CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2024, n. 42621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42621 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO ST MA RE nato a [...] il [...] MO AZ SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore, Avvocato LUCIANO MARIA SARPI, del foro di PALERMO, presente quale difensore di fiducia di LO ST MA RE e quale sostituto processuale dell'Avvocato ROSARIA CORONA, del foro di PALERMO, difensore di fiducia di MO AZ SI, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, con specifico riguardo al ricorso proposto da LO ST, per la derubricazione del reato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42621 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 17 luglio 2023 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. MA OR Lo TI e AZ AL MO sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con un minorenne: - di un tentato furto all'interno di garage ubicati in un residence condominiale commesso a Palermo il 23 febbraio 2023 (artt. 56, 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. - capo A); - del furto di un'auto asportata in tempo di notte, previa effrazione, da un garage privato, commesso a Portella di Mare il 14 febbraio 2023 (qualificato, come violazione degli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., il fatto contestato al capo B come violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen.). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di MA OR Lo TI consta di un unico motivo col quale il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene la difesa che i garage condominiali, al cui interno furono consumati o tentati i furti dei quali Lo TI è stato ritenuto responsabile, non avrebbero potuto essere considerati quali luoghi di privata dimora, non trattandosi di luoghi ove viene svolta la vita privata. Con specifico riferimento al furto tentato di cui al capo A), la difesa sottolinea che l'area condominiale nella quale si trovavano i box in cui Lo TI tentò di introdursi non era protetta da cancelli o sbarre che impedissero a terzi di accedervi. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO consta di un unico motivo col quale la difesa deduce violazione di legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. lamentando che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alle doglianze formulate nell'atto di gravame riguardanti la mancata applicazione di pene sostitutive ai sensi delirare. 20 bis cod. pen. La difesa osserva, in particolare, che la sentenza impugnata ha fornito risposta all'analogo motivo di ricorso formulato dall'imputato Lo TI senza spiegare perché la richiesta avanzata da MO non fosse meritevole di accoglimento pur avendo egli rispettato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel presente procedimento e mantenuto una condotta di vita «adeguata a favorire il processo riabilitativo». 3. Il ricorso proposto nell'interesse di MA OR Lo TI è 2 pat) manifestamente infondato. È fondato, invece, il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO. 4. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti ascritti agli imputati ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. valorizzando la circostanza che i garage al cui interno fu tentato il furto di cui al capo A) e consumato il furto di cui al capo B) costituivano pertinenze di abitazioni private. Da questa sentenza e da quella di primo grado emerge, inoltre, che i fatti di cui al capo A) furono commessi cercando di introdursi all'interno di autorimesse private collocate in un'area condominiale, ma chiuse da saracinesche che gli imputati cercarono di forzare. Così argomentando i giudici di merito hanno fatto applicazione di principi di diritto consolidati: per giurisprudenza costante, infatti, «integra il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare» (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020 ; Gemottine, Rv. 278446; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597). Tale principio è stato recentemente ribadito precisando che «deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale)» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470; nello stesso senso, Sez. 5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). A questo proposito si è sottolineato (e si tratta di una argomentazione che il Collegio condivide e intende perciò ribadire): che nel prevedere la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen. il legislatore ha valutato particolarmente grave la condotta di chi, al fine di commettere un furto, non esita a introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo;
che la ratio di questa scelta legislativa ben si adatta al caso in cui il reato sia commesso «in una immediata pertinenza dell'abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abìtative» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, citata, pag. 5 della motivazione). Non rileva in contrario la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601, che ha escluso la possibilità di applicare l'art. 624 bis cod. pen. in un caso di furto commesso in un ristorante in orario di 3 chiusura. Nel giungere a tali conclusioni, infatti, il supremo Collegio ha affermato che rientrano nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., «i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Basta allora osservare che la pertinenza di una abitazione cui non si possa accedere senza il consenso del titolare (come erano i garage cui si riferisce l'imputazione) è certamente un luogo ove si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 5. Nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO si deve subito riferire che, proponendo appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo, MO aveva dedotto, col quarto motivo, la mancata applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. L'appellante aveva tenuto conto delle motivazioni sviluppate dal Tribunale per escludere la possibilità della sostituzione (che era stata richiesta nel corso del giudizio di primo grado) e, a sostegno della propria istanza, aveva osservato: - che, dopo i fatti per cui si procede, MO non aveva commesso nuovi reati, sicché il pericolo di ulteriore recidiva, ritenuto dal giudice di primo grado, non sussisteva o, comunque, era venuto meno;
- che MO, sottoposto agli arresti domiciliari nel corso del giudizio, non aveva dato adito a rilievi di sorta, sicché non v'era ragione di ritenere che le prescrizioni connesse all'esecuzione della pena sostitutiva non fossero rispettate. A questi rilievi la sentenza della Corte di appello non ha fornito risposta sull'assunto che la richiesta di sostituzione fosse stata avanzata dal solo Lo TI e che soltanto Lo TI avesse proposto appello dolendosi della mancata sostituzione. Pertanto, il ricorso proposto da AZ AL MO merita accoglimento. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di MO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. Poiché l'annullamento riguarda il 4 trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di MO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO AZ AL limitatamente all'istanza di cui all'art.20 bis cod. pen. e rinvia, per esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di MO AZ AL. Dichiara inammissibile il ricorso di Lo TI MA OR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2024 Il Consiglie e estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore, Avvocato LUCIANO MARIA SARPI, del foro di PALERMO, presente quale difensore di fiducia di LO ST MA RE e quale sostituto processuale dell'Avvocato ROSARIA CORONA, del foro di PALERMO, difensore di fiducia di MO AZ SI, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, con specifico riguardo al ricorso proposto da LO ST, per la derubricazione del reato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42621 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 17 luglio 2023 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. MA OR Lo TI e AZ AL MO sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con un minorenne: - di un tentato furto all'interno di garage ubicati in un residence condominiale commesso a Palermo il 23 febbraio 2023 (artt. 56, 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. - capo A); - del furto di un'auto asportata in tempo di notte, previa effrazione, da un garage privato, commesso a Portella di Mare il 14 febbraio 2023 (qualificato, come violazione degli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., il fatto contestato al capo B come violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen.). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di MA OR Lo TI consta di un unico motivo col quale il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene la difesa che i garage condominiali, al cui interno furono consumati o tentati i furti dei quali Lo TI è stato ritenuto responsabile, non avrebbero potuto essere considerati quali luoghi di privata dimora, non trattandosi di luoghi ove viene svolta la vita privata. Con specifico riferimento al furto tentato di cui al capo A), la difesa sottolinea che l'area condominiale nella quale si trovavano i box in cui Lo TI tentò di introdursi non era protetta da cancelli o sbarre che impedissero a terzi di accedervi. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO consta di un unico motivo col quale la difesa deduce violazione di legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. lamentando che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alle doglianze formulate nell'atto di gravame riguardanti la mancata applicazione di pene sostitutive ai sensi delirare. 20 bis cod. pen. La difesa osserva, in particolare, che la sentenza impugnata ha fornito risposta all'analogo motivo di ricorso formulato dall'imputato Lo TI senza spiegare perché la richiesta avanzata da MO non fosse meritevole di accoglimento pur avendo egli rispettato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel presente procedimento e mantenuto una condotta di vita «adeguata a favorire il processo riabilitativo». 3. Il ricorso proposto nell'interesse di MA OR Lo TI è 2 pat) manifestamente infondato. È fondato, invece, il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO. 4. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti ascritti agli imputati ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. valorizzando la circostanza che i garage al cui interno fu tentato il furto di cui al capo A) e consumato il furto di cui al capo B) costituivano pertinenze di abitazioni private. Da questa sentenza e da quella di primo grado emerge, inoltre, che i fatti di cui al capo A) furono commessi cercando di introdursi all'interno di autorimesse private collocate in un'area condominiale, ma chiuse da saracinesche che gli imputati cercarono di forzare. Così argomentando i giudici di merito hanno fatto applicazione di principi di diritto consolidati: per giurisprudenza costante, infatti, «integra il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare» (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020 ; Gemottine, Rv. 278446; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597). Tale principio è stato recentemente ribadito precisando che «deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale)» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470; nello stesso senso, Sez. 5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). A questo proposito si è sottolineato (e si tratta di una argomentazione che il Collegio condivide e intende perciò ribadire): che nel prevedere la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen. il legislatore ha valutato particolarmente grave la condotta di chi, al fine di commettere un furto, non esita a introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo;
che la ratio di questa scelta legislativa ben si adatta al caso in cui il reato sia commesso «in una immediata pertinenza dell'abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abìtative» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, citata, pag. 5 della motivazione). Non rileva in contrario la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601, che ha escluso la possibilità di applicare l'art. 624 bis cod. pen. in un caso di furto commesso in un ristorante in orario di 3 chiusura. Nel giungere a tali conclusioni, infatti, il supremo Collegio ha affermato che rientrano nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., «i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Basta allora osservare che la pertinenza di una abitazione cui non si possa accedere senza il consenso del titolare (come erano i garage cui si riferisce l'imputazione) è certamente un luogo ove si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 5. Nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di AZ AL MO si deve subito riferire che, proponendo appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo, MO aveva dedotto, col quarto motivo, la mancata applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. L'appellante aveva tenuto conto delle motivazioni sviluppate dal Tribunale per escludere la possibilità della sostituzione (che era stata richiesta nel corso del giudizio di primo grado) e, a sostegno della propria istanza, aveva osservato: - che, dopo i fatti per cui si procede, MO non aveva commesso nuovi reati, sicché il pericolo di ulteriore recidiva, ritenuto dal giudice di primo grado, non sussisteva o, comunque, era venuto meno;
- che MO, sottoposto agli arresti domiciliari nel corso del giudizio, non aveva dato adito a rilievi di sorta, sicché non v'era ragione di ritenere che le prescrizioni connesse all'esecuzione della pena sostitutiva non fossero rispettate. A questi rilievi la sentenza della Corte di appello non ha fornito risposta sull'assunto che la richiesta di sostituzione fosse stata avanzata dal solo Lo TI e che soltanto Lo TI avesse proposto appello dolendosi della mancata sostituzione. Pertanto, il ricorso proposto da AZ AL MO merita accoglimento. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di MO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. Poiché l'annullamento riguarda il 4 trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di MO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO AZ AL limitatamente all'istanza di cui all'art.20 bis cod. pen. e rinvia, per esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di MO AZ AL. Dichiara inammissibile il ricorso di Lo TI MA OR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2024 Il Consiglie e estensore Il Presidente