Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1618.
(Inadempimenti dell'affittuario).
Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
(Inadempimenti dell'affittuario).
Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
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- 1. Art. 1653 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 253.26903
Sostituzione del locatore all'affittuario [Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, può sostituirsi a lui nell'esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell'applicabilità dell'articolo 1618 [Codice civile 1654].]
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Giurisprudenza • 59
- 1. Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 1269Provvedimento: […] Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dalla convenuta circa il fatto che parte attrice, avendo richiesto con raccomandata la risoluzione del contratto di affitto ex art 1618 c.c. non poteva più esigere l'adempimento del contratto, si osserva che, in riferimento alla richiesta di risoluzione, peraltro del tutto generica, parte ricorrente, limitandosi nella comunicazione sopra menzionata a richiamare l'art 1618 c.c.Leggi di più...
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