Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3759/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 23.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3759/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. ,
[...] C.F._2 Parte_3
c.f. elettivamente domiciliati in Napoli alla via Andrea C.F._3
d'Isernia n. 59, presso lo studio degli avv.ti Claudio Fabricatore e Giuseppe
Di Costanzo, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
- PARTI ATTRICI -
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in San Severo alla via XX
Settembre n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Lozupone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 unitamente alla madre e al padre, e Parte_2 Parte_3
, premesso che il primo è stato sottoposto ad analisi molecolari sul
[...]
DNA presso l' , hanno convenuto Controparte_1 quest'ultimo in giudizio, al fine di sentirlo condannare, a titolo risarcitorio, in favore di , alla somma non inferiore ad € 89.094,00 Parte_1 per danno biologico e ad € 300.000,00 per danno morale;
in favore dei genitori, alla somma non inferiore ad € 55.247,00 a titolo di danno biologico e ad € 100.000,00, cadauno, a titolo di danni morali/relazionali; oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 81.279,05, spese di viaggio e di soggiorno quantificate in € 40.000,00, il tutto oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
, costituendosi, ha domandato di Controparte_1 rigettare l'avversa pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare di merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ospedale convenuto, perché – in materia di responsabilità risarcitoria - la prescrizione inizia a decorrere non dalla data del verificarsi del danno, quanto piuttosto dalla data della percezione di esso da parte del danneggiato, , secondo l'ordinaria conoscenza (Cass. civ. n. 580/2008;
Cass. S.U. 581/2008). Nel caso in esame, il danno lamentato non è il ritardo diagnostico ma l'omessa comunicazione dell'esito diagnostico, di cui il paziente è venuto a conoscenza solo nel 2015.
Ciò posto, va rilevato quanto segue.
Gli attori hanno dedotto che è stato ricoverato in data Parte_1
6.2.2006 presso l'ente convenuto, sottoposto ad analisi genetiche e
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dimesso con diagnosi di stato febbrile;
in data 30.11.2006, fu comunicato al paziente il risultato negativo per il 90% delle mutazioni genetiche ed il prosieguo delle analisi per il restante 10%; i risultati delle restanti mutazioni del 10%, che recano data 5.12.2008, non furono mai più comunicate al paziente e furono scoperte da quest'ultimo solo nel 2015, siccome comunicate dall'ente convenuto all'ospedale civile di DO, su richiesta di quest'ultimo, dove risultava nel frattempo ricoverato il paziente;
tali risultati evidenziavano la presenza di mutazione R202Q (febbre mediterranea familiare); scoperta la mutazione del gene solo nel 2015, dal 2008 in poi,
fu più volte ricoverato presso plurime strutture Parte_1 ospedaliere: a partire dal 2007 gli furono somministrati antidepressivi, ipotizzando una malattia psichica;
nel 2010, fu ricoverato presso il Reparto di Riabilitazione Psichiatria Generale a Milano dove, con anamnesi del
24.2.2010, si rilevava che “l'esordio psicopatologico avviene del 2007”; nel
2014, l'ipotesi di patologia genetica fu presa nuovamente in considerazione quando fu ricoverato presso il Policlinico S. Orsola di Bologna;
in data
28.10.2014, ricoverato presso l'U.O.C. di Gastroenterologia dell'Università di DO, scoprì l'esito dell'esame diagnostico della presenza della mutazione genetica associata alla febbre mediterranea;
fu poi ricoverato nuovamente presso l'ospedale civile di DO (da 21.1.2015 al 9.2.12015) ed infine presso il reparto di Neurologia del dal Controparte_2
26.3.2015 al 4.4.2015.
Secondo gli attori, l'omessa comunicazione della mutazione genetica, scoperta nel 2015 ma il cui esito dell'esame diagnostico risale al 2008, ha causato a il forte stato depressivo in cui versa e lo ha Parte_1 privato della chance di sottoporsi a terapia medica adeguata.
La domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono.
È discusso se rientri tra gli obblighi di protezione dell'ospedale quello della comunicazione dell'esito degli esami diagnostici (Cass. pen. n. 9374 del
1997; Cass. civ. n. 1251/2018).
Il quesito ha trovato risposta positiva nell'ipotesi in cui dai dati clinici emerga una tale gravità da mettere in pericolo la vita stessa del paziente
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(Cass. civ. n. 1251 del 2018). Tale conclusione è conforme a tutta la giurisprudenza formatasi in tema di obblighi di protezione cui è tenuta la struttura ospedaliera, in virtù del principio di buona fede ex art. 1173 e
1375 cod. civ.: di conseguenza, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia, rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.
Nelle diverse ipotesi, come quella nel caso in esame, dove non sia in pericolo la vita del paziente, si ritiene, su di un piano generale, impredicibile un indifferenziato obbligo di attivazione in presenza di qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici che emerga dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera, anche tenuto conto del fatto che la cartella clinica è
a disposizione del paziente potendo quest'ultimo richiederne copia. Tale approdo deve considerarsi coerente con il limite generale che va riconosciuto agli obblighi discendenti dalla buona fede, configurabili nella sola misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a carico del debitore (Cass. civ. n. 10182 del 04/05/2009).
La ricostruzione giuridica, che trova il limite invalicabile nel pericolo di vita,
è condivisibile perché consente l'equo contemperamento degli interessi delle parti volto a prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Deve escludersi, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria a fronte di omessa comunicazione degli esiti diagnostici qualora non sia in pericolo la vita dei pazienti, potendo questi ultimi attivarsi al fine di conoscere l'esito dei propri accertamenti clinici.
Ad ogni modo, se anche si volesse ritenere che rientri tra gli obblighi della struttura ospedaliera comunicare qualsiasi esito di qualsiasi esame diagnostico cui siano sottoposti i pazienti, con conseguente responsabilità della struttura sanitaria che ometta la comunicazione degli esiti diagnostici, quali che essi siano, la domanda dovrebbe comunque essere rigettata per carenza di prova circa il nesso causale tra l'omessa comunicazione (danno evento) ed i danni conseguenza lamentati.
È noto, infatti, che, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il
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danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. civ. n. 21511 del 31/07/2024 ; Cass. civ. n.
27142 del 21/10/2024).
Nel caso in esame, gli attori non hanno correttamente né dedotto né provato la sussistenza del nesso di causa e i danni lamentati.
L'evento di danno è stato indicato dagli attori nell'omessa comunicazione degli esiti diagnostici della febbre mediterranea e i danni lamentati sono stati identificati nella perdita di chance di sottoporsi ad adeguate cure mediche e nello stato di depressione del paziente.
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta solo la mutazione del gene ma non risulta, invece, alcuna accertata diagnosi medica di febbre mediterranea familiare.
Nell'ultimo ricovero presso l'Ospedale civile di DO (26.1.2015 al Parte Parte 9.2.2015) non si legge nessuna diagnosi di ma solo sospetto di Parte (testualmente si legge;
“rimane il sospetto di , e più precisamente:
“Tale aumento in assenza di flogosi intestinale potrebbe essere messo in Parte relazione alla sospetta In definitiva, rimane il sospetto diagnostico di
FMF per cui proseguirei con l'assunzione della e il monitoraggio Parte_5 clinico”).
Oltre ciò, vi è in atti solo il certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica per malattia rara, ottenuto solo in data 12.05.2017, dalla
Regione Campania, che non costituisce però alcuna prova circa la diagnosi Parte della
Non vi è prova, quindi, che la mutazione del gene abbia condotto alla Parte diagnosi di
Gli attori, oltretutto, sotto il profilo della perdita di chance, non hanno nemmeno dedotto a quali cure il paziente avrebbe potuto sottoporsi qualora avesse conosciuto la mutazione del gene nel 2008 e quali danni sarebbero stati evitati.
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Il nesso causale non risulta dimostrato nemmeno sotto il profilo del danno psicologico per stato di depressione perché, così come affermato dagli stessi attori in citazione, gli antidepressivi sono stati prescritti al paziente già dal
2007. Risulta in atti, infatti, che l'esordio psicopatologico avvenne nel 2007
(cfr. cartella clinica San Raffaele di Milano, 2010), quindi prima ancora dell'omessa comunicazione dell'esito diagnostico, risalente al 2008.
Nel medesimo referto clinico si afferma che la genesi della malattia psicopatologico deve connettersi ai “numerosi accertamenti medici per sospetto di patologia autoimmune”.
In sostanza, lo stato psicopatologico del paziente sembra ricondursi alla sua ansia per sospetti di patologie autoimmuni, sicché non è provato che il paziente, se messo a conoscenza della mutazione genetica, avrebbe risolto in senso positivo il suo stato depressivo, dovendosi sempre peraltro considerare che la mutazione genetica non ha condotto a nessuna diagnosi accertata di FMF.
Ne deriva, quindi, il rigetto delle domande, per plurime carenze deduttive ed assertive.
Al rigetto delle domande segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore del convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore petitum non superiore ad € 1.000.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva, minimi per la fase istruttoria siccome interamente documentale e per la fase decisoria siccome semplificata (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
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composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari alla somma di € 18.420,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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