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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6112 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice VI SC, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 6112/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] con l'avv. P. Venosta;
ATTORI contro
Controparte_1 con l'avv. D. Discepolo;
CONVENUTA quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. D. Discepolo e l'avv. G. Pravenotti Farinelli;
INTERVENUTA
Oggetto: leasing;
fideiussioni; Conclusioni: per e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Vo r
In via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
1220/2021 D.I. – 2393/21 R.G. del Tribunale di Brescia, per tutte le motivazioni di cui in citazione e perché l'opposizione è fondata su prova è scritta e di pronta soluzione;
pagina 1 di 5 In via principale: accertato e dichiarato, che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione versata in atti sono false, apocrife e non apposte dai sig.ri , e revocare il Parte_1 Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1220/2021 D.I. – 2393/21 R.G. del Tribunale di Brescia, emesso in data 26.03.2021;
In via istruttoria: ammettersi CTU grafologica sulle sottoscrizioni apposte alla fideiussione recante data
19.06.09 e 31.08.10, acquisendo da parte del CTU il fascicolo di causa e le scritture offerte in comparazione. ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premessa l'espressione “vero che”; con ogni più ampia riserva istruttoria. Spese di lite e compenso professionale interamente rifusi.
Quanto alle richieste istruttorie, si richiamano le conclusioni rassegnate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 1220/2021 del 26.03.2021 del Tribunale di Brescia (RG 2393/2021), non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né tantomeno di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale: - rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, poiché infondate sia in fatto sia in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opponenti, a pagare alla ricorrente la somma di €
58.700,91, oltre interessi come da domanda, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa o che l'Ill.mo giudicante riterrà di giustizia;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con somma da liquidare in via equitativa d'ufficio; in via istruttoria: - con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – in qualità di fideiussori di (poi Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_3
– hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2021 del 26.3.2021 Controparte_4 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 58.700,91 a favore di
(“ ), importo corrispondente al residuo debito della società, debitrice Controparte_1 CP_1 principale, nei confronti di UniCredit Leasing S.p.A. per due contratti di leasing conclusi rispettivamente nel 2009 e nel 2010. pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto: a) il disconoscimento delle firme da loro apposte sulle fideiussioni datate 19.6.2009 e 31.8.2010; b) la necessità di rideterminare l'importo ingiunto, stante la qualificazione dei contratti di locazione finanziaria come leasing traslativo e la conseguente necessità di decurtare dalla somma richiesta quanto incassato con la vendita dei beni oggetto di leasing.
– avente cause dell'originaria concedente – ha formulato istanza di verificazione giudiziale ex art. CP_1
216 c.p.c. e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Contr A seguito della scissione parziale della società con attribuzione del ramo a CP_1 CP_5
(“ ), quest'ultima è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. – per il tramite della procuratrice CP_5
– facendo proprie tutte le ragioni della convenuta. CP_1
È, infine, intervenuta ex art. 111 c.p.c. – sempre per il tramite della procuratrice Controparte_6
incorporante
[...] CP_5
***
L'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sulle cessioni del credito e sulla legittimazione delle cessionarie
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione dell'odierna convenuta e dell'intervenuta, affermando che essa non avrebbe assolto all'onere di provare la titolarità del credito.
Sussiste la legittimazione di e per il solo fatto di essersi esse affermate titolari del credito CP_1 CP_5 vantato. Attiene invece al piano del merito, e non del rito, la questione della prova dell'effettiva titolarità del credito vantato dall'odierna opposta.
L'eccezione sollevata dagli odierni opponenti con riferimento alla prima cessione – da UniCredit Leasing a
– proprio perché attinente al merito, è tardiva, essendo stata sollevata solo nelle note CP_1 conclusionali del 13.11.2025 in vista della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Valgono le medesime considerazione anche in relazione alla seconda cessione - da a – CP_1 CP_5 con alcune precisazioni. Nel corso dell'udienza del 18.5.2023, ha riferito che il 21.12.2022 era CP_1
Contr stato stipulato atto di scissione parziale della società con attribuzione del ramo alla società CP_5
(circostanza confermata dal deposito in data 20.6.2023 della comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. da parte di quest'ultima). A fronte di ciò, nella medesima udienza, gli attori hanno eccepito il solo “difetto di legittimazione passiva” della convenuta non hanno, quindi, mai eccepito la carenza di CP_1 legittimazione attiva di se non nelle note conclusive. CP_5
Sull'autenticità delle sottoscrizioni degli opponenti
In seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui docc. n. 7 e 8 di parte attrice e alla successiva istanza di verificazione avanzata dalla convenuta è stata esperita c.t.u. grafologica. pagina 3 di 5 L'indagine peritale ha acclarato che:
È probabile che sia l'autore delle firme in verifica (“Gli scritti a confronto infatti Parte_1 condividono: la gestualità sciatta, il disordine e la molteplicità di forme e modelli anche in contesti esecutivi consequenziali, la continuità grafica, le movenze di fondo, la modulazione pressoria, la scompostezza degli assetti. Alcune modalità formative e strutture, in particolare di X3 e X4, trovano inoltre riscontro nelle firme abituali dello scrivente”.);
Sono stati riscontrati indici di compatibilità tra le firme in verifica e il grafismo espresso dalle firme autografe spontanee di relativi al livello grafomotorio e al ritmo grafico, alle modalità Parte_1 pressorie e ad alcune particolarità minute.
Quanto a non sono emersi indici grafici comuni di sufficiente valore identificativo che Parte_1 portino al responso di autografia delle firme. Non si può, tuttavia, “escludere che le verificande siano autografe e facciano parte del vasto range grafo-espressivo che palesano i campioni autografi. E anche in questo caso non sono stati riscontrati indici d'incompatibilità tra il grafismo espresso nelle verificande e quello autografo. Al contrario, tra i due termini del confronto sono emersi alcuni indici di compatibilità, relativi al livello grafomotorio, alle modalità pressorie, agli assetti e ad alcune strutture”.
Gli esiti formulati in termini soltanto probabilistici da parte della c.t.u. sono dipesi, secondo l'ausiliario: a) dall'assenza – tra le scritture comparative – di esemplari autografi coevi o antecedenti all'epoca di apposizione delle firme in verifica;
b) dall'assenza di saggi grafici funzionali ai fini del confronto tra le firme in verifica, poiché non rilasciati in condizioni di spontaneità esecutiva;
c) dall'assenza di materiale comparativo idoneo, posto che l'oggetto della verifica sono sigle e non firme per esteso.
Il c.t.u., chiamato a chiarimenti, nel corso dell'udienza del 21.11.2024 ha ribadito che nelle due fideiussioni
è “possibile ravvisare il medesimo meccanismo ideografomotorio per ciascuna sigla”; ha, inoltre, chiarito che “le sigle presenti nella prima e nella seconda fideiussione sono state apposte da tre distinti soggetti, i medesimi che hanno apposto le rispettive sigle nella seconda fideiussione”; infine, ha rappresentato, come già indicato nella propria consulenza tecnica, che “gli odierni attori all'atto di rendere il saggio grafico hanno dissimulato la loro grafia”.
I rilievi offerti in sede di c.t.u. e il comportamento tenuto dalle parti nel contraddittorio tecnico inducono questo giudice a ritenere che le sottoscrizioni sulla fideiussioni siano siano autografe.
Sulla penale prevista dai contratti di leasing
Gli opponenti hanno dedotto la necessità di rideterminare l'importo dovuto, dovendosi decurtare, in tesi quanto ricavato con la vendita dei beni oggetto di leasing.
È pacifica tra le parti la validità e piena applicabilità della clausola di cui all'art. 21 delle condizioni contrattuali. Quest'ultima stabilisce che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, al concedente pagina 4 di 5 restano acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'utilizzazione avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.
Il concedente avrà la facoltà di richiedere all'utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23 (l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finali attualizzati al tasso di interesse indicato nelle condizioni particolari).
L'art. 21 cgc precisa, infine, che, una volta soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente, nessuna esclusa e quindi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'utilizzatore avrà diritto a ricevere dal concedente medesima il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dei beni;
resta comunque esclusa la facoltà per l'utilizzatore di eccepire la compensazione fra tale risarcimento e le ragioni di credito del concedente.
In applicazione degli artt. 21 e 23 delle condizioni contrattuali, ha provveduto a calcolare la CP_1 penale risarcitoria per ciascun contratto, tenendo conto per l'appunto di quanto percepito con la vendita dei beni, emettendo la relativa fattura e contabilizzando l'importo negli estratti conto prodotti.
Deve pertanto concludersi che la somma ingiunta sia corretta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, attesa l'identità delle difese, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della causa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, liquidate in € 8.328,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 24.12.2025
Il giudice
VI SC
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice VI SC, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 6112/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] con l'avv. P. Venosta;
ATTORI contro
Controparte_1 con l'avv. D. Discepolo;
CONVENUTA quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. D. Discepolo e l'avv. G. Pravenotti Farinelli;
INTERVENUTA
Oggetto: leasing;
fideiussioni; Conclusioni: per e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Vo r
In via preliminare: ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
1220/2021 D.I. – 2393/21 R.G. del Tribunale di Brescia, per tutte le motivazioni di cui in citazione e perché l'opposizione è fondata su prova è scritta e di pronta soluzione;
pagina 1 di 5 In via principale: accertato e dichiarato, che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione versata in atti sono false, apocrife e non apposte dai sig.ri , e revocare il Parte_1 Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1220/2021 D.I. – 2393/21 R.G. del Tribunale di Brescia, emesso in data 26.03.2021;
In via istruttoria: ammettersi CTU grafologica sulle sottoscrizioni apposte alla fideiussione recante data
19.06.09 e 31.08.10, acquisendo da parte del CTU il fascicolo di causa e le scritture offerte in comparazione. ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa premessa l'espressione “vero che”; con ogni più ampia riserva istruttoria. Spese di lite e compenso professionale interamente rifusi.
Quanto alle richieste istruttorie, si richiamano le conclusioni rassegnate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 1220/2021 del 26.03.2021 del Tribunale di Brescia (RG 2393/2021), non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né tantomeno di facile e pronta soluzione;
nel merito, in via principale: - rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, poiché infondate sia in fatto sia in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opponenti, a pagare alla ricorrente la somma di €
58.700,91, oltre interessi come da domanda, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa o che l'Ill.mo giudicante riterrà di giustizia;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con somma da liquidare in via equitativa d'ufficio; in via istruttoria: - con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – in qualità di fideiussori di (poi Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_3
– hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2021 del 26.3.2021 Controparte_4 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 58.700,91 a favore di
(“ ), importo corrispondente al residuo debito della società, debitrice Controparte_1 CP_1 principale, nei confronti di UniCredit Leasing S.p.A. per due contratti di leasing conclusi rispettivamente nel 2009 e nel 2010. pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto: a) il disconoscimento delle firme da loro apposte sulle fideiussioni datate 19.6.2009 e 31.8.2010; b) la necessità di rideterminare l'importo ingiunto, stante la qualificazione dei contratti di locazione finanziaria come leasing traslativo e la conseguente necessità di decurtare dalla somma richiesta quanto incassato con la vendita dei beni oggetto di leasing.
– avente cause dell'originaria concedente – ha formulato istanza di verificazione giudiziale ex art. CP_1
216 c.p.c. e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Contr A seguito della scissione parziale della società con attribuzione del ramo a CP_1 CP_5
(“ ), quest'ultima è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. – per il tramite della procuratrice CP_5
– facendo proprie tutte le ragioni della convenuta. CP_1
È, infine, intervenuta ex art. 111 c.p.c. – sempre per il tramite della procuratrice Controparte_6
incorporante
[...] CP_5
***
L'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sulle cessioni del credito e sulla legittimazione delle cessionarie
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione dell'odierna convenuta e dell'intervenuta, affermando che essa non avrebbe assolto all'onere di provare la titolarità del credito.
Sussiste la legittimazione di e per il solo fatto di essersi esse affermate titolari del credito CP_1 CP_5 vantato. Attiene invece al piano del merito, e non del rito, la questione della prova dell'effettiva titolarità del credito vantato dall'odierna opposta.
L'eccezione sollevata dagli odierni opponenti con riferimento alla prima cessione – da UniCredit Leasing a
– proprio perché attinente al merito, è tardiva, essendo stata sollevata solo nelle note CP_1 conclusionali del 13.11.2025 in vista della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Valgono le medesime considerazione anche in relazione alla seconda cessione - da a – CP_1 CP_5 con alcune precisazioni. Nel corso dell'udienza del 18.5.2023, ha riferito che il 21.12.2022 era CP_1
Contr stato stipulato atto di scissione parziale della società con attribuzione del ramo alla società CP_5
(circostanza confermata dal deposito in data 20.6.2023 della comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. da parte di quest'ultima). A fronte di ciò, nella medesima udienza, gli attori hanno eccepito il solo “difetto di legittimazione passiva” della convenuta non hanno, quindi, mai eccepito la carenza di CP_1 legittimazione attiva di se non nelle note conclusive. CP_5
Sull'autenticità delle sottoscrizioni degli opponenti
In seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui docc. n. 7 e 8 di parte attrice e alla successiva istanza di verificazione avanzata dalla convenuta è stata esperita c.t.u. grafologica. pagina 3 di 5 L'indagine peritale ha acclarato che:
È probabile che sia l'autore delle firme in verifica (“Gli scritti a confronto infatti Parte_1 condividono: la gestualità sciatta, il disordine e la molteplicità di forme e modelli anche in contesti esecutivi consequenziali, la continuità grafica, le movenze di fondo, la modulazione pressoria, la scompostezza degli assetti. Alcune modalità formative e strutture, in particolare di X3 e X4, trovano inoltre riscontro nelle firme abituali dello scrivente”.);
Sono stati riscontrati indici di compatibilità tra le firme in verifica e il grafismo espresso dalle firme autografe spontanee di relativi al livello grafomotorio e al ritmo grafico, alle modalità Parte_1 pressorie e ad alcune particolarità minute.
Quanto a non sono emersi indici grafici comuni di sufficiente valore identificativo che Parte_1 portino al responso di autografia delle firme. Non si può, tuttavia, “escludere che le verificande siano autografe e facciano parte del vasto range grafo-espressivo che palesano i campioni autografi. E anche in questo caso non sono stati riscontrati indici d'incompatibilità tra il grafismo espresso nelle verificande e quello autografo. Al contrario, tra i due termini del confronto sono emersi alcuni indici di compatibilità, relativi al livello grafomotorio, alle modalità pressorie, agli assetti e ad alcune strutture”.
Gli esiti formulati in termini soltanto probabilistici da parte della c.t.u. sono dipesi, secondo l'ausiliario: a) dall'assenza – tra le scritture comparative – di esemplari autografi coevi o antecedenti all'epoca di apposizione delle firme in verifica;
b) dall'assenza di saggi grafici funzionali ai fini del confronto tra le firme in verifica, poiché non rilasciati in condizioni di spontaneità esecutiva;
c) dall'assenza di materiale comparativo idoneo, posto che l'oggetto della verifica sono sigle e non firme per esteso.
Il c.t.u., chiamato a chiarimenti, nel corso dell'udienza del 21.11.2024 ha ribadito che nelle due fideiussioni
è “possibile ravvisare il medesimo meccanismo ideografomotorio per ciascuna sigla”; ha, inoltre, chiarito che “le sigle presenti nella prima e nella seconda fideiussione sono state apposte da tre distinti soggetti, i medesimi che hanno apposto le rispettive sigle nella seconda fideiussione”; infine, ha rappresentato, come già indicato nella propria consulenza tecnica, che “gli odierni attori all'atto di rendere il saggio grafico hanno dissimulato la loro grafia”.
I rilievi offerti in sede di c.t.u. e il comportamento tenuto dalle parti nel contraddittorio tecnico inducono questo giudice a ritenere che le sottoscrizioni sulla fideiussioni siano siano autografe.
Sulla penale prevista dai contratti di leasing
Gli opponenti hanno dedotto la necessità di rideterminare l'importo dovuto, dovendosi decurtare, in tesi quanto ricavato con la vendita dei beni oggetto di leasing.
È pacifica tra le parti la validità e piena applicabilità della clausola di cui all'art. 21 delle condizioni contrattuali. Quest'ultima stabilisce che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, al concedente pagina 4 di 5 restano acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'utilizzazione avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.
Il concedente avrà la facoltà di richiedere all'utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23 (l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finali attualizzati al tasso di interesse indicato nelle condizioni particolari).
L'art. 21 cgc precisa, infine, che, una volta soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente, nessuna esclusa e quindi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'utilizzatore avrà diritto a ricevere dal concedente medesima il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dei beni;
resta comunque esclusa la facoltà per l'utilizzatore di eccepire la compensazione fra tale risarcimento e le ragioni di credito del concedente.
In applicazione degli artt. 21 e 23 delle condizioni contrattuali, ha provveduto a calcolare la CP_1 penale risarcitoria per ciascun contratto, tenendo conto per l'appunto di quanto percepito con la vendita dei beni, emettendo la relativa fattura e contabilizzando l'importo negli estratti conto prodotti.
Deve pertanto concludersi che la somma ingiunta sia corretta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, attesa l'identità delle difese, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della causa.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, liquidate in € 8.328,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 24.12.2025
Il giudice
VI SC
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