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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17851 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN OS, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di
[...] Parte_5 Persona_1
anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_5 minori e , tutti elettivamente domiciliati Persona_2 Persona_3 in Roma via delle Milizie n. 9, presso e nello studio degli Avv. Carmelo Pirrone e Paride
Sforza, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attori e
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
1.1. Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici, evocando in giudizio il
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di: Controparte_1
«accertata e dichiarata la responsabilità del nella causazione della Controparte_2 morte del sig. avvenuta in data 31 marzo 2019 per le causali di cui in Persona_1
1 2
premessa, condannare lo stesso al ristoro delle lesioni patite dagli eredi del defunto sig. Per_1
, nella seguente misura:
[...]
- in favore della sig.ra € 284.394,30; Parte_1
- in favore della sig.ra € 274.587,60; Parte_2
- in favore del sig. € 274.587,60 in proprio, nonché € 166.713,90 quale Parte_5 genitore esercente la potestà sulla minore ed € 166.713,90 quale genitore esercente Persona_2 la potestà sul minore : Persona_3
- in favore della sig.ra € 147.100,50; Parte_3
- in favore del sig. € 156.907,20 Parte_4 per un totale di € 1.471.005,00, oltre alla somma dovuta iure hereditatis. per il danno terminale, da valutarsi secondo le indicazioni in premessa, e il danno catastrofale da valutarsi equitativamente, o in quella maggiore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione».
A motivo di tali domande, hanno esposto che:
- il prossimo congiunto sig. , mentre detenuto presso la Casa Persona_1
Circondariale di Viterbo, la sera del 29 marzo 2019 veniva aggredito dal compagno di cella sig. ; Persona_4
- in particolare, come successivamente emerso dalle indagini avviate dall'Autorità
Giudiziaria, il , intorno alle ore 22:00 circa, in preda ad un accesso di rabbia Per_4 innescato da futili motivi colpiva ripetutamente al capo il sig. con lo sgabello di Per_1 legno presente nella cella;
- allertato il soccorso medico, il sig. veniva trasportato con urgenza Per_1 all'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove decedeva alle ore 03:30 della stessa notte successivo, a causa del violento traumatismo cranio-encefalico, compatibile con ripetuti impatti della testa, contro un corpo contundente.
Tanto esposto, gli attori hanno evidenziato che, dagli esiti delle indagini preliminari attivate dall'Autorità giudiziaria, fossero parimenti emersi profili di evidente corresponsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nella causazione dell'evento, in quanto:
- il Singh era stato tratto in arresto in data 14 febbraio 2019, per tentato omicidio, e condotto nella Casa Circondariale di Civitavecchia;
- il giorno successivo aveva aggredito il proprio compagno di cella sig. Per_5 sempre colpendolo sul cranio con lo sgabello presente in loco, e aveva inoltre
[...]
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aggredito ed afferrato per il collo l'assistente di polizia penitenziaria;
Testimone_1
- sottoposto a TSO e dimesso in data 19 febbraio 2019, in pari data era stato trasferito
“per motivi di ordine e sicurezza” al Carcere di Viterbo;
- all'ingresso nel nuovo istituto il era stato sottoposto a visita medica dal Per_4 medico di turno dott. la visita era esitata in segnalazione del detenuto al Per_6 medico psichiatra e allo psicologo in servizio presso l'Istituto penitenziario;
- in data 20 febbraio la psichiatra dott.ssa Quatrale aveva sottoposto a visita il e, Per_4 considerando i precedenti episodi di aggressività auto ed eterodiretta, aveva proposto di trattare il detenuto in regime di “grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo”;
- in pari data tale proposta era stata confermata dalla dott.ssa psicologa, che Per_7 aveva evidenziato sussistere un alto rischio sia di suicidio, sia di atti di violenza eterodiretta;
- disposto il collocamento del in stanza di pernottamento da solo, presso il Per_4
Reparto Osservazione e Transito, nuovamente in data 23 febbraio 2019 il detenuto si era reso protagonista di un nuovo episodio di aggressività, scagliando lo sgabello di legno contro le sbarre della propria cella e lanciandone i pezzi nel corridoio, all'indirizzo di altro detenuto lavorante, reo (a suo dire) di non avere risposto alle sue richieste;
- all'esito delle visite psichiatriche del 1° marzo e del 5 marzo, la dott.ssa Quatrale aveva confermato “la grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo”.
Nonostante tali precedenti e in violazione delle prescrizioni trattamentali in vigore, in data 12 marzo 2019 il Capo Reparto del Padiglione D-1 disponeva, motu proprio e senza consultare preventivamente la competente equipe multidisciplinare, il trasferimento del
Singh alla Sezione 2^, camera di pernottamento n. 11, già occupata dal sig. Per_1
.
[...]
Tale trasferimento non veniva comunicato ai medici e psicologi in servizio presso l'Istituto penitenziario e alla equipe multidisciplinare neanche a cose fatte, e nello specifico in sede di riunione della equipe del successivo 13 marzo 2019, ove peraltro veniva confermato il trattamento già disposto per il sig. , con applicazione del regime di Per_4 grandissima sorveglianza medico-custodiale.
In data 27 marzo 2019 la psicologa ASL di servizio presso l'Istituto Carcerario, all'esito del colloquio psicologico con il , riportava testualmente (nel diario clinico Per_4 del detenuto): «non sono mutate le condizioni psicopatologiche in atto. Si può dedurre una
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personalità con modificazioni umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata. Si conferma la grandissima sorveglianza”.
Tali prescrizioni venivano recepite dalla stessa equipe multidisciplinare nella riunione del 29 marzo 2019, tenutasi qualche ora prima dell'evento omicidiario per cui è contendere;
in quella sede la equipe, preso atto delle indicazioni della psicologa e dell'ultima relazione del medico psichiatra, confermava il regime trattamentale in atto, peraltro ignorando che il detenuto non si trovasse più in camera di pernottamento da solo, bensì fosse stato trasferito, dal 12 marzo precedente, in cella condivisa con altro detenuto.
Tanto esposto in fatto, le parti attrici hanno ravvisato, nella condotta tenuta nell'occorso dalla Casa Circondariale, gli estremi di responsabilità ex art. 2043 c.c. per grave negligenza ed imprudenza, essendosi neglette le indicazioni della componente medico-psichiatrica e degli psicologi di riferimento, nonché traibili dalla stessa storia personale, carceraria e clinica del detenuto , che tutte deponevano per l'elevata Per_4 pericolosità sociale del detenuto e che avrebbero imposto di procrastinare il collocamento in cella singola.
Ancora, la difesa attrice ha evidenziato che l' non avesse comunque Parte_6 neppure assicurato, in pratica, la grandissima sorveglianza indicata dalla equipe multidisciplinare, per l'assenza di strumenti di videosorveglianza all'interno delle celle, nonché di idonea vigilanza e di personale assistente al momento del fatto, infine per il tardivo soccorso prestato alla vittima dell'aggressione.
Per tali ragioni, gli attori hanno chiesto di essere risarciti sia del danno sofferto iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con il defunto sig. , sia, quali eredi, Per_1 del danno terminale e catastrofale sofferto, dal medesimo sig. , all'esito del Per_1 gravissimo evento lesivo sofferto, fino al momento della morte.
1.2. Attivato il contraddittorio, il Ministero convenuto ha disquisito sulle esatte tempistiche in cui si sarebbe consumata l'aggressione del sig. , da parte del Per_1 compagno di cella , e ha sostenuto: (a) che l'omicida fosse stato sottoposto a Persona_4 regolari visiti specialistiche e psichiatriche, nonché preso in carico da una equipe multidisciplinare, vista la sua storia clinica e di intenti di autosoppressione e/o di natura suicidaria;
(b) che l'Amministrazione avesse correttamente agito, in osservanza delle prescrizioni anche amministrative applicabili al caso di specie, reputandosi opportuno interrompere l'isolamento notturno cui soggetto il , onde ovviare al pericolo di gesti Per_4
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autolesivi; (c) che all'esito del collocamento in cella condivisa, il detenuto non aveva dato segni di aggressività, né erano emerse criticità nel rapporto con il compagno sig. ; Per_1
(d) che conseguentemente l'evento occorso fosse imputabile esclusivamente alla condotta del , che si era reso “responsabile di una repentina e violenta aggressione improvvisa nei Per_4 confronti del compagno di cella”.
1.3. All'esito dell'assegnazione delle memorie per appendice scritta all'udienza di trattazione, la difese hanno ulteriormente interloquito in ordine alle questioni discusse in giudizio;
la materia controversa è rimasta sostanzialmente invariata. La causa è stata istruita previa acquisizione della documentazione offerta hinc et inde, e mercé la prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, nei limiti in cui ammessa. All'esito è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Merito della lite
2.1. La domanda di risarcimento avanzata dalle parti attrici è fondata e deve essere accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito considerato.
2.2. in fatto
Dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale raccolta nel presente giudizio, oltreché nel corso del procedimento penale intentato a carico del sig. (v. Persona_4 trascrizioni delle deposizioni testimoniali nel p.p. 1191/2019 r.g.n.r., Tribunale di
Viterbo, all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) si evince quanto segue:
- , tratto in arresto per tentato omicidio, veniva condotto presso la Casa Persona_4
Circondariale di Civitavecchia in data 14 febbraio 2019 (v. in particolare la relazione della Casa Circondariale di Viterbo - Ufficio del Direttore, all. 1 alla citazione, nonché la nota della stessa Casa Circondariale con allegati, doc. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- sottoposto a visita medica quale nuovo giunto, evidenziava immediatamente segni di rilevanza clinico-psichiatrica, giacché il medico di turno presso l'Istituto carcerario prescriveva “grande sorveglianza”, “in attesa di visita psichiatrica” (v. diario clinico allegato alla nota DAP del 3-9-2020, all. 3 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- già il giorno successivo, 15 febbraio 2019, il si rendeva autore di un grave Per_4 fatto di violenza intramuraria, ai danni del compagno di cella sig. in Persona_5 particolare, “improvvisamente e senza motivo” aggrediva il colpendolo più Per_5
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volte alla testa con lo sgabello in dotazione alla camera di pernottamento (v. la comunicazione di notizia di reato, pag. 12 e ss. all. A, a corredo della nota della Casa
Circondariale di Viterbo all. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura), esattamente come poi accaduto, a circa un mese e mezzo di distanza, con il sig. ; Per_1
- nell'occorso sopraggiungevano gli assistenti di Polizia Penitenziaria, per “sottrarre il alla furia del e trascinarlo fuori dalla stanza” (così testualmente nella Per_5 Per_4 comunicazione di notizia di reato, sopra citata); tuttavia, anche uno degli Assistenti veniva aggredito dal Singh: in particolare quest'ultimo, attraverso le sbarre, lo afferrava al collo e lo strattonava, facendolo sbattere sulla porta, fino a quando liberato da altro personale;
- lo stesso giorno del 15 febbraio 2019, in stato di evidente disforia e di agitazione psicomotoria (v. il diario clinico allegato alla nota DAP doc. 3 cit.), e rifiutando “ogni trattamento e intervento farmacologico”, il veniva quindi sottoposto a TSO presso Per_4
l'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove resta ricoverato fino al 19 febbraio 2019; gli veniva prescritta e somministrata una terapia farmacologica di contenimento, mediante stabilizzanti timici, neurolettici e benzodiazepine (v. la scheda di dimissione sempre tra gli allegati al doc. 3 comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- con provvedimento del Provveditorato Regionale - D.A.P. del 19 febbraio 2019, veniva disposto il trasferimento del detenuto dalla Casa Circondariale di Civitavecchia al Carcere di Viterbo “per motivi di ordine e sicurezza”, e nello specifico a motivo della
“compiuta aggressione sia nei confronti del compagno di stanza che del Persona_5 personale di Polizia Penitenziaria ivi operante” (così testualmente;
v. all.9 alla citazione);
- giunto in pari data al Carcere di Viterbo, veniva sottoposto a visita dal medico di turno (psichiatra) dott. in data 19 febbraio 2019, risulta annotato sul diario Per_6 clinico (all'esito della visita psichiatrica): “soggetto con possibile disturbo esplosivo di personalità, a marcato rischio di eteroaggressività” (v. il diario clinico, tra gli allegati alla nota DAP doc. 3 cit.);
- la presenza di evidenti indici di pericolosità a carico del detenuto, e di alto rischio sia di gesti anti-conservativi, che di gesti etero-aggressivi, risulta segnalata anche nella scheda di valutazione del livello di rischio compilata all'ingresso nell'Istituto dalla psicologa convenzionata ASL (come anche riportato nella relazione della Direzione della
Casa Circondariale, all. 3 alla citazione);
- in data 20 febbraio 2019 il detenuto veniva sottoposto dalla dott.ssa (psichiatra
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U.O.S. Medicina Penitenziaria Territoriale) AN Quatrale a “visita psichiatrica richiesta con urgenza”; nel diario clinico si legge: “dati i precedenti di aggressività auto ed eterodiretta, visto il recente ricovero in ambiente psichiatrico, si consiglia Grandissima
Sorveglianza e collocazione in camera di pernottamento da solo. Si pone all'attenzione dell'Area trattamentale e si richiedono colloqui con lo psicologo”; risulta altresì prescritta la privazione di oggetti “taglienti”;
- il giorno successivo, 21 febbraio 2019, una ulteriore visita psichiatrica portava a confermare le risultanze e le indicazioni della visita del giorno precedente;
- in data 23 febbraio 2019 il nuovamente si rendeva colpevole di ulteriore Per_4 episodio di aggressività e violenza, in ambito intramurario: in particolare, “innervosito”
(a suo stesso dire) dall'atteggiamento di un detenuto lavorante nell'Istituto, che non avrebbe risposto ad alcune sue domande, “rompe[va] lo sgabello contro il cancello della propria stanza, lanciandone alcune parti nel corridoio, senza colpire persone” (v. la relazione della Direzione del Carcere di Viterbo, all. 1 alla citazione): tale fatto conduceva il
Consiglio di Disciplina ad irrogare, in data 15 marzo 2019, la sanzione disciplinare di 10 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive;
- in data 1° marzo 2019, all'esito di colloquio clinico, il personale U.O.C. Psicologia della riportava, in apposita relazione (v. sempre tra gli allegati al doc. 3 alla Parte_7 comparsa di costituzione dell'Avvocatura): “il paziente è stato chiamato a colloquio clinico per valutazione caso. Si presenta disponibile e corretto inizialmente, poi improvvisamente ha sbalzi di umore così repentini, che pone in essere una mimica e gestualità aggressiva, con cambiamento somatico. Anche se durante il colloquio cinico appare orientato nei parametri spazio-temporali, evidenzia una parziale lucidità e non sempre il pensiero e congruo alla situazione [..] la valutazione clinica, in considerazione degli aspetti psicopatologici in atto, fa ritenere opportuna la Grandissima Sorveglianza”;
- in data 5 marzo 2019 la psichiatra, dott.ssa Quatrale, riporta sul diario clinico: “si conferma Grandissima Sorveglianza in camera di pernottamento da solo”;
- in data 27 marzo 2019, ossia due giorni prima dell'evento, la psicologa dott.ssa
[...]
Per_
, della U.O.C. Psicologia - ASL di Viterbo, all'esito del colloquio clinico così si esprimeva: «non sono mutate le condizioni psicopatologiche in atto. Si può dedurre una personalità con modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata. Si conferma la grandissima sorveglianza» (v. tra gli allegati alla nota DAP del 3 settembre 2020, prot. 9276, all. 3 alla comparsa di
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costituzione dell'Avvocatura).
Nonostante la storia clinica e carceraria del detenuto, così come sopra riassunta e documentata al suo fascicolo personale, e ad onta del fatto che si trattasse di soggetto chiaramente affetto da patologie psichiche di rilevanza psichiatrica, che lo esponevano ad elevato rischio di gesti non solo autolesivi, ma anche etero-aggressivi, in data 12 marzo 2019 la Casa Circondariale, accondiscendendo alle richieste dell'interessato, ne disponeva il trasferimento dal Reparto di Osservazione e Transito - ove inizialmente ristretto in cella singola - al Padiglione D-1, Sezione II^, camera di pernottamento n. 11, già occupata dal sig. . Per_1
Tale scelta trattamentale, non concertata ex ante (come pacifico e non controverso, comunque riportato nella relazione del Direttore del Carcere all. 3 alla citazione ed infine ammesso dal personale direttamente interessato e coinvolto) con i referenti medici, psichiatri, psicologi, comportamentalisti in servizio presso l' , né con la stessa Pt_6 equipe multidisciplinare che, diversamente, avrebbe dovuto occuparsi di personalizzare e calibrare il trattamento intramurario sulla scorta delle effettive condizioni fisiopsichiche del detenuto e delle correlate esigenze di custodia, cura e sicurezza, da garantire allo stesso e all'intero ambiente carcerario, non veniva neppure successivamente comunicata alla equipe, come emerge distintamente sia dalla prova testimoniale, che dalla documentazione in atti.
In particolare, l'equipe teneva nel periodo due riunioni, in data 13 marzo 2019 e lo stesso 29 marzo 2019: in quel contesto, preso atto degli esiti delle visite psichiatriche e dei colloqui psicologici operati dalla dott.ssa Quatrale (psichiatra) e dalla dott.ssa
[...]
Per_
(psicologa), ove rispettivamente proposta “grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo” (v. l'annotazione sul diario clinico in data 5 marzo 2019, a firma della psichiatra dott.ssa Quatrale, sopra richiamata) e ove segnalato non essere “mutate le condizioni psicopatologiche in atto”, trattandosi di “personalità con modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata” (v. la relazione destinata al Direttore dell'Area Trattamentale, a firma della psicologa dott.ssa
in data 27 marzo 2019, già sopra citata), la equipe semplicemente si limitava a Per_8 confermare le modalità del trattamento in essere, ignorando però che, dal 12 marzo precedente, il fosse stato trasferito in cella condivisa con altro detenuto. Per_4
Tanto è riportato dal dott. Responsabile UOS di Medicina Persona_9
Penitenziaria Territoriale, nella relazione destinata al Direttore del Carcere (tra gli all. 8
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alla citazione), ove si legge:
«durante la riunione dell'equipe multidisciplinare del 29/03 da me presieduta in Sua assenza non è stata affatto discussa la allocazione del detenuto . Questo risulta al Per_4 sottoscritto ma viene anche confermato dalla psichiatra e dal funzionario giuridico pedagogico da me sentite in merito. Si è invece discusso sul recente comportamento apparentemente “tranquillo” del detenuto , ma, vista l'ultima e recentissima Per_4 valutazione del 27/03 della psicologa dott.ssa che ne valutava l'umore come Per_8 instabile “con possibili modificazioni dirompenti, difficilmente controllabili”, si decideva di confermare la Grandissima Sorveglianza.
Giova ricordare comunque che il cambiamento di allocazione del detenuto da cella singola a cella con compagno avveniva in data 12 marzo, senza che ne fosse data notizia o che fosse stato concordato con l'Area Sanitaria, né tantomeno tale cambiamento di allocazione veniva discusso il giorno successivo 13 marzo, durante la riunione di staff multidisciplinare da Lei presieduta e dove io stesso ero presente».
In perfetta concordanza, sono:
- la relazione dell'Ispettore (tra gli all. 8 cit.), ove si legge: «Sulla base Controparte_3 della memoria del confronto interdisciplinare, lo scrivente ricorda che il detenuto , Persona_4 valutata la relazione della psicologa dott.ssa ovvero della condizione Per_8 psicopatologica non mutata rispetto alla precedente analisi, e visti i precedenti gesti autolesivi, veniva confermata la grandissima sorveglianza, nell'attesa di una valutazione aggiornata dello psichiatra. [..] ricordo genericamente di uno spostamento ai piani del detenuto ed escludo che l'equipe abbia discusso sull'ubicazione in camera singola o con altro detenuto»;
- l'informativa del Funzionario Giuridico Pedagogico (all. 8 cit.), Persona_10 altra componente della equipe, ove si legge «di sicuro l'equipe non ha trattato l'aspetto relativo all'allocazione da solo o con altro compagno»;
- la nota della dott.ssa Quatrale (all. 8 cit.), il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale, ove si legge: «Si conferma che, durante la riunione dell'equipe multidisciplinare del 29/03/2019, presieduta dal Responsabile UOS Medicina Penitenziaria dott. Persona_9 non è stata affatto discussa l'allocazione del detenuto »; Persona_4
- la testimonianza della dott.ssa Quatrale e della dott.ssa , raccolte nel Per_8 presente giudizio (così la dott.ssa Quatrale: «non ero a conoscenza del trasferimento del
in cella con altro detenuto. L'ho saputo soltanto dopo che era avvenuto l'omicidio del Per_4
; nelle riunioni di cui mi dice non si è discusso della allocazione del in cella con Per_1 Per_4
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altro detenuto»);
- la testimonianza dello stesso Ispettore che, motu proprio (come sembrerebbe evincersi dalla relazione del Direttore del Carcere, all. 3 alla citazione) o per ordine del superiore
(come sostenuto in giudizio), disponeva il trasferimento del Singh presso il Settore a cui preposto, in cella condivisa con altro detenuto: «posso dire che lo spostamento è stato effettuato prima che fosse informata l'equipe multidisciplinare. Io avendo avuto l'ordine di spostarlo di cella dal comandante ho ritenuto non necessario informare il direttore dell'unità multidisciplinare, dando per scontato che lo stesso sarebbe stato successivamente informato dal comandante».
Ad ogni modo, tutti i componenti interpellati, della equipe multidisciplinare competente a pronunciarsi sul caso, hanno concordemente e recisamente negato di essere stati messi al corrente del trasferimento del detenuto in cella condivisa, Per_4 prima del fatto per cui è contendere.
La tarda sera del 29 marzo 2019 il , colto da un (ennesimo, può dirsi) raptus di Per_4 rabbia, innescato da motivi del tutto inconsistenti (vedansi in proposito le testimonianze dei detenuti presenti nelle celle adiacenti, raccolte in sede penale;
all. alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), aggrediva il malcapitato compagno di cella con una violenza inaudita, colpendolo più volte al cranio con lo sgabello di legno in dotazione nella cella: esattamente come accaduto, un mese prima o poco più, con altro compagno di cella nel Carcere di Civitavecchia.
Il sig. , trasportato d'urgenza all'Ospedale di Viterbo, riceveva diagnosi di Per_1
“trauma cranico con fratture infossate parieto-occipitali”, quindi di “ematoma epidurale acuto” che lo poneva in “stato di coma”, morendo a poche ore di distanza dall'aggressione, nonostante l'intervento chirurgico cui veniva sottoposto nell'immediato (v. cartella clinica del ricovero all. D-1 e all. D-2 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura).
2.3. in diritto.
Tali i fatti, in diritto non è superfluo evidenziare come l'Amministrazione penitenziaria, cui è rimessa la gestione degli istituti carcerari e di pena nonché i compiti inerenti al trattamento dei detenuti, abbia il precipuo obbligo (tra gli altri) di preservare la sicurezza dei singoli soggetti ristretti in ambito intramurario, oltreché di garantire la sicurezza dell'ambiente carcerario in generale.
In tal senso l'art. 1, legge del 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che prescrive testualmente:
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«
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali;
è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà».
Nello stesso senso, merita richiamare l'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ove si legge:
«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento».
A scopo di tutela della salute dei singoli detenuti, l'art. 11 prevede la regolare prestazione del servizio sanitario a beneficio di tutti i soggetti ristretti.
Di rilievo l'art. 14-bis ord. Pen., secondo cui (per quanto di interesse):
«
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore
a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
[omissis]».
Tali norme, di fonte primaria, risultano completate da quelle contenute al d.P.R. n.
230/2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), e nello specifico:
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- dall'art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole), ove si legge: «1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze»;
- da tutte le norme deputate alla migliore individualizzazione e personalizzazione del trattamento, che prescrivono di impiegare le competenze di professionalità specifiche, come quelle dei medici psichiatri e degli psicologi, in maniera integrata e coordinata, in modo da consentire delle scelte effettivamente informate, ponderate e adeguate al singolo caso.
In breve, dal quadro delle norme di riferimento si evince, senza tema di smentita, che l'Amministrazione penitenziaria assuma una posizione di protezione nel rapporto (da contatto sociale) che si instaura per legge con i singoli detenuti, prefigurandosi l'obbligo, imposto da specifiche norme di condotta (e non solo dal generale principio del neminem laedere), di preservarne la vita, la salute e quindi l'incolumità fisica (v. in tema
Cass. Sez. 3, 29/09/2022, n. 28394: «l'amministrazione carceraria ha l'obbligo di tutelare la salute del singolo detenuto - indipendentemente dalle richieste da questo provenienti o dal suo disinteresse alle proprie condizioni di salute - attraverso periodici accertamenti medici, il cui esito gli deve essere comunicato»).
Pertanto, in caso di eventi di danno procurati alla integrità fisiopsichica, e a maggior ragione laddove si discorra dell'attentato alla vita di singoli detenuti, l'Amministrazione penitenziaria, in ragione della posizione di protezione assunta per legge, è chiamata a rispondere a titolo di contatto sociale (art. 1173 c.c.).
È infatti noto che «la responsabilità contrattuale da contatto sociale .. postula che il danno sia derivato dalla violazione una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela» (così Cass. Sez. 1, 06/02/2024, n. 3350; conf. ex pluribus Cass. Sez. 2,
29/12/2020, n. 29711: «la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta
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dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico»).
In tal senso è, d'altronde, tutta la giurisprudenza che, in materia di trattamento inumano e degradante delle persone detenute negli istituti carcerari, ribadisce come l'Amministrazione penitenziaria sia investita ex lege di specifici obblighi di protezione verso ciascun detenuto in sua custodia (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21603;
v. anche Corte Europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2023, n. 2264: «nel caso di persone private della libertà personale, sussiste una violazione dell'art. 2 CEDU, qualora sia accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del soggetto in vinculis e non hanno adottato misure che avrebbero potuto evitare la concretizzazione di tale pericolo»).
Ciò posto, sotto il profilo processuale, laddove sia ravvisabile una responsabilità da contatto sociale, gli oneri di prova si distribuiscono analogamente a quanto previsto per la responsabilità ex contractu: spetta al creditore danneggiato di dimostrare il danno e la sua riconducibilità (sotto un profilo di astratta regolarità causale) alla condotta (di inadempimento) del danneggiante, mentre incombe a quest'ultimo di dimostrare di essersi trovato nella impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria, ex art. 1218 c.c.).
Nel caso di specie, la stessa vicenda che costituisce motivo del contendere, così come comprovata in atti e sopra ricostruita, dà prova non solo del danno patito dagli odierni attori, bensì anche della sua riconducibilità alle scelte (e quindi alla condotta attiva) dell'Amministrazione, sotto il profilo della regolarità causale e del criterio del più probabile che non (da utilizzare nel giudizio civile di responsabilità per danno a terzi, in sede di valutazione del nesso di causalità): non è dubbio che l'evento dannoso, così come prodottosi, non si sarebbe verificato se l'Amministrazione non avesse disposto il trasferimento del detenuto - affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già Per_4 noto per pregressi episodi di etero-aggressività ed accessi di violenza in danno di persone e cose in ambito intramurario - dalla cella singola alla cella condivisa con il sig.
. Per_1
La stessa cartella personale del detenuto, e nello specifico il diario clinico aggiornato quasi quotidianamente dalla componente medica e psicologica facente capo alla Asl
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territorialmente competente (U.O.C. Medicina Penitenziaria Territoriale) certifica che, fino a due giorni prima dell'evento nefasto per cui è causa, le condizioni psicopatologiche del non fossero mutate, trattandosi di “personalità con Per_4 modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata” (v. sopra, la relazione della psicologa dott. in data 27 marzo 2019). Per_8
Per contro non emerge alcun elemento, di apprezzabile valore istruttorio, per sostenere che, laddove il detenuto in questione fosse rimasto ristretto in cella singola,
l'evento si sarebbe comunque prodotto (v. Cass. Sez. 1, 30/06/2021, n. 18584: «in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto»; v. ancora Cass. Sez. L., 08/06/2007, n. 13400: «in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti»).
Ciò stante, l'Amministrazione – onerata di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per fatto a Lei non imputabile – non ha per vero neppure sollevato alcuna eccezione utile e giuridicamente apprezzabile, agli scopi intesi in giudizio.
Difatti, in primo luogo il ha sostenuto che l'evento di danno sarebbe CP_1 imputabile alla “condotta delittuosa del sig. , responsabile di una repentina e Persona_4 violenta aggressione improvvisa nei confronti del compagno di cella” (pag. 8 della comparsa di costituzione in giudizio): tale argomento misconosce l'evidenza del fatto che la cosiddetta “repentina e violenta aggressione improvvisa” perpetrata dal ai danni del Per_4 sig. non configura un evento imprevisto e assolutamente imprevedibile, idoneo ad Per_1
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interrompere il nesso di consequenzialità tra l'antecedente scelta dell'Amministrazione e il successivo decesso del sig. , ma al contrario esprime l'avveramento di quel Per_1 rischio di cui era notoriamente portatore, al momento del fatto, il detenuto , per Per_4 quanto emergente dalla sua stessa storia carceraria e dal quadro clinico e psichiatrico già evidenziato;
l'argomento misconosce inoltre il fatto che l'Amministrazione avesse uno obbligo di protezione nei riguardi di tutti i detenuti, e specificamente di quelli potenzialmente esposti al rischio di violenza etero-diretta, di cui era portatore il . Per_4
In secondo luogo, l'Avvocatura ha sostenuto di aver ossequiato alle norme di legge e alle disposizioni di circolare, avendo garantito un “continuo monitoraggio e assistenza socio-sanitaria”, oltreché grandissima sorveglianza, al detenuto a rischio di comportamenti lesivi dell'integrità personale e altrui (pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione in giudizio): in proposito, è fin troppo agevole osservare che, quand'anche il detenuto fosse stato sottoposto a continuo monitoraggio psichiatrico, psicologico e socio- sanitario, sta di fatto che ne veniva disposto il trasferimento in cella condivisa senza tenere in alcuna considerazione gli esiti del medesimo monitoraggio e dell'osservazione clinica del detenuto, che avrebbero consigliato di diversamente agire; donde l'inconcludenza dell'assunto, che al contrario implica una (inequivoca) ammissione di responsabilità.
Del pari inconcludente è considerare che, nel breve periodo di condivisione della cella, durato due settimane, il avrebbero avuto rapporti pacifici: quand'anche fosse, Per_4 tale circostanza nulla toglie al fatto (a) che l'Amministrazione, benché avesse l'obbligo di protezione di cui s'è detto, abbia deliberatamente esposto il sig. al rischio Per_1 conseguente al contatto con una personalità che era noto fosse connotata da cambiamenti dirompenti dell'umore, nonché “difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata”, e (b) che tale rischio si sia tradotto in evento di danno, per il dirompere dei tratti di lesività e etero-aggressività già manifestati dal detenuto e noti alla Direzione ed alla equipe multidisciplinare.
Tanto è sufficiente a concludere per la responsabilità giuridica del CP_1 convenuto da contatto sociale, per avere procurato il danno lamentato dagli attori, adottando una condotta (attiva) non conforme agli specifici doveri di protezione da osservare per legge, e non avendo l'Amministrazione – all'evidenza – neppure propriamente eccepito, né quindi dimostrato che l'evento sia stato prodotto per una causa da sola sufficiente a cagionarlo, tale per intesa quella “autonoma, eccezionale ed
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atipica rispetto alla serie causale già in atto”, e tale “da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (v. in questi termini Cass.
Sez. 3, 07/07/2022, n. 21563; nello stesso senso Cass. Sez. 2, 17/12/2024, n. 33004).
Tantomeno risulta dedotto e dimostrato che l'Amministrazione si sia trovata nella concreta impossibilità di adempiere, per fatto a lei non imputabile: difatti, non è seriamente
(né giuridicamente) sostenibile che l'esigenza di preservare il detenuto (Singh) da gesti autolesionistici non avrebbe potuto essere assicurata, se non collocandolo in cella condivisa (e così ponendo a rischio la vita altrui), ostandovi – come detto – lo specifico dovere di preservare l'incolumità di tutti i detenuti ristretti nel carcere, non solo quella del detenuto a rischio suicidario.
Ciò detto, non si può evitare di considerare che, nel caso di specie, sia stata dimostrata anche la colpa che, unitamente al fatto antigiuridico ed al danno ingiusto, fonda la responsabilità per violazione del precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Difatti, è ravvisabile manifesta negligenza e imprudenza nella affrettata scelta di trasferimento del detenuto a rischio di gesti eteroaggressivi, ancora in valutazione psichiatrica e psicologica e con una storia di pregressa lesività intramuraria, in cella condivisa con altro detenuto, senza alcuna preventiva interlocuzione con i referenti medici, psichiatrici e psicologici, e senza averne preliminarmente investito la equipe interdisciplinare (competente a determinare il trattamento personalizzato più adatto al caso).
Non si capisce, infatti, in virtù di quali puntuali ed aggiornate evidenze cliniche, nonché di quali affidabili valutazioni, condotte secondo le metodologie e i protocolli previsti dalla scienza ed esperienza di settore, si sia ritenuto, a dispetto di quanto indicato da tutti i referenti del Servizio Sanitario pochi giorni prima, di (a) reputare risolto e superato il rischio di comportamenti etero-aggressivi già segnalato dai referenti
ASL, e documentato al fascicolo del detenuto;
(b) conseguentemente, concludere che il collocamento in cella condivisa con altro detenuto non avrebbe esposto quest'ultimo a rischio di aggressioni.
Non solo: ulteriore profilo di negligenza è ravvisabile nell'omessa investitura della equipe multidisciplinare neppure a cose fatte, ossia nella omessa comunicazione dell'avvenuto trasferimento del in cella condivisa alla equipe multidisciplinare Per_4 investita del caso, fin quando non perpetrato l'evento di aggressione sfociato in omicidio, nonostante l'occasione fosse stata offerta dalla riunione del 13 marzo 2019,
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giorno successivo al trasferimento, quindi dalla riunione dello stesso 29 marzo 2019.
È evidente, infatti, che la equipe, laddove informata del fatto, sarebbe stata posta in condizioni di adottare le misure opportune, atte ad evitare danni alla sicurezza delle persone coinvolte, sì da potersi pronosticare l'immediato ripristino del collocamento in cella singola, alla luce delle univoche e concordi indicazioni formulate, in tal senso, della componente sanitaria di riferimento.
Ciò posto, la responsabilità del convenuto può essere affermata sia ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1173 c.c. (da contatto sociale qualificato), sia agli effetti dell'art. 2043
c.c.; è appena il caso di aggiungere che non osta, alla riconduzione della domanda anche all'art. 1173 c.c., il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), perché esso non deroga alla regola posta dall'art. 113 comma 1 c.p.c., né vieta al giudice di riqualificare giuridicamente la domanda, secondo la norma ritenuta appropriata, facendo riferimento agli stessi fatti dedotti dalla parte (intesi nella loro realtà materiale e storica) a suo fondamento.
2.4. quantum debeatur.
Va quindi affrontata la questione della liquidazione del danno lamentato in citazione.
Sotto questo profilo, va fatta distinzione tra il danno lamentato, dalle parti attrici, per la perdita del rapporto familiare e parentale con il defunto sig. , e il credito Per_1 risarcitorio vantato dagli attori iure hereditario, per il danno “terminale” e “catastrofale” asseritamente patito dal congiunto, nel periodo intercorso tra l'evento traumatico e la morte.
2.4.1. Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, giova rammentare che, secondo le uniformi indicazioni della giurisprudenza nomofilattica - che il tribunale condivide - «In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)» (in tali termini Cass. Sez. 3, 30/07/2025, n. 21988, che enuncia un principio condiviso;
negli stessi termini ex pluribus Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21339: «nel caso di
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morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite»).
Ciò posto, mentre per la sig.ra (coniuge del defunto sig. Parte_1 Per_1
), per la sig.ra (madre), per la sorella ( ) e per il
[...] Parte_2 Parte_3 fratello , nonché per il figlio del defunto sig. , il Parte_4 Parte_5 tribunale può pervenire all'accoglimento della domanda, giacché la presunzione di lesività della perdita del congiunto, per la sfera personale, emotiva, relazionale e familiare di ciascuno di tali familiari non risulta superata da alcuna prova contraria (a carico dell'Amministrazione), al contrario la domanda non può essere accolta per le persone dei nipoti, nati rispettivamente il 7 aprile 2013 e il 15 novembre 2016, della cui relazione affettiva con il nonno, sig. , il tribunale ignora ogni dettaglio, e che Persona_1 comunque non risulta dimostrata da alcun elemento istruttorio (né presuntivo, né di prova diretta).
Né - è il caso di aggiungere - la difesa attrice può appellarsi, per quanto concerne il danno asseritamente patito dai nipoti del defunto, al principio di non contestazione, perché esso opera esclusivamente per i fatti e le circostanze che siano riferibili o comunque comuni alla parte convenuta, quindi dalla stessa conosciute, non già per i fatti relativi alla sfera della parte deducente e che il convenuto ignora e può legittimamente ignorare (v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 18/07/2016, n. 14652: «l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 08/05/2023, n. 12064; Cass.
Sez. L., 04/01/2019, n. 87).
Pertanto, applicando i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che prevedono di moltiplicare il valore del punto (€ 11.549,20) per il numero dei punti assegnabili ad ogni superstite a seconda del rapporto di parentela, dell'età del defunto e del superstite alla data della morte, e considerando in ogni caso l'assenza di convivenza, al momento del fatto:
- alla sig.ra , cinquantaquattrenne alla data del fatto, coniuge di Parte_1
, deceduto all'età di 60 anni, deve essere riconosciuta la somma di € Persona_1
18 19
323.377,60, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 28;
- alla sig.ra , settantanovenne alla data del fatto, madre del defunto, Parte_2 deve essere riconosciuta la somma di € 311.828,40, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del genitore 1,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 27;
- alla sig.ra , sessantaduenne alla data del fatto, sorella del sig. Parte_3
, deve essere riconosciuta la somma di € 167.463,40, secondo il seguente Persona_1 calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 14,5;
- al sig. cinquantottenne alla data del fatto, fratello del sig. Parte_4
, deve essere riconosciuta la somma di € 173.238,00, secondo il seguente Persona_1 calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
19 20
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 15;
- al sig. , trentaquattrenne alla data del fatto, figlio del sig. Parte_5 Per_1
, deve essere riconosciuta la somma di € 311.828,40, secondo il seguente calcolo:
[...]
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 27.
Per tutte le somme sopra liquidate, saranno dovuti (a compensazione della mancata disponibilità del tantundem dalla data della mora ex re e la data della presente sentenza, liquidativa del credito di valore) gli interessi al saggio legale sulle somme previamente devalutate alla data del fatto (29 marzo 2019), quindi annualmente rivalutate.
2.4.2. Quanto al risarcimento del danno terminale, si osserva che «il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo» (così Cass. Sez. 3,
19/10/2007, n. 21976).
Nel caso di specie, la cartella clinica di pronto soccorso nonché relativa al ricovero d'urgenza del sig. (all. D-1 alla nota della Casa Circondariale di Persona_1
Viterbo doc. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura) attesta che questi sia sopravvissuto poche ore all'evento traumatico che lo portava a morte, essendo giunto in Ospedale alle ore 23:22 del 29 marzo 2019, con “trauma cranico con fratture multiple ed emorragia cerebrale” già in atto, e con segnalata compromissione delle funzioni vitali); effettuato un intervento chirurgico d'urgenza, il sig. decedeva alle ore 03:30 Per_1 della stessa notte del ricovero, per arresto cardio-circolatorio; analogamente, gli esiti delle analisi autoptiche e medico-legali disposte dall'Autorità giudiziaria (all. 2 alla citazione) riprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, che la morte sia sopravvenuta quale effetto immediato e diretto della particolare offensività e gravità delle lesioni inferte
20 21
dall'aggressore, implicanti multiple fratture delle ossa del cranio, colpito più volte con un oggetto contundente, quindi la formazione di un ematoma epidurale acuto, la produzione dello stato di coma e infine l'arresto cardio-circolatorio (v. anche pag. 19 e seguenti della relazione del medico legale all. 2 cit.); donde l'impossibilità di configurare un danno biologico terminale in senso stretto, e tantomeno un danno biologico permanente stimabile con il sistema dei baremes, non potendosi configurare alcuna lesione permanente né stabilizzata, all'esito dell'evento traumatico, se non lo stesso evento di morte, di per sé non risarcibile per equivalente («in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo»: in tali termini Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009).
La documentazione in atti non è neppure sufficiente, ad avviso del tribunale, a dimostrare il danno catastrofale di cui gli attori (nella qualità di eredi) hanno chiesto risarcimento in via equitativa;
ciò in quanto il danno catastrofale (o da lucida agonia) presuppone la prova (a carico della parte danneggiata) del pregiudizio «subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine» (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009), e nel caso di specie la documentazione in atti (principalmente consistente nella cartella clinica del ricovero in pronto soccorso e quindi in reparto, per l'intervento chirurgico effettuato d'urgenza) non dimostra, ad avviso del tribunale, neppure che la vittima dell'aggressione fosse cosciente, riportandosi piuttosto l'assenza di risposte verbali, di risposte mimiche o di movimento, lo stato di coma e lo stato di incoscienza.
Donde il rigetto, in parte qua, della domanda formulata in citazione.
3. Si provvede pertanto come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalle parti nell'atto introduttivo della lite,
21 22
condanna il al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 323.377,60, oltre interessi Parte_1 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 311.828,40, oltre interessi compensativi Parte_2 al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 167.463,40, oltre interessi Parte_3 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 173.238,00, oltre interessi Parte_4 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 311.828,40, oltre interessi Parte_5 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore delle parti attrici in Controparte_1 solido, delle spese del grado, che liquida in € 1.715,00 per esborsi, € 70.000,00 per compensi legali (sul valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, previa applicazione degli incrementi di cui all'art. 4, comma 2 e comma 1-bis di cui al decreto tariffario), con distrazione in favore degli Avv. Carmelo A. Pirrone e Paride Sforza, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
AN OS
22
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN OS, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e quali eredi di
[...] Parte_5 Persona_1
anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_5 minori e , tutti elettivamente domiciliati Persona_2 Persona_3 in Roma via delle Milizie n. 9, presso e nello studio degli Avv. Carmelo Pirrone e Paride
Sforza, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attori e
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
1.1. Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici, evocando in giudizio il
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di: Controparte_1
«accertata e dichiarata la responsabilità del nella causazione della Controparte_2 morte del sig. avvenuta in data 31 marzo 2019 per le causali di cui in Persona_1
1 2
premessa, condannare lo stesso al ristoro delle lesioni patite dagli eredi del defunto sig. Per_1
, nella seguente misura:
[...]
- in favore della sig.ra € 284.394,30; Parte_1
- in favore della sig.ra € 274.587,60; Parte_2
- in favore del sig. € 274.587,60 in proprio, nonché € 166.713,90 quale Parte_5 genitore esercente la potestà sulla minore ed € 166.713,90 quale genitore esercente Persona_2 la potestà sul minore : Persona_3
- in favore della sig.ra € 147.100,50; Parte_3
- in favore del sig. € 156.907,20 Parte_4 per un totale di € 1.471.005,00, oltre alla somma dovuta iure hereditatis. per il danno terminale, da valutarsi secondo le indicazioni in premessa, e il danno catastrofale da valutarsi equitativamente, o in quella maggiore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione».
A motivo di tali domande, hanno esposto che:
- il prossimo congiunto sig. , mentre detenuto presso la Casa Persona_1
Circondariale di Viterbo, la sera del 29 marzo 2019 veniva aggredito dal compagno di cella sig. ; Persona_4
- in particolare, come successivamente emerso dalle indagini avviate dall'Autorità
Giudiziaria, il , intorno alle ore 22:00 circa, in preda ad un accesso di rabbia Per_4 innescato da futili motivi colpiva ripetutamente al capo il sig. con lo sgabello di Per_1 legno presente nella cella;
- allertato il soccorso medico, il sig. veniva trasportato con urgenza Per_1 all'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove decedeva alle ore 03:30 della stessa notte successivo, a causa del violento traumatismo cranio-encefalico, compatibile con ripetuti impatti della testa, contro un corpo contundente.
Tanto esposto, gli attori hanno evidenziato che, dagli esiti delle indagini preliminari attivate dall'Autorità giudiziaria, fossero parimenti emersi profili di evidente corresponsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nella causazione dell'evento, in quanto:
- il Singh era stato tratto in arresto in data 14 febbraio 2019, per tentato omicidio, e condotto nella Casa Circondariale di Civitavecchia;
- il giorno successivo aveva aggredito il proprio compagno di cella sig. Per_5 sempre colpendolo sul cranio con lo sgabello presente in loco, e aveva inoltre
[...]
2 3
aggredito ed afferrato per il collo l'assistente di polizia penitenziaria;
Testimone_1
- sottoposto a TSO e dimesso in data 19 febbraio 2019, in pari data era stato trasferito
“per motivi di ordine e sicurezza” al Carcere di Viterbo;
- all'ingresso nel nuovo istituto il era stato sottoposto a visita medica dal Per_4 medico di turno dott. la visita era esitata in segnalazione del detenuto al Per_6 medico psichiatra e allo psicologo in servizio presso l'Istituto penitenziario;
- in data 20 febbraio la psichiatra dott.ssa Quatrale aveva sottoposto a visita il e, Per_4 considerando i precedenti episodi di aggressività auto ed eterodiretta, aveva proposto di trattare il detenuto in regime di “grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo”;
- in pari data tale proposta era stata confermata dalla dott.ssa psicologa, che Per_7 aveva evidenziato sussistere un alto rischio sia di suicidio, sia di atti di violenza eterodiretta;
- disposto il collocamento del in stanza di pernottamento da solo, presso il Per_4
Reparto Osservazione e Transito, nuovamente in data 23 febbraio 2019 il detenuto si era reso protagonista di un nuovo episodio di aggressività, scagliando lo sgabello di legno contro le sbarre della propria cella e lanciandone i pezzi nel corridoio, all'indirizzo di altro detenuto lavorante, reo (a suo dire) di non avere risposto alle sue richieste;
- all'esito delle visite psichiatriche del 1° marzo e del 5 marzo, la dott.ssa Quatrale aveva confermato “la grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo”.
Nonostante tali precedenti e in violazione delle prescrizioni trattamentali in vigore, in data 12 marzo 2019 il Capo Reparto del Padiglione D-1 disponeva, motu proprio e senza consultare preventivamente la competente equipe multidisciplinare, il trasferimento del
Singh alla Sezione 2^, camera di pernottamento n. 11, già occupata dal sig. Per_1
.
[...]
Tale trasferimento non veniva comunicato ai medici e psicologi in servizio presso l'Istituto penitenziario e alla equipe multidisciplinare neanche a cose fatte, e nello specifico in sede di riunione della equipe del successivo 13 marzo 2019, ove peraltro veniva confermato il trattamento già disposto per il sig. , con applicazione del regime di Per_4 grandissima sorveglianza medico-custodiale.
In data 27 marzo 2019 la psicologa ASL di servizio presso l'Istituto Carcerario, all'esito del colloquio psicologico con il , riportava testualmente (nel diario clinico Per_4 del detenuto): «non sono mutate le condizioni psicopatologiche in atto. Si può dedurre una
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personalità con modificazioni umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata. Si conferma la grandissima sorveglianza”.
Tali prescrizioni venivano recepite dalla stessa equipe multidisciplinare nella riunione del 29 marzo 2019, tenutasi qualche ora prima dell'evento omicidiario per cui è contendere;
in quella sede la equipe, preso atto delle indicazioni della psicologa e dell'ultima relazione del medico psichiatra, confermava il regime trattamentale in atto, peraltro ignorando che il detenuto non si trovasse più in camera di pernottamento da solo, bensì fosse stato trasferito, dal 12 marzo precedente, in cella condivisa con altro detenuto.
Tanto esposto in fatto, le parti attrici hanno ravvisato, nella condotta tenuta nell'occorso dalla Casa Circondariale, gli estremi di responsabilità ex art. 2043 c.c. per grave negligenza ed imprudenza, essendosi neglette le indicazioni della componente medico-psichiatrica e degli psicologi di riferimento, nonché traibili dalla stessa storia personale, carceraria e clinica del detenuto , che tutte deponevano per l'elevata Per_4 pericolosità sociale del detenuto e che avrebbero imposto di procrastinare il collocamento in cella singola.
Ancora, la difesa attrice ha evidenziato che l' non avesse comunque Parte_6 neppure assicurato, in pratica, la grandissima sorveglianza indicata dalla equipe multidisciplinare, per l'assenza di strumenti di videosorveglianza all'interno delle celle, nonché di idonea vigilanza e di personale assistente al momento del fatto, infine per il tardivo soccorso prestato alla vittima dell'aggressione.
Per tali ragioni, gli attori hanno chiesto di essere risarciti sia del danno sofferto iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con il defunto sig. , sia, quali eredi, Per_1 del danno terminale e catastrofale sofferto, dal medesimo sig. , all'esito del Per_1 gravissimo evento lesivo sofferto, fino al momento della morte.
1.2. Attivato il contraddittorio, il Ministero convenuto ha disquisito sulle esatte tempistiche in cui si sarebbe consumata l'aggressione del sig. , da parte del Per_1 compagno di cella , e ha sostenuto: (a) che l'omicida fosse stato sottoposto a Persona_4 regolari visiti specialistiche e psichiatriche, nonché preso in carico da una equipe multidisciplinare, vista la sua storia clinica e di intenti di autosoppressione e/o di natura suicidaria;
(b) che l'Amministrazione avesse correttamente agito, in osservanza delle prescrizioni anche amministrative applicabili al caso di specie, reputandosi opportuno interrompere l'isolamento notturno cui soggetto il , onde ovviare al pericolo di gesti Per_4
4 5
autolesivi; (c) che all'esito del collocamento in cella condivisa, il detenuto non aveva dato segni di aggressività, né erano emerse criticità nel rapporto con il compagno sig. ; Per_1
(d) che conseguentemente l'evento occorso fosse imputabile esclusivamente alla condotta del , che si era reso “responsabile di una repentina e violenta aggressione improvvisa nei Per_4 confronti del compagno di cella”.
1.3. All'esito dell'assegnazione delle memorie per appendice scritta all'udienza di trattazione, la difese hanno ulteriormente interloquito in ordine alle questioni discusse in giudizio;
la materia controversa è rimasta sostanzialmente invariata. La causa è stata istruita previa acquisizione della documentazione offerta hinc et inde, e mercé la prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, nei limiti in cui ammessa. All'esito è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Merito della lite
2.1. La domanda di risarcimento avanzata dalle parti attrici è fondata e deve essere accolta, nei termini di cui al dispositivo, e per quanto di seguito considerato.
2.2. in fatto
Dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale raccolta nel presente giudizio, oltreché nel corso del procedimento penale intentato a carico del sig. (v. Persona_4 trascrizioni delle deposizioni testimoniali nel p.p. 1191/2019 r.g.n.r., Tribunale di
Viterbo, all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice) si evince quanto segue:
- , tratto in arresto per tentato omicidio, veniva condotto presso la Casa Persona_4
Circondariale di Civitavecchia in data 14 febbraio 2019 (v. in particolare la relazione della Casa Circondariale di Viterbo - Ufficio del Direttore, all. 1 alla citazione, nonché la nota della stessa Casa Circondariale con allegati, doc. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- sottoposto a visita medica quale nuovo giunto, evidenziava immediatamente segni di rilevanza clinico-psichiatrica, giacché il medico di turno presso l'Istituto carcerario prescriveva “grande sorveglianza”, “in attesa di visita psichiatrica” (v. diario clinico allegato alla nota DAP del 3-9-2020, all. 3 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- già il giorno successivo, 15 febbraio 2019, il si rendeva autore di un grave Per_4 fatto di violenza intramuraria, ai danni del compagno di cella sig. in Persona_5 particolare, “improvvisamente e senza motivo” aggrediva il colpendolo più Per_5
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volte alla testa con lo sgabello in dotazione alla camera di pernottamento (v. la comunicazione di notizia di reato, pag. 12 e ss. all. A, a corredo della nota della Casa
Circondariale di Viterbo all. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura), esattamente come poi accaduto, a circa un mese e mezzo di distanza, con il sig. ; Per_1
- nell'occorso sopraggiungevano gli assistenti di Polizia Penitenziaria, per “sottrarre il alla furia del e trascinarlo fuori dalla stanza” (così testualmente nella Per_5 Per_4 comunicazione di notizia di reato, sopra citata); tuttavia, anche uno degli Assistenti veniva aggredito dal Singh: in particolare quest'ultimo, attraverso le sbarre, lo afferrava al collo e lo strattonava, facendolo sbattere sulla porta, fino a quando liberato da altro personale;
- lo stesso giorno del 15 febbraio 2019, in stato di evidente disforia e di agitazione psicomotoria (v. il diario clinico allegato alla nota DAP doc. 3 cit.), e rifiutando “ogni trattamento e intervento farmacologico”, il veniva quindi sottoposto a TSO presso Per_4
l'Ospedale Belcolle di Viterbo, ove resta ricoverato fino al 19 febbraio 2019; gli veniva prescritta e somministrata una terapia farmacologica di contenimento, mediante stabilizzanti timici, neurolettici e benzodiazepine (v. la scheda di dimissione sempre tra gli allegati al doc. 3 comparsa di costituzione dell'Avvocatura);
- con provvedimento del Provveditorato Regionale - D.A.P. del 19 febbraio 2019, veniva disposto il trasferimento del detenuto dalla Casa Circondariale di Civitavecchia al Carcere di Viterbo “per motivi di ordine e sicurezza”, e nello specifico a motivo della
“compiuta aggressione sia nei confronti del compagno di stanza che del Persona_5 personale di Polizia Penitenziaria ivi operante” (così testualmente;
v. all.9 alla citazione);
- giunto in pari data al Carcere di Viterbo, veniva sottoposto a visita dal medico di turno (psichiatra) dott. in data 19 febbraio 2019, risulta annotato sul diario Per_6 clinico (all'esito della visita psichiatrica): “soggetto con possibile disturbo esplosivo di personalità, a marcato rischio di eteroaggressività” (v. il diario clinico, tra gli allegati alla nota DAP doc. 3 cit.);
- la presenza di evidenti indici di pericolosità a carico del detenuto, e di alto rischio sia di gesti anti-conservativi, che di gesti etero-aggressivi, risulta segnalata anche nella scheda di valutazione del livello di rischio compilata all'ingresso nell'Istituto dalla psicologa convenzionata ASL (come anche riportato nella relazione della Direzione della
Casa Circondariale, all. 3 alla citazione);
- in data 20 febbraio 2019 il detenuto veniva sottoposto dalla dott.ssa (psichiatra
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U.O.S. Medicina Penitenziaria Territoriale) AN Quatrale a “visita psichiatrica richiesta con urgenza”; nel diario clinico si legge: “dati i precedenti di aggressività auto ed eterodiretta, visto il recente ricovero in ambiente psichiatrico, si consiglia Grandissima
Sorveglianza e collocazione in camera di pernottamento da solo. Si pone all'attenzione dell'Area trattamentale e si richiedono colloqui con lo psicologo”; risulta altresì prescritta la privazione di oggetti “taglienti”;
- il giorno successivo, 21 febbraio 2019, una ulteriore visita psichiatrica portava a confermare le risultanze e le indicazioni della visita del giorno precedente;
- in data 23 febbraio 2019 il nuovamente si rendeva colpevole di ulteriore Per_4 episodio di aggressività e violenza, in ambito intramurario: in particolare, “innervosito”
(a suo stesso dire) dall'atteggiamento di un detenuto lavorante nell'Istituto, che non avrebbe risposto ad alcune sue domande, “rompe[va] lo sgabello contro il cancello della propria stanza, lanciandone alcune parti nel corridoio, senza colpire persone” (v. la relazione della Direzione del Carcere di Viterbo, all. 1 alla citazione): tale fatto conduceva il
Consiglio di Disciplina ad irrogare, in data 15 marzo 2019, la sanzione disciplinare di 10 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive;
- in data 1° marzo 2019, all'esito di colloquio clinico, il personale U.O.C. Psicologia della riportava, in apposita relazione (v. sempre tra gli allegati al doc. 3 alla Parte_7 comparsa di costituzione dell'Avvocatura): “il paziente è stato chiamato a colloquio clinico per valutazione caso. Si presenta disponibile e corretto inizialmente, poi improvvisamente ha sbalzi di umore così repentini, che pone in essere una mimica e gestualità aggressiva, con cambiamento somatico. Anche se durante il colloquio cinico appare orientato nei parametri spazio-temporali, evidenzia una parziale lucidità e non sempre il pensiero e congruo alla situazione [..] la valutazione clinica, in considerazione degli aspetti psicopatologici in atto, fa ritenere opportuna la Grandissima Sorveglianza”;
- in data 5 marzo 2019 la psichiatra, dott.ssa Quatrale, riporta sul diario clinico: “si conferma Grandissima Sorveglianza in camera di pernottamento da solo”;
- in data 27 marzo 2019, ossia due giorni prima dell'evento, la psicologa dott.ssa
[...]
Per_
, della U.O.C. Psicologia - ASL di Viterbo, all'esito del colloquio clinico così si esprimeva: «non sono mutate le condizioni psicopatologiche in atto. Si può dedurre una personalità con modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata. Si conferma la grandissima sorveglianza» (v. tra gli allegati alla nota DAP del 3 settembre 2020, prot. 9276, all. 3 alla comparsa di
7 8
costituzione dell'Avvocatura).
Nonostante la storia clinica e carceraria del detenuto, così come sopra riassunta e documentata al suo fascicolo personale, e ad onta del fatto che si trattasse di soggetto chiaramente affetto da patologie psichiche di rilevanza psichiatrica, che lo esponevano ad elevato rischio di gesti non solo autolesivi, ma anche etero-aggressivi, in data 12 marzo 2019 la Casa Circondariale, accondiscendendo alle richieste dell'interessato, ne disponeva il trasferimento dal Reparto di Osservazione e Transito - ove inizialmente ristretto in cella singola - al Padiglione D-1, Sezione II^, camera di pernottamento n. 11, già occupata dal sig. . Per_1
Tale scelta trattamentale, non concertata ex ante (come pacifico e non controverso, comunque riportato nella relazione del Direttore del Carcere all. 3 alla citazione ed infine ammesso dal personale direttamente interessato e coinvolto) con i referenti medici, psichiatri, psicologi, comportamentalisti in servizio presso l' , né con la stessa Pt_6 equipe multidisciplinare che, diversamente, avrebbe dovuto occuparsi di personalizzare e calibrare il trattamento intramurario sulla scorta delle effettive condizioni fisiopsichiche del detenuto e delle correlate esigenze di custodia, cura e sicurezza, da garantire allo stesso e all'intero ambiente carcerario, non veniva neppure successivamente comunicata alla equipe, come emerge distintamente sia dalla prova testimoniale, che dalla documentazione in atti.
In particolare, l'equipe teneva nel periodo due riunioni, in data 13 marzo 2019 e lo stesso 29 marzo 2019: in quel contesto, preso atto degli esiti delle visite psichiatriche e dei colloqui psicologici operati dalla dott.ssa Quatrale (psichiatra) e dalla dott.ssa
[...]
Per_
(psicologa), ove rispettivamente proposta “grandissima sorveglianza in camera di pernottamento da solo” (v. l'annotazione sul diario clinico in data 5 marzo 2019, a firma della psichiatra dott.ssa Quatrale, sopra richiamata) e ove segnalato non essere “mutate le condizioni psicopatologiche in atto”, trattandosi di “personalità con modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata” (v. la relazione destinata al Direttore dell'Area Trattamentale, a firma della psicologa dott.ssa
in data 27 marzo 2019, già sopra citata), la equipe semplicemente si limitava a Per_8 confermare le modalità del trattamento in essere, ignorando però che, dal 12 marzo precedente, il fosse stato trasferito in cella condivisa con altro detenuto. Per_4
Tanto è riportato dal dott. Responsabile UOS di Medicina Persona_9
Penitenziaria Territoriale, nella relazione destinata al Direttore del Carcere (tra gli all. 8
8 9
alla citazione), ove si legge:
«durante la riunione dell'equipe multidisciplinare del 29/03 da me presieduta in Sua assenza non è stata affatto discussa la allocazione del detenuto . Questo risulta al Per_4 sottoscritto ma viene anche confermato dalla psichiatra e dal funzionario giuridico pedagogico da me sentite in merito. Si è invece discusso sul recente comportamento apparentemente “tranquillo” del detenuto , ma, vista l'ultima e recentissima Per_4 valutazione del 27/03 della psicologa dott.ssa che ne valutava l'umore come Per_8 instabile “con possibili modificazioni dirompenti, difficilmente controllabili”, si decideva di confermare la Grandissima Sorveglianza.
Giova ricordare comunque che il cambiamento di allocazione del detenuto da cella singola a cella con compagno avveniva in data 12 marzo, senza che ne fosse data notizia o che fosse stato concordato con l'Area Sanitaria, né tantomeno tale cambiamento di allocazione veniva discusso il giorno successivo 13 marzo, durante la riunione di staff multidisciplinare da Lei presieduta e dove io stesso ero presente».
In perfetta concordanza, sono:
- la relazione dell'Ispettore (tra gli all. 8 cit.), ove si legge: «Sulla base Controparte_3 della memoria del confronto interdisciplinare, lo scrivente ricorda che il detenuto , Persona_4 valutata la relazione della psicologa dott.ssa ovvero della condizione Per_8 psicopatologica non mutata rispetto alla precedente analisi, e visti i precedenti gesti autolesivi, veniva confermata la grandissima sorveglianza, nell'attesa di una valutazione aggiornata dello psichiatra. [..] ricordo genericamente di uno spostamento ai piani del detenuto ed escludo che l'equipe abbia discusso sull'ubicazione in camera singola o con altro detenuto»;
- l'informativa del Funzionario Giuridico Pedagogico (all. 8 cit.), Persona_10 altra componente della equipe, ove si legge «di sicuro l'equipe non ha trattato l'aspetto relativo all'allocazione da solo o con altro compagno»;
- la nota della dott.ssa Quatrale (all. 8 cit.), il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale, ove si legge: «Si conferma che, durante la riunione dell'equipe multidisciplinare del 29/03/2019, presieduta dal Responsabile UOS Medicina Penitenziaria dott. Persona_9 non è stata affatto discussa l'allocazione del detenuto »; Persona_4
- la testimonianza della dott.ssa Quatrale e della dott.ssa , raccolte nel Per_8 presente giudizio (così la dott.ssa Quatrale: «non ero a conoscenza del trasferimento del
in cella con altro detenuto. L'ho saputo soltanto dopo che era avvenuto l'omicidio del Per_4
; nelle riunioni di cui mi dice non si è discusso della allocazione del in cella con Per_1 Per_4
9 10
altro detenuto»);
- la testimonianza dello stesso Ispettore che, motu proprio (come sembrerebbe evincersi dalla relazione del Direttore del Carcere, all. 3 alla citazione) o per ordine del superiore
(come sostenuto in giudizio), disponeva il trasferimento del Singh presso il Settore a cui preposto, in cella condivisa con altro detenuto: «posso dire che lo spostamento è stato effettuato prima che fosse informata l'equipe multidisciplinare. Io avendo avuto l'ordine di spostarlo di cella dal comandante ho ritenuto non necessario informare il direttore dell'unità multidisciplinare, dando per scontato che lo stesso sarebbe stato successivamente informato dal comandante».
Ad ogni modo, tutti i componenti interpellati, della equipe multidisciplinare competente a pronunciarsi sul caso, hanno concordemente e recisamente negato di essere stati messi al corrente del trasferimento del detenuto in cella condivisa, Per_4 prima del fatto per cui è contendere.
La tarda sera del 29 marzo 2019 il , colto da un (ennesimo, può dirsi) raptus di Per_4 rabbia, innescato da motivi del tutto inconsistenti (vedansi in proposito le testimonianze dei detenuti presenti nelle celle adiacenti, raccolte in sede penale;
all. alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), aggrediva il malcapitato compagno di cella con una violenza inaudita, colpendolo più volte al cranio con lo sgabello di legno in dotazione nella cella: esattamente come accaduto, un mese prima o poco più, con altro compagno di cella nel Carcere di Civitavecchia.
Il sig. , trasportato d'urgenza all'Ospedale di Viterbo, riceveva diagnosi di Per_1
“trauma cranico con fratture infossate parieto-occipitali”, quindi di “ematoma epidurale acuto” che lo poneva in “stato di coma”, morendo a poche ore di distanza dall'aggressione, nonostante l'intervento chirurgico cui veniva sottoposto nell'immediato (v. cartella clinica del ricovero all. D-1 e all. D-2 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura).
2.3. in diritto.
Tali i fatti, in diritto non è superfluo evidenziare come l'Amministrazione penitenziaria, cui è rimessa la gestione degli istituti carcerari e di pena nonché i compiti inerenti al trattamento dei detenuti, abbia il precipuo obbligo (tra gli altri) di preservare la sicurezza dei singoli soggetti ristretti in ambito intramurario, oltreché di garantire la sicurezza dell'ambiente carcerario in generale.
In tal senso l'art. 1, legge del 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che prescrive testualmente:
10 11
«
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali;
è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà».
Nello stesso senso, merita richiamare l'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ove si legge:
«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento».
A scopo di tutela della salute dei singoli detenuti, l'art. 11 prevede la regolare prestazione del servizio sanitario a beneficio di tutti i soggetti ristretti.
Di rilievo l'art. 14-bis ord. Pen., secondo cui (per quanto di interesse):
«
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore
a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
[omissis]».
Tali norme, di fonte primaria, risultano completate da quelle contenute al d.P.R. n.
230/2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), e nello specifico:
11 12
- dall'art. 2 (Sicurezza e rispetto delle regole), ove si legge: «1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze»;
- da tutte le norme deputate alla migliore individualizzazione e personalizzazione del trattamento, che prescrivono di impiegare le competenze di professionalità specifiche, come quelle dei medici psichiatri e degli psicologi, in maniera integrata e coordinata, in modo da consentire delle scelte effettivamente informate, ponderate e adeguate al singolo caso.
In breve, dal quadro delle norme di riferimento si evince, senza tema di smentita, che l'Amministrazione penitenziaria assuma una posizione di protezione nel rapporto (da contatto sociale) che si instaura per legge con i singoli detenuti, prefigurandosi l'obbligo, imposto da specifiche norme di condotta (e non solo dal generale principio del neminem laedere), di preservarne la vita, la salute e quindi l'incolumità fisica (v. in tema
Cass. Sez. 3, 29/09/2022, n. 28394: «l'amministrazione carceraria ha l'obbligo di tutelare la salute del singolo detenuto - indipendentemente dalle richieste da questo provenienti o dal suo disinteresse alle proprie condizioni di salute - attraverso periodici accertamenti medici, il cui esito gli deve essere comunicato»).
Pertanto, in caso di eventi di danno procurati alla integrità fisiopsichica, e a maggior ragione laddove si discorra dell'attentato alla vita di singoli detenuti, l'Amministrazione penitenziaria, in ragione della posizione di protezione assunta per legge, è chiamata a rispondere a titolo di contatto sociale (art. 1173 c.c.).
È infatti noto che «la responsabilità contrattuale da contatto sociale .. postula che il danno sia derivato dalla violazione una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela» (così Cass. Sez. 1, 06/02/2024, n. 3350; conf. ex pluribus Cass. Sez. 2,
29/12/2020, n. 29711: «la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta
12 13
dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico»).
In tal senso è, d'altronde, tutta la giurisprudenza che, in materia di trattamento inumano e degradante delle persone detenute negli istituti carcerari, ribadisce come l'Amministrazione penitenziaria sia investita ex lege di specifici obblighi di protezione verso ciascun detenuto in sua custodia (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21603;
v. anche Corte Europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2023, n. 2264: «nel caso di persone private della libertà personale, sussiste una violazione dell'art. 2 CEDU, qualora sia accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del soggetto in vinculis e non hanno adottato misure che avrebbero potuto evitare la concretizzazione di tale pericolo»).
Ciò posto, sotto il profilo processuale, laddove sia ravvisabile una responsabilità da contatto sociale, gli oneri di prova si distribuiscono analogamente a quanto previsto per la responsabilità ex contractu: spetta al creditore danneggiato di dimostrare il danno e la sua riconducibilità (sotto un profilo di astratta regolarità causale) alla condotta (di inadempimento) del danneggiante, mentre incombe a quest'ultimo di dimostrare di essersi trovato nella impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile
(essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria, ex art. 1218 c.c.).
Nel caso di specie, la stessa vicenda che costituisce motivo del contendere, così come comprovata in atti e sopra ricostruita, dà prova non solo del danno patito dagli odierni attori, bensì anche della sua riconducibilità alle scelte (e quindi alla condotta attiva) dell'Amministrazione, sotto il profilo della regolarità causale e del criterio del più probabile che non (da utilizzare nel giudizio civile di responsabilità per danno a terzi, in sede di valutazione del nesso di causalità): non è dubbio che l'evento dannoso, così come prodottosi, non si sarebbe verificato se l'Amministrazione non avesse disposto il trasferimento del detenuto - affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già Per_4 noto per pregressi episodi di etero-aggressività ed accessi di violenza in danno di persone e cose in ambito intramurario - dalla cella singola alla cella condivisa con il sig.
. Per_1
La stessa cartella personale del detenuto, e nello specifico il diario clinico aggiornato quasi quotidianamente dalla componente medica e psicologica facente capo alla Asl
13 14
territorialmente competente (U.O.C. Medicina Penitenziaria Territoriale) certifica che, fino a due giorni prima dell'evento nefasto per cui è causa, le condizioni psicopatologiche del non fossero mutate, trattandosi di “personalità con Per_4 modificazione di umore dirompente, difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata” (v. sopra, la relazione della psicologa dott. in data 27 marzo 2019). Per_8
Per contro non emerge alcun elemento, di apprezzabile valore istruttorio, per sostenere che, laddove il detenuto in questione fosse rimasto ristretto in cella singola,
l'evento si sarebbe comunque prodotto (v. Cass. Sez. 1, 30/06/2021, n. 18584: «in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto»; v. ancora Cass. Sez. L., 08/06/2007, n. 13400: «in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti»).
Ciò stante, l'Amministrazione – onerata di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per fatto a Lei non imputabile – non ha per vero neppure sollevato alcuna eccezione utile e giuridicamente apprezzabile, agli scopi intesi in giudizio.
Difatti, in primo luogo il ha sostenuto che l'evento di danno sarebbe CP_1 imputabile alla “condotta delittuosa del sig. , responsabile di una repentina e Persona_4 violenta aggressione improvvisa nei confronti del compagno di cella” (pag. 8 della comparsa di costituzione in giudizio): tale argomento misconosce l'evidenza del fatto che la cosiddetta “repentina e violenta aggressione improvvisa” perpetrata dal ai danni del Per_4 sig. non configura un evento imprevisto e assolutamente imprevedibile, idoneo ad Per_1
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interrompere il nesso di consequenzialità tra l'antecedente scelta dell'Amministrazione e il successivo decesso del sig. , ma al contrario esprime l'avveramento di quel Per_1 rischio di cui era notoriamente portatore, al momento del fatto, il detenuto , per Per_4 quanto emergente dalla sua stessa storia carceraria e dal quadro clinico e psichiatrico già evidenziato;
l'argomento misconosce inoltre il fatto che l'Amministrazione avesse uno obbligo di protezione nei riguardi di tutti i detenuti, e specificamente di quelli potenzialmente esposti al rischio di violenza etero-diretta, di cui era portatore il . Per_4
In secondo luogo, l'Avvocatura ha sostenuto di aver ossequiato alle norme di legge e alle disposizioni di circolare, avendo garantito un “continuo monitoraggio e assistenza socio-sanitaria”, oltreché grandissima sorveglianza, al detenuto a rischio di comportamenti lesivi dell'integrità personale e altrui (pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione in giudizio): in proposito, è fin troppo agevole osservare che, quand'anche il detenuto fosse stato sottoposto a continuo monitoraggio psichiatrico, psicologico e socio- sanitario, sta di fatto che ne veniva disposto il trasferimento in cella condivisa senza tenere in alcuna considerazione gli esiti del medesimo monitoraggio e dell'osservazione clinica del detenuto, che avrebbero consigliato di diversamente agire; donde l'inconcludenza dell'assunto, che al contrario implica una (inequivoca) ammissione di responsabilità.
Del pari inconcludente è considerare che, nel breve periodo di condivisione della cella, durato due settimane, il avrebbero avuto rapporti pacifici: quand'anche fosse, Per_4 tale circostanza nulla toglie al fatto (a) che l'Amministrazione, benché avesse l'obbligo di protezione di cui s'è detto, abbia deliberatamente esposto il sig. al rischio Per_1 conseguente al contatto con una personalità che era noto fosse connotata da cambiamenti dirompenti dell'umore, nonché “difficilmente controllabile e gestibile in maniera adeguata”, e (b) che tale rischio si sia tradotto in evento di danno, per il dirompere dei tratti di lesività e etero-aggressività già manifestati dal detenuto e noti alla Direzione ed alla equipe multidisciplinare.
Tanto è sufficiente a concludere per la responsabilità giuridica del CP_1 convenuto da contatto sociale, per avere procurato il danno lamentato dagli attori, adottando una condotta (attiva) non conforme agli specifici doveri di protezione da osservare per legge, e non avendo l'Amministrazione – all'evidenza – neppure propriamente eccepito, né quindi dimostrato che l'evento sia stato prodotto per una causa da sola sufficiente a cagionarlo, tale per intesa quella “autonoma, eccezionale ed
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atipica rispetto alla serie causale già in atto”, e tale “da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (v. in questi termini Cass.
Sez. 3, 07/07/2022, n. 21563; nello stesso senso Cass. Sez. 2, 17/12/2024, n. 33004).
Tantomeno risulta dedotto e dimostrato che l'Amministrazione si sia trovata nella concreta impossibilità di adempiere, per fatto a lei non imputabile: difatti, non è seriamente
(né giuridicamente) sostenibile che l'esigenza di preservare il detenuto (Singh) da gesti autolesionistici non avrebbe potuto essere assicurata, se non collocandolo in cella condivisa (e così ponendo a rischio la vita altrui), ostandovi – come detto – lo specifico dovere di preservare l'incolumità di tutti i detenuti ristretti nel carcere, non solo quella del detenuto a rischio suicidario.
Ciò detto, non si può evitare di considerare che, nel caso di specie, sia stata dimostrata anche la colpa che, unitamente al fatto antigiuridico ed al danno ingiusto, fonda la responsabilità per violazione del precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Difatti, è ravvisabile manifesta negligenza e imprudenza nella affrettata scelta di trasferimento del detenuto a rischio di gesti eteroaggressivi, ancora in valutazione psichiatrica e psicologica e con una storia di pregressa lesività intramuraria, in cella condivisa con altro detenuto, senza alcuna preventiva interlocuzione con i referenti medici, psichiatrici e psicologici, e senza averne preliminarmente investito la equipe interdisciplinare (competente a determinare il trattamento personalizzato più adatto al caso).
Non si capisce, infatti, in virtù di quali puntuali ed aggiornate evidenze cliniche, nonché di quali affidabili valutazioni, condotte secondo le metodologie e i protocolli previsti dalla scienza ed esperienza di settore, si sia ritenuto, a dispetto di quanto indicato da tutti i referenti del Servizio Sanitario pochi giorni prima, di (a) reputare risolto e superato il rischio di comportamenti etero-aggressivi già segnalato dai referenti
ASL, e documentato al fascicolo del detenuto;
(b) conseguentemente, concludere che il collocamento in cella condivisa con altro detenuto non avrebbe esposto quest'ultimo a rischio di aggressioni.
Non solo: ulteriore profilo di negligenza è ravvisabile nell'omessa investitura della equipe multidisciplinare neppure a cose fatte, ossia nella omessa comunicazione dell'avvenuto trasferimento del in cella condivisa alla equipe multidisciplinare Per_4 investita del caso, fin quando non perpetrato l'evento di aggressione sfociato in omicidio, nonostante l'occasione fosse stata offerta dalla riunione del 13 marzo 2019,
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giorno successivo al trasferimento, quindi dalla riunione dello stesso 29 marzo 2019.
È evidente, infatti, che la equipe, laddove informata del fatto, sarebbe stata posta in condizioni di adottare le misure opportune, atte ad evitare danni alla sicurezza delle persone coinvolte, sì da potersi pronosticare l'immediato ripristino del collocamento in cella singola, alla luce delle univoche e concordi indicazioni formulate, in tal senso, della componente sanitaria di riferimento.
Ciò posto, la responsabilità del convenuto può essere affermata sia ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 1173 c.c. (da contatto sociale qualificato), sia agli effetti dell'art. 2043
c.c.; è appena il caso di aggiungere che non osta, alla riconduzione della domanda anche all'art. 1173 c.c., il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), perché esso non deroga alla regola posta dall'art. 113 comma 1 c.p.c., né vieta al giudice di riqualificare giuridicamente la domanda, secondo la norma ritenuta appropriata, facendo riferimento agli stessi fatti dedotti dalla parte (intesi nella loro realtà materiale e storica) a suo fondamento.
2.4. quantum debeatur.
Va quindi affrontata la questione della liquidazione del danno lamentato in citazione.
Sotto questo profilo, va fatta distinzione tra il danno lamentato, dalle parti attrici, per la perdita del rapporto familiare e parentale con il defunto sig. , e il credito Per_1 risarcitorio vantato dagli attori iure hereditario, per il danno “terminale” e “catastrofale” asseritamente patito dal congiunto, nel periodo intercorso tra l'evento traumatico e la morte.
2.4.1. Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, giova rammentare che, secondo le uniformi indicazioni della giurisprudenza nomofilattica - che il tribunale condivide - «In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)» (in tali termini Cass. Sez. 3, 30/07/2025, n. 21988, che enuncia un principio condiviso;
negli stessi termini ex pluribus Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21339: «nel caso di
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morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite»).
Ciò posto, mentre per la sig.ra (coniuge del defunto sig. Parte_1 Per_1
), per la sig.ra (madre), per la sorella ( ) e per il
[...] Parte_2 Parte_3 fratello , nonché per il figlio del defunto sig. , il Parte_4 Parte_5 tribunale può pervenire all'accoglimento della domanda, giacché la presunzione di lesività della perdita del congiunto, per la sfera personale, emotiva, relazionale e familiare di ciascuno di tali familiari non risulta superata da alcuna prova contraria (a carico dell'Amministrazione), al contrario la domanda non può essere accolta per le persone dei nipoti, nati rispettivamente il 7 aprile 2013 e il 15 novembre 2016, della cui relazione affettiva con il nonno, sig. , il tribunale ignora ogni dettaglio, e che Persona_1 comunque non risulta dimostrata da alcun elemento istruttorio (né presuntivo, né di prova diretta).
Né - è il caso di aggiungere - la difesa attrice può appellarsi, per quanto concerne il danno asseritamente patito dai nipoti del defunto, al principio di non contestazione, perché esso opera esclusivamente per i fatti e le circostanze che siano riferibili o comunque comuni alla parte convenuta, quindi dalla stessa conosciute, non già per i fatti relativi alla sfera della parte deducente e che il convenuto ignora e può legittimamente ignorare (v. ex pluribus Cass. Sez. 3, 18/07/2016, n. 14652: «l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 08/05/2023, n. 12064; Cass.
Sez. L., 04/01/2019, n. 87).
Pertanto, applicando i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che prevedono di moltiplicare il valore del punto (€ 11.549,20) per il numero dei punti assegnabili ad ogni superstite a seconda del rapporto di parentela, dell'età del defunto e del superstite alla data della morte, e considerando in ogni caso l'assenza di convivenza, al momento del fatto:
- alla sig.ra , cinquantaquattrenne alla data del fatto, coniuge di Parte_1
, deceduto all'età di 60 anni, deve essere riconosciuta la somma di € Persona_1
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323.377,60, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 28;
- alla sig.ra , settantanovenne alla data del fatto, madre del defunto, Parte_2 deve essere riconosciuta la somma di € 311.828,40, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del genitore 1,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 27;
- alla sig.ra , sessantaduenne alla data del fatto, sorella del sig. Parte_3
, deve essere riconosciuta la somma di € 167.463,40, secondo il seguente Persona_1 calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 14,5;
- al sig. cinquantottenne alla data del fatto, fratello del sig. Parte_4
, deve essere riconosciuta la somma di € 173.238,00, secondo il seguente Persona_1 calcolo:
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
19 20
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 15;
- al sig. , trentaquattrenne alla data del fatto, figlio del sig. Parte_5 Per_1
, deve essere riconosciuta la somma di € 311.828,40, secondo il seguente calcolo:
[...]
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 27.
Per tutte le somme sopra liquidate, saranno dovuti (a compensazione della mancata disponibilità del tantundem dalla data della mora ex re e la data della presente sentenza, liquidativa del credito di valore) gli interessi al saggio legale sulle somme previamente devalutate alla data del fatto (29 marzo 2019), quindi annualmente rivalutate.
2.4.2. Quanto al risarcimento del danno terminale, si osserva che «il danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto causativo» (così Cass. Sez. 3,
19/10/2007, n. 21976).
Nel caso di specie, la cartella clinica di pronto soccorso nonché relativa al ricovero d'urgenza del sig. (all. D-1 alla nota della Casa Circondariale di Persona_1
Viterbo doc. 1 alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura) attesta che questi sia sopravvissuto poche ore all'evento traumatico che lo portava a morte, essendo giunto in Ospedale alle ore 23:22 del 29 marzo 2019, con “trauma cranico con fratture multiple ed emorragia cerebrale” già in atto, e con segnalata compromissione delle funzioni vitali); effettuato un intervento chirurgico d'urgenza, il sig. decedeva alle ore 03:30 Per_1 della stessa notte del ricovero, per arresto cardio-circolatorio; analogamente, gli esiti delle analisi autoptiche e medico-legali disposte dall'Autorità giudiziaria (all. 2 alla citazione) riprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, che la morte sia sopravvenuta quale effetto immediato e diretto della particolare offensività e gravità delle lesioni inferte
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dall'aggressore, implicanti multiple fratture delle ossa del cranio, colpito più volte con un oggetto contundente, quindi la formazione di un ematoma epidurale acuto, la produzione dello stato di coma e infine l'arresto cardio-circolatorio (v. anche pag. 19 e seguenti della relazione del medico legale all. 2 cit.); donde l'impossibilità di configurare un danno biologico terminale in senso stretto, e tantomeno un danno biologico permanente stimabile con il sistema dei baremes, non potendosi configurare alcuna lesione permanente né stabilizzata, all'esito dell'evento traumatico, se non lo stesso evento di morte, di per sé non risarcibile per equivalente («in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo»: in tali termini Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009).
La documentazione in atti non è neppure sufficiente, ad avviso del tribunale, a dimostrare il danno catastrofale di cui gli attori (nella qualità di eredi) hanno chiesto risarcimento in via equitativa;
ciò in quanto il danno catastrofale (o da lucida agonia) presuppone la prova (a carico della parte danneggiata) del pregiudizio «subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine» (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 33009), e nel caso di specie la documentazione in atti (principalmente consistente nella cartella clinica del ricovero in pronto soccorso e quindi in reparto, per l'intervento chirurgico effettuato d'urgenza) non dimostra, ad avviso del tribunale, neppure che la vittima dell'aggressione fosse cosciente, riportandosi piuttosto l'assenza di risposte verbali, di risposte mimiche o di movimento, lo stato di coma e lo stato di incoscienza.
Donde il rigetto, in parte qua, della domanda formulata in citazione.
3. Si provvede pertanto come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalle parti nell'atto introduttivo della lite,
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condanna il al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 323.377,60, oltre interessi Parte_1 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 311.828,40, oltre interessi compensativi Parte_2 al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 167.463,40, oltre interessi Parte_3 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di della somma di € 173.238,00, oltre interessi Parte_4 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- in favore di , della somma di € 311.828,40, oltre interessi Parte_5 compensativi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del fatto, quindi rivalutata annualmente sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'intero importo così liquidato, dal dì della presente sentenza al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore delle parti attrici in Controparte_1 solido, delle spese del grado, che liquida in € 1.715,00 per esborsi, € 70.000,00 per compensi legali (sul valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, previa applicazione degli incrementi di cui all'art. 4, comma 2 e comma 1-bis di cui al decreto tariffario), con distrazione in favore degli Avv. Carmelo A. Pirrone e Paride Sforza, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
AN OS
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