Parere definitivo 5 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02952/2025REG.PROV.COLL.
N. 01203/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2023, proposto dall’ Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Manag Bus CE S.r.l.”, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 8095/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Manag Bus CE S.r.l.”, in liquidazione;
Vista la memoria di replica dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellata, società Manag Bus CE - S.r.l., in liquidazione, premesso di gestire un’impresa operante nel settore del “trasporto turistico” e di aver risentito dello stato di crisi del settore determinato dalla pandemia, ha chiesto all’Inps – Istituto nazionale della Previdenza Sociale la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), relative ai periodi 5-7/3-10 2021 e 4-10/2021/ 2-1-2022; richieste entrambe respinte con i provvedimenti gravati nel primo grado del giudizio.
1.2. L’Inps, odierna appellante, ha respinto le viste richieste, sul presupposto che la ricorrente …” avesse fatto luogo all’informativa sindacale prescritta dall’articolo 14 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in epoca antecedente alla verificazione dell’evento che dava luogo alla sospensione dell’attività come prescritto da tale disposizione: atteggiandosi la previa consultazione in questione a “condizione di procedibilità della domanda”.
1.2.1. Segnatamente, riguardo al provvedimento che aveva negato la concessione (CIGO) per il periodo 5-7/3-10 del 2021, la consultazione sindacale era avvenuta il 15 luglio 2021; laddove, invece, riguardo al provvedimento che aveva negato la concessione per il periodo 4-10/2021/ 2-1-2022 la consultazione era avvenuta in data 4 ottobre 2021, ossia nello stesso giorno della presentazione dell’istanza: consultazione, dunque, “concomitante” e non preventiva alla verificazione dell’evento.
2. Nel primo grado del giudizio proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del diniego impugnato per violazione dell’articolo 14 d.lgs. n. 148 del 1995, poiché detta disposizione normativa, pur prevedendo che l’informativa delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative debba essere preventiva, non avrebbe comminato alcuna sanzione per la violazione di tale previsione di legge.
2.1. A dire della società Manag Bus CE, dunque, non avrebbe potuto, in ogni caso, escludersi una regolarizzazione, nel senso che, a suo dire, l’informativa ben avrebbe potuto seguire la presentazione dell’istanza, tanto più quando lo scopo, come nel caso che occupa, della norma fosse stato raggiunto. Ha soggiunto, ancora, la società ricorrente, che, “ove la sanzione applicata fosse stata contemplata da una circolare o atto interno dell’Istituto resistente, essa sarebbe risultata, del pari, illegittima, poiché tale circolare, quale atto meramente interno, si sarebbe posta in contrasto con il citato art. 14; se così è l’atto non poteva che essere disapplicato perché “ contra legem ”.
3. Il primo giudice, con sentenza n. 6094 del 20 dicembre 2022 ha accolto il ricorso, sulla scorta dei precedenti della stessa Sezione (sent. n. 7113/2022) che hanno confermato che… “gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14 non devono necessariamente precedere l’istanza di integrazione”.
3.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Inps e, nell’articolare un unico motivo di censura ne ha chiesto l’integrale riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in prime cure.
3.2. Si è costituita per chiedere la reiezione dell’appello la società Manag Bus CE .
3.3. Nella udienza pubblica del 27 febbraio 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello non risulta fondato.
4.1. Con l’unico, articolato motivo, l’odierno Istituto appellante lamenta l’ error in iudicando , la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148 del 1995, oltre al difetto di motivazione da parte della sentenza impugnata.
4.2. L’Inps, nel premettere che il thema decidendum concerne la determinazione della corretta procedura sindacale prodromica alla richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, ritiene erronea la sentenza del primo giudice, perché in asserito contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali, in argomento (Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741). Nello specifico, sostiene l’appellante, che la comunicazione alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative, successiva all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, escluderebbe in radice la possibilità di considerare la procedura sindacale affetta da una mera irregolarità. Milita in tal senso, conclude l’Istituto appellante, la stessa ratio della disposizione sopra richiamata: quella di consentire alle OO.SS . di chiedere un informato confronto con il datore di lavoro, prima che sia disposta la sospensione dell’attività lavorativa.
5. Il motivo, per le ragioni che seguono, deve essere respinto.
5.1. È vero, come correttamente evidenziato dalla difesa appellante, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741) ha ritenuto necessaria la comunicazione preventiva alle OS ; tuttavia, va rilevato che, il caso all’esame, presenta la peculiarità che la comunicazione, come bene ha inteso il primo giudice, è stata concomitante, alla richiesta presentata dalla odierna appellata (quantomeno con riguardo alla seconda richiesta).
5.2. In ogni caso, rafforza detta conclusione la circostanza che, l’articolo 14, più volte richiamato, non prevede, peraltro, sanzioni in caso d’inosservanza della disposizione nella parte in cui prevede: … che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento ; cosicché non appare irragionevole concludere nel senso della possibilità di regolarizzare la violazione, anche attraverso una informazione successiva, come del resto confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa resa su fattispecie in pratica identica (Tar Campania Napoli n. 7113 del 17 novembre 2022).
5.3. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondato anche il secondo profilo di censura, dovendosi ritenere adeguatamente motivata la sentenza del primo giudice là dove ha chiarito che: benché tardivamente, vi è stata la comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; è stato quindi loro consentito di esprimere il proprio avviso e non risulta che esse abbiano manifestato contrarietà o riserve sull’iniziativa : non può, dunque, escludersi che lo scopo della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, sia stato, comunque, conseguito.
6. In conclusione, anche per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del presente grado del giudizio, anche per non uniformità dei precedenti giurisprudenziali delle questioni dibattute, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO