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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 76. (( (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
(Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) ))
(( 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell' articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 , l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorita' e le altre autorita' nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformita' degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorita' puo' comunicare, congiuntamente a una o piu' autorita' nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
(Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) ))
(( 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell' articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 , l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorita' e le altre autorita' nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformita' degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorita' puo' comunicare, congiuntamente a una o piu' autorita' nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
Commentari • 56
- 1. Modalità di ricezione delle chiamate di emergenza - 6 aprile 2006 [1269343]Garante Privacy · 6 aprile 2006 · 6.8740144
[…] L´odierna attuazione dell´art. 127 del Codice non pregiudica che in futuro, nella competente sede stabilita dal predetto art. 76 del codice delle comunicazioni elettroniche (il previsto d.P.C.M.), si possa eventualmente modificare, anche sulla base dell´indirizzo europeo, l´ambito dei servizi che possono essere considerati, per legge, di emergenza.
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 08/05/2024, n. 9126Provvedimento: […] Conseguentemente non appare suscettibile di favorevole considerazione neanche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di non discriminazione, confrontando il costo del contributo di attivazione UL TT per l'anno 2021 – pari a 38,34 € – e il costo di attivazione della semi-GPON – pari a 70 € – previsto da TIM nell'offerta di coinvestimento ex art. 76 e 79 del Codice delle comunicazioni elettroniche europeo, essendosi l'Autorità attenuta a quanto pedissequamente stabilito dall'art. 12, comma 2, lett. e) della delibera n. 348/19/CONS e che non appare in ogni caso sostenibile la dedotta anti competitività dei contestati contributi, atteso che gli accessi UL TT su rete TIM ammontavano, a fine 2021, a meno dell'1% degli accessi TT in Italia.Leggi di più...
- servizi VULA FTTH·
- efficientamento dei contributi·
- prospettiva anti-concorrenziale·
- accesso alla rete fissa·
- non discriminazione·
- concorrenza infrastrutturale·
- obblighi inter alia di accesso, trasparenza e controllo dei prezzi·
- sostituzione di tecnologie·
- regolamentazione dei prezzi·
- violazione art. 85 del Codice delle comunicazioni elettroniche·
- congruenza delle tariffe·
- eccesso di potere·
- principio di orientamento al costo·
- regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni·
- violazione art. 12 delibera 348/19/CONS