CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 135
CGARS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il motivo è inammissibile poiché l'appellante ha implicitamente accettato la giurisdizione del giudice amministrativo non impugnando in Cassazione le sentenze del giudice ordinario che avevano declinato la giurisdizione e riassumendo il giudizio davanti al TAR. Contestare la giurisdizione in appello, dopo averla implicitamente accettata, costituisce una condotta contraddittoria e abusiva.

  • Accolto
    Pretesa risarcitoria per irreversibile trasformazione del fondo

    Il TAR ha ritenuto non provata l'irreversibile trasformazione. Tuttavia, la CTU acquisita ha accertato l'occupazione definitiva di mq. 1510 e temporanea di mq. 2.300 per la realizzazione di opere di completamento della rete fognaria. Sussiste quindi il diritto al risarcimento del danno derivante dalla servitù di passaggio realizzata, nella misura in cui non coincidano con condutture fognarie preesistenti. Non è possibile valutare la compensatio lucri cum damno.

  • Rigettato
    Pretesa risarcitoria per opere di sistemazione stradale

    Le vie sono state classificate come strade pubbliche e sono utilizzate dalla collettività da molti anni. La realizzazione di un manto stradale e di un impianto di illuminazione non costituisce una trasformazione irreversibile del fondo, ma opere di manutenzione straordinaria su strade già destinate all'uso pubblico. Pertanto, non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 135
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 135
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo