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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1831/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
da Basso n.72, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Cimini CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), C.so della Repubblica n.22, come da procura in calce al ricorso,
ATTORE
Contro
, CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il ricorrente in epigrafe indicato domandava la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate e, in particolare, a sostegno delle proprie richieste, deduceva di aver contratto matrimonio con la
Sig.ra , in Terracina (LT), in data 18.12.2020, dell'anno 2020 n. Parte 1 Serie CP_1
N.38, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dalla loro unione non nascevano figli ed entrambi i coniugi risultavano economicamente autosufficienti, in quanto lavoratori subordinati, assunti con regolare contratto.
Chiedeva, quindi, “1. In via principale: dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. la casa coniugale, di proprietà del Sig. verrà a lui assegnata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari Pt_1 della presente causa, oltre oneri di legge”.
La resistente non si costituiva, nonostante regolarmente evocata in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio.
IN DIRITTO
Dalle allegazioni del ricorrente è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dalla parte e del fatto che oramai i coniugi vivono separati.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alcun provvedimento deve essere assunto in ragione dell'assenza di prole minore di età in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Parimenti, in ragione dell'assenza di domanda e dell'allegazione circa il fatto che i coniugi sono autosufficienti, niente deve essere disposto in ordine al mantenimento.
Spese compensate in ragione della natura del giudizio e vista la mancata costituzione della resistente che non si è opposta alla domanda.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di parte resistente, pronunzia la separazione personale tra le parti coniugate in Terracina (LT), in data 18.12.2020
(R.A.M. dell'anno 2020 n. Parte 1 Serie N.38);, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza spese compensate
LATINA, 04/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1831/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
da Basso n.72, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Cimini CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri (RM), C.so della Repubblica n.22, come da procura in calce al ricorso,
ATTORE
Contro
, CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il ricorrente in epigrafe indicato domandava la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate e, in particolare, a sostegno delle proprie richieste, deduceva di aver contratto matrimonio con la
Sig.ra , in Terracina (LT), in data 18.12.2020, dell'anno 2020 n. Parte 1 Serie CP_1
N.38, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dalla loro unione non nascevano figli ed entrambi i coniugi risultavano economicamente autosufficienti, in quanto lavoratori subordinati, assunti con regolare contratto.
Chiedeva, quindi, “1. In via principale: dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. la casa coniugale, di proprietà del Sig. verrà a lui assegnata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari Pt_1 della presente causa, oltre oneri di legge”.
La resistente non si costituiva, nonostante regolarmente evocata in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 04/11/2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio.
IN DIRITTO
Dalle allegazioni del ricorrente è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa dalla parte e del fatto che oramai i coniugi vivono separati.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alcun provvedimento deve essere assunto in ragione dell'assenza di prole minore di età in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Parimenti, in ragione dell'assenza di domanda e dell'allegazione circa il fatto che i coniugi sono autosufficienti, niente deve essere disposto in ordine al mantenimento.
Spese compensate in ragione della natura del giudizio e vista la mancata costituzione della resistente che non si è opposta alla domanda.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di parte resistente, pronunzia la separazione personale tra le parti coniugate in Terracina (LT), in data 18.12.2020
(R.A.M. dell'anno 2020 n. Parte 1 Serie N.38);, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza spese compensate
LATINA, 04/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino