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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, OR
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3291/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Toledo 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Toledo 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 2025 90050490 82000 IRPEF-ALTRO 2000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Toledo 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080004938314000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023483953000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140013460539000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010520889000 CANONE ACQUA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170026951043000 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007339834000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...]d'Aversa (CE), Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Indirizzo_2 , presso lo studio dell'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso all'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050490 82/000 notificata in data 13.06.2025, derivante da otto distinte cartelle esattoriali,di pagamento in essa riportate per intervenuta prescrizione del credito portato in esecuzione, per il pagamento della somma complessiva di € 18.489,
Avverso il predetto atto di intimazione di pagamento, la ricorrente propone ricorso per i seguenti
MOTIVI
1) NULLITÁ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
PORTATO IN ESECUZIONE DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN ESSA RIPORTATE –
INESISTENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO.
2) PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER I TRIBUTI LOCALI.
3) PRESCRIZIONE DECENNALE PER I TRIBUTI ERARIALI E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
PER SANZIONI E INTERESSI.
Nel caso di specie, sostiene, non risultando alcun atto interruttivo validamente notificato nel periodo intercorso, i crediti tributari contenuti nelle cartelle esattoriali devono considerarsi integralmente prescritti.
Conclude con al richiesta nel merito di accertare e dichiarare la prescrizione del credito portato in esecuzione dalle cartelle di pagamento in quanto, seppur regolarmente notificate come sostiene il concessionario, sarebbero da considerarsi in ogni caso prescritte per mancato esercizio del diritto nei termini di legge e conseguentemente annullarle con ogni conseguenza di legge, e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050490 82/000 relativamente a tali cartelle per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti;
Condannare parte resistente al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
L'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata dal sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), nella qualità di Procuratore dell'Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, in virtù di procura come da atto separato alla presente e collazionato ad esso, dall'Avv. Difensore_2
, In merito alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, si deduce come la domanda sia assolutamente infondata atteso la rituale notifica di atti interruttivi come si evince dalla documentazione depositata, pertanto l'opposizione andrà dichiarata inammissibile, eccepisce che la notifica di atti, avvisi, cartelle, ecc. interrompe il termine di prescrizione che comincia a decorrere ex novo.
Conclude con al richiesta di Rigettare la domanda poiché infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore attributario, per fattone anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Cassazione (sent. 20476/2025) ha chiarito che l'avviso intimazione non impugnato “cristallizza” la pretesa tributaria non è più possibile contestare vizi delle cartelle né la prescrizione successivamente.
La Corte di Cassazione ha risolto la questione richiamando un principio cardine del processo tributario: la non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo per mancata contestazione. Questo meccanismo processuale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, impedisce al contribuente di sollevare eccezioni relative a vizi dell'atto presupposto quando ha omesso di impugnare tempestivamente l'atto che ne costituisce l'immediata derivazione.
Nel caso dell'intimazione di pagamento, la Suprema Corte ha chiarito che l'atto deve considerarsi equiparato all'avviso di mora originariamente previsto dall'articolo 46 del DPR 602/1973. Conseguentemente, risulta riconducibile agli atti tassativamente elencati nell'articolo 19 del D.Lgs 546/1992, specificamente alla lettera e) che contempla appunto l'avviso di mora.
La ratio di questa interpretazione si fonda su un'analisi funzionale piuttosto che meramente letterale della normativa. L'intimazione, infatti, assolve alla medesima funzione dell'abrogato avviso di mora: informare il contribuente che, decorso il termine per l'adempimento spontaneo, si procederà all'esecuzione forzata. Una finalità che, secondo i giudici di legittimità, non può essere elusa attraverso argomentazioni di carattere formalistico.
L'Agenzia della riscossione ha versato in atti le notifica delle seguenti Intimazioni di pagamento:
1. Intimazione di Pagamento n. 02820139008000844000 (All. 10.00 e ss);
2. Intimazione di Pagamento n.
02820179007501909000 (All. 15.00 e ss);
3. Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All.
20.00 e ss); Cartella n. 02820120023483953000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820179014129266000
(All. 16.00 e ss);
2. Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss); Cartella n.
02820140013460539000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820199000047719000 (All. 19.00 e ss); Cartella nn. 02820160010520889000, 02820170026951043000 e 02820190007339834000: . Intimazione di
Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss) Cartella n. 02820130025278735000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820189010929140000 (All. 17.00 e ss) . Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in E.
2000,00 oltre Cap e Iva con attribuzione al procuratore antistatrio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, OR
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3291/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Toledo 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Toledo 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 2025 90050490 82000 IRPEF-ALTRO 2000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Toledo 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080004938314000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023483953000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140013460539000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010520889000 CANONE ACQUA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170026951043000 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190007339834000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...]d'Aversa (CE), Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Indirizzo_2 , presso lo studio dell'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso all'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050490 82/000 notificata in data 13.06.2025, derivante da otto distinte cartelle esattoriali,di pagamento in essa riportate per intervenuta prescrizione del credito portato in esecuzione, per il pagamento della somma complessiva di € 18.489,
Avverso il predetto atto di intimazione di pagamento, la ricorrente propone ricorso per i seguenti
MOTIVI
1) NULLITÁ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
PORTATO IN ESECUZIONE DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN ESSA RIPORTATE –
INESISTENZA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO.
2) PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER I TRIBUTI LOCALI.
3) PRESCRIZIONE DECENNALE PER I TRIBUTI ERARIALI E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
PER SANZIONI E INTERESSI.
Nel caso di specie, sostiene, non risultando alcun atto interruttivo validamente notificato nel periodo intercorso, i crediti tributari contenuti nelle cartelle esattoriali devono considerarsi integralmente prescritti.
Conclude con al richiesta nel merito di accertare e dichiarare la prescrizione del credito portato in esecuzione dalle cartelle di pagamento in quanto, seppur regolarmente notificate come sostiene il concessionario, sarebbero da considerarsi in ogni caso prescritte per mancato esercizio del diritto nei termini di legge e conseguentemente annullarle con ogni conseguenza di legge, e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050490 82/000 relativamente a tali cartelle per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti;
Condannare parte resistente al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
L'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata dal sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), nella qualità di Procuratore dell'Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, in virtù di procura come da atto separato alla presente e collazionato ad esso, dall'Avv. Difensore_2
, In merito alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, si deduce come la domanda sia assolutamente infondata atteso la rituale notifica di atti interruttivi come si evince dalla documentazione depositata, pertanto l'opposizione andrà dichiarata inammissibile, eccepisce che la notifica di atti, avvisi, cartelle, ecc. interrompe il termine di prescrizione che comincia a decorrere ex novo.
Conclude con al richiesta di Rigettare la domanda poiché infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore attributario, per fattone anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Cassazione (sent. 20476/2025) ha chiarito che l'avviso intimazione non impugnato “cristallizza” la pretesa tributaria non è più possibile contestare vizi delle cartelle né la prescrizione successivamente.
La Corte di Cassazione ha risolto la questione richiamando un principio cardine del processo tributario: la non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo per mancata contestazione. Questo meccanismo processuale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, impedisce al contribuente di sollevare eccezioni relative a vizi dell'atto presupposto quando ha omesso di impugnare tempestivamente l'atto che ne costituisce l'immediata derivazione.
Nel caso dell'intimazione di pagamento, la Suprema Corte ha chiarito che l'atto deve considerarsi equiparato all'avviso di mora originariamente previsto dall'articolo 46 del DPR 602/1973. Conseguentemente, risulta riconducibile agli atti tassativamente elencati nell'articolo 19 del D.Lgs 546/1992, specificamente alla lettera e) che contempla appunto l'avviso di mora.
La ratio di questa interpretazione si fonda su un'analisi funzionale piuttosto che meramente letterale della normativa. L'intimazione, infatti, assolve alla medesima funzione dell'abrogato avviso di mora: informare il contribuente che, decorso il termine per l'adempimento spontaneo, si procederà all'esecuzione forzata. Una finalità che, secondo i giudici di legittimità, non può essere elusa attraverso argomentazioni di carattere formalistico.
L'Agenzia della riscossione ha versato in atti le notifica delle seguenti Intimazioni di pagamento:
1. Intimazione di Pagamento n. 02820139008000844000 (All. 10.00 e ss);
2. Intimazione di Pagamento n.
02820179007501909000 (All. 15.00 e ss);
3. Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All.
20.00 e ss); Cartella n. 02820120023483953000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820179014129266000
(All. 16.00 e ss);
2. Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss); Cartella n.
02820140013460539000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820199000047719000 (All. 19.00 e ss); Cartella nn. 02820160010520889000, 02820170026951043000 e 02820190007339834000: . Intimazione di
Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss) Cartella n. 02820130025278735000: 1. Intimazione di Pagamento n. 02820189010929140000 (All. 17.00 e ss) . Intimazione di Pagamento n. 02820229004302313000 (All. 20.00 e ss).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in E.
2000,00 oltre Cap e Iva con attribuzione al procuratore antistatrio.