Articolo 1618 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1618.

(Inadempimenti dell'affittuario).

Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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