Provvedimento: […] Sicché, ponendosi in contrasto con le norme imperative di cui al combinato disposto degli artt. 58 e 16 della Legge n. 203 del 1982 e del generale precetto di cui all'art. 1618 cod. civ., consegue, per ciò solo, l'infondatezza delle relative pretese. […] Sicché, anche per tale ordine di ragioni, non trova conforto la tesi – di per sé dalla labile tenuta giuridica - della responsabilità per alterazione del sinallagma né, a maggior ragione, per alterazione della causa del contratto di affitto agrario (alterazione, semmai, riconducibile – nel senso del terreno dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione ex art. 1618 c.c. - alla trasformazione non consentita della destinazione agricola del fondo imputabile alla opponente).
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