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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/02/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 241/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2021 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Abbondanza e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Arturo Botti;
ATTRICE contro
(CF. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito;
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), e per essa , CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bissi e dall'Avv. Monica Giacometti;
CONVENUTA
e con l'intervento di
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bissi e Controparte_4 P.IVA_4 dall'Avv. Monica Giacometti;
INTERVENUTA
pagina 1 di 17 Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni nei Controparte_2
confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_2
legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da CP_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
[...]
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per effetto dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e
[...] tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_2
CP_ declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale da a in aut. Notaio CP_3
di Pordenone in data 10.12.2020 n. 306269 rep. (cfr. doc. 2 allegato alla Persona_1
comparsa di costituzione di in data 26.4.2021) per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2
ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da quale Controparte_3
mandataria di in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni Controparte_1
nei confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_1
legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da
[...]
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. CP_1
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a per effetto Parte_2 dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_1
pagina 2 di 17 declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale conferita da
[...]
in aut. Notaio di Pordenone in data 1.12.2020 n. Controparte_5 Persona_1
306162 rep. (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di in data Controparte_1
17.5.2021) per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da in qualità di mandataria di Parte_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
A) Conclusioni assunte nel giudizio contro . Controparte_6
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.200.000,00 in data 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi e dell'atto di erogazione di mutuo e definizione di debito in data Persona_2
26.10.2011 n. 183116 rep. Notaio Dr. di Lodi, posti dalla procedente Persona_2 [...]
a base dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, per i Controparte_6 motivi esposti nell'atto di opposizione ed in ogni altro atto del giudizio, ovvero per difetto di causa in concreto ex artt. 1325, n. 2) e 1418, 2° c. c.c.
e/o per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente, il tutto previa ricognizione e presa d'atto (e, occorrendo, previo accertamento e declaratoria) che il credito di € 2.629.734,48 (asserito saldo debitorio del c/c n. 142697- 10 assistito dall'apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.4.2005 n. 153649 rep.
Notaio Dr. di Lodi), portato dal decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale di Persona_2
Lodi, Dr. Damiano Dazzi, n. 238/18 ing. del 1.3.2018 (decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 22.9.2018 e posto da Controparte_6
a base dell'atto d'intervento in data 16.11.2018) e contestato nel giudizio di
[...]
opposizione ex art. 645 c.p.c. rubricato al n. 1478/18 r.g. del Tribunale di Lodi, è insussistente e/o illegittimo e, comunque, del tutto indimostrato come acclarato nella sentenza di Trib. Lodi,
Dr.ssa Giulia Isadora Loi, 21.3.2022 n.ri 207/22 sent., 288/22 rep. e 1478/2018 r.g. che, “in accoglimento dell'opposizione proposta da ”, ha “revoca[to] il decreto ingiuntivo n. Pt_1
238/2018 del 1.3.2018” (cfr. doc. 9 del fascicolo di . Parte_1
- Accertare e dichiarare, occorrendo, che nulla deve a Parte_1 Controparte_6
pagina 3 di 17 , a e/o a qualsivoglia altra cessionaria CP_6 Controparte_1
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'insussistenza (totale o parziale) del diritto di
, di e/o di ogni altra Controparte_6 Controparte_1
cessionaria, di agire in executivis e la nullità, illegittimità ed inefficacia della procedura esecutiva n. 198/18 r.g.e., dell'atto di precetto prodromico all'azione esecutiva, dell'atto di pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla stessa procedente e/o CP_6
su iniziativa di questa, ovvero compiuti da e/o da ogni altra società Controparte_1
cessionaria.
B) Conclusioni assunte nel giudizio contro oggi Controparte_7 Controparte_4
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate negli atti della proposta opposizione e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente, la nullità, anche solo parziale, del contratto/rapporto di c/c n. 74616, anche per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 D. Lgs. n. 385/93
(Tub), nonché di ogni altro contratto/rapporto di facilitazione di credito (apertura di credito, fido per smobilizzo di portafoglio commerciale, etc.) direttamente e/o indirettamente collegato al c/c n. 74616 e/o su questo regolato, la nullità di tutte le operazioni ivi registrate (in quanto non disposte e, quindi, non imputabili alla correntista), saldi periodici e saldo finale del c/c n. 74616 inclusi, la nullità di tutti gli addebiti di competenze, e delle relative clausole contrattuali se e quando in ipotesi esistenti, e così la nullità degli addebiti per interessi debitori a tassi ultra- legali, per interessi anatocistici, per commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni di ogni altra natura e tipologia, per spese e valute, nonché la nullità degli addebiti effettuati nell'esercizio del c.d. ius variandi;
accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti di apertura di credito e di tutte le facilitazioni di credito a valere sul predetto conto corrente e la nullità di tutti i corrispondenti oneri addebitati e regolati su detto conto corrente.
- Accertare e dichiarare che nulla deve ad (oggi Parte_1 Controparte_7 Controparte_4
, ad a e/o a qualsivoglia altra cessionaria rispetto
[...] Controparte_4 Controparte_2
ai contratti ed ai rapporti sopra menzionati.
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 in data 22.11.2010 n. 179215 rep Notaio Dr. di Lodi posto dall'intervenuta a base del ricorso per Persona_2 Controparte_7 intervento in data 11.7.2018 per i motivi esposti nell'atto di opposizione ed in ogni altro atto del pagina 4 di 17 giudizio, ovvero per difetto di causa in concreto ex artt. 1325, n. 2) e 1418, 2° c. c.c. e/o per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente.
- Accertare e dichiarare, occorrendo, che nulla deve ad (oggi Parte_1 Controparte_7
, ad a e/o a qualsivoglia altra Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
cessionaria.
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'insussistenza (totale o parziale) del diritto di
[...]
(oggi , di di , nonché di CP_7 Controparte_4 Controparte_4 CP_2
qualsivoglia altra cessionaria, di agire in executivis (anche per effetto della declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di €
1.200.000,00 in data 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi e dell'atto di Persona_2
erogazione di mutuo e definizione di debito in data 26.10.2011 n. 183116 rep. Notaio Dr. di Lodi posti dalla Persona_2 Controparte_6
a base del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva n. 198/18
[...]
r.g.e.) e la nullità, illegittimità ed inefficacia della procedura esecutiva n. 198/18 r.g.e. e di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla stessa intervenuta e/o su iniziativa di questa, ovvero CP_6
compiuti da e/o da ogni altra società cessionaria. CP_2
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e Controparte_6
di oggi di di di Controparte_7 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
e di ogni altra società cessionaria dei contestati titoli e crediti, nonché di Controparte_1
e di di agire in executivis con ogni conseguente Controparte_3 Parte_2
statuizione e provvedimento.
- Rigettare tutte le domande di , di Controparte_6 Controparte_7
oggi di di e di Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2 CP_1
in quanto inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto - Compensi
[...]
professionali e spese di causa, anche della fase cautelare (previa revoca dell'ordinanza del G.E. in data 30.8.2020 laddove “pone a carico degli opponenti le spese di lite della presente fase che si liquidano in euro 1500,00 per compensi per ogni controparte oltre accessori per legge”), integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario per aver assistito la propria cliente senza aver pagina 5 di 17 riscosso gli onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, all'occorrenza, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2) c.p.c. in data 3.4.2023.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: estromettere parzialmente la convenuta Controparte_8
limitatamente alle posizioni di credito;
[...]
- in via principale: rigettare le domande tutte spiegate da siccome inammissibili ed Parte_1
infondate per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ai sensi del D.M. 55/2014.
Conclusioni per Controparte_2
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda proposta da per tutti i motivi supra esposti;
Parte_1
Nel merito:
- respingere, in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate, tutte le domande formulate dall'attrice anche nei confronti di – cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_7
oggi - alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in Controparte_9
narrativa, mandando ed assolta da ogni e qualsiasi CP_2 Controparte_9
pretesa;
- con condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Conclusioni per Controparte_4
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda proposta da per tutti i motivi supra esposti;
Parte_1
Nel merito:
- respingere, in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate, tutte le domande formulate dall'attrice anche nei confronti di – cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_7
pagina 6 di 17 oggi - alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in Controparte_9
narrativa, mandando e assolta da ogni e qualsiasi CP_2 Controparte_9
pretesa;
- con condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La causa trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata da all'interno Parte_1
della procedura esecutiva n. 198/2018 iniziata dalla in Controparte_6
forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 7.10.2009; procedura nella quale sono intervenute la stessa in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 del Controparte_6
1.3.2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.9.2018, e Controparte_7
in forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 22.11.2010.
1.1 Nello specifico, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e al fine di far accertare e Controparte_6 Controparte_7
dichiarare:
- la nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di €
1.200.000,00 del 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi stipulato tra Persona_2
e ; Parte_1 Controparte_6
- l'illegittimità del credito vantato da di € Controparte_6
2.629.734,48 portato dal decreto ingiuntivo n. 238/2018 emesso dal Tribunale di Lodi in data
1.3.2018;
- la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 del 22.11.2010 n.
179215 rep. Notaio Dr. di Lodi stipulato tra e Persona_2 Parte_1 CP_7
- l'improcedibilità dell'azione esecutiva pendente da parte di CP_7
Con comparsa depositata in data 24.5.2021 si è costituita in giudizio e per Controparte_1
essa la mandataria in qualità di cessionaria pro-soluto della Parte_2 Controparte_6
, la quale ha eccepito e contestato:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti dalle condotte tenute dall'originario titolare del credito;
pagina 7 di 17 - l'asserita nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, atteso che la somma mutuata era stata richiesta ed erogata per la costruzione di un immobile;
- l'asserita mancata e reale erogazione dell'importo mutuato, atteso che la somma era stata erogata sul conto corrente come certificato dalla quietanza avente forma di atto pubblico;
- l'asserita nullità derivata del mutuo per nullità del conto corrente, non sussistendo tra i due negozi giuridici un collegamento negoziale.
Con comparsa depositata in data 30.4.2021 si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_2
mandataria in qualità di cessionaria pro-soluto di Controparte_3 CP_7
eccependo e contestando:
[...]
- l'inammissibilità della domanda per violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e precisione;
- l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a decidere in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo n. 238/2018 oggetto di un giudizio di opposizione;
- l'asserita improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di atteso che il Controparte_7
creditore intervenuto potrebbe dare impulso alla procedura esecutiva;
- l'asserita nullità del contratto di conto corrente e di mutuo con garanzia ipotecaria, non trattandosi di un mutuo di scopo.
Con comparsa depositata in data 30.4.2021 è altresì intervenuta in causa Controparte_4
nella sua qualità di società incorporante insistendo e richiamando tutti i motivi Controparte_7
assunti a sostegno della domanda formulata da Controparte_10
2. Parte attrice in via preliminare ha domandato quanto segue:
[...]
“- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni nei Controparte_2
confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_2 legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da CP_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
[...]
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per effetto dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e
[...] tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del pagina 8 di 17 difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_2
CP_ declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale da a in aut. Notaio CP_3
di Pordenone in data 10.12.2020 n. 306269 rep. (cfr. doc. 2 allegato alla Persona_1 comparsa di costituzione di in data 26.4.2021) per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2
ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da quale Controparte_3
mandataria di in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni Controparte_1
nei confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_1 legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da
[...]
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. CP_1
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a per effetto Parte_2 dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_1
declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale conferita da CP_1
a in aut. Notaio di Pordenone in data 1.12.2020 n.
[...] Parte_2 Persona_1
306162 rep. (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di in data Controparte_1
17.5.2021) per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da in qualità di mandataria di Parte_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto.”
Tali domande non meritano accoglimento in quanto genericamente dedotte, non avendo l'attrice specificato le ragioni a fondamento delle stesse, come peraltro prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c.
Tali eccezioni, infatti, formulate da parte attrice per la prima volta con la precisazione delle conclusioni del 6.6.2022, non sono state in alcun modo sviluppate negli scritti successivi, pur avendo il Giudice rimesso la causa in istruttoria proprio al fine di assegnare alle parti i termini pagina 9 di 17 per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Persea, infatti, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata proprio alla precisazione e modificazione delle domande, si è limitata a riproporre le conclusioni precedentemente formulate senza nulla dedurre al riguardo nel corpo dell'atto.
3. Venendo al merito, al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande di parte attrice, occorre ricostruire i fatti di causa e, in particolare, i titoli alla base del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva n. 198/2018 e degli interventi in essa spiegati.
In data 7.10.2009 – con atto pubblico a rogito del notaio di Lodi, Parte_1 Persona_2
Rep. 174022/Racc. 61685 – ha stipulato con la il Controparte_6 contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 per € 1.200.000,00, da restituirsi in 15 anni mediante pagamento di rate semestrali posticipate (doc. 5 parte convenuta . CP_1
La somma mutuata è stata così erogata: € 100.000,00 all'atto della stipula del contratto di mutuo mediante versamento sul conto corrente n. 142697 (doc. 5 parte convenuta , € CP_1
100.000,00 in data 7.10.2009, € 600.000,00 in data 23.12.2009, € 499.000,00 in data 26.7.2010 ed € 1.000,00 in data 26.10.2011 (cfr. atto di erogazione di mutuo e di definizione di debito del
26.10.2011; doc. 5 parte convenuta . CP_1
Sulla base di tale contratto la ha dato il via alla procedura esecutiva n. Controparte_6
198/2018 R.G.E.
La poi è intervenuta nella anzidetta procedura esecutiva in data 16.11.2018 Controparte_6 in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 dell'1.3.2018 (pubblicato il 6.3.2018) con cui il
Tribunale di Lodi ha ingiunto a il pagamento di € 2.629.734,48, oltre interessi e Parte_1
spese, a favore della (doc. 8 parte convenuta Controparte_6 [...]
; credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente per € CP_1
2.500.000,00 stipulato in data 27.4.2005 da con la Parte_1 Controparte_6
(doc. 4 parte convenuta . Tale apertura di credito era assistita da
[...] CP_1
garanzia ipotecaria ed era regolata sul conto corrente n. 142697.
Il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 22.9.2018, resa nell'ambito del giudizio di opposizione n.
1478/2018 instaurato da ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto Parte_1
ingiuntivo (doc. 9 parte convenuta . CP_1
pagina 10 di 17 Nella procedura esecutiva n. 189/2018, infine, è intervenuta in data 1.7.2019 in Controparte_7
forza del contratto di mutuo ipotecario del 22.11.2010 stipulato da con la Pt_1 [...]
(poi fusa per incorporazione in per € 1.500.000,00; somma Controparte_11 Controparte_7
versata sul conto corrente n. 74616 intestato a (doc. 5 fascicolo opposizione 615 Parte_1
c.p.c. - parte attrice).
3. Ciò chiarito occorre innanzitutto dare atto che nelle more del presente giudizio è venuto meno l'intervento spiegato dalla in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 per Controparte_6 complessivi € 2.629.734,48, emesso dal Tribunale di Lodi in data 1.3.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.9.2018. Il Tribunale di Lodi, infatti, con sentenza n. 207/2022 dell'11.3.2022 (pubblicata il 21.3.2022) ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2018 (doc. 9 parte attrice). Parte_1
5. Resta pertanto da decidere in ordine alle contestazioni mosse con riferimento al mutuo ipotecario n. 8/81787 per € 1.200.000,00 stipulato da con la e al Pt_1 Controparte_6 mutuo ipotecario del 22.11.2010 per € 1.500.000,00 stipulato da con la Pt_1 Controparte_11
[...]
6. Quanto al mutuo ipotecario n. 8/81787, parte attrice ne ha eccepito innanzitutto la nullità per mancanza di causa in concreto, in quanto lo stesso sarebbe stato stipulato al fine di ripianare una pregressa situazione debitoria della società in relazione al contratto di conto corrente n. 142697 in essere con la banca, così trasformando il debito della banca da chirografo in ipotecario.
6.1 Come noto, il contratto di mutuo ipotecario è caratterizzato dalla concessione, da parte di banche, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da un'ipoteca su un immobile.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato il mutuo ipotecario non è un mutuo di scopo, non essendo previsto, per la relativa validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
neppure può affermarsi che l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass. civ. 9511/2007; Cass civ. n. 4792/2012).
Nel contratto di credito ipotecario, dunque, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto.
pagina 11 di 17 Conseguentemente, deve considerarsi lecito il contratto di mutuo stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (Cass. civ. n. 28663/2013; Cass. civ. n.
19282/2014).
Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte la quale ha affermato che “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(Cass civ. 25/07/2022 n. 23149).
In altri termini, secondo la Corte non può ritenersi nullo il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, non risultando contrario né a norme di legge né all'ordine pubblico, “posto che il pagare i propri debiti è – esso sì - principio di ordine pubblico”.
La Suprema Corte, con tale pronuncia, non ha inteso dare continuità all'isolato precedente della stessa Corte secondo il quale quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo, mancando in questi casi lo “spostamento di denaro” dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario
(così Cass. civ. Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019; Cass. civ. n. 1517 del 25/01/2021, ambedue dovute al medesimo estensore). Nello specifico, nella sentenza sopra citata si legge: “Pacifico è, in particolare, che:
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è
pagina 12 di 17 previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158;
Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01)” (Cass civ. 25/07/2022 n.
23149).
6.1.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi pienamente valido ed efficace il contratto di mutuo posto dalla banca a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n. 198/2018 a nulla rilevando lo scopo alla base dello stesso, ovvero la volontà della società mutuataria di ripianare precedenti debiti nei confronti della banca.
Peraltro si osserva che nel contratto di mutuo la parte mutuataria ha dichiarato di “utilizzare il mutuo qui concesso per costruzione immobile” (cfr. pag. 2 contratto mutuo;
doc. 5 parte convenuta 2020). CP_1
6.2 Parte attrice ha altresì dedotto la nullità dell'anzidetto contratto di mutuo per illiceità della causa, atteso l'evidente collegamento negoziale esistente tra tale contratto e quello di conto corrente, ragion per cui la nullità del secondo si ripercuoterebbe inevitabilmente sul primo.
Più in particolare, ha rilevato che l'importo erogato era “diretto (non ad assicurare alla Pt_1
mutuataria nuova finanza utile e necessaria per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale ma, ben diversamente, solo) ad appianare ed estinguere in parte l'esposizione debitoria del c/c n.
142697-10 (c/c cui il mutuo risulta, indiscutibilmente e nei fatti, per tabulas funzionalmente pagina 13 di 17 collegato), meramente apparente e fittizia in quanto, come giudizialmente acclarato, obiettivamente insussistente” (cfr. pag. 11 comparsa conclusionale del 17.10.2023).
A fondamento dell'illiceità delle passività parte ricorrente ha allegato la sentenza del Tribunale di
Lodi n. 207/2022 dell'11.3.2022 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018 relativo all'esposizione debitoria del conto corrente n. 142697, sul quale – come anticipato – sono state erogate le somme mutuate dalla Controparte_6
6.2.1 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1,
Sent. n. 12567 del 2004)” (Cass. civ. n. 9475 del 23.3.2022).
Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale, dunque, occorre non solo il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. civ. n.
20634/2018; Cass. civ. n. 22216/2018).
In questi casi, dunque, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., incombe sul mutuatario la specifica allegazione e la completa dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore, rappresentato nel caso in esame dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
pagina 14 di 17 6.2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non potendosi ritenere provata l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente è quello di mutuo.
Come visto, infatti, per affermare l'esistenza di un collegamento negoziale non è sufficiente che il finanziamento sia stato erogato sul conto corrente né la mera destinazione delle somme erogate all'estinzione di un debito pregresso.
6.2.3 In ogni caso, quand'anche dovesse ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente, non possono ritenersi provate le contestazioni mosse dall'attrice in relazione a tale ultimo contratto.
Contrariamente a quanto dedotto da , infatti, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 207/2022 Pt_1
nulla prova in ordine all'illiceità degli addebiti, tenuto conto del fatto che la domanda di pagamento formulata dalla banca è stata rigettata perché la banca non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, mancando la produzione integrale degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, necessari al fine di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto.
Non sussiste, dunque, alcun giudicato sulla nullità del contratto di conto corrente.
Del resto, con la stessa sentenza è stata altresì rigettata la domanda di di ripetizione delle Pt_1
somme illegittimamente addebitate, non avendo quest'ultima assolto al proprio onere probatorio.
Nel caso in esame, pertanto, incombeva su parte attrice l'onere di provare che il saldo negativo del conto corrente alla data di erogazione del mutuo era frutto di addebiti illeciti.
Nulla tuttavia è stato allegato – né tantomeno provato – sul punto dalla società attrice.
7. Il rigetto delle domande relative al contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 – titolo posto alla base del pignoramento che ha dato origine alla procedura 198/2018 – assorbe e rende superfluo l'esame della domanda di improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di creditore CP_7 intervenuto nell'ambito della procedura n. 198/2018.
8. Da ultimo parte attrice ha eccepito la nullità del mutuo ipotecario del 22.11.2010 per €
1.500.000,00 stipulato da con la per difetto di causa in Pt_1 Controparte_11
concreto nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., dal momento che la somma mutuata avrebbe coperto l'esposizione del tutto illegittima, fittizia ed apparente del conto corrente n. 74616.
pagina 15 di 17 Anche tale domanda non merita accoglimento per le ragioni sopra meglio evidenziate.
In particolare, esclusa la nullità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, non può ritenersi provata la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. Parte attrice infatti anche in questo caso fonda il collegamento sulle circostanze dell'erogazione del mutuo sul conto corrente e sulla destinazione delle somme mutuate all'estinzione di un debito pregresso;
circostanze che – come visto – non sono di per sé idonee a far ritenere sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e
147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto delle attività in concreto effettuata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte attrice.
9.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da CP_12
la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento
[...] della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, manifestamente infondate, tuttavia non si può ritenere che tali difese integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta le domande formulate da per tutte le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 4.200,00 Parte_1 CP_1
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.200,00 Parte_1 Controparte_2
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
pagina 16 di 17 4) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 2.500,00 Parte_1 Controparte_4
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
Tribunale di Lodi, 29/02/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2021 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Abbondanza e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Arturo Botti;
ATTRICE contro
(CF. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito;
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), e per essa , CP_2 P.IVA_3 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bissi e dall'Avv. Monica Giacometti;
CONVENUTA
e con l'intervento di
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bissi e Controparte_4 P.IVA_4 dall'Avv. Monica Giacometti;
INTERVENUTA
pagina 1 di 17 Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni nei Controparte_2
confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_2
legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da CP_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
[...]
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per effetto dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e
[...] tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_2
CP_ declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale da a in aut. Notaio CP_3
di Pordenone in data 10.12.2020 n. 306269 rep. (cfr. doc. 2 allegato alla Persona_1
comparsa di costituzione di in data 26.4.2021) per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2
ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da quale Controparte_3
mandataria di in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni Controparte_1
nei confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_1
legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da
[...]
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. CP_1
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a per effetto Parte_2 dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_1
pagina 2 di 17 declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale conferita da
[...]
in aut. Notaio di Pordenone in data 1.12.2020 n. Controparte_5 Persona_1
306162 rep. (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di in data Controparte_1
17.5.2021) per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da in qualità di mandataria di Parte_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
A) Conclusioni assunte nel giudizio contro . Controparte_6
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.200.000,00 in data 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi e dell'atto di erogazione di mutuo e definizione di debito in data Persona_2
26.10.2011 n. 183116 rep. Notaio Dr. di Lodi, posti dalla procedente Persona_2 [...]
a base dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, per i Controparte_6 motivi esposti nell'atto di opposizione ed in ogni altro atto del giudizio, ovvero per difetto di causa in concreto ex artt. 1325, n. 2) e 1418, 2° c. c.c.
e/o per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente, il tutto previa ricognizione e presa d'atto (e, occorrendo, previo accertamento e declaratoria) che il credito di € 2.629.734,48 (asserito saldo debitorio del c/c n. 142697- 10 assistito dall'apertura di credito con garanzia ipotecaria in data 27.4.2005 n. 153649 rep.
Notaio Dr. di Lodi), portato dal decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale di Persona_2
Lodi, Dr. Damiano Dazzi, n. 238/18 ing. del 1.3.2018 (decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 22.9.2018 e posto da Controparte_6
a base dell'atto d'intervento in data 16.11.2018) e contestato nel giudizio di
[...]
opposizione ex art. 645 c.p.c. rubricato al n. 1478/18 r.g. del Tribunale di Lodi, è insussistente e/o illegittimo e, comunque, del tutto indimostrato come acclarato nella sentenza di Trib. Lodi,
Dr.ssa Giulia Isadora Loi, 21.3.2022 n.ri 207/22 sent., 288/22 rep. e 1478/2018 r.g. che, “in accoglimento dell'opposizione proposta da ”, ha “revoca[to] il decreto ingiuntivo n. Pt_1
238/2018 del 1.3.2018” (cfr. doc. 9 del fascicolo di . Parte_1
- Accertare e dichiarare, occorrendo, che nulla deve a Parte_1 Controparte_6
pagina 3 di 17 , a e/o a qualsivoglia altra cessionaria CP_6 Controparte_1
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'insussistenza (totale o parziale) del diritto di
, di e/o di ogni altra Controparte_6 Controparte_1
cessionaria, di agire in executivis e la nullità, illegittimità ed inefficacia della procedura esecutiva n. 198/18 r.g.e., dell'atto di precetto prodromico all'azione esecutiva, dell'atto di pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla stessa procedente e/o CP_6
su iniziativa di questa, ovvero compiuti da e/o da ogni altra società Controparte_1
cessionaria.
B) Conclusioni assunte nel giudizio contro oggi Controparte_7 Controparte_4
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate negli atti della proposta opposizione e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente, la nullità, anche solo parziale, del contratto/rapporto di c/c n. 74616, anche per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 D. Lgs. n. 385/93
(Tub), nonché di ogni altro contratto/rapporto di facilitazione di credito (apertura di credito, fido per smobilizzo di portafoglio commerciale, etc.) direttamente e/o indirettamente collegato al c/c n. 74616 e/o su questo regolato, la nullità di tutte le operazioni ivi registrate (in quanto non disposte e, quindi, non imputabili alla correntista), saldi periodici e saldo finale del c/c n. 74616 inclusi, la nullità di tutti gli addebiti di competenze, e delle relative clausole contrattuali se e quando in ipotesi esistenti, e così la nullità degli addebiti per interessi debitori a tassi ultra- legali, per interessi anatocistici, per commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni di ogni altra natura e tipologia, per spese e valute, nonché la nullità degli addebiti effettuati nell'esercizio del c.d. ius variandi;
accertare e dichiarare la nullità di tutti i contratti di apertura di credito e di tutte le facilitazioni di credito a valere sul predetto conto corrente e la nullità di tutti i corrispondenti oneri addebitati e regolati su detto conto corrente.
- Accertare e dichiarare che nulla deve ad (oggi Parte_1 Controparte_7 Controparte_4
, ad a e/o a qualsivoglia altra cessionaria rispetto
[...] Controparte_4 Controparte_2
ai contratti ed ai rapporti sopra menzionati.
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 in data 22.11.2010 n. 179215 rep Notaio Dr. di Lodi posto dall'intervenuta a base del ricorso per Persona_2 Controparte_7 intervento in data 11.7.2018 per i motivi esposti nell'atto di opposizione ed in ogni altro atto del pagina 4 di 17 giudizio, ovvero per difetto di causa in concreto ex artt. 1325, n. 2) e 1418, 2° c. c.c. e/o per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., e/o per ogni altra ragione ritenuta sussistente.
- Accertare e dichiarare, occorrendo, che nulla deve ad (oggi Parte_1 Controparte_7
, ad a e/o a qualsivoglia altra Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
cessionaria.
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'insussistenza (totale o parziale) del diritto di
[...]
(oggi , di di , nonché di CP_7 Controparte_4 Controparte_4 CP_2
qualsivoglia altra cessionaria, di agire in executivis (anche per effetto della declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di €
1.200.000,00 in data 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi e dell'atto di Persona_2
erogazione di mutuo e definizione di debito in data 26.10.2011 n. 183116 rep. Notaio Dr. di Lodi posti dalla Persona_2 Controparte_6
a base del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva n. 198/18
[...]
r.g.e.) e la nullità, illegittimità ed inefficacia della procedura esecutiva n. 198/18 r.g.e. e di tutti gli atti esecutivi compiuti dalla stessa intervenuta e/o su iniziativa di questa, ovvero CP_6
compiuti da e/o da ogni altra società cessionaria. CP_2
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e Controparte_6
di oggi di di di Controparte_7 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
e di ogni altra società cessionaria dei contestati titoli e crediti, nonché di Controparte_1
e di di agire in executivis con ogni conseguente Controparte_3 Parte_2
statuizione e provvedimento.
- Rigettare tutte le domande di , di Controparte_6 Controparte_7
oggi di di e di Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2 CP_1
in quanto inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto - Compensi
[...]
professionali e spese di causa, anche della fase cautelare (previa revoca dell'ordinanza del G.E. in data 30.8.2020 laddove “pone a carico degli opponenti le spese di lite della presente fase che si liquidano in euro 1500,00 per compensi per ogni controparte oltre accessori per legge”), integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario per aver assistito la propria cliente senza aver pagina 5 di 17 riscosso gli onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, all'occorrenza, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta nella memoria ex art. 183, 6° c. n. 2) c.p.c. in data 3.4.2023.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: estromettere parzialmente la convenuta Controparte_8
limitatamente alle posizioni di credito;
[...]
- in via principale: rigettare le domande tutte spiegate da siccome inammissibili ed Parte_1
infondate per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ai sensi del D.M. 55/2014.
Conclusioni per Controparte_2
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda proposta da per tutti i motivi supra esposti;
Parte_1
Nel merito:
- respingere, in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate, tutte le domande formulate dall'attrice anche nei confronti di – cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_7
oggi - alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in Controparte_9
narrativa, mandando ed assolta da ogni e qualsiasi CP_2 Controparte_9
pretesa;
- con condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Conclusioni per Controparte_4
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda proposta da per tutti i motivi supra esposti;
Parte_1
Nel merito:
- respingere, in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate, tutte le domande formulate dall'attrice anche nei confronti di – cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_7
pagina 6 di 17 oggi - alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in Controparte_9
narrativa, mandando e assolta da ogni e qualsiasi CP_2 Controparte_9
pretesa;
- con condanna ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La causa trae origine dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata da all'interno Parte_1
della procedura esecutiva n. 198/2018 iniziata dalla in Controparte_6
forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 7.10.2009; procedura nella quale sono intervenute la stessa in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 del Controparte_6
1.3.2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.9.2018, e Controparte_7
in forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 22.11.2010.
1.1 Nello specifico, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e al fine di far accertare e Controparte_6 Controparte_7
dichiarare:
- la nullità, illegittimità ed inefficacia del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di €
1.200.000,00 del 7.10.2009 n. 174022 rep. Notaio Dr. di Lodi stipulato tra Persona_2
e ; Parte_1 Controparte_6
- l'illegittimità del credito vantato da di € Controparte_6
2.629.734,48 portato dal decreto ingiuntivo n. 238/2018 emesso dal Tribunale di Lodi in data
1.3.2018;
- la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 1.500.000,00 del 22.11.2010 n.
179215 rep. Notaio Dr. di Lodi stipulato tra e Persona_2 Parte_1 CP_7
- l'improcedibilità dell'azione esecutiva pendente da parte di CP_7
Con comparsa depositata in data 24.5.2021 si è costituita in giudizio e per Controparte_1
essa la mandataria in qualità di cessionaria pro-soluto della Parte_2 Controparte_6
, la quale ha eccepito e contestato:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti dalle condotte tenute dall'originario titolare del credito;
pagina 7 di 17 - l'asserita nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, atteso che la somma mutuata era stata richiesta ed erogata per la costruzione di un immobile;
- l'asserita mancata e reale erogazione dell'importo mutuato, atteso che la somma era stata erogata sul conto corrente come certificato dalla quietanza avente forma di atto pubblico;
- l'asserita nullità derivata del mutuo per nullità del conto corrente, non sussistendo tra i due negozi giuridici un collegamento negoziale.
Con comparsa depositata in data 30.4.2021 si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_2
mandataria in qualità di cessionaria pro-soluto di Controparte_3 CP_7
eccependo e contestando:
[...]
- l'inammissibilità della domanda per violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e precisione;
- l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a decidere in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo n. 238/2018 oggetto di un giudizio di opposizione;
- l'asserita improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di atteso che il Controparte_7
creditore intervenuto potrebbe dare impulso alla procedura esecutiva;
- l'asserita nullità del contratto di conto corrente e di mutuo con garanzia ipotecaria, non trattandosi di un mutuo di scopo.
Con comparsa depositata in data 30.4.2021 è altresì intervenuta in causa Controparte_4
nella sua qualità di società incorporante insistendo e richiamando tutti i motivi Controparte_7
assunti a sostegno della domanda formulata da Controparte_10
2. Parte attrice in via preliminare ha domandato quanto segue:
[...]
“- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni nei Controparte_2
confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_2 legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da CP_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
[...]
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per effetto dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e
[...] tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del pagina 8 di 17 difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_2
CP_ declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale da a in aut. Notaio CP_3
di Pordenone in data 10.12.2020 n. 306269 rep. (cfr. doc. 2 allegato alla Persona_1 comparsa di costituzione di in data 26.4.2021) per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2
ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da quale Controparte_3
mandataria di in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto Controparte_2
ed in diritto.
- Accertare e dichiarare l'insussistenza in capo a di crediti, titoli ed azioni Controparte_1
nei confronti di accertare e dichiarare che difetta di ogni Parte_1 Controparte_1 legittimazione, sia sostanziale che processuale, anche rispetto all'esecuzione immobiliare n.
198/18 r.g.e. ed al presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nonché di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da
[...]
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. CP_1
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a per effetto Parte_2 dell'accoglimento delle domande di cui al precedente punto (in particolare, e tra le altre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale in capo a e previo accertamento e Controparte_1
declaratoria, all'occorrenza, della nullità della procura speciale conferita da CP_1
a in aut. Notaio di Pordenone in data 1.12.2020 n.
[...] Parte_2 Persona_1
306162 rep. (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di in data Controparte_1
17.5.2021) per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1324, 1346 e 1418 c.c.; rigettare, conseguentemente, tutte le domande articolate da in qualità di mandataria di Parte_2
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto.”
Tali domande non meritano accoglimento in quanto genericamente dedotte, non avendo l'attrice specificato le ragioni a fondamento delle stesse, come peraltro prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c.
Tali eccezioni, infatti, formulate da parte attrice per la prima volta con la precisazione delle conclusioni del 6.6.2022, non sono state in alcun modo sviluppate negli scritti successivi, pur avendo il Giudice rimesso la causa in istruttoria proprio al fine di assegnare alle parti i termini pagina 9 di 17 per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. Persea, infatti, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata proprio alla precisazione e modificazione delle domande, si è limitata a riproporre le conclusioni precedentemente formulate senza nulla dedurre al riguardo nel corpo dell'atto.
3. Venendo al merito, al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande di parte attrice, occorre ricostruire i fatti di causa e, in particolare, i titoli alla base del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva n. 198/2018 e degli interventi in essa spiegati.
In data 7.10.2009 – con atto pubblico a rogito del notaio di Lodi, Parte_1 Persona_2
Rep. 174022/Racc. 61685 – ha stipulato con la il Controparte_6 contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 per € 1.200.000,00, da restituirsi in 15 anni mediante pagamento di rate semestrali posticipate (doc. 5 parte convenuta . CP_1
La somma mutuata è stata così erogata: € 100.000,00 all'atto della stipula del contratto di mutuo mediante versamento sul conto corrente n. 142697 (doc. 5 parte convenuta , € CP_1
100.000,00 in data 7.10.2009, € 600.000,00 in data 23.12.2009, € 499.000,00 in data 26.7.2010 ed € 1.000,00 in data 26.10.2011 (cfr. atto di erogazione di mutuo e di definizione di debito del
26.10.2011; doc. 5 parte convenuta . CP_1
Sulla base di tale contratto la ha dato il via alla procedura esecutiva n. Controparte_6
198/2018 R.G.E.
La poi è intervenuta nella anzidetta procedura esecutiva in data 16.11.2018 Controparte_6 in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 dell'1.3.2018 (pubblicato il 6.3.2018) con cui il
Tribunale di Lodi ha ingiunto a il pagamento di € 2.629.734,48, oltre interessi e Parte_1
spese, a favore della (doc. 8 parte convenuta Controparte_6 [...]
; credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente per € CP_1
2.500.000,00 stipulato in data 27.4.2005 da con la Parte_1 Controparte_6
(doc. 4 parte convenuta . Tale apertura di credito era assistita da
[...] CP_1
garanzia ipotecaria ed era regolata sul conto corrente n. 142697.
Il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 22.9.2018, resa nell'ambito del giudizio di opposizione n.
1478/2018 instaurato da ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto Parte_1
ingiuntivo (doc. 9 parte convenuta . CP_1
pagina 10 di 17 Nella procedura esecutiva n. 189/2018, infine, è intervenuta in data 1.7.2019 in Controparte_7
forza del contratto di mutuo ipotecario del 22.11.2010 stipulato da con la Pt_1 [...]
(poi fusa per incorporazione in per € 1.500.000,00; somma Controparte_11 Controparte_7
versata sul conto corrente n. 74616 intestato a (doc. 5 fascicolo opposizione 615 Parte_1
c.p.c. - parte attrice).
3. Ciò chiarito occorre innanzitutto dare atto che nelle more del presente giudizio è venuto meno l'intervento spiegato dalla in forza del decreto ingiuntivo n. 238/2018 per Controparte_6 complessivi € 2.629.734,48, emesso dal Tribunale di Lodi in data 1.3.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 22.9.2018. Il Tribunale di Lodi, infatti, con sentenza n. 207/2022 dell'11.3.2022 (pubblicata il 21.3.2022) ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2018 (doc. 9 parte attrice). Parte_1
5. Resta pertanto da decidere in ordine alle contestazioni mosse con riferimento al mutuo ipotecario n. 8/81787 per € 1.200.000,00 stipulato da con la e al Pt_1 Controparte_6 mutuo ipotecario del 22.11.2010 per € 1.500.000,00 stipulato da con la Pt_1 Controparte_11
[...]
6. Quanto al mutuo ipotecario n. 8/81787, parte attrice ne ha eccepito innanzitutto la nullità per mancanza di causa in concreto, in quanto lo stesso sarebbe stato stipulato al fine di ripianare una pregressa situazione debitoria della società in relazione al contratto di conto corrente n. 142697 in essere con la banca, così trasformando il debito della banca da chirografo in ipotecario.
6.1 Come noto, il contratto di mutuo ipotecario è caratterizzato dalla concessione, da parte di banche, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da un'ipoteca su un immobile.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato il mutuo ipotecario non è un mutuo di scopo, non essendo previsto, per la relativa validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
neppure può affermarsi che l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass. civ. 9511/2007; Cass civ. n. 4792/2012).
Nel contratto di credito ipotecario, dunque, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto.
pagina 11 di 17 Conseguentemente, deve considerarsi lecito il contratto di mutuo stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (Cass. civ. n. 28663/2013; Cass. civ. n.
19282/2014).
Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte la quale ha affermato che “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(Cass civ. 25/07/2022 n. 23149).
In altri termini, secondo la Corte non può ritenersi nullo il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, non risultando contrario né a norme di legge né all'ordine pubblico, “posto che il pagare i propri debiti è – esso sì - principio di ordine pubblico”.
La Suprema Corte, con tale pronuncia, non ha inteso dare continuità all'isolato precedente della stessa Corte secondo il quale quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo, mancando in questi casi lo “spostamento di denaro” dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario
(così Cass. civ. Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019; Cass. civ. n. 1517 del 25/01/2021, ambedue dovute al medesimo estensore). Nello specifico, nella sentenza sopra citata si legge: “Pacifico è, in particolare, che:
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) deve ritenersi "superato il precedente indirizzo" secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito;
"il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è
pagina 12 di 17 previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall." (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158;
Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01)” (Cass civ. 25/07/2022 n.
23149).
6.1.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi pienamente valido ed efficace il contratto di mutuo posto dalla banca a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n. 198/2018 a nulla rilevando lo scopo alla base dello stesso, ovvero la volontà della società mutuataria di ripianare precedenti debiti nei confronti della banca.
Peraltro si osserva che nel contratto di mutuo la parte mutuataria ha dichiarato di “utilizzare il mutuo qui concesso per costruzione immobile” (cfr. pag. 2 contratto mutuo;
doc. 5 parte convenuta 2020). CP_1
6.2 Parte attrice ha altresì dedotto la nullità dell'anzidetto contratto di mutuo per illiceità della causa, atteso l'evidente collegamento negoziale esistente tra tale contratto e quello di conto corrente, ragion per cui la nullità del secondo si ripercuoterebbe inevitabilmente sul primo.
Più in particolare, ha rilevato che l'importo erogato era “diretto (non ad assicurare alla Pt_1
mutuataria nuova finanza utile e necessaria per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale ma, ben diversamente, solo) ad appianare ed estinguere in parte l'esposizione debitoria del c/c n.
142697-10 (c/c cui il mutuo risulta, indiscutibilmente e nei fatti, per tabulas funzionalmente pagina 13 di 17 collegato), meramente apparente e fittizia in quanto, come giudizialmente acclarato, obiettivamente insussistente” (cfr. pag. 11 comparsa conclusionale del 17.10.2023).
A fondamento dell'illiceità delle passività parte ricorrente ha allegato la sentenza del Tribunale di
Lodi n. 207/2022 dell'11.3.2022 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 238/2018 relativo all'esposizione debitoria del conto corrente n. 142697, sul quale – come anticipato – sono state erogate le somme mutuate dalla Controparte_6
6.2.1 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1,
Sent. n. 12567 del 2004)” (Cass. civ. n. 9475 del 23.3.2022).
Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale, dunque, occorre non solo il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. civ. n.
20634/2018; Cass. civ. n. 22216/2018).
In questi casi, dunque, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., incombe sul mutuatario la specifica allegazione e la completa dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore, rappresentato nel caso in esame dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
pagina 14 di 17 6.2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non potendosi ritenere provata l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente è quello di mutuo.
Come visto, infatti, per affermare l'esistenza di un collegamento negoziale non è sufficiente che il finanziamento sia stato erogato sul conto corrente né la mera destinazione delle somme erogate all'estinzione di un debito pregresso.
6.2.3 In ogni caso, quand'anche dovesse ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente, non possono ritenersi provate le contestazioni mosse dall'attrice in relazione a tale ultimo contratto.
Contrariamente a quanto dedotto da , infatti, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 207/2022 Pt_1
nulla prova in ordine all'illiceità degli addebiti, tenuto conto del fatto che la domanda di pagamento formulata dalla banca è stata rigettata perché la banca non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, mancando la produzione integrale degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, necessari al fine di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto.
Non sussiste, dunque, alcun giudicato sulla nullità del contratto di conto corrente.
Del resto, con la stessa sentenza è stata altresì rigettata la domanda di di ripetizione delle Pt_1
somme illegittimamente addebitate, non avendo quest'ultima assolto al proprio onere probatorio.
Nel caso in esame, pertanto, incombeva su parte attrice l'onere di provare che il saldo negativo del conto corrente alla data di erogazione del mutuo era frutto di addebiti illeciti.
Nulla tuttavia è stato allegato – né tantomeno provato – sul punto dalla società attrice.
7. Il rigetto delle domande relative al contratto di mutuo ipotecario n. 8/81787 – titolo posto alla base del pignoramento che ha dato origine alla procedura 198/2018 – assorbe e rende superfluo l'esame della domanda di improcedibilità dell'azione esecutiva da parte di creditore CP_7 intervenuto nell'ambito della procedura n. 198/2018.
8. Da ultimo parte attrice ha eccepito la nullità del mutuo ipotecario del 22.11.2010 per €
1.500.000,00 stipulato da con la per difetto di causa in Pt_1 Controparte_11
concreto nonché per violazione degli artt. 1813, 1814 e 832 c.c., dal momento che la somma mutuata avrebbe coperto l'esposizione del tutto illegittima, fittizia ed apparente del conto corrente n. 74616.
pagina 15 di 17 Anche tale domanda non merita accoglimento per le ragioni sopra meglio evidenziate.
In particolare, esclusa la nullità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante, non può ritenersi provata la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. Parte attrice infatti anche in questo caso fonda il collegamento sulle circostanze dell'erogazione del mutuo sul conto corrente e sulla destinazione delle somme mutuate all'estinzione di un debito pregresso;
circostanze che – come visto – non sono di per sé idonee a far ritenere sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e
147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto delle attività in concreto effettuata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte attrice.
9.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da CP_12
la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento
[...] della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, manifestamente infondate, tuttavia non si può ritenere che tali difese integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta le domande formulate da per tutte le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 4.200,00 Parte_1 CP_1
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 5.200,00 Parte_1 Controparte_2
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
pagina 16 di 17 4) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 2.500,00 Parte_1 Controparte_4
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
Tribunale di Lodi, 29/02/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 17 di 17