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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
27.11.1949 a Monticelli d'Ongina (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
VI IN, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Morfasso (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. AN OL, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Morfasso (PC)
in data 31.3.1973 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I coniugi, in considerazione dell'età, continueranno a coabitare presso la casa coniugale sebbene in due ambienti distinti. In particolare, il Sig.
vivrà al piano seminterrato riservandosi l'uso esclusivo, in alcuni CP_1
momenti della giornata, del soggi orno e della stanza adibita a studio,
entrambe situate al piano terra, la Sig.ra vivrà al primo piano, Pt_1
alternando, l'uso degli ambienti di cui sopra.
2 3.Tutte le spese afferenti le utenze domestiche saranno ripartite in equa misura così come le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale mentre le eventuali spese straordinarie saranno a carico del Sig. CP_1
nella misura del 70% e il restante 30% a carico della Sig.ra Pt_1
4.Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole, CP_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese e a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma di € 100,00, con rivalutazione Istat
annuale.
5.La Sig.ra cederà al marito la consistenza di ¼ indiviso di sua Pt_1
proprietà dell'immobile sito in Morfasso (PC), Località Tollara, di cui al
Catasto Fabbricati del Comune di Morfasso, Foglio 23, particella 326,
subalterno 2, categoria C/2, classe U, con sistenza 112 M, Foglio 23,
particella 326, subalterno 3, categoria F2, senza il corrispettivo di un prezzo;
il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza separativa, o diverso termine pattuito per iscritto tra le parti, a rogito del Notaio individuato dal Sig. che terrà a proprio carico CP_1
ogni costo relativo al trasferimento dell'immobile, incluso tasse e/o imposte e oneri notarili.
6.A regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tutti, i coniugi dichiarano, si danno atto e riconoscono che il conto corrente n.5446010055 acceso presso la BNL, agenzia di Fiorenzuola d'Arda,
intestato alla sig.ra e il saldo e gli import i da esso portati, sono e Pt_1
rimarranno di esclusiva titolarità e spettanza, anche relativamente alle obbligazioni dallo stesso nascenti, della sig.ra che ne è intestataria;
Pt_1
così in egual modo i conto correnti bancari, rispettivamente n.
3 54460003742 acceso presso la BNL, agenzia di Fiorenzuola d'Arda, e n.
0003730236343 acceso presso Crédit Agricole, filiale di Alseno, entrambi intestati al Sig. e al saldo e agli importi da essi portati, i coniugi CP_1
dichiarano, sono e rimarranno di e sclusiva titolarità e spettanza, anche relativamente alle obbligazioni dallo stesso nascenti, del Sig. che CP_1
ne è intestatario;
7.L'autovettura Fiat Panda tg. EK158VX, acquistata dalla Sig.ra in Pt_1
costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, rimane di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi della sig.ra che Pt_1
ne è intestataria, rinunciando il sig. i a qualsiasi pretesa sulla stessa Pt_2
e sul suo prezzo. La sig.ra si obbliga a farsi carico in via esclusiva Pt_1
ed integrale di tutte le spese relative a siffatto mezzo.
8.Le autovetture VW Golf 6 tg. EA284RS e Fiat 500 tg. PC119867,
acquistate dal Sig. in costanza di matrimonio in regime di CP_1
comunione dei beni, rimangono di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi del sig. che ne è intestatario, rinu nciando la CP_1
sig.ra a qualsiasi pretesa sulle stesse e sul loro prezzo. Il sig. Pt_1 CP_1
si obbliga a farsi carico in via esclusivo ed integrale di tutte le spese relative a siffatti mezzi;
l'autovettura Volskswagen Tg. FX432JP,
acquistata anch'essa in costanza di matrimonio, che vede quali comproprietari i Sigg.ri e il figlio rimarrà, CP_1 Persona_1
per la quota di propria spettanza, di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi del Sig. rinunciano la Sig.ra a qua lsiasi CP_1 Pt_1
pretesa sulla stessa e sul suo prezzo.
9.Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
4 10.Le suddette condizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di deposito del ricorso. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi OL AN e
IN VI;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Morfasso (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4 ,anno 1973, parte II, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
27.11.1949 a Monticelli d'Ongina (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
VI IN, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Morfasso (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. AN OL, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Morfasso (PC)
in data 31.3.1973 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 9.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I coniugi, in considerazione dell'età, continueranno a coabitare presso la casa coniugale sebbene in due ambienti distinti. In particolare, il Sig.
vivrà al piano seminterrato riservandosi l'uso esclusivo, in alcuni CP_1
momenti della giornata, del soggi orno e della stanza adibita a studio,
entrambe situate al piano terra, la Sig.ra vivrà al primo piano, Pt_1
alternando, l'uso degli ambienti di cui sopra.
2 3.Tutte le spese afferenti le utenze domestiche saranno ripartite in equa misura così come le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale mentre le eventuali spese straordinarie saranno a carico del Sig. CP_1
nella misura del 70% e il restante 30% a carico della Sig.ra Pt_1
4.Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole, CP_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 30 di ogni mese e a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma di € 100,00, con rivalutazione Istat
annuale.
5.La Sig.ra cederà al marito la consistenza di ¼ indiviso di sua Pt_1
proprietà dell'immobile sito in Morfasso (PC), Località Tollara, di cui al
Catasto Fabbricati del Comune di Morfasso, Foglio 23, particella 326,
subalterno 2, categoria C/2, classe U, con sistenza 112 M, Foglio 23,
particella 326, subalterno 3, categoria F2, senza il corrispettivo di un prezzo;
il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza separativa, o diverso termine pattuito per iscritto tra le parti, a rogito del Notaio individuato dal Sig. che terrà a proprio carico CP_1
ogni costo relativo al trasferimento dell'immobile, incluso tasse e/o imposte e oneri notarili.
6.A regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tutti, i coniugi dichiarano, si danno atto e riconoscono che il conto corrente n.5446010055 acceso presso la BNL, agenzia di Fiorenzuola d'Arda,
intestato alla sig.ra e il saldo e gli import i da esso portati, sono e Pt_1
rimarranno di esclusiva titolarità e spettanza, anche relativamente alle obbligazioni dallo stesso nascenti, della sig.ra che ne è intestataria;
Pt_1
così in egual modo i conto correnti bancari, rispettivamente n.
3 54460003742 acceso presso la BNL, agenzia di Fiorenzuola d'Arda, e n.
0003730236343 acceso presso Crédit Agricole, filiale di Alseno, entrambi intestati al Sig. e al saldo e agli importi da essi portati, i coniugi CP_1
dichiarano, sono e rimarranno di e sclusiva titolarità e spettanza, anche relativamente alle obbligazioni dallo stesso nascenti, del Sig. che CP_1
ne è intestatario;
7.L'autovettura Fiat Panda tg. EK158VX, acquistata dalla Sig.ra in Pt_1
costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, rimane di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi della sig.ra che Pt_1
ne è intestataria, rinunciando il sig. i a qualsiasi pretesa sulla stessa Pt_2
e sul suo prezzo. La sig.ra si obbliga a farsi carico in via esclusiva Pt_1
ed integrale di tutte le spese relative a siffatto mezzo.
8.Le autovetture VW Golf 6 tg. EA284RS e Fiat 500 tg. PC119867,
acquistate dal Sig. in costanza di matrimonio in regime di CP_1
comunione dei beni, rimangono di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi del sig. che ne è intestatario, rinu nciando la CP_1
sig.ra a qualsiasi pretesa sulle stesse e sul loro prezzo. Il sig. Pt_1 CP_1
si obbliga a farsi carico in via esclusivo ed integrale di tutte le spese relative a siffatti mezzi;
l'autovettura Volskswagen Tg. FX432JP,
acquistata anch'essa in costanza di matrimonio, che vede quali comproprietari i Sigg.ri e il figlio rimarrà, CP_1 Persona_1
per la quota di propria spettanza, di proprietà, disponibilità, uso e godimento esclusivi del Sig. rinunciano la Sig.ra a qua lsiasi CP_1 Pt_1
pretesa sulla stessa e sul suo prezzo.
9.Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
4 10.Le suddette condizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di deposito del ricorso. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi OL AN e
IN VI;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Morfasso (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4 ,anno 1973, parte II, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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