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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1566/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 10.02.2025 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Parte_1 C.F._1
Santa Marta n. 240, presso lo studio dell'Avv. Casablanca Manuela che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
C O N T R O
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, Controparte_1 C.F._2 via G. La Farina n. 17, presso lo studio dell'Avv. Crisafulli Stellario che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ruvolo Carmela Domenica, giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio (SENTENZA NON DEFINITIVA EX ART. 4, 9° COMMA,
LEGGE 1.12.1970 N. 898).
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/04/2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Messina il 11.02.2012 con , matrimonio Controparte_1 iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al numero 13, parte I, anno 2012, e che dall'unione era nata una figlia, , il 30.07.2012. Per_1
Esponeva, altresì, che con decreto del 18.12.2020 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, che si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
rappresentava che il aveva manifestato un crescente disinteresse CP_1 nei confronti della figlia, omettendo il versamento del contributo di mantenimento previsto in sede di separazione e non rispettando gli accordi raggiunti in merito ai tempi di permanenza con la minore;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che fosse confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé e di essere autorizzata a decidere da sola in ordine alle questioni sanitarie e scolastiche relative alla figlia;
che fosse confermata la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre stabilita in sede di separazione;
infine, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di € 500,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14/10/2024, il Giudice delegato dichiarava la nullità della notifica effettuata ex art. 143 cpc e disponeva la rinnovazione della stessa;
disponeva, altresì, ex art. 473bis.15 cpc, che la madre potesse provvedere da sola, in assenza del consenso del padre, alle decisioni relative agli aspetti sanitari e scolastici per la minore;
dava incarico al servizio sociale presso il
Comune di Messina di relazionare sulle condizioni di vita della minore e sulla qualità dei rapporti con il padre;
fissava, infine, per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc, l'udienza del 28.10.2024.
Alla suddetta udienza, il Giudice confermava il provvedimento emesso ex art. 473bis15 cpc e disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 10.2.2025.
Parte resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia della sentenza di divorzio, ma chiedendo che fosse rigettata la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere un aumento dell'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia previsto in sede di separazione, atteso il suo stato di disoccupazione;
chiedeva, altresì, che la non fosse autorizzata a decidere, in Pt_1 assenza del consenso del padre, in ordine alle questioni sanitarie e scolastiche relative alla figlia minore;
chiedeva, infine, la conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza del 10 febbraio 2025, parte resistente chiedeva che la causa venisse rinviata al Collegio per l'eventuale emissione della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Parte ricorrente non si opponeva all'emissione sentenza parziale, ed il Giudice delegato ordinava la discussione orale della causa e si riservava di riferire al collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
16/04/2024 nei confronti di , disattesa ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Messina il 11.02.2012, tra
[...]
e , iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Pt_1 Controparte_1
Civile presso il Comune di Messina al numero 13, parte I, anno 2012;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale dell'11/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.