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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4993/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/08/2024 proposto da (difesa dall'avv. Silvana Cannizzaro) Parte_1 nei confronti di e di (difese da Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
• In via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420249007848788000 notificata tramite raccomandata in data 10.09.2024 dall' Controparte_3
perché fondata sulle Cartelle n. 0942016000203887000, notificata il 31/03/2016
[...]
IRPEF 2012 CON SANZIONI ED INTERESSI ED IVA 2012 E RELATIVI INTERESSI E
SANZIONI; Cartella n. 09420180004730576000, notificata il 27/07/2018 RITENUTE
Cartella n. Controparte_4
0942019000609574000, notificata il 15/01/2020 RITENUTE Controparte_5
2015 Cartella n.
[...] Controparte_4
1 09420200004188415000, notificata il 24/10/2022 RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE E
REGIONALE IRPEF 2016
CON SANZIONI ED INTERESSI;
Cartella n. 0942022001762981000, notificata il 10/08/2022
RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE E IRPEF 2017 CON SANZIONI ED CP_5
INTERESSI, da considerarsi illegittima alla luce dei motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto legale distrattario.
Parte ricorrente deduceva che: la causa riguardava l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle 1) Cartella n.
0942016000203887000, notificata il 31/03/2016 IRPEF 2012 CON SANZIONI ED
INTERESSI ED IVA 2012 E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI;
2) Cartella n. 09420180004730576000, notificata il 27/07/2018 RITENUTE
[...]
Controparte_4
3) Cartella n. 0942019000609574000, notificata il 15/01/2020 RITENUTE
[...]
2016 D Controparte_5 CP_4 CP_4
4) Cartella n. 09420200004188415000, notificata il 24/10/2022 RITENUTE ADDIZIONALE
2016 Controparte_5 Controparte_4
5) Cartella n. 0942022001762981000, notificata il 10/08/2022 RITENUTE
[...]
2017 D Controparte_5 CP_4 CP_4
Importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi € 16.831,68.;
i tributi erano prescritti;
le notifiche delle cartelle erano nulle .
L' e l' si costituivano ed eccepivano : Controparte_1 Controparte_2
il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda .
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda difetta della giurisdizione del giudice ordinario.
La causa concerne la contestazione portata ad una intimazione di pagamento in relazione ad alcune cartelle di evidente e pacifico oggetto tributario.
E' preliminare la questione di giurisdizione eccepita dalla parte resistente
Va dunque esaminata la giurisdizione .
Ad avviso del decidente la causa appartiene alla giurisdizione tributaria .
Anche di recente si è ribadito in sede di giurisdizione di legittimità :
< In applicazione degli esposti principi, si è precisato che ricade nella cognizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che
2 è atto prodromico all'esecuzione (Cass., S. U, n. 8770/2016), nonché l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento e la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (Cass., S.U., n. 16986 del 2020; conf. Cass.
n.32539/2024).
Si è anche detto che la controversia relativa all'impugnazione da parte del contribuente di un'intimazione di pagamento non rientra tra quelle riguardanti< gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 >, per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario (Cass., Sez. U, n. 26817/2024).
Inoltre, in materia di tasse automobilistiche, una risalente pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto l'impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie del "sollecito di pagamento", quale atto che precede l'esecuzione ed è assimilabile all'avviso di mora, la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del d.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007). In quel caso le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.> così Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 8069 del 2025.
In ragione di tale consolidato principio la causa appartiene alla giurisdizione tributaria.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza sulla questione in rito e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenuto conto della difesa di più parti .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4993/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/08/2024 proposto da (difesa dall'avv. Silvana Cannizzaro) Parte_1 nei confronti di e di (difese da Avvocatura Controparte_1 Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente ,
così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
• In via principale, accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420249007848788000 notificata tramite raccomandata in data 10.09.2024 dall' Controparte_3
perché fondata sulle Cartelle n. 0942016000203887000, notificata il 31/03/2016
[...]
IRPEF 2012 CON SANZIONI ED INTERESSI ED IVA 2012 E RELATIVI INTERESSI E
SANZIONI; Cartella n. 09420180004730576000, notificata il 27/07/2018 RITENUTE
Cartella n. Controparte_4
0942019000609574000, notificata il 15/01/2020 RITENUTE Controparte_5
2015 Cartella n.
[...] Controparte_4
1 09420200004188415000, notificata il 24/10/2022 RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE E
REGIONALE IRPEF 2016
CON SANZIONI ED INTERESSI;
Cartella n. 0942022001762981000, notificata il 10/08/2022
RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE E IRPEF 2017 CON SANZIONI ED CP_5
INTERESSI, da considerarsi illegittima alla luce dei motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto legale distrattario.
Parte ricorrente deduceva che: la causa riguardava l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle 1) Cartella n.
0942016000203887000, notificata il 31/03/2016 IRPEF 2012 CON SANZIONI ED
INTERESSI ED IVA 2012 E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI;
2) Cartella n. 09420180004730576000, notificata il 27/07/2018 RITENUTE
[...]
Controparte_4
3) Cartella n. 0942019000609574000, notificata il 15/01/2020 RITENUTE
[...]
2016 D Controparte_5 CP_4 CP_4
4) Cartella n. 09420200004188415000, notificata il 24/10/2022 RITENUTE ADDIZIONALE
2016 Controparte_5 Controparte_4
5) Cartella n. 0942022001762981000, notificata il 10/08/2022 RITENUTE
[...]
2017 D Controparte_5 CP_4 CP_4
Importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi € 16.831,68.;
i tributi erano prescritti;
le notifiche delle cartelle erano nulle .
L' e l' si costituivano ed eccepivano : Controparte_1 Controparte_2
il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della domanda .
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda difetta della giurisdizione del giudice ordinario.
La causa concerne la contestazione portata ad una intimazione di pagamento in relazione ad alcune cartelle di evidente e pacifico oggetto tributario.
E' preliminare la questione di giurisdizione eccepita dalla parte resistente
Va dunque esaminata la giurisdizione .
Ad avviso del decidente la causa appartiene alla giurisdizione tributaria .
Anche di recente si è ribadito in sede di giurisdizione di legittimità :
< In applicazione degli esposti principi, si è precisato che ricade nella cognizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che
2 è atto prodromico all'esecuzione (Cass., S. U, n. 8770/2016), nonché l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento e la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (Cass., S.U., n. 16986 del 2020; conf. Cass.
n.32539/2024).
Si è anche detto che la controversia relativa all'impugnazione da parte del contribuente di un'intimazione di pagamento non rientra tra quelle riguardanti< gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 >, per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario (Cass., Sez. U, n. 26817/2024).
Inoltre, in materia di tasse automobilistiche, una risalente pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto l'impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie del "sollecito di pagamento", quale atto che precede l'esecuzione ed è assimilabile all'avviso di mora, la cui impugnabilità è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del d.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007). In quel caso le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.> così Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 8069 del 2025.
In ragione di tale consolidato principio la causa appartiene alla giurisdizione tributaria.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza sulla questione in rito e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , tenuto conto della difesa di più parti .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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