Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1406 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ALBERGHINI MARTINA Parte_1
ST RT con il patrocinio dell'Avv. ALBERGHINI MARTINA
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenendo Per_1 conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della SI.ra nell'abitazione sita in Cento (FE), Via Parte_1
Ottorino Respighi 4; 6. Stabilire che il SI. ES, genitore non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia almeno:
pagina 1 di 3
Inoltre il padre potrà tenere con sé n. 1 giorno a settimana, indicativamente il Per_1 mercoledì, dal dopo scuola sino al dopo cena alle ore 20,30/21,00 circa, quando la madre andrà a recuperarla presso l'abitazione del padre. Per quanto concerne i fine settimana, trascorrerà con il padre n. 2 week end alternati al mese, dal venerdì Per_1 dall'uscita di scuola alle ore 17,30 sino alla domenica sera, dopo cena, alle ore 20,30/21,00 quando il SI. ES riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Per_1
Estate (da aprile a ottobre): trascorrerà con il padre n. 3 pomeriggi a settimana,
Per_1 dalle ore 18,00 sino a dopo cena, quando si farà carico di riaccompagnare la bambina presso l'abitazione materna. Inoltre trascorrerà con il padre tutte le domeniche
Per_1 pomeriggio, dalle ore 14,00 circa, quando la preleverà dall'abitazione materna, sino al dopo cena alle ore 20,30/21,00 avendo cura di riaccompagnare presso l'abitazione
Per_1 materna. inoltre, trascorrerà con il padre n. 7 giorni consecutivi, durante la
Per_1 settimana di ferragosto (per l'anno 2024: da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto); Periodo natalizio: trascorrerà la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e
Per_1 la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, avendo cura, ogni anno, di alternare le settimane. Entrambi i genitori si adoperano, sin da ora, a far conservare alla figlia rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascuna famiglia;
Periodo pasquale: trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro genitore, avendo cura, ogni anno, di alternare le settimane;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario di , ed in ragione delle circostanze Per_1 menzionate, il SI. ES corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di Euro Pt_1
300,00 anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT FOI;
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) venga percepito, nella misura del 100%, dalla SI.ra ; 9. Pt_1
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, per l'elencazione delle quali ci si riporta al Protocollo adottato dal suintestato Tribunale;
10. Stabilire che il SI. ES TO manterrà la residenza nella casa familiare sita in Cento (FE), Via Mussolina 5, immobile di proprietà dello stesso, con ogni arredo e corredo. Prendere atto che la SI.ra , intende rinunciare Pt_1 all'assegnazione della casa familiare e intende trasferire altrove la residenza, in Cento (FE), Via Ottorino Respighi 4, unitamente alla figlia entro 15 giorni dalla Per_1 sottoscrizione del presente Ricorso, asportando i propri beni personali;
11. Dichiarare compensate le spese fra le parti”. Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato il 18/06/2024 i sigg.ri e Parte_1
RT ST chiedevano che venissero pronunciate la separazione dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/09/2014.
pagina 2 di 3 Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia , minorenne e non Per_1 autosufficiente.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Con sentenza n. 855/2025 del 10/09/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/09/2014 in Cento (FE) da e ST RT e Parte_1 trascritto al n. 42 parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cento alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cento di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 3 di 3