Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.967/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.967/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. Gaspare Parte_1
Salamone per procura in calce all'atto di appello;
- appellante –
E
e (ex soci della CO.BEL. Controparte_1 Controparte_2
S.R.L. – cancellata il 25.06.2020);
- appellati – contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 3041/2017 emessa in data 18.06.2017 nel procedimento RG n.20002100/2008.
1
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parti appellate - contumaci
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n.31/08, ritualmente notificato, il
Tribunale di Salerno ingiungeva a il Parte_1 pagamento, in favore della (poi Controparte_3
e successivamente , dichiarata CP_4 CP_5 fallita e cancellata dal Registro delle Imprese in data
25.06.2020), della somma di euro 9.305,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, deducendo che:
- la merce acquistata era stata sempre regolarmente pagata, mentre la documentazione prodotta da parte opposta non era idonea a provare il presunto credito vantato, in quanto di formazione unilaterale(estratto conto cliente e scontrini fiscali);
- la firma apposta sul retro dell'assegno bancario n.0716128626-05 dell'importo di euro 7.500,00 tratto su prodotto da parte opposta,apparentemente a Parte_2 firma di era apocrifa e pertanto ne Parte_1 disconosceva l'autenticità ai sensi dell'art.214 c.p.c.;
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_3 delle domande avverse perché infondate in fatto e in diritto.
Esponeva che:
- parte opponente, in qualità di cliente abituale dell'esercizio commerciale della suddetta società,aveva acquistato capi di abbigliamento nelle date riportate
2 negli scontrini fiscali che venivano allegati agli atti
(12-16/12/2006;01-06/02/2007;17/03/2007;18-22-23/05/2007).
A fronte dei suddetti acquisti, versava degli Pt_1 acconti, così come documentato nell'estratto conto depositato con il ricorso monitorio, impegnandosi al successivo versamento del saldo mai corrisposto,per cui era residuato un credito per il prezzo non pagato pari ad euro 9.305,00;
- a parziale pagamento di tale debitoria, il Pt_1 consegnava ad l'assegno Controparte_6
n.0716128626-05 per l'importo di euro 7.500,00, tratto su
, rimasto insoluto per mancanza di provvista. Parte_2
Concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'opposizione, confermava il D.I. n.31/08 e poneva a carico di parte opponente le spese di CTU e quelle di lite.
Proponeva tempestivo appello affidando Parte_1
l'impugnazione ad un unico seppur articolato motivo di doglianza:
- erronea valutazione delle prove versate in atti ed in particolare di quelle testimoniali, in quanto il
Tribunale attribuiva rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dalla convenuta nonché alla dichiarazione dell'unico testimone escusso.
Il Giudice di prime cure faceva riferimento ad alcuni scontrini fiscali e ad un prospetto riepilogativo dei presunti crediti. Dai suddetti scontrini non era possibile evincere la prova degli acquisti riferiti al né in ordine alla Pt_1 quantità, né in relazione alla natura della merce fornita.
3 Privo di valenza probatoria risultava altresì il prospetto riepilogativo, in quanto di formazione unilaterale, privo di data certa e mai consegnato e tanto meno accettato dall'odierno appellante.
Alcuna utilità poteva infine attribuirsi alla dichiarazione dell'unico teste escusso, poiché nulla precisava in ordine alla data dei presunti acquisti, alla natura della merce e al relativo costo, limitandosi esclusivamente alla sommaria conferma degli scontrini e del prospetto riepilogativo.
Per di più, nessuna prova del preteso credito poteva desumersi dall'assegno apparentemente firmato dal
, giacchè tale sottoscrizione risultava Pt_1 falsa, come accertato dal CTU nominato dal
Tribunale;
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
- di accogliere l'opposizione proposta e revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.31/2008 emesso dal Tribunale di Salerno, con vittoria del doppio grado delle spese di giustizia.
La Corte all'udienza del 14.02.2019 dichiarava interrotto il processo per il fallimento della Controparte_3
Proponeva ricorso in riassunzione Parte_1 chiedendo la prosecuzione del giudizio e si riportava al precedente atto di appello.
La Corte, rilevato che la poi Controparte_3 trasformata in CO.BEL. S.r.L., veniva dichiarata fallita con sentenza n.45/2018 del Tribunale di Salerno in data 04.07.2018 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 25.06.2020, assegnava i termini per la notifica dell'atto in riassunzione dell'appello ai soci della
4 CO.BEL. S.r.L., e che, Controparte_1 Controparte_2 pur regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 16.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la causa per la decisione con il termine di gg. 60 ex art. 190 cpc.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. deduceva sostanzialmente la erronea Parte_1 valutazione da parte del Tribunale,sotto il profilo probatorio, della documentazione versata in atti dalla creditrice(scontrini fiscali, prospetto riepilogativo, copia assegno) e utilizzava, ai fini della decisione, anche l'unica dichiarazione testimoniale acquisita in istruttoria.
Al contrario, tali evidenze, a parere del difensore appellante, si palesano privi di univoca rilevanza sul piano della prova del credito e dovevano pertanto essere disattesi dal primo Giudice.
Nel caso di specie, non essendo prevista alcuna forma vincolante per il contratto di vendita di capi di abbigliamento, il Giudice ben poteva basare il proprio convincimento anche sulla scorta della sola prova orale.
Ciò premesso, risulta condivisibile quanto argomentato dal
Tribunale in ordine alla complessiva idoneità di tale prova, in quanto precise e congruenti si palesano le dichiarazioni della teste , sia in ordine Testimone_1 alla quantità di merce venduta a , che ai Parte_1 relativi prezzi.
5 La predetta,sotto il vincolo di impegno assunto in udienza, dichiarava: “sono a conoscenza dei fatti, in quanto lavoravo alle dipendenze della dall'anno CP_3
2004 all'anno 2008”; il sig. all'epoca Parte_1 in cui lavoravo alla , era cliente abituale del CP_3 negozio, ove acquistava, abiti, pantaloni, maglioni e accessori vari;
il sig. si recava Parte_1 svariate volte nel negozio come da date degli scontrini fiscali, che mi vengono mostrati ..omissis… che riconosco;
a tal fine sottoscrivo gli stessi, prodotti in copia;
tali scontrini fanno riferimento ad acquisti fatti dal;
Pt_1
a fronte degli acquisti compiuti, di volte in volta, lasciava dei piccoli acconti, come da estratto conto,
…omissis.. che riconosco e sottoscrivo;
confermo la circostanza, anche perché il detto estratto, viene da me fatto e stampato;
ricordo che il aveva accumulato Pt_1 un debito di circa euro 9.000,00” (ud. 05.10.2015).
Tali affermazioni risultano pienamente attendibili perchè lineari, dettagliate e congruenti, facendo da riscontro a quanto si trae dalla documentazione depositata dalla creditrice.
Sulla scorta di tali premesse, risulta assolto, a parere del Collegio, l'onere probatorio gravante sul creditore, mentre alcuna prova di segno opposto è stata fornita dall'appellante sulla esistenza di fatti estintivi del diritto azionato.
L'appello va dunque rigettato.
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31
6 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Salerno n.3041/2017 emessa in data 18.06.2017 nel procedimento RG 20002100/2008, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- nulla sulle spese di giustizia del grado stante, la contumacia degli appellati;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 3/4/2025.
Il Presidente est..
Dr. Aldo Gubitosi
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