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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, nell'udienza del 9 luglio 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 429-437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3979 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 423/2023 pubblicata il 26/02/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Vicenza in data 25/10/2023”, e vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Vicenza, Corso SS. Felice e Parte_1 C.F._1
Fortunato, 45, presso lo studio dell'Avv. Roberto Busa, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui sono domiciliati in Venezia, Piazza San Marco n. 63
Appellato
Conclusioni: come da verbale all'odierna udienza, parte appellante ha concluso riportandosi alle note conclusive depositate il 27.6.2025 e, quindi:
“1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 10 2) In via principale e nel merito, riformare la sentenza impugnata (sentenza n. n. 423/2023 pubblicata il 26/02/2024 emessa dal Giudice di Pace di Vicenza in data 25/10/2023) nella parte in cui prevede il rigetto del ricorso proposto dal sig. avverso il provvedimento fasc. n. Parte_1
2019/8308 del 15/01/2020 Prefettura – UTG di Vicenza e, per l'effetto, nella parte in cui convalidava il detto provvedimento;
3) Riformare altresì la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la compensazione alle spese, disponendo in via di gravame, la condanna alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede ridursi la misura della sospensione al minimo edittale;
5) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
6) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e /o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
”.
Nessuno partecipava all'udienza per l'appellata: devono così ritenersi proposte le conclusioni articolate nella costituzione del 24.1.2025 e, quindi:
“si ritiene che l'appello debba essere rigettato, con conferma della Sentenza di I grado.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione datato il 23.9.2024, depositato il 27.9.2024, il Cortese appellava la sentenza del
Giudice di Pace di Vicenza n. 423/2023, del 25.10.2023, pubblicata il 26.2.2024, non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza n. 3582 del 15.1.2020 della Prefettura di
Vicenza, notificata il 25.1.2020.
Con tale provvedimento all'appellante, quale conducente della vettura Renault Clio targata DW192TE di sua proprietà, veniva comminata ai sensi degli artt. 222 e 223 CdS, in relazione all'art 590bis c.p., la sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di mesi nove a decorrere dalla notifica della predetta ordinanza perché “il giorno 04/09/2019, alle ore 8.00 nel Comune di Fara Vicentino, alla guida del veicolo targato DW192TE, causava un incidente stradale dal quale derivavano lesioni gravi
a terzi”, ritenendo, il Prefetto, sussistenti, sulla scorta della documentazione fornita dal Comando
Compagnia Carabinieri Norm di Thiene, fra cui il verbale n.870650125 del 16.9.2019 che contestava al
Cortese la violazione dell'art. 145 co. 1 e 10 CdS, fondati elementi di evidente responsabilità in capo allo stesso.
Nel ricorso ex art. 22 L. 680/1981 l'odierno appellante esponeva che:
- il 4.9.2019, alla guida del proprio veicolo con il fratello percorreva via Astico in Fara CP_3
pagina 2 di 10 Vicentino quando, all'intersezione con via Crosara e via Bassano del Grappa, accedeva, una volta verificata l'assenza di auto, alla rotatoria e veniva impattato da un motociclo proveniente da via
Crosara e condotto nel frangente dal minore;
Persona_1
- la responsabilità del sinistro era imputabile al motociclista che avrebbe percorso il tratto viario a velocità molto sostenuta, immettendosi imprudentemente nella rotatoria e colpendo il paraurti frontale dell'auto del con la pedalina del ciclomotore lato destro;
l'impatto faceva sbalzare il Pt_1 Per_1 dalla moto che veniva spinta in strisciata per alcuni metri;
- la propria versione trovava supporto nelle dichiarazioni rese dal fratello terzo trasportato, che CP_3
CP_ avrebbe confermato che la era stata colpita da una moto tg AA23079 e che lo stesso si era Per_1 scusato ammettendo di aver corso per la fretta;
- gli agenti accorsi contestavano al la mancata revisione dell'auto e l'omessa prudenza Pt_1 nell'approssimarsi ad una intersezione ed al la violazione di cui all'art. 141 co. 3 e 8 CdS. Per_1
Osservato che le violazioni contestate non comportavano la sanzione della sospensione della patente di guida, l'odierno appellante deduceva l'erronea applicazione dell'art. 223 CdS, non potendosi ravvisare nella specie fondati elementi di responsabilità in capo allo stesso e non potendo parimenti l'autorità amministrativa stabilire la durata della sospensione della patente, spettando all'autorità giudiziaria, a seguito di eventuale accertamento del reato di cui all'art. 590bis c.p., determinarne la durata.
Contrastava inoltre la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti accertatori poiché divergente dalle dichiarazioni rese dal fratello e dallo stesso , dalle quali, per contro, emergeva l'assenza CP_3 Per_1 di responsabilità in capo al . Segnalava altresì l'omissione di adeguate indagini al fine di Pt_1 ricostruire correttamente l'incidente de quo nonché l'insufficienza della motivazione della contestazione elevata allo stesso sulla scorta di indagini effettuate ex post, non trattandosi di infrazioni di mera condotta. Concludeva, in principalità, per la sospensione dell'ordinanza prefettizia impugnata e per la declaratoria di annullamento della stessa;
in via gradata per la riduzione della sospensione della patente di guida al minimo edittale.
L'Amministrazione opposta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rilevava la legittimità dell'ordinanza di sospensione prefettizia in quanto adottata in presenza di un'ipotesi di reato formulata sulla base di un'evidente responsabilità del conducente (odierno appellante) conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione (art. 145 C.d.S. co.1 e 10), da cui era scaturito l'incidente in esame che aveva provocato lesioni gravi a terzi. Evidenziava pertanto il carattere cautelare della sospensione della patente da parte dell'autorità amministrativa nelle more della definizione del giudizio per il reato di cui all'art.590 bis c.p., assumendo non necessitasse di particolare motivazione l'ordinanza impugnata poiché atto dovuto a seguito di accertati elementi di evidente responsabilità. pagina 3 di 10 Riteneva inoltre congruo il periodo di sospensione, stante anche la discrezionalità amministrativa circa la durata della stessa.
Con ordinanza del 12.6.2020 veniva accolta la richiesta di sospensiva dell'ordinanza opposta, ritenendo il GdP, sussistenti le gravi e circostanziate ragioni richieste dall'art. 5 D.lgs. 150/2011 in ragione dall'assenza di gravità delle lesioni riportate dalla persona coinvolta nel sinistro, considerata la prognosi di 20 giorni.
A seguito della costituzione della , il inferiva che la sospensione cautelare della CP_1 Pt_1 patente di guida non configurasse atto dovuto, dovendo comunque l'autorità amministrativa valutare nel concreto l'effettiva (ed evidente) responsabilità del nella causazione dell'incidente. Pt_1
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione del teste sentito all'udienza del _1
13.4.2021. Nelle more veniva emesso decreto penale di condanna del Cortese nel quale veniva formulato il capo d'imputazione con conseguente condanna alla pena di € 6.750,00 di multa e la sospensione della patente di guida per anni due, con trasmissione degli atti al Prefetto per l'esecuzione della sanzione accessoria.
Esaurita l'attività istruttoria, il GdP rinviava il procedimento all'udienza di discussione del 25.10.2023, dando in tal sede lettura alle parti del dispositivo di sentenza. La causa innanzi al giudice di prime cure veniva quindi definita con la sentenza n. 423/2023 del 25.10.2023, pubblicata il 26.2.2024, con cui l'opposizione veniva rigettata in ragione della sussistenza di fondati elementi di responsabilità a carico dell'appellante, provata dal rapporto n.106/51-0-2019 redatto dagli accertatori ed altresì confermata dal decreto penale di condanna, evidenziando il GdP la satisfattività del periodo di sospensione scontato.
Le spese di lite venivano compensate.
2. Il Cortese appellava la decisione sulla base di quattro motivi:
(i) con il primo motivo, rubricato “Erronea applicazione dell'art. 223 co. 2 C.D.S. da parte del Giudice di prime cure”, l'appellante, premesso che la sospensione in argomento sarebbe stata comminata dal
Prefetto unicamente sulla scorta dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato per il delitto di lesioni di cui all'art.590 bis c.p., difettando nella specie evidenti elementi di responsabilità per la sua irrogazione, censurava la sentenza per essere stata emessa senza valutare detti elementi, essendosi il
GdP limitato a ritenerli sussistenti sulla base, da un lato, dell'ordinanza prefettizia, dall'altro, del decreto penale di condanna;
(ii) con il secondo, articolato, motivo il Cortese rilevava l''insufficienza della motivazione addotta a rigetto del ricorso, non esplicitando, il giudice di prime cure, le “circostanze oggettive” a sostegno del provvedimento amministrativo da cui desumere la responsabilità dell'odierno appellante, non essendo bastevole sul punto il richiamo al decreto penale di condanna, in ogni caso posteriore alla sanzione e pagina 4 di 10 impugnato dal;
Pt_1
(iii) con il terzo motivo contestava l'erronea valutazione da parte del GdP delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, dalle quali invece emergerebbe l'assenza di responsabilità, anche parziale, in capo al Cortese, posto che il conducente del motociclo aveva ammesso di viaggiare a velocità sostenuta perché in ritardo per presenziare a scuola e che l'appellante aveva impegnato la rotatoria ad una velocità consona e controllato che nella stessa non vi fossero altri veicoli;
(iv) con il quarto motivo deduceva l'illegittimità del provvedimento del Prefetto per violazione dell'art. 2 l. 241/1990 poiché adottato a distanza di 140 giorni dal sinistro, assumendo pertanto che la sanzione della sospensione provvisoria della patente, atteso il tempo trascorso, non esternasse alcuna finalità cautelare.
Chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello. Assumeva la responsabilità del Cortese a mente degli accertamenti svolti dai Carabinieri e della mancata impugnazione del verbale con cui veniva sanzionato ai sensi degli artt. 80 e 145 CdS, ribadendo pertanto la legittimità del provvedimento prefettizio anche in considerazione delle lesioni subite dal nel sinistro, le quali avevano una Per_1 prognosi superiore ai 40 gg (doc.4).
All'udienza del 4.2.2025, riscontrata la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata al
12.2.2025. In tal sede, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rilevato che l'appello era stato proposto nelle forme del rito ordinario in luogo del rito del lavoro posto che era stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. all'8.4.2025 con termine per il deposito di memorie integrative, depositate dalle parti. La causa, respinte le istanze istruttorie articolare dall'appellante, veniva quindi rinviata per p.c. e discussione orale al 9.7.2025, assegnando termine per note conclusive fino al 30.6.2025. All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata infine discussa.
3. Si rileva preliminarmente la tardività della memoria integrativa depositata dall'appellante in data
13.3.2025 a fronte del termine perentorio del 7.3.2025, come anche segnalato dall'appellata, pertanto ne consegue l'inammissibilità della stessa.
4. Venendo allo scrutinio del gravame, deve in ordine logico esaminarsi il quarto motivo d'appello, perché teso a censurare il ritardo nell'adozione del provvedimento prefettizio e il cui accoglimento, dunque, renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori motivi, diretti a censurare l'erroneità della valutazione del GdP sul contenuto di merito del provvedimento impugnato.
Il motivo è inammissibile. Tale censura è infatti stata prospettata per la prima volta in sede di gravame, pagina 5 di 10 in violazione dell'art. 345 c.p.c., e perciò incorre nel relativo divieto.
5. Il primo motivo, con cui ha censurato l'errata applicazione da parte del giudice di prime cure Pt_1 dell'art. 223 CdS., è infondato, nel senso che segue.
Si rammenta che il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri (Cass. sez. II, sent. n.24111 del
12/11/2014).
Il giudice investito dell'opposizione avverso il provvedimento cautelare prefettizio deve verificare la presenza di “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, richiesti dalla norma, non potendo il giudice del merito limitare il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata (Cass. sez. I sent. n. 17972 del 6/9/2004). Tale sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma (come detto, i “fondati elementi di una evidente responsabilità”) nel momento in cui il potere è stato esercitato, di talché il Giudice non potrà trarre argomento dagli esiti a posteriori dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di quest'ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (Cass. sez. II Ord.
n.21266 del 5/10/2020), dovendo per contro la valutazione del prefetto, ai fini dell'applicazione della sospensione provvisoria della patente, fondarsi sulla presenza di elementi di una evidente responsabilità
a carico del conducente in ordine al reato contestato nel caso di specie, valutazione da effettuarsi sulla scorta degli elementi conoscitivi a disposizione (Cass. sez. I sent. n. 14866 del 23/11/2001).
Da tanto consegue l'ininfluenza del procedimento penale, parallelamente svoltosi a carico del Cortese e mirato ad accertare la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione cautelare, stante l'assoluta non sovrapponibilità della sospensione per cui è causa con la sanzione accessoria irrogabile in oggetto all'esito dell'accertamento del reato in sede penale.
Nel caso di specie il Prefetto ha adottato la sospensione ex art. 223, co. 2 c.d.s., “in relazione all'art.
590-bis del c.p.” ritenendo dunque “fondati elementi di un'evidente responsabilità” del Cortese nella commissione di detto reato, in occasione del sinistro del 4.9.2020; ciò sulla scorta del rapporto/relazione di incidente stradale n. 106/5.0-2019 (doc. 2 appellante in primo grado) e del verbale n. 80650125.
Occorreva dunque valutare se la valutazione del Prefetto fosse fondata al momento dell'adozione dell'ordinanza.
Nell'ipotesi in esame, si ritiene che l'autorità amministrativa abbia correttamente comminato la pagina 6 di 10 sospensione provvisoria.
Anche se il GdP ha fatto riferimento alla motivazione del decreto penale di condanna, poi opposto, per suffragare la correttezza della prognosi di evidente responsabilità svolta dalla – e ciò CP_1 erroneamente, in quanto detto provvedimento, e gli elementi posti a fondamento dello stesso sono successivi all'adozione dell'ordinanza di sospensione in queta sede impugnata - si rileva come la sussistenza di elementi di evidente responsabilità appaia desumibile dalla documentazione in atti, valutata nella prospettiva in cui operava l'amministrazione nel momento in cui ha disposto la sospensione della patente di guida del . Pt_1
Correttamente l'amministrazione prima e il GdP poi hanno ritenuto la sussistenza dei “fondati elementi di responsabilità” ex art. 223, co. 2, C.d.S. a carico dell'appellante (cfr. ordinanza impugnata n.
2020/3582) atteso che dalla relazione di sinistro stradale e dal verbale di contestazione in data
16.9.2019 emergeva il coinvolgimento del medesimo nel sinistro stradale in data 4.9.2019 a seguito del quale il conducente del motociclo, , riportava la lesione personale diagnosticata in Persona_1 frattura della falange distale del piede destro e veniva ricoverato presso l'ospedale di Santorso con malattia a prognosi iniziale a 20 giorni, salvo complicazioni (cfr. relazione di sinistro); le complicazioni poi si verificarono, posto che con comunicazione del 19.10.2019 del Comando Legione Carabinieri
(prodotta in secondo grado, ma per data nella disponibilità del Prefetto all'adozione del provvedimento impugnato), si dava atto che a seguito di ulteriori verifiche i giorni necessari per la guarigione venivano nuovamente ristimati in 40 giorni, sì da poter ritenere integrata la possibile responsabilità del Cortese per la fattispecie di cui all'art. 590bis c.p.
Quanto a quest'ultimo documento, non ha contestato la tardività/ammissibilità della Pt_1 produzione (che in ogni caso, afferendo a documento sulla base del quale fu emesso il provvedimento opposto, dovrebbe comunque ritenersi ammissibile, cfr. Cass. Sez. Lav. ord. n. 31108 del 2/11/2021).
Ad ogni modo, anche a non voler considerare detta integrazione, nella relazione di sinistro si dava atto della sussistenza di possibili complicazioni per cui deve comunque ritenersi ragionevole pronosticare, al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata, la possibilità di un aggravamento delle lesioni consequenziali al sinistro. Dagli stessi documenti emergeva altresì la violazione da parte del Cortese dell'art. 145, co. 1 e 10, C.d.S. per aver omesso la dovuta prudenza nell'accingersi ad impegnare la rotatoria al fine di evitare incidenti (cfr. verbale di contestazione n. 870650125 del 16.9.2019), violazione contestata dagli agenti accertatori sulla base dei rilievi effettuati.
È opportuno evidenziare che il verbale di contestazione, datato il 16.9.2019, non è stato impugnato dal e risultava già non impugnato alla data di emissione dell'ordinanza gravata in questa sede. La Pt_1 mancata impugnazione – e il conseguente definitivo accertamento circa la sussistenza delle pagina 7 di 10 contravvenzioni di cui al detto verbale – costituiva dunque un ulteriore elemento sottoposto al vaglio del Prefetto.
In ultima analisi, dagli elementi vagliati dal Prefetto emergevano il verificarsi di un sinistro stradale in cui era coinvolto il Cortese, le conseguenti lesioni a terzi per effetto del sinistro, la violazione da parte dell'appellante dell'art. 145 c.d.s., la mancata contestazione da parte del Cortese della dinamica del sinistro nella prima sede deputata (ossia l'opposizione alla sanzione amministrativa): dette circostanze, valutate sinergicamente, possono ritenersi – al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata - dei fondati elementi di un'evidente responsabilità del Cortese nella commissione del reato p.p. ex art. 590bis c.p., giustificando così l'adozione da parte del Prefetto della sospensione cautelare della patente.
6. Il secondo motivo d'appello, volto a rilevare l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, è pure destituito di fondamento.
Il GdP, nonostante il richiamo agli esiti del procedimento penale nei confronti dell'odierno appellante, ha, in ogni caso, fatto riferimento alle circostanze di fatto dell'incidente di cui trattasi a supporto della correttezza della valutazione compiuta nell'ordinanza dal Prefetto circa l'evidente responsabilità del
Cortese: il fatto storico;
le lesioni riportate dal conducente del motociclo a causa del sinistro e la condotta imprudente dell'appellante per cui è stato sanzionato ai sensi dell'art. 145 co.1 C.d.S.
Alla stregua di tali elementi, come su chiarito, non può dirsi insufficiente la motivazione addotta dal
GdP che ha ritenuto sussistenti di fondati elementi di evidente responsabilità prescritti dalla norma per come valutati dall'autorità amministrativa al momento dell'emanazione della sospensione cautelare della patente.
7. Il terzo motivo di appello, con cui il contesta la errata valutazione delle prove orali e Pt_1 documentali da parte del giudice di primo grado, è anch'esso infondato.
L'appellante lamenta che il GdP ha omesso di considerare la testimonianza di e le _1 dichiarazioni di ammissione del nella causazione del sinistro, dalle quali si dovrebbe inferire Per_1
“che il avesse impegnato regolarmente l'intersezione, ad una velocità consona e che, al Pt_1 momento del suo ingresso nella rotatoria non vi fossero altri veicoli già immessi a cui dare la precedenza ha chiaramente ammesso di aver viaggiato ad una velocità sostenuta e di correre perché era in ritardo a scuola. Pertanto è evidente che il medesimo impegnava la rotatoria quando già il veicolo del ricorrente si era immesso, dovendo poi azzardare una manovra di emergenza per tentare di schivare il veicolo che già percorreva la rotatoria nella propria corsia” (cfr. atto di appello pag.7).
Il rilievo non persuade.
Anzitutto, la testimonianza di è stata assunta solo nel corso del giudizio, e dunque non _1 sarebbe comunque rilevante nel vagliare la legittimità del provvedimento prefettizio – come detto, da pagina 8 di 10 valutarsi al momento dell'adozione dell'ordinanza: in tale fase, al più, sarebbe stata disponibile solamente la dichiarazione scritta dello stesso teste, datata 30.9.2019 (doc. 3 appellante primo grado), assai sintetica.
Va poi osservato che il teste è del tutto attendibile, trattandosi del fratello di _1 [...]
, passeggero dell'auto dell'appellante al momento del sinistro: al di là dello stretto rapporto di Pt_1 parentela, non è dunque soggetto indifferente, avendo un interesse a rappresentare una _1 diversa versione dei fatti (eventualmente, anche al fine di far valere eventuali responsabilità risarcitorie del , in distinti giudizi). Ugualmente le dichiarazioni del , riportate dagli agenti accorsi, Per_1 Per_1 non militano a favore della ricostruzione operata dall'appellante: il motociclista ha semplicemente ammesso di andare a velocità sostenuta (motivo per cui gli è stata elevata la contestazione dell'art. 141 co. 3 e 8 CdS) perché in ritardo per andare a scuola, ma da ciò non può desumersi l'irresponsabilità dell'appellante, non potendo ascriversi al solo la responsabilità del sinistro in esame, data Per_1
l'omessa prudenza del nell'accingersi all'incrocio. Pt_1
Tanto rilevato, risulta inoltre essere oltremodo tardivo il rilievo secondo cui gli agenti accorsi sul posto non hanno saputo accertare chi avesse materialmente il diritto di precedenza fra i due poiché “in tema di circolazione stradale, l'art. 145, comma 1, del codice della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.” (Cass. sez. I sent. n.15928 del 13/7/2006).
A ben vedere, il dato decisivo è costituito non tanto dalla collocazione spaziale e dalla posizione reciprocamente assunta dei veicoli al momento ed in conseguenza dell'impatto, bensì dalla precedente condotta imprudente dell'appellante: il verbale che la sanzionava (doc.3 appellata), non è stato come detto impugnato e tale circostanza – oltre a non militare in assoluto in favore delle prospettazioni del
Cortese – era un forte elemento sufficiente a fondare, al momento dell'adozione dell'ordinanza, le conclusioni adottate dal Prefetto.
8. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello segue la soccombenza nel presente grado.
L'appellata non ha chiesto la refusione delle spese, ma ciò non osterebbe in ipotesi al loro riconoscimento, essendo la condanna alle spese consequenziale ed accessoria e quindi adottabile pagina 9 di 10 d'ufficio, salva rinuncia espressa (cfr. Cass. S.U., sent. n. 9859 del 10/10/1997; cfr. Cass.
Sez. VI, Ord. n. 2719 dell'11/2/2015), insussistente nel caso di specie.
Considerato tuttavia che la motivazione resa del GdP ha comunque dovuto essere in parte corretta – stante l'irrilevanza dei successivi sviluppi del procedimento penale, posti dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione – e della peculiare configurazione dell'onere probatorio, meglio esplicata nei precedenti di cui si è detto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese di lite
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Vicenza, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, nell'udienza del 9 luglio 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 429-437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3979 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 423/2023 pubblicata il 26/02/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Vicenza in data 25/10/2023”, e vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Vicenza, Corso SS. Felice e Parte_1 C.F._1
Fortunato, 45, presso lo studio dell'Avv. Roberto Busa, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui sono domiciliati in Venezia, Piazza San Marco n. 63
Appellato
Conclusioni: come da verbale all'odierna udienza, parte appellante ha concluso riportandosi alle note conclusive depositate il 27.6.2025 e, quindi:
“1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 10 2) In via principale e nel merito, riformare la sentenza impugnata (sentenza n. n. 423/2023 pubblicata il 26/02/2024 emessa dal Giudice di Pace di Vicenza in data 25/10/2023) nella parte in cui prevede il rigetto del ricorso proposto dal sig. avverso il provvedimento fasc. n. Parte_1
2019/8308 del 15/01/2020 Prefettura – UTG di Vicenza e, per l'effetto, nella parte in cui convalidava il detto provvedimento;
3) Riformare altresì la sentenza impugnata nella parte in cui prevede la compensazione alle spese, disponendo in via di gravame, la condanna alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, si chiede ridursi la misura della sospensione al minimo edittale;
5) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
6) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e /o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
”.
Nessuno partecipava all'udienza per l'appellata: devono così ritenersi proposte le conclusioni articolate nella costituzione del 24.1.2025 e, quindi:
“si ritiene che l'appello debba essere rigettato, con conferma della Sentenza di I grado.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione datato il 23.9.2024, depositato il 27.9.2024, il Cortese appellava la sentenza del
Giudice di Pace di Vicenza n. 423/2023, del 25.10.2023, pubblicata il 26.2.2024, non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza n. 3582 del 15.1.2020 della Prefettura di
Vicenza, notificata il 25.1.2020.
Con tale provvedimento all'appellante, quale conducente della vettura Renault Clio targata DW192TE di sua proprietà, veniva comminata ai sensi degli artt. 222 e 223 CdS, in relazione all'art 590bis c.p., la sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di mesi nove a decorrere dalla notifica della predetta ordinanza perché “il giorno 04/09/2019, alle ore 8.00 nel Comune di Fara Vicentino, alla guida del veicolo targato DW192TE, causava un incidente stradale dal quale derivavano lesioni gravi
a terzi”, ritenendo, il Prefetto, sussistenti, sulla scorta della documentazione fornita dal Comando
Compagnia Carabinieri Norm di Thiene, fra cui il verbale n.870650125 del 16.9.2019 che contestava al
Cortese la violazione dell'art. 145 co. 1 e 10 CdS, fondati elementi di evidente responsabilità in capo allo stesso.
Nel ricorso ex art. 22 L. 680/1981 l'odierno appellante esponeva che:
- il 4.9.2019, alla guida del proprio veicolo con il fratello percorreva via Astico in Fara CP_3
pagina 2 di 10 Vicentino quando, all'intersezione con via Crosara e via Bassano del Grappa, accedeva, una volta verificata l'assenza di auto, alla rotatoria e veniva impattato da un motociclo proveniente da via
Crosara e condotto nel frangente dal minore;
Persona_1
- la responsabilità del sinistro era imputabile al motociclista che avrebbe percorso il tratto viario a velocità molto sostenuta, immettendosi imprudentemente nella rotatoria e colpendo il paraurti frontale dell'auto del con la pedalina del ciclomotore lato destro;
l'impatto faceva sbalzare il Pt_1 Per_1 dalla moto che veniva spinta in strisciata per alcuni metri;
- la propria versione trovava supporto nelle dichiarazioni rese dal fratello terzo trasportato, che CP_3
CP_ avrebbe confermato che la era stata colpita da una moto tg AA23079 e che lo stesso si era Per_1 scusato ammettendo di aver corso per la fretta;
- gli agenti accorsi contestavano al la mancata revisione dell'auto e l'omessa prudenza Pt_1 nell'approssimarsi ad una intersezione ed al la violazione di cui all'art. 141 co. 3 e 8 CdS. Per_1
Osservato che le violazioni contestate non comportavano la sanzione della sospensione della patente di guida, l'odierno appellante deduceva l'erronea applicazione dell'art. 223 CdS, non potendosi ravvisare nella specie fondati elementi di responsabilità in capo allo stesso e non potendo parimenti l'autorità amministrativa stabilire la durata della sospensione della patente, spettando all'autorità giudiziaria, a seguito di eventuale accertamento del reato di cui all'art. 590bis c.p., determinarne la durata.
Contrastava inoltre la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti accertatori poiché divergente dalle dichiarazioni rese dal fratello e dallo stesso , dalle quali, per contro, emergeva l'assenza CP_3 Per_1 di responsabilità in capo al . Segnalava altresì l'omissione di adeguate indagini al fine di Pt_1 ricostruire correttamente l'incidente de quo nonché l'insufficienza della motivazione della contestazione elevata allo stesso sulla scorta di indagini effettuate ex post, non trattandosi di infrazioni di mera condotta. Concludeva, in principalità, per la sospensione dell'ordinanza prefettizia impugnata e per la declaratoria di annullamento della stessa;
in via gradata per la riduzione della sospensione della patente di guida al minimo edittale.
L'Amministrazione opposta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rilevava la legittimità dell'ordinanza di sospensione prefettizia in quanto adottata in presenza di un'ipotesi di reato formulata sulla base di un'evidente responsabilità del conducente (odierno appellante) conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione (art. 145 C.d.S. co.1 e 10), da cui era scaturito l'incidente in esame che aveva provocato lesioni gravi a terzi. Evidenziava pertanto il carattere cautelare della sospensione della patente da parte dell'autorità amministrativa nelle more della definizione del giudizio per il reato di cui all'art.590 bis c.p., assumendo non necessitasse di particolare motivazione l'ordinanza impugnata poiché atto dovuto a seguito di accertati elementi di evidente responsabilità. pagina 3 di 10 Riteneva inoltre congruo il periodo di sospensione, stante anche la discrezionalità amministrativa circa la durata della stessa.
Con ordinanza del 12.6.2020 veniva accolta la richiesta di sospensiva dell'ordinanza opposta, ritenendo il GdP, sussistenti le gravi e circostanziate ragioni richieste dall'art. 5 D.lgs. 150/2011 in ragione dall'assenza di gravità delle lesioni riportate dalla persona coinvolta nel sinistro, considerata la prognosi di 20 giorni.
A seguito della costituzione della , il inferiva che la sospensione cautelare della CP_1 Pt_1 patente di guida non configurasse atto dovuto, dovendo comunque l'autorità amministrativa valutare nel concreto l'effettiva (ed evidente) responsabilità del nella causazione dell'incidente. Pt_1
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione del teste sentito all'udienza del _1
13.4.2021. Nelle more veniva emesso decreto penale di condanna del Cortese nel quale veniva formulato il capo d'imputazione con conseguente condanna alla pena di € 6.750,00 di multa e la sospensione della patente di guida per anni due, con trasmissione degli atti al Prefetto per l'esecuzione della sanzione accessoria.
Esaurita l'attività istruttoria, il GdP rinviava il procedimento all'udienza di discussione del 25.10.2023, dando in tal sede lettura alle parti del dispositivo di sentenza. La causa innanzi al giudice di prime cure veniva quindi definita con la sentenza n. 423/2023 del 25.10.2023, pubblicata il 26.2.2024, con cui l'opposizione veniva rigettata in ragione della sussistenza di fondati elementi di responsabilità a carico dell'appellante, provata dal rapporto n.106/51-0-2019 redatto dagli accertatori ed altresì confermata dal decreto penale di condanna, evidenziando il GdP la satisfattività del periodo di sospensione scontato.
Le spese di lite venivano compensate.
2. Il Cortese appellava la decisione sulla base di quattro motivi:
(i) con il primo motivo, rubricato “Erronea applicazione dell'art. 223 co. 2 C.D.S. da parte del Giudice di prime cure”, l'appellante, premesso che la sospensione in argomento sarebbe stata comminata dal
Prefetto unicamente sulla scorta dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato per il delitto di lesioni di cui all'art.590 bis c.p., difettando nella specie evidenti elementi di responsabilità per la sua irrogazione, censurava la sentenza per essere stata emessa senza valutare detti elementi, essendosi il
GdP limitato a ritenerli sussistenti sulla base, da un lato, dell'ordinanza prefettizia, dall'altro, del decreto penale di condanna;
(ii) con il secondo, articolato, motivo il Cortese rilevava l''insufficienza della motivazione addotta a rigetto del ricorso, non esplicitando, il giudice di prime cure, le “circostanze oggettive” a sostegno del provvedimento amministrativo da cui desumere la responsabilità dell'odierno appellante, non essendo bastevole sul punto il richiamo al decreto penale di condanna, in ogni caso posteriore alla sanzione e pagina 4 di 10 impugnato dal;
Pt_1
(iii) con il terzo motivo contestava l'erronea valutazione da parte del GdP delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, dalle quali invece emergerebbe l'assenza di responsabilità, anche parziale, in capo al Cortese, posto che il conducente del motociclo aveva ammesso di viaggiare a velocità sostenuta perché in ritardo per presenziare a scuola e che l'appellante aveva impegnato la rotatoria ad una velocità consona e controllato che nella stessa non vi fossero altri veicoli;
(iv) con il quarto motivo deduceva l'illegittimità del provvedimento del Prefetto per violazione dell'art. 2 l. 241/1990 poiché adottato a distanza di 140 giorni dal sinistro, assumendo pertanto che la sanzione della sospensione provvisoria della patente, atteso il tempo trascorso, non esternasse alcuna finalità cautelare.
Chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello. Assumeva la responsabilità del Cortese a mente degli accertamenti svolti dai Carabinieri e della mancata impugnazione del verbale con cui veniva sanzionato ai sensi degli artt. 80 e 145 CdS, ribadendo pertanto la legittimità del provvedimento prefettizio anche in considerazione delle lesioni subite dal nel sinistro, le quali avevano una Per_1 prognosi superiore ai 40 gg (doc.4).
All'udienza del 4.2.2025, riscontrata la mancata comparizione delle parti, la causa veniva rinviata al
12.2.2025. In tal sede, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rilevato che l'appello era stato proposto nelle forme del rito ordinario in luogo del rito del lavoro posto che era stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. all'8.4.2025 con termine per il deposito di memorie integrative, depositate dalle parti. La causa, respinte le istanze istruttorie articolare dall'appellante, veniva quindi rinviata per p.c. e discussione orale al 9.7.2025, assegnando termine per note conclusive fino al 30.6.2025. All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata infine discussa.
3. Si rileva preliminarmente la tardività della memoria integrativa depositata dall'appellante in data
13.3.2025 a fronte del termine perentorio del 7.3.2025, come anche segnalato dall'appellata, pertanto ne consegue l'inammissibilità della stessa.
4. Venendo allo scrutinio del gravame, deve in ordine logico esaminarsi il quarto motivo d'appello, perché teso a censurare il ritardo nell'adozione del provvedimento prefettizio e il cui accoglimento, dunque, renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori motivi, diretti a censurare l'erroneità della valutazione del GdP sul contenuto di merito del provvedimento impugnato.
Il motivo è inammissibile. Tale censura è infatti stata prospettata per la prima volta in sede di gravame, pagina 5 di 10 in violazione dell'art. 345 c.p.c., e perciò incorre nel relativo divieto.
5. Il primo motivo, con cui ha censurato l'errata applicazione da parte del giudice di prime cure Pt_1 dell'art. 223 CdS., è infondato, nel senso che segue.
Si rammenta che il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri (Cass. sez. II, sent. n.24111 del
12/11/2014).
Il giudice investito dell'opposizione avverso il provvedimento cautelare prefettizio deve verificare la presenza di “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, richiesti dalla norma, non potendo il giudice del merito limitare il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata (Cass. sez. I sent. n. 17972 del 6/9/2004). Tale sindacato giurisdizionale deve avere riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma (come detto, i “fondati elementi di una evidente responsabilità”) nel momento in cui il potere è stato esercitato, di talché il Giudice non potrà trarre argomento dagli esiti a posteriori dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di quest'ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (Cass. sez. II Ord.
n.21266 del 5/10/2020), dovendo per contro la valutazione del prefetto, ai fini dell'applicazione della sospensione provvisoria della patente, fondarsi sulla presenza di elementi di una evidente responsabilità
a carico del conducente in ordine al reato contestato nel caso di specie, valutazione da effettuarsi sulla scorta degli elementi conoscitivi a disposizione (Cass. sez. I sent. n. 14866 del 23/11/2001).
Da tanto consegue l'ininfluenza del procedimento penale, parallelamente svoltosi a carico del Cortese e mirato ad accertare la sussistenza dell'illecito penale giustificativo della sospensione cautelare, stante l'assoluta non sovrapponibilità della sospensione per cui è causa con la sanzione accessoria irrogabile in oggetto all'esito dell'accertamento del reato in sede penale.
Nel caso di specie il Prefetto ha adottato la sospensione ex art. 223, co. 2 c.d.s., “in relazione all'art.
590-bis del c.p.” ritenendo dunque “fondati elementi di un'evidente responsabilità” del Cortese nella commissione di detto reato, in occasione del sinistro del 4.9.2020; ciò sulla scorta del rapporto/relazione di incidente stradale n. 106/5.0-2019 (doc. 2 appellante in primo grado) e del verbale n. 80650125.
Occorreva dunque valutare se la valutazione del Prefetto fosse fondata al momento dell'adozione dell'ordinanza.
Nell'ipotesi in esame, si ritiene che l'autorità amministrativa abbia correttamente comminato la pagina 6 di 10 sospensione provvisoria.
Anche se il GdP ha fatto riferimento alla motivazione del decreto penale di condanna, poi opposto, per suffragare la correttezza della prognosi di evidente responsabilità svolta dalla – e ciò CP_1 erroneamente, in quanto detto provvedimento, e gli elementi posti a fondamento dello stesso sono successivi all'adozione dell'ordinanza di sospensione in queta sede impugnata - si rileva come la sussistenza di elementi di evidente responsabilità appaia desumibile dalla documentazione in atti, valutata nella prospettiva in cui operava l'amministrazione nel momento in cui ha disposto la sospensione della patente di guida del . Pt_1
Correttamente l'amministrazione prima e il GdP poi hanno ritenuto la sussistenza dei “fondati elementi di responsabilità” ex art. 223, co. 2, C.d.S. a carico dell'appellante (cfr. ordinanza impugnata n.
2020/3582) atteso che dalla relazione di sinistro stradale e dal verbale di contestazione in data
16.9.2019 emergeva il coinvolgimento del medesimo nel sinistro stradale in data 4.9.2019 a seguito del quale il conducente del motociclo, , riportava la lesione personale diagnosticata in Persona_1 frattura della falange distale del piede destro e veniva ricoverato presso l'ospedale di Santorso con malattia a prognosi iniziale a 20 giorni, salvo complicazioni (cfr. relazione di sinistro); le complicazioni poi si verificarono, posto che con comunicazione del 19.10.2019 del Comando Legione Carabinieri
(prodotta in secondo grado, ma per data nella disponibilità del Prefetto all'adozione del provvedimento impugnato), si dava atto che a seguito di ulteriori verifiche i giorni necessari per la guarigione venivano nuovamente ristimati in 40 giorni, sì da poter ritenere integrata la possibile responsabilità del Cortese per la fattispecie di cui all'art. 590bis c.p.
Quanto a quest'ultimo documento, non ha contestato la tardività/ammissibilità della Pt_1 produzione (che in ogni caso, afferendo a documento sulla base del quale fu emesso il provvedimento opposto, dovrebbe comunque ritenersi ammissibile, cfr. Cass. Sez. Lav. ord. n. 31108 del 2/11/2021).
Ad ogni modo, anche a non voler considerare detta integrazione, nella relazione di sinistro si dava atto della sussistenza di possibili complicazioni per cui deve comunque ritenersi ragionevole pronosticare, al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata, la possibilità di un aggravamento delle lesioni consequenziali al sinistro. Dagli stessi documenti emergeva altresì la violazione da parte del Cortese dell'art. 145, co. 1 e 10, C.d.S. per aver omesso la dovuta prudenza nell'accingersi ad impegnare la rotatoria al fine di evitare incidenti (cfr. verbale di contestazione n. 870650125 del 16.9.2019), violazione contestata dagli agenti accertatori sulla base dei rilievi effettuati.
È opportuno evidenziare che il verbale di contestazione, datato il 16.9.2019, non è stato impugnato dal e risultava già non impugnato alla data di emissione dell'ordinanza gravata in questa sede. La Pt_1 mancata impugnazione – e il conseguente definitivo accertamento circa la sussistenza delle pagina 7 di 10 contravvenzioni di cui al detto verbale – costituiva dunque un ulteriore elemento sottoposto al vaglio del Prefetto.
In ultima analisi, dagli elementi vagliati dal Prefetto emergevano il verificarsi di un sinistro stradale in cui era coinvolto il Cortese, le conseguenti lesioni a terzi per effetto del sinistro, la violazione da parte dell'appellante dell'art. 145 c.d.s., la mancata contestazione da parte del Cortese della dinamica del sinistro nella prima sede deputata (ossia l'opposizione alla sanzione amministrativa): dette circostanze, valutate sinergicamente, possono ritenersi – al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata - dei fondati elementi di un'evidente responsabilità del Cortese nella commissione del reato p.p. ex art. 590bis c.p., giustificando così l'adozione da parte del Prefetto della sospensione cautelare della patente.
6. Il secondo motivo d'appello, volto a rilevare l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, è pure destituito di fondamento.
Il GdP, nonostante il richiamo agli esiti del procedimento penale nei confronti dell'odierno appellante, ha, in ogni caso, fatto riferimento alle circostanze di fatto dell'incidente di cui trattasi a supporto della correttezza della valutazione compiuta nell'ordinanza dal Prefetto circa l'evidente responsabilità del
Cortese: il fatto storico;
le lesioni riportate dal conducente del motociclo a causa del sinistro e la condotta imprudente dell'appellante per cui è stato sanzionato ai sensi dell'art. 145 co.1 C.d.S.
Alla stregua di tali elementi, come su chiarito, non può dirsi insufficiente la motivazione addotta dal
GdP che ha ritenuto sussistenti di fondati elementi di evidente responsabilità prescritti dalla norma per come valutati dall'autorità amministrativa al momento dell'emanazione della sospensione cautelare della patente.
7. Il terzo motivo di appello, con cui il contesta la errata valutazione delle prove orali e Pt_1 documentali da parte del giudice di primo grado, è anch'esso infondato.
L'appellante lamenta che il GdP ha omesso di considerare la testimonianza di e le _1 dichiarazioni di ammissione del nella causazione del sinistro, dalle quali si dovrebbe inferire Per_1
“che il avesse impegnato regolarmente l'intersezione, ad una velocità consona e che, al Pt_1 momento del suo ingresso nella rotatoria non vi fossero altri veicoli già immessi a cui dare la precedenza ha chiaramente ammesso di aver viaggiato ad una velocità sostenuta e di correre perché era in ritardo a scuola. Pertanto è evidente che il medesimo impegnava la rotatoria quando già il veicolo del ricorrente si era immesso, dovendo poi azzardare una manovra di emergenza per tentare di schivare il veicolo che già percorreva la rotatoria nella propria corsia” (cfr. atto di appello pag.7).
Il rilievo non persuade.
Anzitutto, la testimonianza di è stata assunta solo nel corso del giudizio, e dunque non _1 sarebbe comunque rilevante nel vagliare la legittimità del provvedimento prefettizio – come detto, da pagina 8 di 10 valutarsi al momento dell'adozione dell'ordinanza: in tale fase, al più, sarebbe stata disponibile solamente la dichiarazione scritta dello stesso teste, datata 30.9.2019 (doc. 3 appellante primo grado), assai sintetica.
Va poi osservato che il teste è del tutto attendibile, trattandosi del fratello di _1 [...]
, passeggero dell'auto dell'appellante al momento del sinistro: al di là dello stretto rapporto di Pt_1 parentela, non è dunque soggetto indifferente, avendo un interesse a rappresentare una _1 diversa versione dei fatti (eventualmente, anche al fine di far valere eventuali responsabilità risarcitorie del , in distinti giudizi). Ugualmente le dichiarazioni del , riportate dagli agenti accorsi, Per_1 Per_1 non militano a favore della ricostruzione operata dall'appellante: il motociclista ha semplicemente ammesso di andare a velocità sostenuta (motivo per cui gli è stata elevata la contestazione dell'art. 141 co. 3 e 8 CdS) perché in ritardo per andare a scuola, ma da ciò non può desumersi l'irresponsabilità dell'appellante, non potendo ascriversi al solo la responsabilità del sinistro in esame, data Per_1
l'omessa prudenza del nell'accingersi all'incrocio. Pt_1
Tanto rilevato, risulta inoltre essere oltremodo tardivo il rilievo secondo cui gli agenti accorsi sul posto non hanno saputo accertare chi avesse materialmente il diritto di precedenza fra i due poiché “in tema di circolazione stradale, l'art. 145, comma 1, del codice della strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.” (Cass. sez. I sent. n.15928 del 13/7/2006).
A ben vedere, il dato decisivo è costituito non tanto dalla collocazione spaziale e dalla posizione reciprocamente assunta dei veicoli al momento ed in conseguenza dell'impatto, bensì dalla precedente condotta imprudente dell'appellante: il verbale che la sanzionava (doc.3 appellata), non è stato come detto impugnato e tale circostanza – oltre a non militare in assoluto in favore delle prospettazioni del
Cortese – era un forte elemento sufficiente a fondare, al momento dell'adozione dell'ordinanza, le conclusioni adottate dal Prefetto.
8. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello segue la soccombenza nel presente grado.
L'appellata non ha chiesto la refusione delle spese, ma ciò non osterebbe in ipotesi al loro riconoscimento, essendo la condanna alle spese consequenziale ed accessoria e quindi adottabile pagina 9 di 10 d'ufficio, salva rinuncia espressa (cfr. Cass. S.U., sent. n. 9859 del 10/10/1997; cfr. Cass.
Sez. VI, Ord. n. 2719 dell'11/2/2015), insussistente nel caso di specie.
Considerato tuttavia che la motivazione resa del GdP ha comunque dovuto essere in parte corretta – stante l'irrilevanza dei successivi sviluppi del procedimento penale, posti dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione – e della peculiare configurazione dell'onere probatorio, meglio esplicata nei precedenti di cui si è detto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese di lite
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Vicenza, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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