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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1371 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte 1 (C.F: C.F. 1 ), nata a [...], il [...], residente in [...]
(CS) al Viale Aldo Moro, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti ex art. 83 co. 3 c.p.c, posta in calce al ricorso, dall'Avv. ALDO IIRILLO (C.F: C.F. 2 1) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 87036 - Rende (CS), alla Via Rossini n. 6
Ricorrente
contro
(codice fiscale e partita I.V.A. Controparte 1 n° P.IVA 1 ), con sede legale ad Ancona in via Santa Margherita n° 5, in persona del Direttore
,rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Medi del Foro di Ancona Generale Dott.ssa CP_2
(codice fiscale 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, C.F. 3
Piazza del Plebiscito n° 55, al cui numero fax 071 55722 e indirizzo p.e.c. tommaso. [...] intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, giusta procuraEmail 1 allegata alla memoria resistente
avente ad oggetto: demansionamento/risarcimento danni Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 25/03/2025, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto innanzi al
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_1
[...] |– qui di seguito, per brevità, CP 1 alle cui dipendenze lavora dal 1.11.2006 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere, inquadrata nel livello D del C.C.N.L. comparto Sanità Pubblica, lamentando che sin dal 2012, in specie nel turno notturno, ella ha dovuto disimpegnare compiti lavorativi esulanti dalla sua qualifica e dal suo inquadramento e, in particolare, compiti propri degli OS (operatori socio sanitari), come tali dequalificanti, in ragione dell'assenza di tali figure professionali assegnate a tale turno.
In particolare, muovendo dal dato della grave carenza di organico degli OS in forze all'istituto, lamentava che durante il turno notturno (al quale non è stato assegnato sin dal 2012 alcun OS) ella ricorrente ha dovuto svolgere anche compiti propri di tale diversa figura professionale, evidenziando che si tratta di mansioni rientranti nel livello inferiore B del succitato C.C.N.L. di comparto, nonché mansioni di centralinista, guardiano e necroforo sempre in ragione dell'assenza di lavoratori adibiti a tali compiti nel turno notturno.
Tanto premesso, dedotto il demansionamento subito per effetto dell'adibizione a compiti propri di profili professionali con inquadramento inferiore, ha agito per la condanna della parte datoriale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dequalificazione professionale, rassegnando, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: a) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, che parte ricorrente sin dalla data di adibizione nel reparto di geriatria del Presidio
Ospedaliero di Ricerca di Cosenza ha svolto, in maniera prevalente e quotidianamente, mansioni inferiori (OS) rientranti della declaratoria del livello B del C.C.N.L. del comparto Sanità; b) conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione dall'anno 2014, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino alla data odierna, atteso il perdurare della condotta illegittima della datrice di lavoro;
c) per l'effetto, condannare l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 29.178,81, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare, in ogni caso, l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge, da liquidarsi, ex art 93 c.p.c, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva al ricorso l' Controparte 1
instando per il suo rigetto per infondatezza;
in particolare, evidenziava
[...]
che negli anni non si è mai registrata una carenza di organico di OS tale da determinare un impiego degli infermieri in servizio ad attività non confacenti al loro profilo professionale;
che, invero, il numero di OS costantemente presenti nel reparto di Geriatria, coadiuvati da quelli del reparto di
Riabilitazione, dimostra, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che non può mai essersi configurato lo svolgimento costante e prevalente, da parte degli infermieri, di attività non ricomprese nel relativo livello professionale;
che il "carico assistenziale", espresso in minuti di assistenza garantiti ai pazienti del presidio di Cosenza mediante il personale OS, risulta ben maggiore dei valori minimi previsti dal DCA n° 192/2019 (cfr. All_05, All_06) ed è quindi superiore agli standard minimi definiti a livello regionale. Evidenziava, inoltre, che la ricorrente lamenta di essere stata costretta svolgere mansioni inferiori nel (solo) turno notturno (segnatamente di guardiania, necroforo e centralinista) e tanto in ragione di mancanza di OS adibiti a tale turno ma tale circostanza risulta non solo non provata ma anzi smentita documentalmente;
che, in relazione alle asserite mansioni di guardiania/centralinista/necroforo, evidenziava che l'infondatezza dell'assunto attoreo discende dal rilievo dell'assenza, nella struttura, di un servizio di guardiania e di un centralino disponibile 24 ore su
24; che, inoltre, come si può evincere dal prospetto allegato (All_08), la media dei decessi intervenuti nel reparto di Geriatria dal 2012 ad oggi è stata inferiore a n° 3 decessi al mese di cui meno di un quarto (il 24,3% di 3 decessi) si è verificato in orario notturno per cui l'eventuale attività di trasporto dei pazienti deceduti, che ciascun operatore sanitario è tenuto ad adempiere in considerazione del suo ruolo e nel rispetto della dignità umana, ammesso che si sia effettivamente verificata, non può che essere stata esclusivamente residuale e in ogni caso (ipoteticamente) avvenuta solo sino all'anno 2022.
Inoltre, posto che la ricorrente ha effettuato ed effettua in media un turno notturno a settimana
(quattro/cinque ogni mese), come dimostra la stessa documentazione prodotta da controparte (si veda
All. 13 parte ricorrente), difetterebbe in ogni caso la "quotidianità” e la“prevalenza” che caratterizzano il demansionamento. Dedotta, infine, l'assenza di prova in ordine ai danni di cui chiede il ristoro, concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle motivazioni già espresse dal Tribunale di
Cosenza in controversie del tutto sovrapponibili all'odierna al vaglio, siccome pienamente condivise da questo giudice.
Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si richiamano, in particolare, le sentenze dell'intestato
Tribunale allegate alla memoria di costituzione.
Per come già ritenuto, infatti, dal Tribunale di Cosenza (sentenze del 19.6 e 3.7.2025, est. Dottor Lo
Feudo) alla controversia si applicano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente la ricorrente e la parte convenuta che ha natura giuridica di ente pubblico non economico. “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale" (così in motivazione Cass. 22901/2022). Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)- cfr. Cass. sez. L-, Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020).
Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito, da Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 che, proprio in controversia analoga alla presente, ha posto il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").
Nell'affermare tale principio, la SC, nel premettere che, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui «l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera»), ha però chiarito che tale affermazione vale solo a ben determinate condizioni;
3.1 intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità (Cass. Numero di raccolta generale 12128/2025
19419/2020 cit.); è poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente
(ancora Cass. 19419/2020), ma anche questo non è quanto emerge come controverso nel caso di specie;
3.2 ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio 2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910, quest'ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d. lgs.
n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all'impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019, cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali", ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza;
quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento - deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori;
il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente". Orbene, tale essendo la cornice normativa e giurisprudenziale entro cui si colloca la controversia, per come già ritenuto dal Tribunale di Cosenza, Il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito. Nel caso di specie, è carente la prova sotto entrambi i profili. E' la stessa ricorrente, infatti, ad allegare, con richiesta di prova dichiarativa sul punto, di aver svolto in maniera prevalente mansioni appartenenti al livello inferiore solo nel turno notturno: "vero l'attività indicata nel capitolo di prova c) è stata svolta da parte ricorrente, in maniera prevalente rispetto alle mansioni infermieristiche, allorquando la stessa ha svolto la propria attività nel turno notturno?" (cap. d della prova per testi). Si aggiunga che la ricorrente non ha indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, ella abbia svolto attività nel turno di notte, laddove dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media non più di quattro/cinque volte al mese. Dunque, la ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prevalenza delle mansioni di OS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno ha provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza. Nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento. In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali con il ricorso a presunzioni - possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare, anche nelle note depositate in data 01.07.2025, precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori ha dato luogo a pregiudizi alla professionalità (la ricorrente si è limitata ad allegare che "Il quotidiano svolgimento di mansioni diverse da quelle prettamente sanitarie, nonché qualitativamente inferiori, hanno inciso sulla prestazione professionale di parte ricorrente che, per sopperire alle carenze organizzative dell'azienda resistente, è stata costretta a limitare l'attività di assistenza sanitaria cagionandone un danno alla professionalità"; cfr. pag. 6 del ricorso). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: "Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione" (ordinanza n. 21/2019). Più di recente: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale"
(ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024) Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che la lavoratrice lamenta di aver subito. Ed infatti, non è stato allegato lo stravolgimento, il depauperamento, la obsolescenza del patrimonio professionale acquisito;
inoltre,
l'espletamento delle mansioni inferiori (in realtà promiscue) è avvenuto essenzialmente solo nel turno notturno e per poche volte al mese. Né, infine, la ricorrente ha chiesto in alcun modo di riscontrare la sussistenza di tale pregiudizio così genericamente allegato (nessune delle circostanze indicate nei capitoli della prova per testi è finalizzata a provare l'esistenza di un danno alla professionalità). La contemporanea esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza porta, allora, ad escludere che vi possa essere un effettivo depauperamento della professionalità. La ritenuta insussistenza di una condotta produttiva di danni non patrimoniali rende ultronea la questione relativa all'eccepita parziale prescrizione dei crediti risarcitori azionati. Nella prospettiva attorea la condotta di demansionamento si protrae senza soluzione di continuità dall'anno 2012. Si tratterebbe, pertanto, di un illecito permanente, fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità afferma che "Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata" (cfr. Sez. L. ordinanza n. 31558/2021). In astratto, pertanto, la prescrizione non può ritenersi maturata, sebbene nel caso in esame la questione è priva di rilevanza, attesa la ritenuta non ricorrenza di una condotta di demansionamento produttiva di danni e, pertanto, di una condotta illecita, permanente o istantanea. La domanda, dunque, deve essere rigettata"- cfr. sentenza n. 1209/2025 pubbl. il 03/07/2025, est. Dottor Vincenzo Lo Feudo.
In applicazione di tali condivisi principi, già a livello di mera prospettazione (e, quindi, prescindendosi dalla conferma o meno in sede di istruttoria orale) difettano le condizioni – per come delineate dalla SC- per poter ritenere illegittima l'adibizione a mansioni di OS (anche ove in ipotesi provata); invero,
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posto che, per come detto, in linea di principio, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività, ciò però solo a ben determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie: anzitutto, si tratta di attività che non esprimono contenuto professionale del tutto eccentrico ai compiti tipici dell'infermiere, afferendo pur sempre alla cura della persona che è tratto comune alle due professionalità in rilievo;
la stessa parte ricorrente allega che la richiesta di tali compiti propri dell'OS risponde ad una esigenza organizzativa concreta per la dedotta assenza di OS nel turno notturno e, quindi, non è in ipotesi – richiesta di compiti di livello inferiore pur in presenza di disponibilità di personale con qualifica di OS;
la ricorrente prospetta lo svolgimento di tali compiti nei solo turno notturno con cadenza che da buste paga è nei limiti di 4/5 turni al mese o anche meno senza comunque affermare che nel turno notturno non abbia svolto (in ipotesi anche) mansioni proprie dell'infermiere professionale ma, a tutto concedere, mansioni promiscue.
-Sulla base delle stesse allegazioni attoree, pertanto, può ritenersi – richiamando Cass. n. 19419/2020 - che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 54.
Infine, è la stessa allegazione attorea in ordine allo svolgimento di mansioni di OS nel solo turno notturno ad evidenziare la marginalità delle mansioni inferiori in ipotesi disimpegnate e la conseguente implicita affermazione della prevalenza dell'adibizione a mansioni proprie del profilo di inquadramento nella stragrande maggioranza dei turni lavorativi;
e a tale rilievo consegue che, anche ove comprovate, le mansioni inferiori sarebbero comunque legittime siccome del tutto marginali ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Ed invero, nel caso al vaglio della SC (n. 19419/2020) è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato. Nell'odierna controversia risulta l'adibizione anche in ipotesi di
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conferma probatoria – a mansioni di OS nei turni notturni con cadenza del tutto limitata (4/5 al mese ma anche due soli turni in un intero mese) senza che peraltro sia negata l'adibizione, anche nel turno di lavoro notturno, a mansioni di infermiere.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (euro 29.178,71), del compenso per le cause di lavoro
(tab. 3 allegata al DM 55/2014) applicata la riduzione del 50 per cento per l'assenza di peculiare complessità e per la serialità del contenzioso ex art. 4 c. 1 del cit. D.M., seguono l'ordinario criterio di soccombenza.
Parte ricorrente, nelle note sostitutive di udienza, ha chiesto, in caso di rigetto, la compensazione delle spese di lite. Tuttavia, per come già ritenuto dal Tribunale di Cosenza nelle sentenze più volte citate, Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Non si ravvisano, infatti, ragioni per addivenire alla compensazione richiesta dalla ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 01.07.2025. Se è vero, infatti, che con la sentenza n.
77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", nel caso di specie, si ripete, non sono riscontrabili, anche in difetto di ogni indicazione in tal senso, "gravi ed eccezionali ragioni" che possano giustificare una compensazione, rispetto alla quale il Giudice ha un preciso obbligo di adeguata e logica motivazione.
Nel caso in esame, non sussistono né le ipotesi tipizzate di (facoltà di) compensazione dall'art. 92 c.p.c. né parte ricorrente anche solo prospetta "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali il giudice dovrebbe derogare al criterio ordinario della soccombenza che, invero, non è dato ravvisare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 24/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1371 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte 1 (C.F: C.F. 1 ), nata a [...], il [...], residente in [...]
(CS) al Viale Aldo Moro, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti ex art. 83 co. 3 c.p.c, posta in calce al ricorso, dall'Avv. ALDO IIRILLO (C.F: C.F. 2 1) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 87036 - Rende (CS), alla Via Rossini n. 6
Ricorrente
contro
(codice fiscale e partita I.V.A. Controparte 1 n° P.IVA 1 ), con sede legale ad Ancona in via Santa Margherita n° 5, in persona del Direttore
,rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Medi del Foro di Ancona Generale Dott.ssa CP_2
(codice fiscale 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, C.F. 3
Piazza del Plebiscito n° 55, al cui numero fax 071 55722 e indirizzo p.e.c. tommaso. [...] intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, giusta procuraEmail 1 allegata alla memoria resistente
avente ad oggetto: demansionamento/risarcimento danni Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 25/03/2025, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto innanzi al
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_1
[...] |– qui di seguito, per brevità, CP 1 alle cui dipendenze lavora dal 1.11.2006 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere, inquadrata nel livello D del C.C.N.L. comparto Sanità Pubblica, lamentando che sin dal 2012, in specie nel turno notturno, ella ha dovuto disimpegnare compiti lavorativi esulanti dalla sua qualifica e dal suo inquadramento e, in particolare, compiti propri degli OS (operatori socio sanitari), come tali dequalificanti, in ragione dell'assenza di tali figure professionali assegnate a tale turno.
In particolare, muovendo dal dato della grave carenza di organico degli OS in forze all'istituto, lamentava che durante il turno notturno (al quale non è stato assegnato sin dal 2012 alcun OS) ella ricorrente ha dovuto svolgere anche compiti propri di tale diversa figura professionale, evidenziando che si tratta di mansioni rientranti nel livello inferiore B del succitato C.C.N.L. di comparto, nonché mansioni di centralinista, guardiano e necroforo sempre in ragione dell'assenza di lavoratori adibiti a tali compiti nel turno notturno.
Tanto premesso, dedotto il demansionamento subito per effetto dell'adibizione a compiti propri di profili professionali con inquadramento inferiore, ha agito per la condanna della parte datoriale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della dequalificazione professionale, rassegnando, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: a) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, che parte ricorrente sin dalla data di adibizione nel reparto di geriatria del Presidio
Ospedaliero di Ricerca di Cosenza ha svolto, in maniera prevalente e quotidianamente, mansioni inferiori (OS) rientranti della declaratoria del livello B del C.C.N.L. del comparto Sanità; b) conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione dall'anno 2014, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino alla data odierna, atteso il perdurare della condotta illegittima della datrice di lavoro;
c) per l'effetto, condannare l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 29.178,81, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare, in ogni caso, l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge, da liquidarsi, ex art 93 c.p.c, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva al ricorso l' Controparte 1
instando per il suo rigetto per infondatezza;
in particolare, evidenziava
[...]
che negli anni non si è mai registrata una carenza di organico di OS tale da determinare un impiego degli infermieri in servizio ad attività non confacenti al loro profilo professionale;
che, invero, il numero di OS costantemente presenti nel reparto di Geriatria, coadiuvati da quelli del reparto di
Riabilitazione, dimostra, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che non può mai essersi configurato lo svolgimento costante e prevalente, da parte degli infermieri, di attività non ricomprese nel relativo livello professionale;
che il "carico assistenziale", espresso in minuti di assistenza garantiti ai pazienti del presidio di Cosenza mediante il personale OS, risulta ben maggiore dei valori minimi previsti dal DCA n° 192/2019 (cfr. All_05, All_06) ed è quindi superiore agli standard minimi definiti a livello regionale. Evidenziava, inoltre, che la ricorrente lamenta di essere stata costretta svolgere mansioni inferiori nel (solo) turno notturno (segnatamente di guardiania, necroforo e centralinista) e tanto in ragione di mancanza di OS adibiti a tale turno ma tale circostanza risulta non solo non provata ma anzi smentita documentalmente;
che, in relazione alle asserite mansioni di guardiania/centralinista/necroforo, evidenziava che l'infondatezza dell'assunto attoreo discende dal rilievo dell'assenza, nella struttura, di un servizio di guardiania e di un centralino disponibile 24 ore su
24; che, inoltre, come si può evincere dal prospetto allegato (All_08), la media dei decessi intervenuti nel reparto di Geriatria dal 2012 ad oggi è stata inferiore a n° 3 decessi al mese di cui meno di un quarto (il 24,3% di 3 decessi) si è verificato in orario notturno per cui l'eventuale attività di trasporto dei pazienti deceduti, che ciascun operatore sanitario è tenuto ad adempiere in considerazione del suo ruolo e nel rispetto della dignità umana, ammesso che si sia effettivamente verificata, non può che essere stata esclusivamente residuale e in ogni caso (ipoteticamente) avvenuta solo sino all'anno 2022.
Inoltre, posto che la ricorrente ha effettuato ed effettua in media un turno notturno a settimana
(quattro/cinque ogni mese), come dimostra la stessa documentazione prodotta da controparte (si veda
All. 13 parte ricorrente), difetterebbe in ogni caso la "quotidianità” e la“prevalenza” che caratterizzano il demansionamento. Dedotta, infine, l'assenza di prova in ordine ai danni di cui chiede il ristoro, concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle motivazioni già espresse dal Tribunale di
Cosenza in controversie del tutto sovrapponibili all'odierna al vaglio, siccome pienamente condivise da questo giudice.
Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si richiamano, in particolare, le sentenze dell'intestato
Tribunale allegate alla memoria di costituzione.
Per come già ritenuto, infatti, dal Tribunale di Cosenza (sentenze del 19.6 e 3.7.2025, est. Dottor Lo
Feudo) alla controversia si applicano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di pubblico impiego, com'è quello intercorrente la ricorrente e la parte convenuta che ha natura giuridica di ente pubblico non economico. “In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita...... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare" (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza l'applicazione del testo originario del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e qui applicabile ratione temporis, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo) ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419); in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale" (così in motivazione Cass. 22901/2022). Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato)- cfr. Cass. sez. L-, Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020).
Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito, da Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 che, proprio in controversia analoga alla presente, ha posto il seguente principio di diritto: Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").
Nell'affermare tale principio, la SC, nel premettere che, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui «l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera»), ha però chiarito che tale affermazione vale solo a ben determinate condizioni;
3.1 intanto, deve trattarsi appunto di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere, ma ciò non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità (Cass. Numero di raccolta generale 12128/2025
19419/2020 cit.); è poi indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente
(ancora Cass. 19419/2020), ma anche questo non è quanto emerge come controverso nel caso di specie;
3.2 ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste «incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio 2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910, quest'ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d. lgs.
n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all'impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass. 8910/2019, cit., in massima); tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass. 17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali", ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza;
quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento - deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori;
il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente". Orbene, tale essendo la cornice normativa e giurisprudenziale entro cui si colloca la controversia, per come già ritenuto dal Tribunale di Cosenza, Il lavoratore, dunque, al fine di ottenere il risarcimento del danno paventato, ha l'onere di provare (e prima ancora di allegare), da un lato, di aver svolto in maniera prevalente e significativa mansioni inferiori al livello di inquadramento e, dall'altro lato, il tipo di danno subito. Nel caso di specie, è carente la prova sotto entrambi i profili. E' la stessa ricorrente, infatti, ad allegare, con richiesta di prova dichiarativa sul punto, di aver svolto in maniera prevalente mansioni appartenenti al livello inferiore solo nel turno notturno: "vero l'attività indicata nel capitolo di prova c) è stata svolta da parte ricorrente, in maniera prevalente rispetto alle mansioni infermieristiche, allorquando la stessa ha svolto la propria attività nel turno notturno?" (cap. d della prova per testi). Si aggiunga che la ricorrente non ha indicato con quale frequenza, settimanale e mensile, ella abbia svolto attività nel turno di notte, laddove dalle buste paga relative al periodo dedotto in ricorso si ricava che tale turno è stato espletato in media non più di quattro/cinque volte al mese. Dunque, la ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prevalenza delle mansioni di OS rispetto a quelle di infermiere e, tantomeno ha provato, com'è ovvio, lo svuotamento delle mansioni relative all'inquadramento di appartenenza. Nulla, inoltre, è emerso con riferimento al danno subito, che sembra essere considerato quale inevitabile e ovvia conseguenza del demansionamento. In sostanza, non vengono neanche forniti elementi dai quali con il ricorso a presunzioni - possa essere desunta l'effettiva sussistenza di un danno non patrimoniale, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare, anche nelle note depositate in data 01.07.2025, precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito e a dedurre in modo generico e tautologico che lo svolgimento (non prevalente) di mansioni inferiori ha dato luogo a pregiudizi alla professionalità (la ricorrente si è limitata ad allegare che "Il quotidiano svolgimento di mansioni diverse da quelle prettamente sanitarie, nonché qualitativamente inferiori, hanno inciso sulla prestazione professionale di parte ricorrente che, per sopperire alle carenze organizzative dell'azienda resistente, è stata costretta a limitare l'attività di assistenza sanitaria cagionandone un danno alla professionalità"; cfr. pag. 6 del ricorso). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara: "Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione" (ordinanza n. 21/2019). Più di recente: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale"
(ordinanza n. 21527/2024, pubblicata il 31.07.2024) Nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento a tali gravi elementi presuntivi viene fatto, con la conseguenza che non è possibile provare il pregiudizio che la lavoratrice lamenta di aver subito. Ed infatti, non è stato allegato lo stravolgimento, il depauperamento, la obsolescenza del patrimonio professionale acquisito;
inoltre,
l'espletamento delle mansioni inferiori (in realtà promiscue) è avvenuto essenzialmente solo nel turno notturno e per poche volte al mese. Né, infine, la ricorrente ha chiesto in alcun modo di riscontrare la sussistenza di tale pregiudizio così genericamente allegato (nessune delle circostanze indicate nei capitoli della prova per testi è finalizzata a provare l'esistenza di un danno alla professionalità). La contemporanea esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza porta, allora, ad escludere che vi possa essere un effettivo depauperamento della professionalità. La ritenuta insussistenza di una condotta produttiva di danni non patrimoniali rende ultronea la questione relativa all'eccepita parziale prescrizione dei crediti risarcitori azionati. Nella prospettiva attorea la condotta di demansionamento si protrae senza soluzione di continuità dall'anno 2012. Si tratterebbe, pertanto, di un illecito permanente, fattispecie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità afferma che "Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata" (cfr. Sez. L. ordinanza n. 31558/2021). In astratto, pertanto, la prescrizione non può ritenersi maturata, sebbene nel caso in esame la questione è priva di rilevanza, attesa la ritenuta non ricorrenza di una condotta di demansionamento produttiva di danni e, pertanto, di una condotta illecita, permanente o istantanea. La domanda, dunque, deve essere rigettata"- cfr. sentenza n. 1209/2025 pubbl. il 03/07/2025, est. Dottor Vincenzo Lo Feudo.
In applicazione di tali condivisi principi, già a livello di mera prospettazione (e, quindi, prescindendosi dalla conferma o meno in sede di istruttoria orale) difettano le condizioni – per come delineate dalla SC- per poter ritenere illegittima l'adibizione a mansioni di OS (anche ove in ipotesi provata); invero,
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posto che, per come detto, in linea di principio, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività, ciò però solo a ben determinate condizioni, tutte ricorrenti nel caso di specie: anzitutto, si tratta di attività che non esprimono contenuto professionale del tutto eccentrico ai compiti tipici dell'infermiere, afferendo pur sempre alla cura della persona che è tratto comune alle due professionalità in rilievo;
la stessa parte ricorrente allega che la richiesta di tali compiti propri dell'OS risponde ad una esigenza organizzativa concreta per la dedotta assenza di OS nel turno notturno e, quindi, non è in ipotesi – richiesta di compiti di livello inferiore pur in presenza di disponibilità di personale con qualifica di OS;
la ricorrente prospetta lo svolgimento di tali compiti nei solo turno notturno con cadenza che da buste paga è nei limiti di 4/5 turni al mese o anche meno senza comunque affermare che nel turno notturno non abbia svolto (in ipotesi anche) mansioni proprie dell'infermiere professionale ma, a tutto concedere, mansioni promiscue.
-Sulla base delle stesse allegazioni attoree, pertanto, può ritenersi – richiamando Cass. n. 19419/2020 - che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 54.
Infine, è la stessa allegazione attorea in ordine allo svolgimento di mansioni di OS nel solo turno notturno ad evidenziare la marginalità delle mansioni inferiori in ipotesi disimpegnate e la conseguente implicita affermazione della prevalenza dell'adibizione a mansioni proprie del profilo di inquadramento nella stragrande maggioranza dei turni lavorativi;
e a tale rilievo consegue che, anche ove comprovate, le mansioni inferiori sarebbero comunque legittime siccome del tutto marginali ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Ed invero, nel caso al vaglio della SC (n. 19419/2020) è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato. Nell'odierna controversia risulta l'adibizione anche in ipotesi di
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conferma probatoria – a mansioni di OS nei turni notturni con cadenza del tutto limitata (4/5 al mese ma anche due soli turni in un intero mese) senza che peraltro sia negata l'adibizione, anche nel turno di lavoro notturno, a mansioni di infermiere.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso per infondatezza;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (euro 29.178,71), del compenso per le cause di lavoro
(tab. 3 allegata al DM 55/2014) applicata la riduzione del 50 per cento per l'assenza di peculiare complessità e per la serialità del contenzioso ex art. 4 c. 1 del cit. D.M., seguono l'ordinario criterio di soccombenza.
Parte ricorrente, nelle note sostitutive di udienza, ha chiesto, in caso di rigetto, la compensazione delle spese di lite. Tuttavia, per come già ritenuto dal Tribunale di Cosenza nelle sentenze più volte citate, Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Non si ravvisano, infatti, ragioni per addivenire alla compensazione richiesta dalla ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 01.07.2025. Se è vero, infatti, che con la sentenza n.
77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", nel caso di specie, si ripete, non sono riscontrabili, anche in difetto di ogni indicazione in tal senso, "gravi ed eccezionali ragioni" che possano giustificare una compensazione, rispetto alla quale il Giudice ha un preciso obbligo di adeguata e logica motivazione.
Nel caso in esame, non sussistono né le ipotesi tipizzate di (facoltà di) compensazione dall'art. 92 c.p.c. né parte ricorrente anche solo prospetta "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali il giudice dovrebbe derogare al criterio ordinario della soccombenza che, invero, non è dato ravvisare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosenza, 24/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Fedora Cavalcanti