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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/11/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE
Rg PRDC n. 57/2025
in persona del giudice, dott. Marco MANCINI, ha pronunciato nella procedura ex artt. 67 e ss. CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore) la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt 66 e 67 CCII, , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...], con l'Avv. Giovannardi Mauro C.F._1
e l'ausilio dell''OCC , ha chiesto l'omologazione del piano di Parte_2 ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La proposta ed il piano sono risultati ammissibili, essendosi rilevato che:
- la competenza territoriale appartiene a questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- la domanda è corredata dall'elenco dei documenti ex art 66 co 2 CCII e dalla relazione dell'OCC che contiene le indicazioni di cui all'art 68 co 2 e 3 CCII;
- sussiste in capo all'istante il requisito soggettivo per l'accesso al piano attesa la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che la ricorrente ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- sussiste, altresì, il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento ex art 2 comma 1 lett. c) CCII della ricorrente la quale risulta esposta per complessivi euro 129.362,56 a fronte di un attivo disponibile corrispondente al reddito da lavoro dipendente (per complessivi euro 1238,0 mensili netti), di un'autovettura di valore irrisorio e tenuto conto che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro 2539,00 mensili;
- la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempiute la ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.
L'OCC, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, ha escluso che la medesima abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, ed ha certificato che l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte non è imputabile a comportamenti negligenti.
Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi della debitrice
Con decreto del 31.3.2025 è stata disposta, come previsto dall'art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Como e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC nonché la sospensione della cessione del quinto dello stipendio.
L'OCC ha provveduto all'invio delle predette comunicazioni e i creditori non hanno presentato osservazioni relative all'entità dei crediti vantati, alla colpa grave del debitore nell'assunzione dell'indebitamento, alle carenze della documentazione, alla stima delle spese di mantenimento, alla non convenienza del piano.
Ciò premesso, oltre a risultare ammissibile, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla debitrice risulta fattibile come attestato dal gestore della crisi con ragionamento chiaro e sintetico, come tale integralmente richiamato in questa sede.
Inoltre, il piano pare di agevole realizzazione, basandosi sostanzialmente sul versamento della somma complessiva di Euro 19.200,00 mediante versamenti rateali mensili per una durata complessiva di 4 anni (ossia pari a 48 rate da Euro 400,00) derivanti dallo stipendio della debitrice.
Tali risorse saranno destinate al pagamento
- integrale delle spese bancarie e di procedura in prededuzione come di seguito dettagliate: PREDEDUZIONE ONORARIO con ACCESSORI, dedotti gli ACCONTI PAGATI, per un saldo di
€ 1.700,38 * più oneri bancari
- parziale del creditore (il quale ha precisato il proprio credito, per l'importo pari Controparte_1 ad Euro 129.362,56).
Con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, deve osservarsi che il debitore non ha alcuna altra disponibilità né beni immobili e mobili di valore. Verrebbe pertanto tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.
Ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura.
PQM
Il Tribunale, così provvede:
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente e dichiara chiusa la procedura;
ordina che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
dispone che ogni sei mesi, a giugno e dicembre di ogni anno, l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano;
dispone che l'OCC predisponga un piano finale dei pagamenti da sottoporre al Giudice che, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al piano, autorizzerà lo svincolo delle somme e l'ordine di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologa;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenti una relazione finale al giudice il quale, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento, fatti salvi in caso di progetti di ripartizione parziale eventuali acconti sul compenso OCC;
avvisa che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
avverte che, in caso di mancata integrale e corretta esecuzione del piano, il giudice indicherà gli atti necessari per l'esecuzione da adempiere entro un termine stabilito con ulteriore avvertenza che, ove le prescrizioni non siano adempiute entro il termine fissato, anche prorogato, il giudice revocherà l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 CCII;
ordina all'OCC di segnalare al Giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca della sentenza di omologazione ai sensi dell'art 72 CCII;
dispone che l'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti ai creditori;
dispone entro 2 gg la pubblicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria sul sito internet del Tribunale di Como;
nulla sulle spese. Si comunichi Como, 25.11.2025 Il Giudice