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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/11/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n.68, con il patrocinio dell'avv. RICCARDA ARGELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Sant'Agata Sul Santerno (RA), Viale Baccarini n.10 e (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n. 68, con il patrocinio dell'avv. PAOLA DI CHITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Lugo (RA), Corso Matteotti n.156
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente in data 24.09.2024 e 26.09.2024. In data 22.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.04.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio con Parte_2 convivenza da ultimo, a partire dall'anno 2022, presso l'abitazione familiare sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, in comproprietà tra le parti, che, dalla suddetta unione, erano nati i figli Per_1 in data 12.07.2016 e in data 05.10.2019, riconosciuti da entrambi i genitori, e che,
[...] Persona_2 successivamente, tra le parti erano sorte incomprensioni e divergenze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse dei figli e chiedevano pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori e restano affidati secondo le disposizioni dell'affido condiviso ad entrambi Persona_2 Persona_1
i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente. 2) La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, rimarrà interamente assegnata al IGnor che continuerà a viverci, mentre la IG.ra si impegna ed obbliga ogni Parte_1 Parte_2 eccezione fin da ora rimossa, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 01 settembre 2024, per trasferirsi altrove sempre in Comune di Bagnacavallo (RA) via Caduti di Brescia 32, in immobile che sta acquistando, ove trasferirà la sua residenza e quella dei figli minori e R_ Per_1
All'atto del suo allontanamento la IG.ra preleverà i suoi oggetti ed effetti personali, oltre al divano beige di sua Parte_2 proprietà, scrivania e sedia della camera di nonché la lavatrice. Mentre tutti i beni mobili ed arredi della casa Per_1 familiare restano assegnati in proprietà esclusiva al IG. Parte_1
L'immobile, già adibito a residenza familiare, in comproprietà fra le parti, verrà ceduto al comproprietario Parte_1 nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti di cui al successivo punto 10). 3) I figli minori e avranno la residenza presso la madre. Le parti si impegnano reciprocamente a R_ Per_1 comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
4) Nel rispetto degli impegni scolastici delle eIGenze e dei desideri dei figli, i tempi di permanenza di e R_ Per_1 presso il padre saranno regolati come da calendario di seguito indicato.
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla domenica sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- LUNEDI', dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- MARTEDI dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento, fino al mercoledì mattina, quando lo stesso li accompagnerà a scuola, o presso la casa materna in periodo extra scolastico;
GIOVEDI' dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, o presso la residenza materna in periodo extra scolastico;
-durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con i genitore il Natale col Capodanno i figli staranno: pagina 2 di 6 -dal 23 dicembre dall'uscita della scuola al 27 dicembre alle ore 21,00 con un genitore e dal 28 dicembre al 01 gennaio alle ore 21,00 con l'altro genitore,
-il due, tre e quattro gennaio con un genitore,
-cinque, sei gennaio fino al mattino del 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, alternando con ogni genitore il giorno di Pasqua col Lunedì dell'Angelo;
-15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, sulla base dei loro rispettivi periodi di ferie. I genitori concordano che il compleanno dei figli venga trascorso congiuntamente tra loro, di anno in anno, alternativamente, con ogni genitore. Altre e diverse modalità potranno sempre essere concordate fra i genitori, sulla base dei desideri ed eIGenze dei figli, nonché delle rispettive eIGenze lavorative dei genitori stessi. In caso di malattia dei figli i genitori concorderanno di volta in volta sulla base della gravità della stessa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a tenere con sé i figli in caso di impedimento dell'altro per motivi di lavoro. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi avendo cura di presentare eventuali nuovi compagni ai figli con gradualità. I genitori si impegnano altresì ad assicurare la conservazione dei rapporti IGnificativi dei minori con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 5) Il padre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, verserà la somma mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da corrispondere, in via anticipata mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora Parte_2
in essere presso la banca BCC ravennate forlivese e imolese, filiale di Bagnacavallo IBAN
[...]
[...]. Detto importo verrà versato a far data dal mese del rilascio della casa familiare della IG.ra e sarà rivalutato Parte_2 annualmente ex indici ISTAT. 6) I genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, come elencate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, al quale, dopo averne presa visione, si riportano integralmente.
Dette spese straordinarie verranno rimborsate mensilmente al genitore che le abbia anticipate per intero, dietro presentazione di idonea pezza giustificativa.
7) Gli assegni familiari- assegno unico - ex lege dovuti per i figli, saranno percepiti al 100% dalla madre. Le detrazioni fiscali per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori.
8) I genitori riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver aperto due libretti nominativi di deposito a risparmio presso la BCC intestati ai figli e precisamente: libretto n. 0300502 nominativo , emesso il 26/10/2020 e libretto Persona_2
n.0298977 nominativo emesso il 25.02.2020. Sui predetti libretti i genitori hanno effettuato versamenti Persona_1 destinati solo ed esclusivamente ai figli, pertanto gli stessi concordano che ogni eventuale prelievo dovrà essere concordato a tal fine fra i genitori ed effettuato congiuntamente.
9) I genitori prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto, o documento equipollente idoneo all'espatrio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta, ed autorizzano altresì l'espatrio dei figli, sia con l'uno che con l'altro genitore, per brevi periodi e per soli motivi turistici.
10) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che: pagina 3 di 6 - la casa, già adibita a residenza familiare, è in comproprietà fra le parti in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita notaio del 10 maggio 2019 Repertorio n. 4111 Raccolta n. 3294, Registrato a Ravenna il 14/05/2019 Persona_3 serie 1T N.3867 Trascritto a Ravenna il 15/05/2019 al N.9125/9126/9127/9128 R.G. al n.6073/6074/6075/6076 R.P.;
- per l'acquisto del suddetto immobile le parti - con atto Notaio del 10 maggio 2019, Repertorio n.4112 Persona_3
Raccolta n. 3295, Registrato a Ravenna il 15/05/2019 Serie IT N.3955 Iscritto a Ravenna il 15/05/2019 al n.9135 R.G. al n.1539 R.P. - hanno contratto mutuo ipotecario con Banca
[...] per €. 236.761,76 Controparte_1
(duecentotretataseimilasettecentosessantunovirgolasettantasei) della durata di 25 anni, rimborsabile mediante 300 rate mensili, con ultima rata al 10 maggio 2044;
-che, successivamente, per la ristrutturazione dell'immobile, con le agevolazioni ex 110%, le parti hanno contratto in data 6/10/2021 ulteriore mutuo sempre con la , della durata di 10 anni Controparte_2 fino al 6/10/2031, rimborsabile mediante 122 rate mensili, con ultima rata al 06/10/2031; le parti convengono quanto segue a) la IG.ra si obbliga a vendere al IGnor che si obbliga ad acquistare, la sua quota di Parte_2 Parte_1 proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n.68, per il prezzo concordato fra le parti pari ad €. 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00). Il IGnor si impegna a Parte_1 versare il suddetto corrispettivo alla IG.ra , che accetta, quanto ad €. 60,000,00 (sessantamila/00) entro Parte_2 due giorni dalla firma del presente ricorso, mediante bonifico bancario da effettuarsi in pari data sul conto intestato a Parte_2
in essere presso la banca BCC ravennate forlivese e imolese, filiale di Bagnacavallo IBAN
[...]
[...], ed il saldo pari ad €. 95.000,00 (novantacinquemila/00) in sede di stipula notarile da rogarsi entro e non oltre il 30 maggio 2024. Pertanto, in esecuzione del suddetto accordo, la IGnora si impegna ed obbliga, ora per allora, a trasferire a Parte_2
la sua quota di proprietà pari ad ½ del seguente immobile: Parte_1
-Fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Bagnacavallo (RA), via Pieve Masiera n. 68, costituito da una abitazione distribuita al piano terra e primo, con annessi locali ad uso cantina e deposito anche in corpo staccato e due portici, nonchè corte pertinenziale esclusiva;
il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati al foglio 60 di detto Comune, coi mappali:
* 260 sub 6 (già mappale 260 sub 2) p.T-1, Categoria A/7, classe 2, vani 11, Rendita Euro 1.647,50, classamento e rendita proposti (D. M. 701/94);
* 260 sub 7, p.T. Categoria C/2, classe 2 ,mq. 127, Rendita Euro 334,51, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94
);
* 260 sub 5, p.T, bene comune non censibile – B.C.N.C. - (corte) comune a tutti i subalterni. L'area di sedime del fabbricato e la relativa corte pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni al Foglio 60 del Comune di Bagnacavallo, con il mappale 260 Ente Urbano di mq. 1.708 (millesettecentotto). Confini: la detta via, ragioni ragioni salvo altri. Pt_3 Per_4
Pertanto la IG.ra si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula avanti al Notaio che verrà Parte_2 indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico del cessionario Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alla fattura Faran di € 617,32 ed alla Parte_1 fattura Bertondini Infissi di € 17.632,43 rimarranno in capo alla IG.ra e non verranno cedute Parte_2 all'acquirente, con espressa pattuizione da inserirsi nel rogito notarile. Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della cessazione della convivenza more uxorio e della regolamentazione pagina 4 di 6 dei rapporti fra ex conviventi more uxorio nell'interesse dei figli minori, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del 21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa tra le parti ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione. b) Il IGnor a far data dalla rata dal corrente mese di marzo 2024, si accolla per intero: Parte_1
-mutuo n. 00000106959 acceso il 10/05/2019 di originari €. 236.761,76, capitale residuo a marzo 2024 €. 198.785,07, rimborsabile mediante rate mensili, dell'importo di circa €.970,84 cadauna, di cui l'ultima al 10/05/2044;
- mutuo n. 0000000124329 acceso il 06/10/2021 di originari €. 140.000,00, capitale residuo a marzo 2024 €. 19.691,52, rimborsabile mediante 122 rate mensili, dell'importo attuale di circa €. 246,73 cadauna, di cui l'ultima al 06/10/2031. In proposito quindi il si impegna ed obbliga a pagare alla banca mutuante il relativo debito - capitale ed Parte_1 interessi – mediante il pagamento di tutte le rate mensili, fino alla scadenza rendendo indenne e manlevando la IG.ra Parte_2
da oneri e conseguenze al riguardo nei confronti della banca erogante.
[...]
11) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
12) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.” Con decreto emesso in data 18.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 02.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 22.04.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente in data 24.09.2024 e 26.09.2024, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai IGg.ri e le Parte_1 Parte_2 parti rinunciavano a comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 14.10.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e R_
, in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico Per_1
e sono conformi all'interesse dei minori, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende invece atto delle condizioni di cui al punto 10 in quanto riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE atto delle condizioni di cui al punto n. 10 del ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConIGlio del 29.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n.68, con il patrocinio dell'avv. RICCARDA ARGELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Sant'Agata Sul Santerno (RA), Viale Baccarini n.10 e (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n. 68, con il patrocinio dell'avv. PAOLA DI CHITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Lugo (RA), Corso Matteotti n.156
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente in data 24.09.2024 e 26.09.2024. In data 22.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.04.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio con Parte_2 convivenza da ultimo, a partire dall'anno 2022, presso l'abitazione familiare sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, in comproprietà tra le parti, che, dalla suddetta unione, erano nati i figli Per_1 in data 12.07.2016 e in data 05.10.2019, riconosciuti da entrambi i genitori, e che,
[...] Persona_2 successivamente, tra le parti erano sorte incomprensioni e divergenze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse dei figli e chiedevano pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori e restano affidati secondo le disposizioni dell'affido condiviso ad entrambi Persona_2 Persona_1
i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente. 2) La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, rimarrà interamente assegnata al IGnor che continuerà a viverci, mentre la IG.ra si impegna ed obbliga ogni Parte_1 Parte_2 eccezione fin da ora rimossa, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 01 settembre 2024, per trasferirsi altrove sempre in Comune di Bagnacavallo (RA) via Caduti di Brescia 32, in immobile che sta acquistando, ove trasferirà la sua residenza e quella dei figli minori e R_ Per_1
All'atto del suo allontanamento la IG.ra preleverà i suoi oggetti ed effetti personali, oltre al divano beige di sua Parte_2 proprietà, scrivania e sedia della camera di nonché la lavatrice. Mentre tutti i beni mobili ed arredi della casa Per_1 familiare restano assegnati in proprietà esclusiva al IG. Parte_1
L'immobile, già adibito a residenza familiare, in comproprietà fra le parti, verrà ceduto al comproprietario Parte_1 nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti di cui al successivo punto 10). 3) I figli minori e avranno la residenza presso la madre. Le parti si impegnano reciprocamente a R_ Per_1 comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
4) Nel rispetto degli impegni scolastici delle eIGenze e dei desideri dei figli, i tempi di permanenza di e R_ Per_1 presso il padre saranno regolati come da calendario di seguito indicato.
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla domenica sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- LUNEDI', dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- MARTEDI dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento, fino al mercoledì mattina, quando lo stesso li accompagnerà a scuola, o presso la casa materna in periodo extra scolastico;
GIOVEDI' dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, o presso la residenza materna in periodo extra scolastico;
-durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con i genitore il Natale col Capodanno i figli staranno: pagina 2 di 6 -dal 23 dicembre dall'uscita della scuola al 27 dicembre alle ore 21,00 con un genitore e dal 28 dicembre al 01 gennaio alle ore 21,00 con l'altro genitore,
-il due, tre e quattro gennaio con un genitore,
-cinque, sei gennaio fino al mattino del 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, alternando con ogni genitore il giorno di Pasqua col Lunedì dell'Angelo;
-15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, sulla base dei loro rispettivi periodi di ferie. I genitori concordano che il compleanno dei figli venga trascorso congiuntamente tra loro, di anno in anno, alternativamente, con ogni genitore. Altre e diverse modalità potranno sempre essere concordate fra i genitori, sulla base dei desideri ed eIGenze dei figli, nonché delle rispettive eIGenze lavorative dei genitori stessi. In caso di malattia dei figli i genitori concorderanno di volta in volta sulla base della gravità della stessa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a tenere con sé i figli in caso di impedimento dell'altro per motivi di lavoro. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli minori con ciascuno di essi avendo cura di presentare eventuali nuovi compagni ai figli con gradualità. I genitori si impegnano altresì ad assicurare la conservazione dei rapporti IGnificativi dei minori con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 5) Il padre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, verserà la somma mensile di 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio e così per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da corrispondere, in via anticipata mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora Parte_2
in essere presso la banca BCC ravennate forlivese e imolese, filiale di Bagnacavallo IBAN
[...]
[...]. Detto importo verrà versato a far data dal mese del rilascio della casa familiare della IG.ra e sarà rivalutato Parte_2 annualmente ex indici ISTAT. 6) I genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, come elencate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015, al quale, dopo averne presa visione, si riportano integralmente.
Dette spese straordinarie verranno rimborsate mensilmente al genitore che le abbia anticipate per intero, dietro presentazione di idonea pezza giustificativa.
7) Gli assegni familiari- assegno unico - ex lege dovuti per i figli, saranno percepiti al 100% dalla madre. Le detrazioni fiscali per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori.
8) I genitori riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver aperto due libretti nominativi di deposito a risparmio presso la BCC intestati ai figli e precisamente: libretto n. 0300502 nominativo , emesso il 26/10/2020 e libretto Persona_2
n.0298977 nominativo emesso il 25.02.2020. Sui predetti libretti i genitori hanno effettuato versamenti Persona_1 destinati solo ed esclusivamente ai figli, pertanto gli stessi concordano che ogni eventuale prelievo dovrà essere concordato a tal fine fra i genitori ed effettuato congiuntamente.
9) I genitori prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto, o documento equipollente idoneo all'espatrio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta, ed autorizzano altresì l'espatrio dei figli, sia con l'uno che con l'altro genitore, per brevi periodi e per soli motivi turistici.
10) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che: pagina 3 di 6 - la casa, già adibita a residenza familiare, è in comproprietà fra le parti in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita notaio del 10 maggio 2019 Repertorio n. 4111 Raccolta n. 3294, Registrato a Ravenna il 14/05/2019 Persona_3 serie 1T N.3867 Trascritto a Ravenna il 15/05/2019 al N.9125/9126/9127/9128 R.G. al n.6073/6074/6075/6076 R.P.;
- per l'acquisto del suddetto immobile le parti - con atto Notaio del 10 maggio 2019, Repertorio n.4112 Persona_3
Raccolta n. 3295, Registrato a Ravenna il 15/05/2019 Serie IT N.3955 Iscritto a Ravenna il 15/05/2019 al n.9135 R.G. al n.1539 R.P. - hanno contratto mutuo ipotecario con Banca
[...] per €. 236.761,76 Controparte_1
(duecentotretataseimilasettecentosessantunovirgolasettantasei) della durata di 25 anni, rimborsabile mediante 300 rate mensili, con ultima rata al 10 maggio 2044;
-che, successivamente, per la ristrutturazione dell'immobile, con le agevolazioni ex 110%, le parti hanno contratto in data 6/10/2021 ulteriore mutuo sempre con la , della durata di 10 anni Controparte_2 fino al 6/10/2031, rimborsabile mediante 122 rate mensili, con ultima rata al 06/10/2031; le parti convengono quanto segue a) la IG.ra si obbliga a vendere al IGnor che si obbliga ad acquistare, la sua quota di Parte_2 Parte_1 proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n.68, per il prezzo concordato fra le parti pari ad €. 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00). Il IGnor si impegna a Parte_1 versare il suddetto corrispettivo alla IG.ra , che accetta, quanto ad €. 60,000,00 (sessantamila/00) entro Parte_2 due giorni dalla firma del presente ricorso, mediante bonifico bancario da effettuarsi in pari data sul conto intestato a Parte_2
in essere presso la banca BCC ravennate forlivese e imolese, filiale di Bagnacavallo IBAN
[...]
[...], ed il saldo pari ad €. 95.000,00 (novantacinquemila/00) in sede di stipula notarile da rogarsi entro e non oltre il 30 maggio 2024. Pertanto, in esecuzione del suddetto accordo, la IGnora si impegna ed obbliga, ora per allora, a trasferire a Parte_2
la sua quota di proprietà pari ad ½ del seguente immobile: Parte_1
-Fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Bagnacavallo (RA), via Pieve Masiera n. 68, costituito da una abitazione distribuita al piano terra e primo, con annessi locali ad uso cantina e deposito anche in corpo staccato e due portici, nonchè corte pertinenziale esclusiva;
il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati al foglio 60 di detto Comune, coi mappali:
* 260 sub 6 (già mappale 260 sub 2) p.T-1, Categoria A/7, classe 2, vani 11, Rendita Euro 1.647,50, classamento e rendita proposti (D. M. 701/94);
* 260 sub 7, p.T. Categoria C/2, classe 2 ,mq. 127, Rendita Euro 334,51, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94
);
* 260 sub 5, p.T, bene comune non censibile – B.C.N.C. - (corte) comune a tutti i subalterni. L'area di sedime del fabbricato e la relativa corte pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni al Foglio 60 del Comune di Bagnacavallo, con il mappale 260 Ente Urbano di mq. 1.708 (millesettecentotto). Confini: la detta via, ragioni ragioni salvo altri. Pt_3 Per_4
Pertanto la IG.ra si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula avanti al Notaio che verrà Parte_2 indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico del cessionario Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alla fattura Faran di € 617,32 ed alla Parte_1 fattura Bertondini Infissi di € 17.632,43 rimarranno in capo alla IG.ra e non verranno cedute Parte_2 all'acquirente, con espressa pattuizione da inserirsi nel rogito notarile. Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della cessazione della convivenza more uxorio e della regolamentazione pagina 4 di 6 dei rapporti fra ex conviventi more uxorio nell'interesse dei figli minori, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del 21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa tra le parti ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione. b) Il IGnor a far data dalla rata dal corrente mese di marzo 2024, si accolla per intero: Parte_1
-mutuo n. 00000106959 acceso il 10/05/2019 di originari €. 236.761,76, capitale residuo a marzo 2024 €. 198.785,07, rimborsabile mediante rate mensili, dell'importo di circa €.970,84 cadauna, di cui l'ultima al 10/05/2044;
- mutuo n. 0000000124329 acceso il 06/10/2021 di originari €. 140.000,00, capitale residuo a marzo 2024 €. 19.691,52, rimborsabile mediante 122 rate mensili, dell'importo attuale di circa €. 246,73 cadauna, di cui l'ultima al 06/10/2031. In proposito quindi il si impegna ed obbliga a pagare alla banca mutuante il relativo debito - capitale ed Parte_1 interessi – mediante il pagamento di tutte le rate mensili, fino alla scadenza rendendo indenne e manlevando la IG.ra Parte_2
da oneri e conseguenze al riguardo nei confronti della banca erogante.
[...]
11) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
12) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.” Con decreto emesso in data 18.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 02.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 22.04.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente in data 24.09.2024 e 26.09.2024, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai IGg.ri e le Parte_1 Parte_2 parti rinunciavano a comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 14.10.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e R_
, in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico Per_1
e sono conformi all'interesse dei minori, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende invece atto delle condizioni di cui al punto 10 in quanto riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE atto delle condizioni di cui al punto n. 10 del ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConIGlio del 29.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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