Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 18.12.2024 a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 527/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Stradella (PV), Via dei Mille n. 5 presso gli Avv.ti Perotti Lorenza PEC CodiceFiscale_2
Santagostino Email_1
PEC): CodiceFiscale_3 Email_2 che lo rappresentano e difendono, anche in via tra loro disgiunta, come da procura speciale allegata all'atto di citazione
- attore - contro
_1
- convenuto- contumace –
CONCLUSIONI
Per l'attore:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni e più utile declaratoria del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale ex art. 1453 e segg. co.civ. della scrittura privata del 02.03.2023, condannare il sig. titolare dell'omonima ditta, a restituire al SI. _1
l'importo di Euro 11.590,00, oltre ad Euro 50,00 per ogni Parte_1 giorno di mancata consegna del cantiere;
importo quest'ultimo che l'Ill.mo Tribunale determinerà in via equitativa secondo gli usi. Con vittoria di spese ed onorari».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2024 il SI Parte_1
ha citato in giudizio il SI al fine di sentir accertare
[...] _1 la risoluzione contrattuale segg. c.c. della scrittura
1
l'importo di Euro 11.590,00, oltre ad Euro 50,00 per ogni giorno di mancata consegna del cantiere;
importo determinato in via equitativa secondo gli usi, con refusione delle spese legali.
In particolare il SI deduceva : Parte_1
-di aver incaricato, nel mese di ottobre 2022 , la ditta individuale del SI per la realizzazione ed istallazione di una cancellata, a recinzione _1 dell'immobile di sua proprietà, sito in Belgioioso Via G. Mazzini n. 12, corrispondendo allo stesso l'importo di Euro 11.590,00 (doc. 1);
-che, con scrittura privata in data 02.03.2023 (doc. 2) il SI. , _1 titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Sarmato (PC), Via Argine Po 13, Frazione Bosco Manstretta, si impegnava a consegnare in cantiere tutto il materiale lavorato ed ad installare la recinzione finita, entro il 31.03.2023, pena il pagamento di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardata consegna: la scrittura privata veniva sottoscritta anche dal Geom. , in CP_2 funzione di garante, in qualità di direttore dei lavori, stante l'inottemperanza nella consegna del cantiere;
ivi veniva dato atto che il SI aveva ricevuto _1
l'importo di Euro 11.590,00; inoltre, il SI. si impegnava altresì, entro il _1
31.03.2023, ad eliminare ogni segno, o danno, arrecato all'originale pavimentazione in pietra naturale, eliminando le parti residue dei tondini metallici utilizzati per la delimitazione dell'area di cantiere, e sostituendo le eventuali beole danneggiate irreparabilmente;
infine, il SI. si Parte_1 impegnava, al collaudo dei lavori, a cura del direttore dei lavori Geom. CP_2
, a corrispondere il saldo di Euro 610,00 (doc. 3) consegnando l'assegno
[...] al Geom. . CP_2
- il SI. nonostante l'impegno sottoscritto, non provvedeva entro il _1 tempo stabilito- 31.03.2023 - alla consegna del cantiere, seguiva diffida a mezzo Legale, stante la risoluzione contrattuale dovuta a mancato adempimento da parte della , con pec del 14.11.2023 (doc. Parte_2
4) all'immediata restituzione dell'importo di Euro 11.590,00 ( indicato negli agli assegni corrisposti ed incassati, oltre all'importo di Euro 10.500,00 quale penale per ogni giorno di mancata consegna del cantiere).
Con decreto ex art 171 bis cpc del 14.5.2024 è stata dichiarata la contumacia del convenuto titolare dell'omonima ditta individuale, alla prima _1 udienza di comparizione il 10 luglio 2024 è stata ammessa prova per testi, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma III cpc dal 18.12.2024, a seguito di note scritte di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal SI è fondata. Parte_1
E' documentalmente provato dai documenti allegati 1 e 2 dell'atto di citazione, che il SI. , in data 11 ottobre 2022 abbia corrisposto Parte_1 al SI somma complessiva di euro 11.590,00 e _1
2 che tale somma, così corrisposta, sia stata versata dal SI al SI Parte_1
qui contumace, per la realizzazione ed istallazione di una cancellata a _1 recinzione dell'immobile di proprietà del SI sito in Belgioioso, Via Parte_1
G. Mazzini n. 12.
Risulta, poi ( doc 2 ) che, con scrittura privata 02.03.2023 , il SI. , _1 titolare dell'omonima ditta individuale, si sia impegnato a consegnare in cantiere tutto il materiale lavorato ed ad installare la recinzione finita entro il 31.03.2023, pena il pagamento di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardata consegna.
Tale scrittura privata è stata redatta e sottoscritta anche dal Direttore dei lavori Geom. , che, sentito all'udienza del 23.10.2024 ha CP_2 dichiarato che, nel Settembre del 2022, aveva presentato una pratica edilizia, presso il Comune di Belgioioso, per la realizzazione di recinzione metallica dell'unità immobiliare sita in Via Mazzini n° 12 -Belgioioso, di proprietà del SI. aveva altresì visto gli assegni ( doc 1 ) relativi Parte_1 alla 11.590,00 consegnati dal SI al SI Parte_1
, ed, infine, era presente anche quando è stata redatta la scrittura privata _1 del 2.3.2023 con la quale il SI si era impegnato, altresì, entro il _1
31.03.2023 ad eliminare ogni segno o danno arrecato all'originale pavimentazione in pietra naturale, eliminando le parti residue dei tondini metallici utilizzati per la delimitazione dell'area di cantiere, e sostituendo le eventuali beole danneggiate irreparabilmente: sul punto ha dichiarato “ sì perché la data di fine intervento il 31.3.2023 il cantiere sarebbe dovuto tornare all'origine”.
Sulla scrittura privata, inoltre, a chiarimenti, il testimone ha specificato “ADR Giudice Come mai ha redatto questa scrittura privata ? Essendo progettista e Direttore dei lavori, quindi conoscendo le Parti, ho cercato di conciliare il punto della mancata consegna dei lavori, quindi della recinzione, nei termini che all'epoca erano termini verbali : preciso che non vi era proprio una scadenza iniziale, tuttavia, i materiali non erano mai pronti, il SI sollecitava e parlava direttamente con Parte_3 il fabbro e veniva da me a relazionare. Non so cosa rispondesse il convenuto alle sollecitazioni dello Preciso che il convenuto era stato incaricato di costruire Parte_1
e installare la recinzione, quindi il fabbro con cui parlava era lui. Non so Parte_1 cosa il convenuto rispondesse al per giustificare la mancata esecuzione dei Parte_1 lavori. Su richiesta dello Sfondrini di mediare e trovare una conciliazione redigevo questa scrittura privata che le parti sottoscrivevano.”
E' provato, altresì, da tale testimonianza che egli abbia trattenuto, in deposito fiduciario, l'assegno di Euro 610,00 ( doc 3 ) emesso dal SI. Parte_1 che si era impegnato, una volta collaudati i lavori da eseguirsi, alla
[...] consegna al SI. ” sì l'ho trattenuto in ufficio con la promessa di _1 consegnarlo una volta collaudati i lavori”.
Da ultimo deve osservarsi che il SI è contumace, non è in contestazione _1 la mancata consegna dei lavori, riscontrata dalla testimonianza del SI : CP_2 non ha mai consegnato i lavori.
3 Deve osservarsi che il contenuto della predetta scrittura privata riscontra, ulteriormente, quanto sopra indicato, ovverosia, che il SI abbia Parte_1 incaricato il SI della esecuzione di quest'opera, consistente nella _1 realizzazione e ins ne di una recinzione nella proprietà del SI Parte_1 che quest'ultimo abbia consegnato al SI la somma di euro 11.590,00; _1 che tale opera doveva essere ultimata entro il 31.3.2023, ma così non è stato, e l'opera non è stata eseguita, né il SI ha eliminato eventuali segni sulla _1 pavimentazione naturale, come ivi indicato.
Infine è stata depositata in atti la lettera del 14.11.2023, ( doc 4 ) trasmessa dal SI al SI sia via PEC, sia per raccomandata, con cui è stata Parte_1 _1 comunicata l'intervenuta risoluzione della citata scrittura privata, con richiesta di restituzione della somma di euro 11.590,00 nonché della somma di euro 50,00 per ogni giorno di mancata consegna del cantiere, nella misura di euro 10.500,00.
Da ultimo è in atti doc 6 la visura camerale dell'Impresa Individuale _1
.
[...]
Di tal chè i fatti dedotti dal SI sono documentalmente provati e Parte_1 devono essere valutati, altresì, tenuto conto della non contestazione, essendo il convenuto SI contumace. _1
Circa la richiesta di restituzione di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo di consegna del cantiere deve osservarsi che nella comunicazione del 14.11.2023 di risoluzione risulta un importo di euro 10.500,00, il Procuratore di Parte attrice nell'atto di citazione aveva altresì indicato “oltre il pagamento della penale di Euro 50,00 al giorno, per ogni giorno di mancata consegna del cantiere;
importo che nella sua globalità si chiede, già sin d'ora essere determinato, in via equitativa, dall'Ill.mo Tribunale secondo gli usi.”
Deve, sul punto, osservarsi che si legge in motivazione Sez. L, Ordinanza n. 14706 del 2024: Sul piano sostanziale questa Corte ha già affermato che “Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (Cass. ord. n. 26901/2023). Inoltre, ciò che rileva non è soltanto l'interesse del creditore valutato al momento della stipula della clausola, ma anche lo stesso interesse riguardato con riferimento “al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo 'avere' all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga
4 conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. n. 11908/2020). Inoltre, occorre tenere conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass. ord. n. 19492/2023; Cass. ord. n. 17731/2015). Ancora, va pur sempre considerato che la clausola penale è una predeterminazione forfettaria del danno, sicché la sua valutazione – ai fini del controllo circa la manifesta eccessività – non può prescindere da una comparazione con quello che altrimenti (ossia in mancanza della clausola penale) sarebbe stato il danno ipoteticamente risarcibile, sebbene questo non possa costituire criterio esclusivo “
Ebbene valutati complessivamente tali elementi deve ritenersi equa una somma a tale titolo di euro 5.000,00.
In conclusione , accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc della scrittura privata del 02.03.2023, per inadempimento del convenuto SI
, titolare dell'omonima ditta individuale, per l'effetto quest'ultimo _1 deve essere condannato a restituire al SI. l'importo Parte_1 di Euro 11.590,00, nonché la somma di euro 5.000,00 quale penale per la mancata consegna del cantiere, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1453 cc della scrittura privata del 02.03.2023, per l'effetto condanna il sig. _1
, titolare dell'omonima ditta, a restituire al SI.
[...] Parte_1
l'importo di Euro 11.590,00, oltre ad Euro 5.000,00 per
[...] mancata consegna del cantiere, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. condanna Parte convenuta il SI alla rifusione in favore di _1
Parte attrice SI. delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 264,00 onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 17.1.2025
Sentenza depositata ex art 281 sexies comma III cpc il 17.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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