato l'insegnamento in base al quale l'esercizio del commercio in forma fissa da parte del titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio in forma itinerante integra una condotta abusiva, risultando il soggetto in questione privo della “prescritta autorizzazione” e ricadendo, perciò, nella sanzione di cui all'art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 114/1998: “1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.”
Per quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto.
4 – Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio d'appello, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota, in € 919,00 per la fase di studio e € 777,00 per la fase introduttiva) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta da
. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 15550/2021 del 5.11.2021, proposto da nei confronti CP_1 Parte_1
di , così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio, liquidate in € 1.696,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva o altri oneri accessori, se dovuti;
c) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 10.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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