TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3268 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco DEMITRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono di vedere omologata la loro separazione alle seguenti
CONDIZIONI 1) Le parti vivranno separate, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed , già maggiorenni Per_1 Persona_2
e fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti,
corrispondendo loro un assegno mensile di €.250,00 ognuno (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti e ciò entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
3) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti i figli, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il
26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente,
considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4) Le parti concordano sul fatto che la sola madre godrà nella misura del 100% della detrazione fiscale a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso ed anche dell'assegno unico fino a quando dovessero ricorrere le condizioni in relazione
Per al figlio .
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70,
come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 21/10/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed , Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro
250,00 ognuno, da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente
(R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Vicenza in data 21/10/2000 con atto trascritto al n. 138, parte I, anno
2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3268 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco DEMITRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono di vedere omologata la loro separazione alle seguenti
CONDIZIONI 1) Le parti vivranno separate, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed , già maggiorenni Per_1 Persona_2
e fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti,
corrispondendo loro un assegno mensile di €.250,00 ognuno (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti e ciò entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
3) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti i figli, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il
26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente,
considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4) Le parti concordano sul fatto che la sola madre godrà nella misura del 100% della detrazione fiscale a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso ed anche dell'assegno unico fino a quando dovessero ricorrere le condizioni in relazione
Per al figlio .
5) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70,
come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 21/10/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed , Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro
250,00 ognuno, da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente
(R.I.D.) sugli IBAN allo stesso già noti, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Vicenza in data 21/10/2000 con atto trascritto al n. 138, parte I, anno
2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo