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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Tiziana Vita De Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 8627/2025 promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Pasquero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del CP_2 pro Controparte_1
tempore;
PARTE CONVENUTA non costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
21.3.2025 che ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs. 30/2007, in quanto convivente con la sig.ra Per_1 cittadina italiana.
Conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30/2007; - in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 23 co.
1-bis d.lgs. 30/2007; - in via ulteriormente subordinata, adottare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98 ovvero sollevare eccezione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui non prevede i "conviventi legati da una stabile relazione affettiva debitamente registrata" tra i famigliari conviventi che non possono essere espulsi dal territorio nazionale e, all'esito di tale declaratoria, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui a tale disposizione".
Motivi in fatto e in diritto
Il sig. ha impugnato il provvedimento sopraindicato e ha Parte_1
concluso come in epigrafe, allegando di avere una stabile convivenza con la sig.ra
Per 1 dal 2020; di aver sottoscritto in data 29.11.2022 un contratto di convivenza secondo la L.76/2016, trasmesso al comune di CP_1 , con richiesta di iscrizione anagrafica nella famiglia della sig.ra Per_1 di aver ottenuto, a seguito del rifiuto del
Comune, il provvedimento del Tribunale di Torino che in data 17.7.2024 riconosceva il diritto all'iscrizione anagrafica presso la famiglia della convivente;
di aver presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs. 30/200 a mezzo Pec, in data 12.2.2023; che la Questura gli comunicava che le domande non potevano essere inoltrate via PEC, evidenziando la necessità di presentarsi presso gli uffici per prendere appuntamento e, contestualmente, dando atto dell'impossibilità di evadere più di 100 istanze alla settimana;
di essersi recato più volte, ma invano, presso gli uffici della PA;
che le criticità organizzative della PA erano ormai un fatto notorio;
che, dopo la decisione del Tribunale del 17.7.2024, "decideva di chiedere un appuntamento per incardinare la propria istanza tramite l'unica modalità effettivamente disponibile, ossia l'invio di un kit postale in data 27/9/2024"; che la sua domanda doveva ritenersi presentata in data 13.2.23 e non in data 27.9.24, atteso che in data 13.2.2023, prima della L. 103/2023, aveva manifestato la volontà di ottenere la carta di soggiorno;
che la richiesta formalizzata in data 27.9.2024, mediante invio di kit postale, si limitava a ribadire l'istanza già “oggetto del procedimento amministrativo avviato con PEC del
13/2/2023, rispetto alla quale l'Amministrazione non ha mai assunto alcun provvedimento formale, limitandosi ad eccepire l'irritualità della forma di presentazione dell'istanza ma allo stesso tempo riconoscendo la difficoltà (rectius: impossibilità) di formalizzare l'istanza attraverso i canali che la stessa Questura riteneva più consoni"; che era unito da una stabile relazione con la cittadina italiana sig.ra Per_1 comprovata da "documentazione ufficiale"; che comunque il provvedimento opposto doveva ritenersi illegittimo anche per il fatto che non aveva valutato i presupposti di cui all'art. 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, come novellato dalla
L.103/2023.
Nonostante la ritualità della notifica, la PA non si è costituita in giudizio.
All'udienza di comparizione, in data 5.12.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riservando il deposito telematico del certificato di stato di famiglia del ricorrente aggiornato. .
*** *******
Preliminarmente occorre individuare la normativa applicabile al caso de quo.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103/2023 (11.8.2023), il diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di cittadini extra UE, familiari di cittadini italiani, è riconosciuto solo se il familiare cittadino italiano ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (cd cittadini italiani dinamici), escludendolo, invece, nel caso di cittadini italiani cd. statici. Prima di tale modifica la carta di soggiorno veniva rilasciata ai cittadini extra UE, familiari di cittadini italiani, a prescindere dalla natura statica o dinamica.
Il ricorrente sostiene che la normativa applicabile è quella precedente alla novella legislativa, in base alle argomentazioni già riportate nel testo della sentenza.
Il Tribunale non ritiene condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine alla norma applicabile.
Il ricorrente ha dedotto che con l'istanza inviata via PEC ha manifestato la volontà di ottenere la carta di soggiorno;
che con la domanda presentata con il kit postale, in data
27.9.2024, ha ribadito un'istanza già oggetto del procedimento amministrativo, avviato con la PEC e in relazione al quale la PA non aveva assunto alcuna decisione, essendosi limitata a rilevare esclusivamente la necessità di presentarsi presso gli uffici della
Questura, riconoscendo pure le proprie difficoltà organizzative.
Con riguardo alla distinzione manifestazione di volontà/formalizzazione della domanda si osserva che tale binomio è assente nella disciplina della fattispecie oggetto di giudizio e, come tale, irrilevante ai fini della decisione (cfr. art 10 dlgs 30/2007 ove si fa esclusivo riferimento alla presentazione della domanda presso la Questura). Tale distinzione è disciplinata dalla legge che regola la domanda di protezione internazionale (cfr. art 26 dlgs 25/2008 "Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti."), ove vengono fissati in capo alla PA termini stringenti, decorrenti dalla manifestazione di volontà, per consentire la formalizzazione della domanda (di protezione internazionale). Neppure condivisibile è l'argomentazione per cui il ricorrente avrebbe tardato nella presentazione della domanda per via delle lunghe code di accesso alla Questura, circostanza costituente fatto notorio. Sul punto si osserva semplicemente che il ricorrente, subito la risposta della Questura alla PEC inviata dal difensore, avrebbe potuto presentare la domanda con il KIT postale, come ha effettivamente fatto, ma circa un anno e mezzo dopo l'invio della PEC. Si osserva ancora che la stessa PA, in risposta alla PEC, aveva già evidenziato tale possibilità di invio con l'affermazione delle "pratiche già calendarizzate dalle Poste" (cfr. doc. 8).
Nemmeno condivisibile è la tesi per cui con la domanda presentata con il kit postale in data 27.9.2024 veniva ribadita un'istanza già oggetto del procedimento amministrativo avviato con la PEC in relazione al quale la PA non aveva assunto alcuna decisione.
Infatti, il ricorrente ripresentando la domanda e non impugnando l'omissione o il silenzio della PA, ha dato avvio a nuovo procedimento amministrativo, culminato con il provvedimento del 21.3.2025, oggetto di impugnazione e di giudizio.
Si ritiene pertanto che la disciplina applicabile al caso de quo sia quella della modifica normativa attuata con la L. 102/2023.
Passando alle ulteriori valutazioni del merito della causa, si osserva che il Questore con il provvedimento opposto ha dichiarato inammissibile la domanda sulla base dei seguenti presupposti:
1.. la qualificazione della convivente del ricorrente, sig.ra Per_1 come cittadina italiana statica;
2. l'inapplicabilità in tal caso della definizione di familiare contenuta nel d.lgs.
30/2007, anche sulla base della Circolare del Ministero dell'Interno ivi richiamata;
3.la conseguente applicabilità della disciplina del TUI e, in particolare, dell'art. 19 c.
2. lett. C, che richiede il rapporto di coniugio.
Dal provvedimento opposto non emerge alcuna contestazione del fatto che la sig.ra
Per_1 sia cittadina italiana e che conviva con il ricorrente, circostanza peraltro provata dal contratto di convivenza ex art 1 L. 76/2016, contenete l'autentica delle sottoscrizioni, nonché dalla decisione del Tribunale di Torino del 23.8.2024 che ha accertato l'effettiva convivenza tra il ricorrente e la sig.ra Per_1 ordinando l'iscrizione del ricorrente nei registri dell'anagrafe e il suo inserimento nello stato di famiglia della sig.ra Per_1 La difesa ha anche depositato certificato dello stato di famiglia della convivente del 5.12.2025 ove risulta iscritto il ricorrente.
Occorre pertanto verificare se a seguito della novella il ricorrente abbia diritto, non alla carta di soggiorno, per le ragioni già espresse, ma al permesso di soggiorno ex art 23
d.lgs. 30/2007, cd. Famit, che la Questura ha escluso, ritenendo che l'art 23 cit. rimandi alla disciplina del TUI.
Il DL 60/2023, convertito con modifiche con la L. 103/2023, ha dato attuazione alla
Direttiva 2004/38, introducendo una differenziazione tra cittadini UE “statici” e
"dinamici". In particolare, l'art 23 c. 1 bis dlgs 30/2007 stabilisce che "Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
Il DL citato introduce, pertanto due categorie: il familiare del cittadino italiano
"statico", cioè che non ha "esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004", e il familiare di cittadino italiano "mobile", cioè che ha esercitato la libera circolazione ai sensi della direttiva citata. Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di evitare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per mancato adeguamento del diritto interno alla legislazione europea. Infatti, il rilascio della carta di soggiorno anche ai familiari di cittadini italiani statici consentiva ai titolari, diversamente dagli altri Stati membri, l'ingresso in paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen, senza alcun provvedimento autorizzatorio (la direttiva 2004/38 stabilisce che i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso dei titolari della carta di soggiorno ex art 10 della medesima direttiva in assenza di visto - cfr. art 5 Direttiva 2004/38).
In conseguenza di detta modifica normativa, ai cittadini italiani mobili continuerà ad essere rilasciata la carta di soggiorno, mentre ai familiari di cittadini italiani statici andrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata di cinque anni.
Preme osservare che il legislatore si è esclusivamente premurato di distinguere il titolo di soggiorno del familiare del cittadino statico da quello del familiare del cittadino dinamico, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti e la disciplina applicabile al neonato titolo di soggiorno.
In particolare, occorre comprendere la nozione di "familiari” contenuta nell'art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007 e individuare la definizione a cui attingere: quella degli artt 2 e 3 del dlgs 30/2007, come sostenuto dalla parte ricorrente, o quella più restrittiva e con requisiti più onerosi del TUI, come sostenuto dalla PA.
Ritiene il Collegio che la nozione non può che essere quella contenuta negli artt. 2 e 3
d.lgs. 30/2007 per tre ragioni.
In primo luogo, seguendo un'interpretazione letterale, va evidenziato che l'art 23 c. 1 bis d.lgs. citato è inserito nell'impianto normativo che disciplina i rapporti familiari tra cittadini extra UE e cittadini UE, tra cui rientrano i cittadini italiani, con la conseguenza che il termine “familiari” ivi contenuto, in assenza di rinvii ad altre disposizioni, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo (il d.lgs. 30/2007). Si osserva che il rinvio, operato nell'ambito dell'art 23 c. 1 bis cit. all'art 5
c. 8 TUI, riguarda esclusivamente le modalità di rilascio del nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari cd Famit, non certo i presupposti costitutivi della fattispecie e la nozione di familiare (cfr. art 5 c. 8 TUI "Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.").
In secondo luogo, occorre individuare la ratio della modifica normativa. Come in parte già anticipato, lo scopo della novella è stato quello di adeguare il diritto interno alla direttiva 2004/38, ma esclusivamente per la necessità di distinguere il titolo di soggiorno dei familiari di cittadini italiani “statici" da quello dei familiari di cittadini italiani "dinamici": ciò al fine di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, consistente nel libero accesso dei titolari in paesi europei non facenti parte dell'accordo Schengen. Lo scopo, pertanto, è stato solo quello di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, introducendo un titolo con un nome diverso: non più carta di soggiorno, ma permesso di soggiorno per motivi di famiglia (cd Famit).
Dalla ratio della norma non emerge, pertanto, lo scopo di incidere e modificare i requisiti sostanziali del rilascio del nuovo titolo (cd. FAMIT), che rimangono appunto quelli di cui al d.lgs. 30/2007. D'altronde una tale ultima modifica non sarebbe stata necessaria per l'attuazione della Direttiva citata (id est limitazione dell'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno). In terzo luogo, va evidenziato che, qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all'art 23 c. 1 bis d.lgs. cit. fosse quella più restrittiva e onerosa del TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, si introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani
(statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell'unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd FAMIT, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007. D'altronde la stessa Corte
Costituzionale con sentenza n 232/2001 ha evidenziato che il familiare del cittadino italiano ha maggior tutela rispetto al familiare dello straniero.
Qualora non si aderisse a questa interpretazione una delle conseguenze sarebbe, ad esempio, che, per ottenere il titolo di soggiorno ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, il discendente diretto extra UE di età inferiore ai 21 anni del coniuge del cittadino italiano statico non potrebbe limitarsi a dimostrare il rapporto di discendenza diretto, l'età, il rapporto di coniugio del familiare o la vivenza a carico - (cfr. art 2 d.lgs. 30/2007),
-
ma dovrebbe dimostrare di essere discendente minorenne o, se maggiorenne, di avere una "invalidità totale" che gli impedisca di sostenersi economicamente, nonché i requisiti reddituali e alloggiativi di cui all'art 29 TUI. In altri termini, avrebbe una posizione equiparata ai familiari di cittadini di paesi terzi e, ingiustificatamente, distinta dal familiare del cittadino italiano dinamico o dal familiare del coniuge del cittadino italiano dinamico.
Fatta questa premessa, tenuto conto delle ragioni del rigetto contenute nel provvedimento opposto e dell'interpretazione della novella legislativa come sopra riportata, è dimostrato che il sig. Pt_1 è convivente della sig.ra Per_1 cittadina italiana, rientrando così nella definizione di “familiare” di cui all'art 23 c. bis d.lgs.
30/2007 che, come anticipato, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo e, in particolare, dall'art 3 c. 2 lett. B d.lgs. 30/2007 che contempla "il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.".
Di conseguenza, la domanda subordinata volta ad accertare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno cd. Famit, ex art. 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, va accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della PA, in ragione del fatto che la presente controversia ha avuto ad oggetto una delle prime applicazioni della novella normativa e della relativa interpretazione, tenuto peraltro conto che la domanda proposta in via principale è stata ritenuta infondata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Torino, 19.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Tiziana Vita De Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 8627/2025 promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Pasquero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del CP_2 pro Controparte_1
tempore;
PARTE CONVENUTA non costituita Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del
21.3.2025 che ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs. 30/2007, in quanto convivente con la sig.ra Per_1 cittadina italiana.
Conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30/2007; - in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 23 co.
1-bis d.lgs. 30/2007; - in via ulteriormente subordinata, adottare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98 ovvero sollevare eccezione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui non prevede i "conviventi legati da una stabile relazione affettiva debitamente registrata" tra i famigliari conviventi che non possono essere espulsi dal territorio nazionale e, all'esito di tale declaratoria, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui a tale disposizione".
Motivi in fatto e in diritto
Il sig. ha impugnato il provvedimento sopraindicato e ha Parte_1
concluso come in epigrafe, allegando di avere una stabile convivenza con la sig.ra
Per 1 dal 2020; di aver sottoscritto in data 29.11.2022 un contratto di convivenza secondo la L.76/2016, trasmesso al comune di CP_1 , con richiesta di iscrizione anagrafica nella famiglia della sig.ra Per_1 di aver ottenuto, a seguito del rifiuto del
Comune, il provvedimento del Tribunale di Torino che in data 17.7.2024 riconosceva il diritto all'iscrizione anagrafica presso la famiglia della convivente;
di aver presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art 10 d.lgs. 30/200 a mezzo Pec, in data 12.2.2023; che la Questura gli comunicava che le domande non potevano essere inoltrate via PEC, evidenziando la necessità di presentarsi presso gli uffici per prendere appuntamento e, contestualmente, dando atto dell'impossibilità di evadere più di 100 istanze alla settimana;
di essersi recato più volte, ma invano, presso gli uffici della PA;
che le criticità organizzative della PA erano ormai un fatto notorio;
che, dopo la decisione del Tribunale del 17.7.2024, "decideva di chiedere un appuntamento per incardinare la propria istanza tramite l'unica modalità effettivamente disponibile, ossia l'invio di un kit postale in data 27/9/2024"; che la sua domanda doveva ritenersi presentata in data 13.2.23 e non in data 27.9.24, atteso che in data 13.2.2023, prima della L. 103/2023, aveva manifestato la volontà di ottenere la carta di soggiorno;
che la richiesta formalizzata in data 27.9.2024, mediante invio di kit postale, si limitava a ribadire l'istanza già “oggetto del procedimento amministrativo avviato con PEC del
13/2/2023, rispetto alla quale l'Amministrazione non ha mai assunto alcun provvedimento formale, limitandosi ad eccepire l'irritualità della forma di presentazione dell'istanza ma allo stesso tempo riconoscendo la difficoltà (rectius: impossibilità) di formalizzare l'istanza attraverso i canali che la stessa Questura riteneva più consoni"; che era unito da una stabile relazione con la cittadina italiana sig.ra Per_1 comprovata da "documentazione ufficiale"; che comunque il provvedimento opposto doveva ritenersi illegittimo anche per il fatto che non aveva valutato i presupposti di cui all'art. 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, come novellato dalla
L.103/2023.
Nonostante la ritualità della notifica, la PA non si è costituita in giudizio.
All'udienza di comparizione, in data 5.12.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riservando il deposito telematico del certificato di stato di famiglia del ricorrente aggiornato. .
*** *******
Preliminarmente occorre individuare la normativa applicabile al caso de quo.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103/2023 (11.8.2023), il diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di cittadini extra UE, familiari di cittadini italiani, è riconosciuto solo se il familiare cittadino italiano ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (cd cittadini italiani dinamici), escludendolo, invece, nel caso di cittadini italiani cd. statici. Prima di tale modifica la carta di soggiorno veniva rilasciata ai cittadini extra UE, familiari di cittadini italiani, a prescindere dalla natura statica o dinamica.
Il ricorrente sostiene che la normativa applicabile è quella precedente alla novella legislativa, in base alle argomentazioni già riportate nel testo della sentenza.
Il Tribunale non ritiene condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine alla norma applicabile.
Il ricorrente ha dedotto che con l'istanza inviata via PEC ha manifestato la volontà di ottenere la carta di soggiorno;
che con la domanda presentata con il kit postale, in data
27.9.2024, ha ribadito un'istanza già oggetto del procedimento amministrativo, avviato con la PEC e in relazione al quale la PA non aveva assunto alcuna decisione, essendosi limitata a rilevare esclusivamente la necessità di presentarsi presso gli uffici della
Questura, riconoscendo pure le proprie difficoltà organizzative.
Con riguardo alla distinzione manifestazione di volontà/formalizzazione della domanda si osserva che tale binomio è assente nella disciplina della fattispecie oggetto di giudizio e, come tale, irrilevante ai fini della decisione (cfr. art 10 dlgs 30/2007 ove si fa esclusivo riferimento alla presentazione della domanda presso la Questura). Tale distinzione è disciplinata dalla legge che regola la domanda di protezione internazionale (cfr. art 26 dlgs 25/2008 "Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti."), ove vengono fissati in capo alla PA termini stringenti, decorrenti dalla manifestazione di volontà, per consentire la formalizzazione della domanda (di protezione internazionale). Neppure condivisibile è l'argomentazione per cui il ricorrente avrebbe tardato nella presentazione della domanda per via delle lunghe code di accesso alla Questura, circostanza costituente fatto notorio. Sul punto si osserva semplicemente che il ricorrente, subito la risposta della Questura alla PEC inviata dal difensore, avrebbe potuto presentare la domanda con il KIT postale, come ha effettivamente fatto, ma circa un anno e mezzo dopo l'invio della PEC. Si osserva ancora che la stessa PA, in risposta alla PEC, aveva già evidenziato tale possibilità di invio con l'affermazione delle "pratiche già calendarizzate dalle Poste" (cfr. doc. 8).
Nemmeno condivisibile è la tesi per cui con la domanda presentata con il kit postale in data 27.9.2024 veniva ribadita un'istanza già oggetto del procedimento amministrativo avviato con la PEC in relazione al quale la PA non aveva assunto alcuna decisione.
Infatti, il ricorrente ripresentando la domanda e non impugnando l'omissione o il silenzio della PA, ha dato avvio a nuovo procedimento amministrativo, culminato con il provvedimento del 21.3.2025, oggetto di impugnazione e di giudizio.
Si ritiene pertanto che la disciplina applicabile al caso de quo sia quella della modifica normativa attuata con la L. 102/2023.
Passando alle ulteriori valutazioni del merito della causa, si osserva che il Questore con il provvedimento opposto ha dichiarato inammissibile la domanda sulla base dei seguenti presupposti:
1.. la qualificazione della convivente del ricorrente, sig.ra Per_1 come cittadina italiana statica;
2. l'inapplicabilità in tal caso della definizione di familiare contenuta nel d.lgs.
30/2007, anche sulla base della Circolare del Ministero dell'Interno ivi richiamata;
3.la conseguente applicabilità della disciplina del TUI e, in particolare, dell'art. 19 c.
2. lett. C, che richiede il rapporto di coniugio.
Dal provvedimento opposto non emerge alcuna contestazione del fatto che la sig.ra
Per_1 sia cittadina italiana e che conviva con il ricorrente, circostanza peraltro provata dal contratto di convivenza ex art 1 L. 76/2016, contenete l'autentica delle sottoscrizioni, nonché dalla decisione del Tribunale di Torino del 23.8.2024 che ha accertato l'effettiva convivenza tra il ricorrente e la sig.ra Per_1 ordinando l'iscrizione del ricorrente nei registri dell'anagrafe e il suo inserimento nello stato di famiglia della sig.ra Per_1 La difesa ha anche depositato certificato dello stato di famiglia della convivente del 5.12.2025 ove risulta iscritto il ricorrente.
Occorre pertanto verificare se a seguito della novella il ricorrente abbia diritto, non alla carta di soggiorno, per le ragioni già espresse, ma al permesso di soggiorno ex art 23
d.lgs. 30/2007, cd. Famit, che la Questura ha escluso, ritenendo che l'art 23 cit. rimandi alla disciplina del TUI.
Il DL 60/2023, convertito con modifiche con la L. 103/2023, ha dato attuazione alla
Direttiva 2004/38, introducendo una differenziazione tra cittadini UE “statici” e
"dinamici". In particolare, l'art 23 c. 1 bis dlgs 30/2007 stabilisce che "Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
Il DL citato introduce, pertanto due categorie: il familiare del cittadino italiano
"statico", cioè che non ha "esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004", e il familiare di cittadino italiano "mobile", cioè che ha esercitato la libera circolazione ai sensi della direttiva citata. Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di evitare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per mancato adeguamento del diritto interno alla legislazione europea. Infatti, il rilascio della carta di soggiorno anche ai familiari di cittadini italiani statici consentiva ai titolari, diversamente dagli altri Stati membri, l'ingresso in paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen, senza alcun provvedimento autorizzatorio (la direttiva 2004/38 stabilisce che i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso dei titolari della carta di soggiorno ex art 10 della medesima direttiva in assenza di visto - cfr. art 5 Direttiva 2004/38).
In conseguenza di detta modifica normativa, ai cittadini italiani mobili continuerà ad essere rilasciata la carta di soggiorno, mentre ai familiari di cittadini italiani statici andrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata di cinque anni.
Preme osservare che il legislatore si è esclusivamente premurato di distinguere il titolo di soggiorno del familiare del cittadino statico da quello del familiare del cittadino dinamico, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti e la disciplina applicabile al neonato titolo di soggiorno.
In particolare, occorre comprendere la nozione di "familiari” contenuta nell'art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007 e individuare la definizione a cui attingere: quella degli artt 2 e 3 del dlgs 30/2007, come sostenuto dalla parte ricorrente, o quella più restrittiva e con requisiti più onerosi del TUI, come sostenuto dalla PA.
Ritiene il Collegio che la nozione non può che essere quella contenuta negli artt. 2 e 3
d.lgs. 30/2007 per tre ragioni.
In primo luogo, seguendo un'interpretazione letterale, va evidenziato che l'art 23 c. 1 bis d.lgs. citato è inserito nell'impianto normativo che disciplina i rapporti familiari tra cittadini extra UE e cittadini UE, tra cui rientrano i cittadini italiani, con la conseguenza che il termine “familiari” ivi contenuto, in assenza di rinvii ad altre disposizioni, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo (il d.lgs. 30/2007). Si osserva che il rinvio, operato nell'ambito dell'art 23 c. 1 bis cit. all'art 5
c. 8 TUI, riguarda esclusivamente le modalità di rilascio del nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari cd Famit, non certo i presupposti costitutivi della fattispecie e la nozione di familiare (cfr. art 5 c. 8 TUI "Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.").
In secondo luogo, occorre individuare la ratio della modifica normativa. Come in parte già anticipato, lo scopo della novella è stato quello di adeguare il diritto interno alla direttiva 2004/38, ma esclusivamente per la necessità di distinguere il titolo di soggiorno dei familiari di cittadini italiani “statici" da quello dei familiari di cittadini italiani "dinamici": ciò al fine di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, consistente nel libero accesso dei titolari in paesi europei non facenti parte dell'accordo Schengen. Lo scopo, pertanto, è stato solo quello di limitare l'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno, introducendo un titolo con un nome diverso: non più carta di soggiorno, ma permesso di soggiorno per motivi di famiglia (cd Famit).
Dalla ratio della norma non emerge, pertanto, lo scopo di incidere e modificare i requisiti sostanziali del rilascio del nuovo titolo (cd. FAMIT), che rimangono appunto quelli di cui al d.lgs. 30/2007. D'altronde una tale ultima modifica non sarebbe stata necessaria per l'attuazione della Direttiva citata (id est limitazione dell'effetto extraterritoriale della carta di soggiorno). In terzo luogo, va evidenziato che, qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all'art 23 c. 1 bis d.lgs. cit. fosse quella più restrittiva e onerosa del TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, si introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani
(statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell'unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall'art 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd FAMIT, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007. D'altronde la stessa Corte
Costituzionale con sentenza n 232/2001 ha evidenziato che il familiare del cittadino italiano ha maggior tutela rispetto al familiare dello straniero.
Qualora non si aderisse a questa interpretazione una delle conseguenze sarebbe, ad esempio, che, per ottenere il titolo di soggiorno ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, il discendente diretto extra UE di età inferiore ai 21 anni del coniuge del cittadino italiano statico non potrebbe limitarsi a dimostrare il rapporto di discendenza diretto, l'età, il rapporto di coniugio del familiare o la vivenza a carico - (cfr. art 2 d.lgs. 30/2007),
-
ma dovrebbe dimostrare di essere discendente minorenne o, se maggiorenne, di avere una "invalidità totale" che gli impedisca di sostenersi economicamente, nonché i requisiti reddituali e alloggiativi di cui all'art 29 TUI. In altri termini, avrebbe una posizione equiparata ai familiari di cittadini di paesi terzi e, ingiustificatamente, distinta dal familiare del cittadino italiano dinamico o dal familiare del coniuge del cittadino italiano dinamico.
Fatta questa premessa, tenuto conto delle ragioni del rigetto contenute nel provvedimento opposto e dell'interpretazione della novella legislativa come sopra riportata, è dimostrato che il sig. Pt_1 è convivente della sig.ra Per_1 cittadina italiana, rientrando così nella definizione di “familiare” di cui all'art 23 c. bis d.lgs.
30/2007 che, come anticipato, non può che riguardare i familiari come definiti dal medesimo impianto normativo e, in particolare, dall'art 3 c. 2 lett. B d.lgs. 30/2007 che contempla "il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.".
Di conseguenza, la domanda subordinata volta ad accertare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno cd. Famit, ex art. 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007, va accolta.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della PA, in ragione del fatto che la presente controversia ha avuto ad oggetto una delle prime applicazioni della novella normativa e della relativa interpretazione, tenuto peraltro conto che la domanda proposta in via principale è stata ritenuta infondata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art 23 c. 1 bis d.lgs. 30/2007.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Torino, 19.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio