Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1999, n. 527
Articolo 2
- Legge 29 dicembre 1999, n. 527
Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1999, n. 527
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19 gennaio 2000
19 gennaio 2000