Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 00357/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Lanzinger e Carlo Lanzinger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per il riconoscimento, in sede di giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall'art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961, per l'attestato B (oggi livello di competenza B2).
Visti il ricorso depositato in data 16.05.2023 e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la nota del 29.06.2023, con la quale l’intimata Amministrazione ha depositato il decreto del Ministero della Difesa – Comando generale dell’Arma dd. -OMISSIS- con cui è stata attribuita al militare l’indennità speciale di seconda lingua;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, senza proporre all’Amministrazione una previa corrispondente domanda, ha direttamente adito questo TRGA per vedersi riconosciuto, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, il proprio diritto a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 della legge 23.10.1961 n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 d.P.R. 16.4.2009 n. 51 per l’attestato B (ora livello di competenza B2), a partire da -OMISSIS-, con eccezione del periodo dal -OMISSIS-.
In data 29.06.2023 la difesa erariale ha prodotto in giudizio, accompagnato da apposita nota di deposito, il decreto del Ministero della Difesa dd. -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione costituita ha attribuito al ricorrente l’indennità speciale di seconda lingua nella misura ivi indicata, a pieno soddisfo di ogni pretesa fatta valere nel presente giudizio, chiedendo che, intervenuta la cessazione della materia del contendere, venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso con la compensazione delle spese di lite, “ stante la ormai amplissima serialità della fattispecie oggetto di causa, l’assenza di attività difensive, ciò anche in considerazione della mancata resistenza da parte dell’Amministrazione ”.
All’udienza del 22.11.2023 il procuratore del ricorrente ha chiesto che il ricorso venisse introitato per la decisione.
Rilevato, per quanto sopra, che nelle more del giudizio l’Amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente l’indennità di bilinguismo nella misura richiesta e che, di conseguenza, risultando pienamente soddisfatta la sua pretesa, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di uniformarsi a quanto di recente statuito da questo Tribunale che con sentenza n. -OMISSIS- e successive nella medesima materia, ne ha disposto la compensazione sulla scorta di una puntuale motivazione che s’intende qui integralmente richiamata;
Ritenuto, pertanto, che “ il granitico consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale ormai univoco sulla questione per cui è causa, consente di procedere alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti in tutti i casi, come in quello in esame, in cui colui che faccia valere, a buon diritto, un’analoga pretesa, non abbia, prima di agire in giudizio, avanzato corrispondente istanza all’Amministrazione ”; il contributo unificato, se ed in quanto versato, per l’instaurazione del presente giudizio, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), va posto a carico del Ministero della Difesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il contributo unificato, se ed in quanto versato, per l’instaurazione del presente giudizio, in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), va posto a carico del Ministero della Difesa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO