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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento (prot. 9148 notificato il marzo 2025) di accoglimento parziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data 5 luglio
2022 e relativa alle accise su energia elettrica per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 353/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e che negli anni di imposta 2017-2020 aveva pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, aveva richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza. Osservava che, all'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria aveva effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente aveva richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Eccepiva come illegittimamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – avesse limitato il rimborso al solo periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2020, ritenendo la irretroattività dell'esenzione al periodo antecedente all'istanza di riconoscimento dell'esenzione del 31 maggio 2019 ed aveva altresì ridotto gli importi rimborsati anche per il periodo ammesso, sostenendo che l'intera energia acquistata non possa concorrere a formare usi esenti.
Riteneva illegittimo l'accoglimento parziale per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione o motivazione comunque contraddittoria, in quanto il mancato accoglimento per il periodo precedente al primo settembre 2019 era stato giustificato dal riferimento all'art. 52, secondo comma, TUA, che nulla dispone al riguardo;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, ai sensi del quale “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”, sicchè tutta l'energia prodotta a tali fini doveva essere esente e integralmente rimborsata;
- Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto, stante il pieno diritto della ricorrente all'esenzione, la richiesta di esenzione e il riconoscimento della stessa avrebbero carattere meramente formale e, dunque, la mancata presentazione della relativa richiesta non poteva ostare al rimborso anche per il periodo precedente alla presentazione della domanda.
La ricorrente rilevava ancora che il rimborso fosse dovuto integralmente, in quanto le lungaggini del procedimento istruttorio (la richiesta del 31 maggio 2019 è stata accolta solo nel 2022) non potevano danneggiare il contribuente e che aveva presentato l'istanza di rimborso entro i due anni dal pieno riconoscimento dell'esenzione.
Eccepiva inoltre che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, non avesse erogato il rimborso immediatamente, ma avesse meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare venisse utilizzato a scomputo delle successive rate dovute, nonostante alcuna norma preveda tale possibilità, mentre, ai sensi degli artt. 14 TUA e 53, primo comma, Costituzione, il contribuente deve avere diritto all'immediato rimborso, anche perché, nel caso di specie, la ricorrente, per potere utilizzare integralmente quanto dovuto, impiegherebbe circa quattordici anni
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'accoglimento parziale impugnato.
Osservava come l'atto di accoglimento parziale fosse del tutto motivato, avendo ben spiegato i criteri di determinazione e calcolo dell'energia elettrica esente, peraltro indicati anche nel verbale del 15 febbraio
2022, emesso a seguito di contraddittorio con la società, che non aveva presentato alcuna osservazione su quanto rilevato direttamente presso gli stabilimenti produttivi della stessa.
Rilevava che, ai fini dell'accisa sull'energia elettrica, non avessero alcun rilievo gli acquisti di energia elettrica, ma esclusivamente gli utilizzi della stessa, che erano stati pienamente presi in considerazione.
Riteneva che il diritto all'esenzione in oggetto non avesse mera valenza formale, in quanto il diritto era stato riconosciuto solo all'esito delle verifiche attestanti la sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche dell'impianto e, per tale ragione, il rimborso poteva essere disposto solo con riferimento al periodo successivo all'istanza di rimborso o, quantomeno, a quella avente ad oggetto il diritto all'esenzione.
Segnalava come il procedimento con cui è stata riconosciuta l'esenzione è stato lungo anche per colpa della contribuente, che ha impiegato molti mesi a rispondere alle istanze istruttorie dell'amministrazione finanziaria.
Rilevava infine di avere correttamente disposto il rimborso indicando alla ricorrente il diritto a scomputare quanto riconosciuto con le somme successivamente dovute, a fronte della chiara disposizione di cui all'art. 56 TUA
Con ricorso in data 5 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento (prot. 9197 notificato il marzo 2025) di accoglimento parziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data 5 luglio
2022 e relativa alle accise su energia elettrica per l'anno 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 355/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e che anche nell'anno di imposta 2021 aveva pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, aveva richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza.
Osservava che, all'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria aveva effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente aveva richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Eccepiva come illegittimamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – avesse ridotto gli importi rimborsati, sostenendo che l'intera energia acquistata non possa concorrere a formare usi esenti, non riconoscendo dunque euro 2.374,33 a fronte della richiesta pari ad euro 93.694,69.
Riteneva illegittimo l'accoglimento parziale per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione o motivazione comunque contraddittoria, in quanto il mancato integrale accoglimento non considerava che tutta l'energia acquistata in alta tensione dovesse essere esente;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, ai sensi del quale “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”, sicchè tutta l'energia prodotta a tali fini doveva essere esente e integralmente rimborsata;
Eccepiva inoltre che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, non avesse erogato il rimborso immediatamente, ma avesse meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare venisse utilizzato a scomputo delle successive rate dovute, nonostante alcuna norma preveda tale possibilità, mentre, ai sensi degli artt. 14 TUA e 53, primo comma, Costituzione, il contribuente deve avere diritto all'immediato rimborso, anche perché, nel caso di specie, la ricorrente, per potere utilizzare integralmente quanto dovuto, impiegherebbe circa quattordici anni L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'accoglimento parziale impugnato.
Osservava come l'atto di accoglimento parziale fosse del tutto motivato, avendo ben spiegato i criteri di determinazione e calcolo dell'energia elettrica esente, peraltro indicati anche nel verbale del 15 febbraio
2022, emesso a seguito di contraddittorio con la società, che non aveva presentato alcuna osservazione su quanto rilevato direttamente presso gli stabilimenti produttivi della stessa.
Rilevava che, ai fini dell'accisa sull'energia elettrica, non avessero alcun rilievo gli acquisti di energia elettrica, ma esclusivamente gli utilizzi della stessa, che erano stati pienamente presi in considerazione.
Rilevava infine di avere correttamente disposto il rimborso indicando alla ricorrente il diritto a scomputare quanto riconosciuto come le somme successivamente dovute, a fronte della chiara disposizione di cui all'art. 56 TUA
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 la Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 355/2025 R.G.R. al ricorso n. 353/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente è gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e negli anni di imposta
2017-2021 ha pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, ha richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza.
All'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria ha effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente ha richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Non è in discussione la tempestività dell'istanza di rimborso.
Correttamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – ha limitato il rimborso al solo periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2020 con provv. N. 9148/2025, ritenendo la irretroattività dell'esenzione al periodo antecedente all'istanza di riconoscimento dell'esenzione del 31 maggio 2019.
L'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, dispone che “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”; il comma 2 della medesima norma sancisce invece i casi in cui essa non è dovuta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il formale riconoscimento dell'esenzione e, a monte, la richiesta in tal senso del contribuente, non hanno valore meramente formale, in quanto l'esenzione è riconosciuta dall'amministrazione finanziaria solo a seguito delle verifiche attestanti la sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche dell'impianto e, dunque, la richiesta di esenzione è necessaria e solo l'effettiva esenzione costituisce titolo per il mancato pagamento dell'accisa.
La giurisprudenza citata nel ricorso concerne evidentemente adempimenti meramente formali, come una mera comunicazione, ma, in questo caso, come ad esempio per le esenzioni in materia di IMU, istanze del contribuente e riconoscimento dell'esenzione sono elemento costitutivo del titolo del mancato dovere di pagamento.
Nel 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dunque riconosciuto il diritto all'esenzione oggetto della richiesta presentata dalla società ricorrente nel maggio 2019 ed è del tutto irrilevante, ai fini del decidere, verificare responsabilità delle parti relativamente alla lunga durata della relativa procedura.
Dal momento che la richiesta di esenzione, solo a seguito della quale possono attivarsi le necessarie verifiche sul suo riconoscimento, è presupposto necessario per avere il diritto al mancato pagamento dell'accisa, i pagamenti effettuati prima di tale istanza sono del tutto legittimi e non soggetti ad alcuna esenzione, sicchè il contribuente, che abbia effettuato il pagamento, non ha diritto al rimborso.
Peraltro correttamente l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto il diritto al rimborso dal primo settembre
2019 (scaduto il termine di tre mesi per il rilascio), anziché dal giorno di riconoscimento dell'esenzione.
Con riferimento al periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2021, per il quale è stato riconosciuto il diritto alla parziale (al 94,5%) esenzione dall'accisa, i conteggi effettuati dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sono conformi agli accertamenti effettuati presso lo stabilimento della ricorrente, nel contraddittorio tra le parti, né la ricorrente ha formulato osservazioni a seguito della redazione del verbale del 15 febbraio
2022.
Dall'art. 53 TUA emerge d'altronde chiaramente che non rilevi in alcun modo l'acquisto di elettricità, ma gli utilizzi fatti, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 3 lett. A), TUA.
Ai sensi dell'art. 56, primo comma, TUA, come vigente al momento sia della presentazione dell'istanza di rimborso sia del riconoscimento dell'esenzione, “le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto” e tale norma è certamente di carattere speciale, concernendo proprio i rimborsi in materia di accise.
Legittimamente, dunque, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, l'Agenzia della Dogane e dei
Monopoli non ha erogato il rimborso immediatamente, ma ha meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare debba essere utilizzato a scomputo delle successive rate dovute.
L'art. 14 TUA, richiamato dalla parte ricorrente, indica solo i casi di rimborso ed i termini per fare valere il relativo diritto (la tempestività dell'istanza di rimborso della ricorrente, come detto, non è in discussione), ma non specifica in alcun modo come debba essere erogato il rimborso, sul quale la disciplina è invece proprio dettata dall'art. 56, primo comma, TUA.
Pare congruo ed equo compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'avvenuto riconoscimento, comunque, sebbene non retroattivo, del diritto all'esenzione dal pagamento dell'accisa.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
IL GIUDICE RELATORE
NR PA
IL PRESIDENTE
AS TO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 9148 DOGANE-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 03/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 6 - Sede Bergamo
elettivamente domiciliato presso uadm.lombardia6@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento (prot. 9148 notificato il marzo 2025) di accoglimento parziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data 5 luglio
2022 e relativa alle accise su energia elettrica per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Il ricorso veniva iscritto con n. 353/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e che negli anni di imposta 2017-2020 aveva pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, aveva richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza. Osservava che, all'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria aveva effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente aveva richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Eccepiva come illegittimamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – avesse limitato il rimborso al solo periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2020, ritenendo la irretroattività dell'esenzione al periodo antecedente all'istanza di riconoscimento dell'esenzione del 31 maggio 2019 ed aveva altresì ridotto gli importi rimborsati anche per il periodo ammesso, sostenendo che l'intera energia acquistata non possa concorrere a formare usi esenti.
Riteneva illegittimo l'accoglimento parziale per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione o motivazione comunque contraddittoria, in quanto il mancato accoglimento per il periodo precedente al primo settembre 2019 era stato giustificato dal riferimento all'art. 52, secondo comma, TUA, che nulla dispone al riguardo;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, ai sensi del quale “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”, sicchè tutta l'energia prodotta a tali fini doveva essere esente e integralmente rimborsata;
- Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto, stante il pieno diritto della ricorrente all'esenzione, la richiesta di esenzione e il riconoscimento della stessa avrebbero carattere meramente formale e, dunque, la mancata presentazione della relativa richiesta non poteva ostare al rimborso anche per il periodo precedente alla presentazione della domanda.
La ricorrente rilevava ancora che il rimborso fosse dovuto integralmente, in quanto le lungaggini del procedimento istruttorio (la richiesta del 31 maggio 2019 è stata accolta solo nel 2022) non potevano danneggiare il contribuente e che aveva presentato l'istanza di rimborso entro i due anni dal pieno riconoscimento dell'esenzione.
Eccepiva inoltre che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, non avesse erogato il rimborso immediatamente, ma avesse meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare venisse utilizzato a scomputo delle successive rate dovute, nonostante alcuna norma preveda tale possibilità, mentre, ai sensi degli artt. 14 TUA e 53, primo comma, Costituzione, il contribuente deve avere diritto all'immediato rimborso, anche perché, nel caso di specie, la ricorrente, per potere utilizzare integralmente quanto dovuto, impiegherebbe circa quattordici anni
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'accoglimento parziale impugnato.
Osservava come l'atto di accoglimento parziale fosse del tutto motivato, avendo ben spiegato i criteri di determinazione e calcolo dell'energia elettrica esente, peraltro indicati anche nel verbale del 15 febbraio
2022, emesso a seguito di contraddittorio con la società, che non aveva presentato alcuna osservazione su quanto rilevato direttamente presso gli stabilimenti produttivi della stessa.
Rilevava che, ai fini dell'accisa sull'energia elettrica, non avessero alcun rilievo gli acquisti di energia elettrica, ma esclusivamente gli utilizzi della stessa, che erano stati pienamente presi in considerazione.
Riteneva che il diritto all'esenzione in oggetto non avesse mera valenza formale, in quanto il diritto era stato riconosciuto solo all'esito delle verifiche attestanti la sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche dell'impianto e, per tale ragione, il rimborso poteva essere disposto solo con riferimento al periodo successivo all'istanza di rimborso o, quantomeno, a quella avente ad oggetto il diritto all'esenzione.
Segnalava come il procedimento con cui è stata riconosciuta l'esenzione è stato lungo anche per colpa della contribuente, che ha impiegato molti mesi a rispondere alle istanze istruttorie dell'amministrazione finanziaria.
Rilevava infine di avere correttamente disposto il rimborso indicando alla ricorrente il diritto a scomputare quanto riconosciuto con le somme successivamente dovute, a fronte della chiara disposizione di cui all'art. 56 TUA
Con ricorso in data 5 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento (prot. 9197 notificato il marzo 2025) di accoglimento parziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo avverso l'istanza di rimborso, presentata in data 5 luglio
2022 e relativa alle accise su energia elettrica per l'anno 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 355/2025 R.G.R.
La ricorrente segnalava di essere gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e che anche nell'anno di imposta 2021 aveva pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, aveva richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza.
Osservava che, all'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria aveva effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente aveva richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Eccepiva come illegittimamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – avesse ridotto gli importi rimborsati, sostenendo che l'intera energia acquistata non possa concorrere a formare usi esenti, non riconoscendo dunque euro 2.374,33 a fronte della richiesta pari ad euro 93.694,69.
Riteneva illegittimo l'accoglimento parziale per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione o motivazione comunque contraddittoria, in quanto il mancato integrale accoglimento non considerava che tutta l'energia acquistata in alta tensione dovesse essere esente;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, ai sensi del quale “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”, sicchè tutta l'energia prodotta a tali fini doveva essere esente e integralmente rimborsata;
Eccepiva inoltre che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, non avesse erogato il rimborso immediatamente, ma avesse meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare venisse utilizzato a scomputo delle successive rate dovute, nonostante alcuna norma preveda tale possibilità, mentre, ai sensi degli artt. 14 TUA e 53, primo comma, Costituzione, il contribuente deve avere diritto all'immediato rimborso, anche perché, nel caso di specie, la ricorrente, per potere utilizzare integralmente quanto dovuto, impiegherebbe circa quattordici anni L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'accoglimento parziale impugnato.
Osservava come l'atto di accoglimento parziale fosse del tutto motivato, avendo ben spiegato i criteri di determinazione e calcolo dell'energia elettrica esente, peraltro indicati anche nel verbale del 15 febbraio
2022, emesso a seguito di contraddittorio con la società, che non aveva presentato alcuna osservazione su quanto rilevato direttamente presso gli stabilimenti produttivi della stessa.
Rilevava che, ai fini dell'accisa sull'energia elettrica, non avessero alcun rilievo gli acquisti di energia elettrica, ma esclusivamente gli utilizzi della stessa, che erano stati pienamente presi in considerazione.
Rilevava infine di avere correttamente disposto il rimborso indicando alla ricorrente il diritto a scomputare quanto riconosciuto come le somme successivamente dovute, a fronte della chiara disposizione di cui all'art. 56 TUA
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 la Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 355/2025 R.G.R. al ricorso n. 353/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente è gestore di impianto autorizzato a ritirare, stoccare, trasformare termochimicamente rifiuti speciali, recuperando il calore prodotto tramite produzione di energia elettrica e negli anni di imposta
2017-2021 ha pagato le accise su tutta la energia elettrica utilizzata, anche con riferimento a quella, del tutto prevalente, per i servizi ausiliari di centrale per la produzione di energia elettrica e, pertanto, ha richiesto, con istanza del 30 maggio 2019, che venisse dichiarato il suo diritto all'esenzione dal pagamento delle accise per tale quota di energia elettrica e che venisse rimborsato quanto pagato in precedenza.
All'esito di una lunga istruttoria, l'amministrazione finanziaria ha effettivamente riconosciuto il diritto all'esenzione e, pertanto, con istanza del 5 luglio 2022 la società ricorrente ha richiesto il rimborso di quanto pagato in precedenza.
Non è in discussione la tempestività dell'istanza di rimborso.
Correttamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bergamo – ha limitato il rimborso al solo periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2020 con provv. N. 9148/2025, ritenendo la irretroattività dell'esenzione al periodo antecedente all'istanza di riconoscimento dell'esenzione del 31 maggio 2019.
L'art. 52, terzo comma lett. A, TUA, dispone che “è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre energia”; il comma 2 della medesima norma sancisce invece i casi in cui essa non è dovuta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il formale riconoscimento dell'esenzione e, a monte, la richiesta in tal senso del contribuente, non hanno valore meramente formale, in quanto l'esenzione è riconosciuta dall'amministrazione finanziaria solo a seguito delle verifiche attestanti la sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche dell'impianto e, dunque, la richiesta di esenzione è necessaria e solo l'effettiva esenzione costituisce titolo per il mancato pagamento dell'accisa.
La giurisprudenza citata nel ricorso concerne evidentemente adempimenti meramente formali, come una mera comunicazione, ma, in questo caso, come ad esempio per le esenzioni in materia di IMU, istanze del contribuente e riconoscimento dell'esenzione sono elemento costitutivo del titolo del mancato dovere di pagamento.
Nel 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dunque riconosciuto il diritto all'esenzione oggetto della richiesta presentata dalla società ricorrente nel maggio 2019 ed è del tutto irrilevante, ai fini del decidere, verificare responsabilità delle parti relativamente alla lunga durata della relativa procedura.
Dal momento che la richiesta di esenzione, solo a seguito della quale possono attivarsi le necessarie verifiche sul suo riconoscimento, è presupposto necessario per avere il diritto al mancato pagamento dell'accisa, i pagamenti effettuati prima di tale istanza sono del tutto legittimi e non soggetti ad alcuna esenzione, sicchè il contribuente, che abbia effettuato il pagamento, non ha diritto al rimborso.
Peraltro correttamente l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto il diritto al rimborso dal primo settembre
2019 (scaduto il termine di tre mesi per il rilascio), anziché dal giorno di riconoscimento dell'esenzione.
Con riferimento al periodo primo settembre 2019 – 31 dicembre 2021, per il quale è stato riconosciuto il diritto alla parziale (al 94,5%) esenzione dall'accisa, i conteggi effettuati dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sono conformi agli accertamenti effettuati presso lo stabilimento della ricorrente, nel contraddittorio tra le parti, né la ricorrente ha formulato osservazioni a seguito della redazione del verbale del 15 febbraio
2022.
Dall'art. 53 TUA emerge d'altronde chiaramente che non rilevi in alcun modo l'acquisto di elettricità, ma gli utilizzi fatti, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 3 lett. A), TUA.
Ai sensi dell'art. 56, primo comma, TUA, come vigente al momento sia della presentazione dell'istanza di rimborso sia del riconoscimento dell'esenzione, “le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto” e tale norma è certamente di carattere speciale, concernendo proprio i rimborsi in materia di accise.
Legittimamente, dunque, pur avendo riconosciuto parzialmente il rimborso, l'Agenzia della Dogane e dei
Monopoli non ha erogato il rimborso immediatamente, ma ha meramente riconosciuto che l'importo da rimborsare debba essere utilizzato a scomputo delle successive rate dovute.
L'art. 14 TUA, richiamato dalla parte ricorrente, indica solo i casi di rimborso ed i termini per fare valere il relativo diritto (la tempestività dell'istanza di rimborso della ricorrente, come detto, non è in discussione), ma non specifica in alcun modo come debba essere erogato il rimborso, sul quale la disciplina è invece proprio dettata dall'art. 56, primo comma, TUA.
Pare congruo ed equo compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'avvenuto riconoscimento, comunque, sebbene non retroattivo, del diritto all'esenzione dal pagamento dell'accisa.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
IL GIUDICE RELATORE
NR PA
IL PRESIDENTE
AS TO