Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Ordinanza collegiale 18 giugno 2021
Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02003/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1134 del 2019, proposto da:
- IU EL, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Otranto, il Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, il Tecnico Istruttore pro tempore dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, non costituiti;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 381/2019 del 17 luglio 2019 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto e del Tecnico Istruttore dell’Area Tecnica del Comune di Otranto;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. EL è proprietario di un’area in zona PIP del Comune di Otranto, sulla quale insistono dei capannoni dallo stesso utilizzati per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
- con nota prot. n. 6944 del 22 giugno 2015 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto comunicava al EL l’avvio di un procedimento avente a oggetto l’‘ adozione (di) provvedimenti definitivi relativi alla demolizione di manufatti realizzati in assenza di titoli edilizi autorizzativi alla zona PIP con conseguente ripristino dello stato dei luoghi .
- nonostante le osservazioni del EL, del 28 luglio 2015, con ordinanza n. 362/2015 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto gli ordinava la demolizione delle opere in parola.
- il EL chiedeva quindi, con istanza in data 21 dicembre 2015, la sanatoria delle opere e inoltre impugnava davanti a questo T.a.r., con ricorso n. 10/2016, l’ordinanza di demolizione n. 362/2015.
- in data 10 ottobre 2017, l’A.c. notificava inoltre al EL il provvedimento n. 18594, comunicandogli che la mancata pronuncia sull’istanza di sanatoria ne comportava il rigetto ex art. 36, comma 3, TU Edilizia.
- con istanza del 6/11 novembre 2017 il EL chiedeva allora il riesame/rinnovava l’istanza di sanatoria e, inoltre, con motivi aggiunti al ricorso n. 10/2016, gravava il provvedimento n. 18594 del 10 ottobre 2017.
- in data 18 dicembre 2017, ancora, il EL specificava che le tettoie realizzate in assenza di titolo edilizio poste in lotto di proprietà adiacente, sul lato ovest, a quello pavimentato su cui insistono i fabbricati adibiti a officina, non dovevano intendersi facenti parte delle strutture per le quali si era richiesto la sanatoria e che, pertanto, si sarebbe proceduto al loro smontaggio, poi riscontrato in data 5 gennaio 2018 dall’ing. Roberto Aloisio, Istruttore Tecnico presso l’Area Tecnica del comune di Otranto.
- come esposto nella sentenza della Terza Sezione di questo T.a.r. n. 447/2019, « con riferimento, poi, alla istanza cautelare presentata coi primi motivi aggiunti, questa Sezione, … con ordinanza n. 11/2018 del 10 gennaio 2018, ha accolto la stessa “limitatamente alle tettoie non ancora spontaneamente demolite dal ricorrente, considerato che, a seguito della reiezione - espressa o tacita - dell’istanza ex art. 36 DPR 380/01 a suo tempo presentata, va emessa una nuova ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380/01 con assegnazione del termine di giorni novanta per l’esecuzione della stessa, previsto dalla predetta norma”. Successivamente, facendo seguito all’istanza di riesame del provvedimento negativo (formatosi per silenzio) relativo all’istanza di sanatoria, ex art. 36 DPR n. 380/2001, delle opere oggetto di sanzione ripristinatoria, presentata con pec del 6 novembre 2017 da parte dell’odierno ricorrente e acquisita dall’Amministrazione al prot. n. 21001 del 9 novembre 2017, il Comune di Otranto, con nota n. 6539 del 26 febbraio 2018, ha comunicato preavviso di diniego alla predetta istanza di riesame del provvedimento negativo formatosi, per silentium, sulla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria. In data 8 marzo 2018 il signor EL ha provveduto a trasmettere le proprie osservazioni con articolata memoria ex art. 10-bis legge n. 241/90 e l’Amministrazione Comunale, con nota n. 13942 del 5 giugno 2018, pur prendendo atto delle predette osservazioni, ha comunicato “la definitiva chiusura con esito negativo del procedimento di riesame/rinnovo dell’istanza di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01 di alcune coperture precarie/tettoie per ricovero imbarcazioni, site nel Comune di Otranto in area di proprietà del Sig. EL IU, distinta al Fg 41 p.lle 782, 410, 431, 435, 439”. Inoltre, l’Amministrazione resistente ha comunicato altresì, sempre con la menzionata nota, “che si dovrà dare seguito all’osservanza dell’Ordinanza n. 362/2015 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive oggetto della richiesta di riesame, in modo da non intercorrere nelle sanzioni di legge”, precisando che “decorsi 30 gg dal ricevimento della presente senza che la S.V. abbia comunicato di aver ottemperato all’Ordinanza n. 362/2015, questa Area Tecnica provvederà ad effettuare sopralluogo finalizzato alla verifica dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi per come autorizzato”. Avverso tale provvedimento, l’odierno ricorrente ha proposto secondi motivi aggiunti, depositati in data 2 luglio 2018, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del menzionato provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018 (…).
Con riferimento, poi, alla istanza cautelare presentata coi secondi motivi aggiunti, questa Sezione, all’esito della Camera di Consiglio del 17 luglio 2018, con ordinanza n. 374/2018 del 18 luglio 2018 ha accolto la stessa “limitatamente alle tettoie non ancora spontaneamente demolite dal ricorrente, considerato che, a seguito della reiezione - espressa o tacita - dell'istanza ex art. 36 D.P.R. 380/01 a suo tempo presentata, va emessa nuova ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/01, con assegnazione del termine di giorni novanta per l’esecuzione della stessa, previsto dalla predetta norma e che, dunque, va ribadito, ancora una volta, dopo le altre due misure cautelari già emanate da questo Tribunale, che l’ordinanza di demolizione impugnata con ricorso principale (ordinanza n. 362/2015 del 23 ottobre 2015) ha perso la sua efficacia, tanto più che, come già dato atto nella propria precedente ordinanza n. 11/2018, risulta accertato che l’odierno ricorrente ha già provveduto a demolire alcune tettoie, così dando luogo ad una situazione affatto diversa rispetto a quella contemplata dalla menzionata ordinanza di demolizione n. 362/2015, che non può più, oggi, spiegare alcuna efficacia” » (T.a.r. Lecce, III, 18 marzo 2019, n. 447).
- con la sentenza n. 447/2019 appena citata, dunque, il T.a.r. si pronunciava nei sensi che seguono: « 0. In via del tutto preliminare, il Collegio ritiene necessario stabilire l’ordine di esame del ricorso e dei motivi aggiunti proposti e, a tal riguardo, decide di esaminare il ricorso e i due successivi motivi aggiunti in rigoroso ordine cronologico, atteso la connessione temporale e logica esistente fra gli stessi.
1. Con riferimento al ricorso principale … il Collegio ritiene che lo stesso sia inammissibile per difetto di interesse.
Difatti, come evidenziato nella ricostruzione del fatto, il signor EL IU, dopo aver ricevuto la notifica, in data 27 ottobre 2015, dell’ordinanza di demolizione n. 362/2015 del 23 ottobre 2015, successivamente impugnata, ha presentato in via amministrativa al Comune di Otranto, in data 21 dicembre 2015, apposita istanza, ex art. 36 del DPR n. 380/2001, di accertamento di conformità (permesso di costruire in sanatoria) per le opere edilizie, già oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 380/2001, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere inefficace il pregresso provvedimento di demolizione, in quanto il necessario riesame dell’abusività o meno dell’opera in seguito alla menzionata richiesta ex articolo 36 del DPR n. 380/2001 obbliga l’Amministrazione ad una nuova valutazione della situazione di abusività che, logicamente, impatta sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell’illegittimità dell’opera), rendendola inefficace.
Pertanto, anche nel caso in cui l’accertamento ex articolo 36 del DPR n. 380/2001 si concludesse negativamente, la P.A. sarà comunque tenuta ad emanare una nuova ordinanza di demolizione, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere; da ciò consegue che l’interesse a ricorrere del privato proprietario viene traslato, innanzitutto, sugli eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di sanatoria e, successivamente, sulla nuova ordinanza di demolizione adottata dall’amministrazione in conseguenza al rigetto dell’istanza ex articolo 36 del DPR n. 380/2001 (ex multis, T.a.r. Puglia - Lecce, n. 1454/2013, n. 1956/2017, n. 1388/2017, n. 69/2018, n. 706/2018).
In considerazione di quanto sopra, la Sezione ritiene altresì che, mentre la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi del più volte menzionato art. 36 del DPR n. 380/2001 successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’ordine di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse (come nei precedenti di questa Sezione sopra citati), la presentazione della predetta domanda di accertamento di conformità dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive, ma antecedentemente alla proposizione del ricorso, come avvenuto nel caso de quo, rende quest’ultimo inammissibile, non essendovi alcun interesse a ricorrere, posto che, stante quanto detto sopra, l’atto impugnato è divenuto inefficace a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria e, pertanto, non è idoneo a ledere l’interesse della parte ricorrente (ex multis, T.a.r. Puglia - Lecce, n. 1938/2013, n. 534/2017, n. 572/2018, n. 628/2018, n. 1293/2018).
Pertanto, nel caso di specie, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, attesa l’insussistenza, già al momento della notifica dello stesso, avvenuta in data 23 dicembre 2015, dell’interesse a ricorrere, posto che l’impugnato atto, emanato in data 23 ottobre 2015 (e notificato in data 27 ottobre 2015), era divenuto inefficace a seguito della presentazione, avvenuta in data 21 dicembre 2015, dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001, e, dunque, non era già più idoneo a ledere l’interesse del ricorrente al momento della presentazione del ricorso.
2. Passando, poi, ad esaminare i primi motivi aggiunti, depositati dall’odierno ricorrente in data 30 novembre 2017, il Collegio ritiene che gli stessi siano fondati, nei sensi e nei limiti di cui in appresso.
2.1 Con la proposizione dei predetti primi motivi aggiunti, difatti, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 18594 del 10 ottobre 2017, puntualmente riportato nella parte in fatto, con cui il Comune di Otranto ha, innanzitutto, dato atto dell’avvenuto rigetto per silenzio, ex articolo 36, comma 3, del DPR n. 380/2001, dell’istanza di parte ricorrente di accertamento in sanatoria del 21 dicembre 2015 e della sua mancata impugnazione da parte del medesimo ricorrente, con dichiarazione che non ha alcuna valenza provvedimentale ma, semplicemente, ricognitiva di quanto già avvenuto, ossia il maturarsi del silenzio rigetto sull’istanza di accertamento in sanatoria presentata in data 21 dicembre 2015 e la sua mancata impugnazione; sempre col menzionato provvedimento, poi, il Comune di Otranto ha intimato all’odierno ricorrente, questa volta con valore provvedimentale, ossia di statuizione costitutiva di un obbligo in capo al destinatario, l’osservanza dell’ordinanza di demolizione n. 362/2015, ossia ha ribadito la validità e l’efficacia della stessa ordinanza n. 362/2015 e delle statuizioni in essa contenute.
Tale parte del provvedimento, che dispone, dunque, l’esecuzione dell’ordinanza n. 362/2015, già impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio, risulta, però, a giudizio del Collegio, illegittima, in quanto, come sostenuto da parte ricorrente nel primo motivo di gravame, si è in presenza di un vizio di illegittimità derivata e, precisamente, in base a quanto rappresentato da parte ricorrente col secondo motivo riportato fra i cinque a sostegno del vizio di illegittimità derivata, la violazione dei principi in materia di sanatoria, atteso che, come correttamente argomentato dall’odierno ricorrente, “una volta presentata la domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia, in quanto deve essere sostituito o dal permesso a costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio”.
Tale conclusione costituisce il logico sviluppo di quanto statuito dal Collegio al punto 1, nel decidere il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, una volta acclarata la perdita di efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 362/2015 (a seguito della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso in sanatoria, ex articolo 36 del DPR n. 380/2001, avvenuta in data 21 dicembre 2015, come ampiamente chiarito al punto 1), non è certamente possibile disporre, con altro provvedimento, la sua esecuzione, cosa, invece, avvenuta col provvedimento n. 18594 del 10 ottobre 2017 impugnato coi primi motivi aggiunti che, come detto sopra, ha, in parte, contenuto meramente ricognitivo (e, dunque, non lesivo e non impugnabile) quando dà atto dell’intervenuto rigetto, per silenzio, dell’istanza di rilascio di permesso in sanatoria e, dall’altra, contenuto precettivo quando intima l’ottemperanza all’ordinanza n. 362/2015 e, dunque, in tale parte e solamente in essa, va annullato in quanto illegittimo perché dispone l’ottemperanza ad un provvedimento che ha perduto la sua efficacia e non può acquisirla di nuovo, essendo imposto al Comune di Otranto, come peraltro chiaramente espresso anche nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 11/2018, emessa proprio nel giudizio instaurato coi primi motivi aggiunti, l’emanazione di una nuova ordinanza di demolizione delle opere abusive, con assegnazione di un nuovo termine di novanta giorni per l’esecuzione della stessa.
Pertanto, per quanto sopra espresso, il provvedimento n. 18594 del 10 ottobre 2017, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, preso atto dell’avvenuto formarsi del silenzio rifiuto sulla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria presentata in data 21 dicembre 2015 e della sua mancata impugnazione, ha intimato all’odierno ricorrente l’osservanza dell’ordinanza di demolizione n. 362/2015, va annullato in parte qua, ossia limitatamente a tale intimazione.
3. Passando, poi, all’esame dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 2 luglio 2018, il Collegio rileva come gli stessi siano, in parte, fondati e, pertanto, vadano accolti nei sensi e nei limiti di cui in appresso.
3.1 Preliminarmente, va ricordato che, con tali secondi motivi aggiunti, il ricorrente impugna il provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018, emesso sempre dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, con cui l’Amministrazione resistente, dopo aver esaminato l’istanza di riesame del provvedimento negativo formatosi per silenzio relativamente al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, ex articolo 36 del DPR n. 380/2001, istanza acquisita al protocollo in data 9 novembre 2017, si è espressa, in primis, esplicitamente sulla stessa (atteso che, come detto sopra, sull’originaria istanza di permesso in sanatoria del 21 dicembre 2015 si era formato un provvedimento di rigetto per silenzio, ai sensi del comma 3 dell’articolo 36 del DPR n. 380/2001) e ha rigettato tale istanza sulla base di puntuali motivazioni, relative al fatto che le tettoie abusive realizzate hanno profondità maggiore di 2 ml. e, pertanto, costituiscono superficie coperta che genera volumetria (in eccedenza rispetto a quanto consentito dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Otranto) e, dunque, non sono sanabili dal punto di vista urbanistico né da quello paesaggistico, atteso che le stesse risultano realizzate in zona, come detto fin dall’inizio, sottoposta a vincolo paesaggistico; una volta precisato, per le ragioni appena espresse, il diniego al riesame della pratica relativa all’accertamento in sanatoria, il Comune di Otranto, col medesimo provvedimento, ha ingiunto, ancora una volta, all’odierno ricorrente il rispetto dell’ordinanza di demolizione n. 362/2015, impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e sulla cui efficacia ci si è già espressi al punto 1.
Da quanto sopra esposto, dunque, risulta chiaro che il provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018, oggetto di impugnazione coi secondi motivi aggiunti, ha un doppio contenuto dispositivo, nel senso che reca, in sé, due autonome (per quanto, nelle intenzioni, correlate) statuizioni, una relativa al diniego dell’istanza di riesame del permesso di costruire in sanatoria, acquisita al protocollo comunale in data 9 novembre 2017, per espresse e argomentate ragioni e, l’altra, relativa all’obbligo di adempimento all’ordinanza di demolizione n. 362/2015.
Ciò precisato, dunque, il Collegio può esaminare i secondi motivi aggiunti avanzati dall’odierno ricorrente con analisi dei singoli motivi di impugnazione svolti.
3.2 Coi primi due motivi dei secondi motivi aggiunti, il signor EL impugna il provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018 con riferimento alla statuizione relativa all’obbligo di adempimento all’ordinanza n. 362/2015, sostenendo che la predetta ordinanza non è più efficace e, pertanto, tale mancanza di efficacia si riverbera sul provvedimento impugnato, sancendone l’illegittimità derivata, in quanto teso a dare attuazione ad un provvedimento divenuto inefficace.
3.2.1 La censura è fondata.
Come già statuito al punto 1, l’ordinanza n. 362/2015 del 23 ottobre 2015 del Comune di Otranto ha ormai perso efficacia e, pertanto, non è più possibile, per il predetto Comune, intimarne l’esecuzione, dovendo lo stesso adottare una nuova ordinanza di demolizione, secondo quanto già espresso da questa Sezione con le ordinanze cautelari n. 11/2018 e n. 374/2018 (quest’ultima emessa in accoglimento parziale, in sede cautelare, dei secondi motivi aggiunti).
Inoltre, risulta, altresì, fondata la censura di parte ricorrente svolta nell’ultima parte del secondo motivo di ricorso, in cui la stessa rileva come “l’atto impugnato con i presenti motivi aggiunti non risulta conforme al paradigma legale disegnato dall’art. 31 TU 380/2001. Ed infatti, con tale provvedimento l’Amministrazione, oltre a dar seguito alla pregressa ordinanza ingiunzione a demolire n. 362/2015 priva di efficacia, ha previsto un termine per ottemperare di trenta giorni che risulta inferiore a quello minimo di 90 giorni stabilito dall’art. 31 TU 380/2001, ed è comunque irragionevolmente ristretto”.
Con riferimento a tale motivo, difatti, il Tribunale rileva come la garanzia posta dalla legge rispetto al termine dei 90 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione non possa essere ridotta da provvedimenti dell’Amministrazione che ne restringano la portata, come, invece, avvenuto nel presente caso, atteso che il sopralluogo, disposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento nel caso in cui parte ricorrente non comunichi l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 362/2015, costituisce certamente un restringimento delle menzionate garanzie a favore dei soggetti destinatari di provvedimenti demolitori che non possono, però, per espressa disposizione di legge, essere compresse.
Pertanto, il provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018 va annullato, in parte qua, per vizio di illegittimità derivata.
3.3 Col terzo, ed ultimo, motivo di gravame dei secondi motivi aggiunti, il signor EL impugna il provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018 con riferimento alla statuizione, contenuta nel medesimo atto, relativa all’espresso rigetto dell’istanza di riesame della richiesta di rilascio di permesso in sanatoria, ex articolo 36 del DPR n. 380/2001.
In particolare, con tale motivo di ricorso parte ricorrente, basandosi su una propria relazione tecnica prodotta in atti, sostiene che “Le strutture in questione non possono ascriversi alla categoria delle ‘pensiline’ aggettanti in quanto sono completamente autonome dalla struttura principale, realizzata in cemento armato prefabbricato, né sono alla stessa stabilmente ancorate ed hanno un equilibrio statico autonomo. Come meglio di seguito spiegheremo, in base alle norme del PRG e del PIP non sviluppano alcuna volumetria, ma soltanto superficie coperta non utile, non computabile ai fini della verifica del limite del rapporto di copertura pari ad 1/3 dell’area”.
Tale assunto circa la mancanza di volumetria delle strutture abusive realizzate viene ribadito, di nuovo, da parte ricorrente con la memoria finale, depositata agli atti in data 16 novembre 2018.
Partendo da tale presupposto, che si pone in contrapposizione con quanto asserito dal Comune di Otranto, l’odierno ricorrente ritiene, dunque, che sussistano le condizioni per il rilascio di un Permesso di Costruire in sanatoria, ex articolo 36 del DPR n. 380/2001 e che, quindi, il provvedimento impugnato sia illegittimo anche nella parte in cui rigetta la richiesta di riesame, dove espressamente è statuito che “le tettoie…sono da considerarsi nuovo volume e quindi non sono sanabili né dal punto di vista urbanistico né tanto meno dal punto di vista paesaggistico ricadendo l’area in zona vincolata come da piano paesaggistico regionale (PPTR)”.
3.3.1 Il motivo non è fondato.
Rileva il Collegio come la realizzazione delle predette tettoie, della profondità, in metri lineari, pari ad oltre due metri (dato incontestato da parte ricorrente), non possa certo considerarsi come una costruzione che non produce volumetria attese le sue non indifferenti dimensioni, come correttamente argomentato dal Comune di Otranto che dà atto del fatto che tale dimensione della profondità costituisce superficie coperta che va ricompresa nella volumetria, argomentazione, come detto, condivisa dal Collegio.
Ciò premesso, dunque, va rilevato come la costruzione delle tettoie sia avvenuta (peraltro, in eccedenza rispetto alla volumetria consentita dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Otranto) in zona vincolata paesaggisticamente, fatto (non menzionato da parte ricorrente) di cui il provvedimento impugnato dà puntualmente atto, per cui risultano applicabili, al caso de quo, le norme del Codice del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) e, in particolare, gli articoli 146 e 167 del predetto Codice, il cui combinato disposto non consente la sanatoria, ex articolo 36 del DPR n. 380/2001, per lavori, realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, come avvenuto nel presente caso, attesa la creazione dei volumi determinata, per i motivi sopra esposti, dalle tettoie abusive, realizzate in assenza di Permesso di Costruire oltre che di autorizzazione paesaggistica.
3.4 Per le ragioni innanzi esposte, dunque, i secondi motivi aggiunti vanno respinti con riferimento all’impugnazione del provvedimento n. 13942 del 5 giugno 2018 nella parte in cui esso stabilisce “la definitiva chiusura con esito negativo del procedimento di riesame/rinnovo dell’istanza di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 di alcune coperture precarie/tettoie per ricovero imbarcazioni” e vanno, viceversa, accolti relativamente all’impugnazione del medesimo provvedimento nella parte in cui lo stesso comunica che “si dovrà dare seguito all’osservanza dell’Ordinanza n. 362/2015 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive, oggetto della richiesta di riesame, in modo da non intercorrere nelle sanzioni di legge” e “Si precisa che, decorsi 30 gg dal ricevimento della presente senza che la S.V. abbia comunicato di aver ottemperato all’Ordinanza n. 362/2015, questa Area Tecnica provvederà ad effettuare sopralluogo finalizzato alla verifica dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi per come autorizzato” » (T.a.r. Lecce, III, 18 marzo 2019, n. 447, cit.).
- alla pronuncia del T.a.r. seguiva una nuova ordinanza di demolizione, la n. 381 del 17 luglio 2019, impugnata col presente ricorso per i seguenti motivi: a) invalidità caducante [ all’accoglimento dell’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso la parte della richiamata sentenza n. 447/2019 che respinge l’impugnazione del rigetto della richiesta di sanatoria, con conseguente rilascio della chiesta sanatoria, corrisponderebbe un’invalidità caducante (c.d. caducazione per rifrazione) del provvedimento oggi impugnato ]; b) eccesso di potere; falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 3 e 10- bis l. n. 241/90, nonché degli artt. 3, 10, 22, 32 e 37 DPR n. 380/2001; violazione degli artt. 4.1, 4.2 e 4.5 del vigente PRG; carenza istruttoria e motivazionale; falsa ed erronea presupposizione; c) eccesso di potere; falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 DPR n. 380/2001 sotto ulteriore profilo, nonché degli artt. 12 e 28 l. n. 689/81 e dell’art. 10- bis l. n. 241/90; d) eccesso di potere e carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione del principio del legittimo affidamento; e) violazione dell’art. 31, comma 2 e 3, del DPR n. 380/2001; eccesso di potere e carenza di motivazione; f) violazione dell’art. 31, comma 4- bis , del DPR n. 380/2001; carenza istruttoria; falsa ed erronea presupposizione.
2.- Considerato che l’ordinanza oggetto di gravame aveva il seguente contenuto: “ Visto che, a seguito di sopralluogo effettuato nel corso del 2015 presso capannoni di proprietà del sig. EL IU, … erano state accertate opere abusive…
Accertato che le opere e gli interventi abusivamente posti in opera consistevano in particolare:
Lato Ovest del capannone sito sul lato ovest dell’area di proprietà - Tettoia aperta sui lati posta in opera in adiacenza al capannone di dimensioni 6,50 x 48,00 mt; la stessa risulta realizzata con pilastrini e travette metalliche e copertura metallica coibentata.
Lato Ovest area di proprietà - Tettoia aperta sui lati posta in opera in adiacenza a muratura perimetrale (a divisione di un lotto e realizzata in blocchi di cls) di dimensioni 7,00 x 40,00 mt; la tettoia è realizzata in pilastrini e traverse metalliche e copertura metallica.
Lato Nord capannone centrale - Tettoia posta in opera in adiacenza al capannone di dimensioni 5,60 x 22,00 mt e mt 5.70 x 32,40, realizzata con pilastrini e travette metalliche e copertura metallica coibentata.
Lato Est capannone centrale - Tettoia posta in opera in adiacenza al capannone, di dimensioni 10,00 x 25.00 mt, realizzata con pilastrini e travette metalliche e copertura metallica coibentata.
Visto che, a seguito del suddetto accertamento, era stata emessa Ordinanza di Demolizione n. 362/2015 per le opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
(…)
Considerato che per le opere realizzate in assenza di titolo edilizio il titolare sig. EL IU aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 … il cui procedimento si era chiuso definitivamente con esito negativo come da nota prot. n. 13942 de1 5 giugno 2018…
Visto che il sig. EL IU aveva presentato ricorso al T.a.r. Puglia Sez. di Lecce ai provvedimenti amministrativi emessi da questa Area Tecnica.
Considerato che, a seguito dell’opposizione presentata presso il competente T.a.r. Lecce ai provvedimenti emanati, lo stesso T.a.r. aveva emesso sentenza pubblicata in data 18 marzo 2019, n. 00447/2019 Reg. Prov. Coll.
Considerato che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 gennaio 2018, personale di questa Area Tecnica aveva verificato la rimozione di parte delle coperture. realizzate in assenza di titolo edilizio ed in particolare di quelle poste all’interno del lotto con fondo sterrato posto in adiacenza sul lato ovest ai lati in cui insistono i capannoni.
Considerato che, come riportato al punto 3.2.1. della sentenza del T.a.r. Lecce sopra riportata, l’ordinanza originariamente emessa n. 362/2015 ha ‘ormai perso efficacia e, pertanto, non è più possibile per il predetto comune intimarne l’esecuzione dovendo lo stesso adottare una nuova ordinanza di demolizione secondo quanto già espresso dalla Sezione Terza del T.a.r. con le precedenti ordinanze cautelari n. 1/2018 e n. 374/2018’.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad emettere nuova ordinanza di demolizione in esecuzione di quanto rappresentato nella sentenza del T.a.r. Lecce n. 447/2019 in relazione alle opere non ancora demolite …
Ordina
al sig. EL IU, nella sua qualità di proprietario, la demolizione delle opere abusive non ancora demolite descritte in premessa ”.
3.- Osservato che l’appello proposto dal EL avverso la sentenza di questo T.a.r. n. 447/2019 veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 561/2021, secondo la quale « 1. Con un unico articolato motivo di appello la sentenza di prime cure è censurata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo dei secondi motivi aggiunti, riferito all’illegittimità del diniego di sanatoria opposto dal Comune intimato.
Secondo la prospettazione dell’appellante:
- il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare le censure svolte in prime cure, limitandosi a ritenere corrette le argomentazioni rassegnate dall’Amministrazione comunale in ragione delle dimensioni non indifferenti delle tettoie;
- l’aspetto dimensionale non risultava dirimente per valutare l’idoneità delle opere de quibus a generare volumetria;
- alla stregua di quanto emergente dalla relazione tecnica del 18 giugno 2018, le opere de quibus non generavano volume e non esprimevano superficie utile, potendo, dunque, essere sanate ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380 del 2001.
In particolare, si tratterebbe di tettoie prive di chiusure laterali, realizzate in totale autonomia dai capannoni con copertura in pannelli coibentati, imbullonate al suolo, da ritenere opere pertinenziali, in quanto funzionalmente collegate agli immobili preesistenti e all’attività in essere.
Inoltre, in ragione della loro autonomia strutturale, tali tettoie non potevano considerarsi pensiline aggettanti, risultavano idonee ad esprimere superficie coperta non utile, escludendo l’art. 4.2 del Regolamento comunale le superfici porticate pubbliche e private dal calcolo della superficie utile; né concorrevano allo sviluppo del volume, non recando alcuna tamponatura verticale; alle stesse non avrebbe potuto, inoltre, applicarsi il limite di copertura pari a 1/3 della superficie complessiva del lotto, tenuto conto che il regolamento del PIP riferisce tale limite alle sole strutture chiuse e non già alle superfici pertinenziali che nello stesso regolamento, quando si parla di altezze degli edifici, vengono ‘fatte salve’; il che risponderebbe all’esigenze dell’area produttiva, non potendo le attività svolte essere confinate all’interno delle sagome planivolumetriche del Piano esecutivo.
In ogni caso, all’esito delle demolizioni eseguite, sarebbe stato rispettato il limite di copertura di 1/3.
Facendosi questione di opera irrilevante ai fini volumetrici, sarebbe ammessa la sanatoria, pure in presenza di un vincolo paesaggistico sull’area in esame.
2. Preliminarmente, si osserva che l’unico thema decidendum dell’odierno giudizio, in assenza di appello incidentale proposto dall’Amministrazione comunale, riguarda la legittimità delle ragioni di diniego di sanatoria opposte con il provvedimento n. 13942 del 2018.
3. Al riguardo, come emerge dal relativo atto amministrativo, il Comune odierno appellato ha pronunciato su un’istanza di sanatoria riferita “ad alcune coperture precarie/tettoie per ricovero imbarcazioni”.
Trattasi di istanza presentata in relazione ad opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 362 del 23.10.2015 …
Secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione:
- le tettorie presentavano una profondità maggiore a 2 ml e, pertanto, come da regolamento comunale “(ancorché con il nuovo regolamento edilizio tipo questa profondità sia stata ridotta a 1,50 ml)”, costituivano superficie coperta e, quindi, ricompresa nella volumetria totale della costruzione;
- tali coperture/tettoie, in quanto di profondità superiore a due metri, dunque, dovevano considerarsi a tutti gli effetti volume, e, pertanto, concorrevano alla volumetria massima disponibile per il lotto interessato come da Norme del Piano di lottizzazione della Zona PIP;
- le coperture concorrevano a determinare l’indice di copertura massimo di 1/3 dell’intera area del lotto come da norme del Piano di Lottizzazione.
Sulla base di tali rilievi il Comune ha ritenuto di non accogliere l’istanza di sanatoria “in quanto le tettoie (alla luce di quanto sopra) sono da considerarsi nuovo volume e quindi non sono sanabili né dal punto di vista urbanistico né tanto meno dal punto di vista paesaggistico ricadendo l’area in zona vincolata come da piano paesaggistico regionale (PPRT)”.
L’odierno appellante ritiene che le opere de quibus, da un lato, dovessero ritenersi mere opere pertinenziali, come tali neanche assoggettabili al rilascio del permesso di costruire, dall’altro, comunque, non potessero generare volumetria e, dunque, fosse illegittimo il diniego opposto dal Comune.
(…)
5. Provvedendo, quindi, ad esaminare comunque i motivi di censura svolti dall’appellante, preliminarmente, devono ritenersi irrilevanti le doglianze riguardanti l’inapplicabilità ratione temporis del sopravvenuto regolamento edilizio approvato con delibera della Giunta regionale del 21.12.2017 n. 2250 pubblicata sul Burp n. 6 dell’11.01.2018.
L’Amministrazione comunale, pur operando un riferimento (peraltro, tra parentesi, a dimostrazione della sua non essenzialità ai fini della decisione amministrativa) al “nuovo regolamento tipo”, recante una diversa regolazione della profondità delle tettoie ai fini del calcolo della volumetria, ha, infatti, fondato il proprio diniego sulle precedenti disposizioni regolamentari, che avevano riguardo ad una profondità di 2 metri lineari come limite oltre il quale la tettoia avrebbe dovuto computarsi nel calcolo volumetrico.
6. Ciò premesso, deve osservarsi che la lettura combinata delle previsioni regolamentari all’uopo applicabili conferma la correttezza della decisione di prime cure, secondo cui le tettoie per cui è causa devono computarsi ai fini volumetrici, non potendo, pertanto, essere sanate ex art. 36 DPR n. 380 del 2001.
Ai sensi dell’art. 4.5 del regolamento edilizio citato nello stesso atto di appello emerge, infatti, che devono escludersi dal computo volumetrico gli aggetti aperti non aventi una profondità superiore a mt 2,00.
A giudizio dell’appellante, nella specie la tettoia in quanto avente un’autonomia strutturale rispetto all’edificio cui accede, essendo imbullonata al suolo, non potrebbe rientrare nella previsione regolamentare applicata dal Comune ai fini del diniego di sanatoria.
Il Collegio ritiene che la disposizione regolamentare, nella parte in cui si riferisce agli aggetti ai fini del calcolo volumetrico, trovi applicazione a tutte le sporgenze dalla parete verticale dell’edificio non aventi una propria autonomia individuale e funzionale, facendo parte del preesistente fabbricato.
Al riguardo, la Sezione ha ritenuto che “non costituisce pertinenza la tettoia costruita in aderenza ad un preesistente edificio, trattandosi di manufatto che non ha una propria autonomia individuale e funzionale, ma che, entrato a far parte del preesistente fabbricato, di questo costituisce opera accessoria” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6493 del 2012).
La realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile - anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo - di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria.
Come precisato da questo Consiglio, infatti, “una tettoia (…), collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo autorizzatorio (cfr. Cons. St. n. 6493 del 2012; Cons. St. n. 3939 e n.4997 del 2013)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6760).
Nel caso di specie si è in presenza di tettoie aventi una profondità superiore a due metri lineari che, sebbene autonome sotto il profilo strutturale, in quanto imbullonate al suolo, non hanno comunque una propria autonomia individuale e funzionale, in quanto adiacenti a manufatti preesistenti.
Tanto emerge dalle stesse deduzioni riportate in appello, in cui (sebbene al fine di asseverare la qualificazione delle opere in parola quali pertinenze) si rileva che le tettoie de quibus risultano funzionalmente “collegate agli immobili preesistenti ed all’attività in essere” (pag. 11 appello).
La tettoia, dunque, ha lo scopo di ampliare lo spazio coperto destinato a cantiere, permettendo il ricovero delle imbarcazioni, oltre che lo svolgimento delle relative operazioni di riparazione e manutenzione, essendo strumentale, dunque, alla stessa attività lavorativa dell’appellante svolta nell’ambito dei manufatti cui le coperture de quibus sono collegate: “Un’attività come quella del cantiere EL abbisogna di spazi coperti per il ricovero invernale e per le operazioni di riparazione/manutenzione delle imbarcazioni che vanno al di là degli spazi coperti e chiusi dei capannoni regolarmente realizzati” (pag. 12 appello).
Né può argomentarsi diversamente rilevando che nel caso di specie delle tettoie per cui è controversia soltanto tre risultano realizzate in adiacenza a manufatti preesistenti (capannone sito sul lato ovest dell'area di proprietà e capannone centrale), mentre una risulta edificata in adiacenza alla muratura perimetrale.
Difatti, come risulta dagli atti di causa, per la tettoia realizzata in adiacenza alla muratura perimetrale, l’appellante ha provveduto spontaneamente al relativo smontaggio, mediante rimozione delle coperture; il che è attestato nella relazione comunale del 5 gennaio 2018 in cui si rileva “l’avvenuta rimozione delle coperture delle tettoie poste all’interno del lotto con fondo sterrato posto in adiacenza sul lato ovest al lotto in cui insistono i capannoni”.
Pertanto, residuano le tettoie realizzate in adiacenza ai capannoni, in relazione alle quali, come osservato, deve riconoscersi valenza volumetrica, facendo parte integrante dei manufatti cui accedono.
In ogni caso, si osserva che, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata” (Consiglio di Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3164).
Nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione.
Come precisato dalla Sezione (16 marzo 2020, n. 1848), qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l’istante è tenuto a scegliere tra l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’Amministrazione, ovvero la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda.
L’art. 36 DPR n. 380/01, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l’intervento, anche alla stregua delle tipologie di intervento definite dall’art. 3 DPR n. 380/01, il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell’intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia.
Nel caso di specie, tutte le tettoie sono funzionalmente collegate per consentire lo svolgimento dell’attività economica dell’odierno appellante, dovendo, dunque, essere assoggettate al medesimo regime giuridico: non può, infatti, procedersi ad una loro valutazione atomistica, al fine di assentire una sanatoria soltanto parziale di un intervento unitario.
Il che, come supra rilevato, risulta ammesso nello stesso atto di appello, in cui si deduce che si fa questione di opere funzionalmente connesse agli immobili preesistenti e all’attività in essere (pp. 10 e 11 appello).
Ne deriva che le opere de quibus devono, comunque, essere assoggettate al medesimo regime edilizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi che, essendosi in presenza di opere idonee ad incrementare la volumetria dei manufatti cui accedono, nonché facendosi questione di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’Amministrazione comunale abbia correttamente negato la sanatoria.
Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. A sua volta, l’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004 ammette l’accertamento postumo “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380”.
Per quanto più rileva ai fini del presente giudizio, gli unici interventi dei quali è possibile l’accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia sono, dunque, quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi.
Posto che nella specie le opere in parola, come correttamente rilevato dal T.a.r., risultano idonee a creare volumi, deve pervenirsi alla conferma delle statuizioni di prime cure, facendosi questione di opere non sanabili.
6. Né potrebbe diversamente argomentarsi ritenendo che si sia in presenza nella specie di opere meramente pertinenziali, sia perché, come osservato, le tettoie, facendo parte dell’immobile cui sono adiacenti e funzionali, non permettono di configurare un rapporto di pertinenzialità tra cose diverse, di cui l’una possa considerarsi principale e l’altra pertinenziale, sia perché in ambito edilizio “manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dall’edificio precedente/principale, ovvero quando sia realizzata una qualsiasi opera che ne alteri la sagoma, come ad esempio una tettoia” (Consiglio di Stato, II, 4 luglio 2019, n. 04586).
7. In ogni caso, come precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis, sez. VI, 25 marzo 2020, n. 2084), la nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall’articolo 817 del codice civile.
La qualifica di pertinenza urbanistica è, infatti, applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica.
La pertinenza urbanistico-edilizia è, dunque, configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce.
A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
L’applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie esclude la possibilità di qualificare le opere per cui è controversia in termini di pertinenza urbanistica.
Nel caso di specie, si fa questione di tettoie di rilevanti dimensioni, suscettibili di incidere in modo significativo sui luoghi esterni, tali da qualificarsi come nuova costruzione, soggette al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), DPR n. 380/01.
Al riguardo, si osserva che “la nozione di costruzione, per cui si richiede il rilascio del titolo abilitativo in questione (permesso di costruire), si identifica d’altra parte con qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, intesa come modifica dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali usati, quando si tratti di soddisfare esigenze oggettivamente non precarie del soggetto che tale trasformazione ponga in essere (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 419)” (Consiglio di Stato, VI, 21 novembre 2017, n. 5393).
Ne deriva che le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato, sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale, sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.
Avuto riguardo al caso di specie, le tettoie costruite in adiacenza al manufatto cui accedono, ne comportano un ampliamento e sono qualificabili, secondo la definizione supra riportata, come costruzioni, determinando una trasformazione urbanistico-edilizia dei luoghi, mediante la realizzazione di spazi coperti per lo svolgimento in via non temporanea di attività di impresa.
Del resto, la qualificazione delle opere de quibus come nuova costruzione soggetta al previo rilascio del permesso di costruire deriva dalla stessa condotta tenuta dall’odierna appellante, la quale, presentando istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380 del 2001, ha evidentemente ritenuto necessario acquisire un titolo edilizio, corrispondente al permesso in sanatoria.
Si conferma l’insussistenza dei presupposti per potere qualificare le opere de quibus come pertinenze urbanistiche.
8. Risultano infondate anche le censure riferite all’inidoneità delle tettoie per cui è causa a generare superficie coperta.
La disposizione regolamentare richiamata anche in appello (art. 4.1 regolamento edilizio) identifica la superficie coperta nella proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi aperti a sbalzo e degli aggetti normali quali pensiline, cornicioni, gronde ed elementi decorativi, ma compresi i porticati sia di uso pubblico che privato.
Al riguardo, rinviando alle considerazioni supra svolte in ordine alla necessità di qualificare le tettoie in parola quali costruzioni, si osserva come le stesse non possano considerarsi normali aggetti, non aventi una mera funzione decorativa o di riparazione dell’immobile cui sono collegate, bensì tendendo ad ampliarne la consistenza per permettere la creazione di ulteriori spazi coperti dove svolgere attività lavorativa; con conseguente emersione di superficie coperta.
Peraltro, l’attitudine delle tettoie a generare superficie coperta è ammessa anche in appello, in cui si rileva che “per quanto ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento del PRG rientrino nella fattispecie della superficie coperta, S.C., ai sensi del successivo art. 4.2, le strutture in questione non costituiscono “superficie utile”” (pag. 11).
Rilevato che l’asserita impossibilità di qualificare le tettoie de quibus come superficie utile non risulta dirimente - non costituendo tale elemento una ratio decidendi del diniego di sanatoria, che richiama soltanto la nozione di superficie coperta -, lo stesso appellante riconosce, dunque, che si è in presenza di opere idonee a generare una superficie coperta, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione comunale.
9. Non risultano meritevoli di favorevole apprezzamento neanche le doglianze riguardanti l’inidoneità delle tettoie ad essere computate ai fini del rispetto dell’indice di copertura massima.
Al riguardo, occorre, comunque, precisare che il Comune, pur avendo operato un riferimento a tale indice, non ha contestato la sua violazione, essendo incentrato il diniego sulla rilevanza volumetrica delle opere de quibus; sicché le censure concernenti la violazione del limite di copertura non risultano dirimenti.
In ogni caso, si osserva che tale indice trova applicazione anche alle tettoie per cui è causa, non aventi una loro autonomia individuale e funzionale e facenti parte dei manufatti cui accedono: in particolare, così come tale indice è applicabile ai manufatti, parimenti, deve ritenersi operante in relazione alle tettoie realizzate in adiacenza a tali manufatti, di cui determinano un ampliamento volumetrico.
Peraltro, il rispetto del limite di copertura, contrariamente a quanto dedotto in appello, dovrebbe essere verificato avuto riguardo alle opere originariamente presenti nell’area per cui è controversia, non potendo il privato procedere ad una spontanea demolizione o rimozione di parte delle opere eseguite, al fine di rendere conformi le parti rimanenti, in relazione alle quali soltanto chiedere la sanatoria.
Come supra osservato, l’art. 36 DPR n. 380/01 regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l’intervento il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell’intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia.
Nella specie le tettorie in parola sono tutte preordinate al perseguimento del medesimo scopo pratico, essendo funzionali ad estendere gli spazi coperti per consentire lo svolgimento di attività di impresa; ragion per cui si è in presenza di un unitario intervento edilizio di trasformazione territoriale
Per l’effetto, un intervento di ripristino parziale, anziché rendere conformi le opere rimanenti al limite di copertura in esame, dimostra che l’unitario intervento edilizio, all’epoca in cui è stato realizzato, risultava difforme rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento - nella specie, per violazione del limite di copertura - tanto da dovere essere modificato, mediante lavori di parziale demolizione (riguardanti le coperture di alcune delle tettoie), per essere ricondotto a conformità.
Posto che l’istanza ex art. 36 DPR n. 380 del 2001 esige che l’intervento sia conforme sin dalla data di sua realizzazione alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento, una sua originaria difformità - dimostrata dalle opere di parziale demolizione nella specie eseguite - osterebbe comunque alla relativa sanatoria » (Consiglio di Stato, VI, 18 gennaio 2021, n. 561).
4.- Ritenuto che i contenuti delle due sentenze appena testualmente richiamate portano al rigetto del presente ricorso, posto che:
- il Ta.r. e il Consiglio di Stato, univocamente, accertavano non soltanto la legittimità del diniego di sanatoria opposto dal Comune al EL ma, anche, la necessità che le opere in parola fossero assistite da un permesso di costruire, invece per quanto esposto assente (« Nel caso di specie, si fa questione di tettoie di rilevanti dimensioni, suscettibili di incidere in modo significativo sui luoghi esterni, tali da qualificarsi come nuova costruzione, soggette al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), DPR n. 380/01. Al riguardo, si osserva che “la nozione di costruzione, per cui si richiede il rilascio del titolo abilitativo in questione (permesso di costruire), si identifica d’altra parte con qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, intesa come modifica dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali usati, quando si tratti di soddisfare esigenze oggettivamente non precarie del soggetto che tale trasformazione ponga in essere (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2003, n. 419)” (Consiglio di Stato, VI, 21 novembre 2017, n. 5393) »; v. Cons. Stato n. 561/2021 cit.).
- rispetto alle vicende procedimentali esaminate « non si ravvisano elementi di discontinuità tali da doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 9 del 2017, secondo la quale: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione alcuna in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (…)” e “nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente fondata” » (tra le molte, Consiglio di Stato, VI, 22 febbraio 2021, n. 1552): nel caso in oggetto, comunque, gli abusi venivano accertati dall’A.c. solo sei anni fa, e, peraltro, il tempo trascorso successivamente era soltanto ricollegato alle istanze di sanatoria presentate dal EL e ai giudizi scaturiti dall’impugnazione dei relativi dinieghi.
- la generica indicazione, inoltre, nell’impugnata ordinanza, dell’estensione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza, non ne costituisce causa di invalidità: « il provvedimento di acquisizione ha, infatti, una sua autonomia ed è adottato successivamente all’inottemperanza spontanea all’ordine di demolizione. Soltanto se tale provvedimento presenta deficienze in ordine all’esatta individuazione dell’area, esso deve ritenersi illegittimo. In subiecta materia deve, dunque, applicarsi il principio giurisprudenziale per cui “l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione... mentre con il contenuto dispositivo di quest’ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l’indicazione dell’area costituisce presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (Cons. St., Sezione IV n. 5593 del 25 novembre 2013)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 agosto 2020, n. 5057) » (Consiglio di Stato, VI, 18 febbraio 2021, n. 1468).
- la sanzione pecuniaria, infine, è nell’impugnata ordinanza ricollegata, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , TUE, alla futura, eventuale inottemperanza alla disposta demolizione, sicché, allo stato, per un verso non se ne può eccepire la prescrizione e, per altro verso, ancora manca un provvedimento definitivo sul punto, risultando dunque ogni contestazione in tema del tutto prematura.
5.- Ritenuto che:
- gli atti impugnati appaiono dunque immuni dalle censure formulate e che il ricorso - fatti salvi gli eventuali effetti dei procedimenti di sanatoria ulteriormente avviati, secondo le deduzioni difensive della parte - va pertanto respinto.
- nulla dev’essere disposto quanto alle spese di lite, per la mancata costituzione dell’A.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1134 del 2019 indicato in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO