Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- della determina recante prot. n. 270/4 del 15 giugno 2024 del Comando provinciale di Gorizia della Legione Carabinieri “UL ZI UL” di rigetto del ricorso gerarchico;
- della lettera prot. n. 206/3-2023 del 27 febbraio 2024 del Comandante della Compagnia Carabinieri di Monfalcone con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero;
nonché per il risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2024 e depositato il giorno stesso il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri ed attualmente in servizio presso la Stazione Carabinieri di Grado, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con i quali l’Arma gli ha comminato la sanzione disciplinare del rimprovero.
La sanzione è stata irrogata sulla seguente contestazione: “ Comandante interinale della Stazione, dopo la segnalazione della scomparsa di […] , con minor senso di responsabilità non formalizzava nell’immediatezza la relativa denuncia differendola alla mattina del giorno successivo e richiedendo con notevole ritardo l’attivazione del Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse [d’ora innanzi “il Piano”]. Inoltre non informava del fatto, per le vie brevi, gli altri organi locali che avrebbero potuto concorrere nell’immediatezza alle ricerche, in violazione degli art. 717 e 732 comma 6 lett. A del TUROM. (In Grado (GO), il 15 e 16 novembre, nel grado di Maresciallo Capo) ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno in forma specifica (“ mediante l’adozione del relativo provvedimento di cancellazione della sanzione disciplinare irrogata […] e della pedissequa annotazione sul foglio matricolare dell’avvenuta cancellazione della predetta sanzione, con comunicazione immediata all’Ufficio competente ”) e per equivalente.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con unico, articolato motivo il ricorrente ha dedotto:
i) la carenza d’istruttoria (e motivazionale) sul rilievo che, anche dopo l’accesso agli atti, non risulterebbe acquisito alla procedura alcun documento o approfondimento istruttorio (le presunte violazioni disciplinari sarebbero state contestate solamente in virtù di quanto a conoscenza dell’Autorità procedente);
ii) la disparità di trattamento, sul rilievo che a un collega, in situazione analoga, non sarebbe stato mosso alcun rimprovero (cfr. pag. 11 e 12 del ricorso).
iii) l’insussistenza degli addebiti contestati;
iv) la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità e alla natura degli addebiti.
6. Quanto all’aspetto sub punto i), occorre rilevare che il dedotto “ errore sul metodo di accertamento ” - che avrebbe caratterizzato l’agire dell’Amministrazione - risulta inconsistente.
Infatti, da un lato, la circostanza che l’Amministrazione abbia proceduto “ in virtù di quanto a conoscenza dell’Autorità procedente ” non è di per sé affatto sintomo di illegittimità, mentre, dall’altro lato - e per quanto si dirà al par. 8 della presente decisione - è sostanzialmente incontestato il nucleo centrale (e rilevante) delle condotte materiali oggetto di valutazione disciplinare. D’altra parte, il ricorrente non ha dimostrato che ulteriori approfondimenti istruttori (in tesi illegittimamente omessi) avrebbero, anche solo in ipotesi, potuto condurre l’Amministrazione ad un diverso complessivo apprezzamento dei fatti addebitati.
7. La contestazione della disparità di trattamento ( sub punto ii)) è manifestamente infondata, considerando che il ricorrente non ha dimostrato la piena sovrapponibilità delle situazioni richiamate a paragone.
Anzi, l’Amministrazione, senza essere ex adverso sul punto efficacemente contestata, ha dedotto che le scomparse cui si è riferito il ricorrente alle pag. 11 e 12 del ricorso (quattro in tutto nei mesi di settembre e di ottobre 2023) erano in realtà situazioni del tutto diverse da quella relativa alla scomparsa del 15 novembre 2023. Trattasi, infatti, di allontanamenti (presumibilmente) volontari di minori non accompagnati e collocati in apposite strutture di accoglienza per i quali, ha ragionevolmente argomentato l’Amministrazione, trattandosi di episodi “ abbastanza frequenti […] normalmente, non vengono attivate tutte le fasi del Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse, limitandosi alla segnalazione dell’allontanamento volontario in banca dati delle Forze di Polizia e alla diramazione dei relativi dati ai servizi esterni ” (cfr. pag. 11 della memoria difensiva dell’Amministrazione depositata in giudizio il 19 aprile 2024).
8. La contestazione degli addebiti disciplinari ( sub punto iii)) - relativamente alla tardiva formalizzazione della denuncia di scomparsa e trasmissione dei modelli del Piano – è infondata.
Il ricorrente, riconoscendo nella sostanza un certo ritardo, ha però dedotto di aver agito correttamente, privilegiando nell’immediatezza l’attività di ricerca, in conformità a quanto previsto, per i casi di scomparsa allarmante dal par. 1.2 del Piano (“ in caso di scomparsa allarmante, la forza dell’ordine che ha ricevuto la segnalazione di scomparsa procede senza indugio all’effettuazione delle prime ed essenziali attività info - investigative di competenza ”).
8.1. Le censure al riguardo sono infondate.
8.2. L’Amministrazione ha ben chiarito che le fasi di avvio del Piano, che individuano quale momento centrale e prioritario la dettagliata e tempestiva redazione della denuncia (par. 1.3. del Piano) e l’immediata e puntuale compilazione dei moduli e allegati specificatamente previsti.
Non si tratta di adempimenti meramente burocratici o di semplice rendicontazione a futura memoria, ma di attività particolarmente utili alla rapida condivisione e diffusione delle informazioni relative allo scomparso, acquisite con dovizia di particolari e dettagli, di modo che le ricerche possano essere attivate nell’immediatezza e coi necessari elementi conoscitivi, coinvolgendo un adeguato quantitativo di forze e mezzi.
8.3. Il ricorrente, invece, contravvenendo a quanto prescritto dal Piano:
-) ha provveduto alla formalizzazione della denuncia soltanto la mattina successiva (precisamente alle ore 9:54 del 16 novembre 2023) alla ricezione della notizia di scomparsa (poco dopo le ore 23 del 15 novembre 2023), ritardando l’attivazione del Piano Provinciale per la ricerca di Persone Scomparse;
-) ha provveduto a compilare gli allegati alla denuncia in modo incompleto e superficiale, provvedendo quindi a trasmetterli con ritardo e solo dopo precisa sollecitazione (gli allegati A-2, A-3, A-4 e A-5, sono stati trasmessi, insieme alla denuncia, soltanto alle ore 13:28 del 16 novembre 2023).
8.4. L’attività info-investigativa posta in essere dal ricorrente nell’immediatezza (par. 1.2 del Piano “ operazioni di ricerca preliminari ”), insieme ad altre unità di personale già sul territorio, per quanto abbia consentito l’acquisizione di alcune informazioni, ha però così impedito l’immediato Coinvolgimento delle Centrali Operative delle altre Forze di Polizia, interessando solamente le pattuglie dipendenti.
D’altra parte la disposizione indicata dal ricorrente a giustificazione del proprio ritardo – in disparte la sua concreta applicabilità al caso concreto - non consente di differire così a lungo la compilazione e trasmissione dell’incartamento, prescrivendo – anche nel caso di “scomparsa allarmante” – che la diffusione delle informazioni avvenga immediatamente, con completezza e altissima priorità (di tempistica e cura nella compilazione della modulistica).
8.5. L’asserzione che il documento più rilevante costituito dall’allegato A-1 era stato trasmesso dal ricorrente con una certa tempestività alle ore 3:39 del giorno 16 novembre 2023, non consente di ritenere correttamente adempiute tutte le attività previste dal par. 1.3 del Piano che, appunto, annovera tra gli atti da compilare e trasmettere immediatamente – in quanto fondamentali e necessari alle successive fasi del Piano - anche la denuncia e gli altri allegati. Sembra il caso allora di rilevare l’oggettivo fondamentale rilievo, ad esempio, dell’allegato A-3 (“ check list dei luoghi frequentati o di avvistamento ”); la difesa erariale ha chiarito l’importanza anche dell’allegato A-5 e l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha pure argomentato – senza essere ex adverso efficacemente contestata - che solo con la seconda (questa volta completa) trasmissione degli atti da parte del ricorrente è stato possibile il pieno ed effettivo coinvolgimento dei Vigili del Fuoco.
8.6. A quest’ultimo riguardo non è rilevante la contestazione del ricorrente solo sulla precisa entità del ritardo nella comunicazione ai Vigili del Fuoco (sul rilievo di una comunicazione telefonica avvenuta alle ore 14:36 del 16 novembre 2023, con la conseguenza che il ritardo nell’allertare i Vigili del Fuoco ammonterebbe a circa 15 ore, invece delle 24 ore ritenute dall’Amministrazione), rimanendo comunque non trascurabile, a fini disciplinari, il tempo del differimento dell’allerta che ha concretizzato quel grave e ingiustificato ritardo costituente l’illecito previsto dagli artt. 717 e 732, comma 6, lett. a), del d.P.R. n. 90/2010.
8.7. Resta da aggiungere che l’ulteriore doglianza di genericità - sul rilievo che gli atti non avrebbero adeguatamente specificato “ quali attività il militare avesse effettivamente compiuto e quali avesse concretamente omesso ” – è manifestamente infondata perché la contestazione è sufficientemente chiara nell’individuare il nucleo centrale dell’addebito (superficialità e ritardo nella compilazione e trasmissione di tutti i modelli previsti dal Piano).
8.8. Le ulteriori deduzioni circa le condotte relative all’attività di c.d. “positioning” e di visione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza - per quanto oggetto di contraddittorio procedimentale e riportate nell’atto del 27 febbraio 2024 in riscontro ad alcune osservazioni del ricorrente - fuoriescono dal perimetro delle condotte rilevanti per la sanzione inflitta. Esse attengono invero ad eventuali diversi profili di imperizia, negligenza e inadeguatezza delle ricerche e attività info-investigative in concreto effettuate che, però, non vengono in rilievo con riferimento ai fatti posti alla base della sanzione qui contestata.
9. L’ultimo profilo di doglianza, relativo alla ritenuta sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità e alla natura degli addebiti ( sub punto iv)), è inammissibile, sia perché – per come formulato - fuoriesce dal sindacato giurisdizionale, sia perché non è stato precisamente dedotto col ricorso gerarchico.
10. Dalle considerazioni che precedono consegue la reiezione del ricorso.
Le spese di lite, per la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo CA de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo CA de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.