Articolo 76 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 75 bisArticolo 77
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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
Art. 76. (( (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
(Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) ))

(( 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell' articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 , l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorita' e le altre autorita' nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformita' degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorita' puo' comunicare, congiuntamente a una o piu' autorita' nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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