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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE BO, AN NE e AO CC, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
a socio unico (C.F. P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christiano Giustini e Alessandro Veltri, CP_2 elettivamente domiciliata presso il primo, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
La sig.ra , con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. iscritto a ruolo generale Parte_1 telematico in data 05.06.2024, ha esposto di essere dipendente della Controparte_1 dal 26.01.2005, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta ai servizi di sicurezza presso l'Aeroporto di Malpensa (docc. 2 e 3). La ricorrente ha specificato che, dalla data di assunzione e fino al 31.01.2023, il rapporto di lavoro è stato regolato dal CCL
Aziendale sottoscritto in data 03.08.2006, scaduto il 31.12.2008 e mai Controparte_1 rinnovato (doc. 4), con applicazione, a decorrere dall'1.02.2023, del CCNL per i
Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, come stabilito dall'accordo di armonizzazione stipulato il 20.12.2022 dalla società e dalle organizzazioni sindacali (doc. n. 5).
La ricorrente ha esposto che dall'1.07.2007 al 31.01.2023 l'orario lavorativo osservato è stato di 20 ore settimanali (part-time al 50%) nei periodi luglio 2007/maggio 2012, gennaio 2013/aprile 2015 e novembre 2015/maggio 2018 (cfr. doc. 3); 30 ore settimanali
(part-time al 75%) nei periodi giugno 2012/dicembre 2012 e giugno 2018/gennaio 2023
(cfr. doc. 3); 40 ore settimanali (tempo pieno) nel periodo maggio 2015/ottobre 2015 (cfr. doc. 3).
La sig.ra ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo sindacale sottoscritto in data 16.06.2011 per il periodo gennaio
2012/gennaio 2023, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ex art. 6 del CCL per i periodi luglio 2007/aprile 2015 e novembre Controparte_3
2015/gennaio 2023, ed € 1.740,82 a titolo di festività soppresse ex art. 25, lettera c), del
CCL per gli anni dal 2007 al 2022, o comunque del diverso Controparte_3 importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia, anche in relazione ai diversi titoli che risulteranno dovuti o accertati ad esito del giudizio;
B. previa ogni opportuna declaratoria di nullità e/o comunque invalidità delle clausole contenute nella lettera di assunzione datata 26.01.2005, accertare e dichiarare che nella predetta comunicazione aziendale è stata illegittimamente omessa e/o risulta indeterminata la collocazione temporale dell'orario di lavoro della ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, e/o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nel corso del rapporto di lavoro della ricorrente, concretizzatasi nella determinazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché nella continua variazione della distribuzione oraria, secondo le modalità meglio descritte nella narrativa in fatto;
C. determinare la distribuzione oraria della prestazione lavorativa della ricorrente, collocandola dalle ore 6.00 alle ore 12.00 (6 ore giornaliere) per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica (part-time al
75% a 30 ore settimanali), o comunque secondo la modulazione ritenuta equa e/o di giustizia, ai sensi della normativa di legge e/o della contrattazione collettiva applicabile;
D. condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un emolumento, da liquidarsi in via equitativa,
a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'omessa individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o comunque della continua variazione della distribuzione oraria, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n.
61/2000 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Con rivalutazione monetaria
e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93
c.p.c.”.
All'udienza del 13.11.2024 è stata dichiarata la contumacia della società convenuta.
Successivamente, in data 20.02.2025, si è costituita in giudizio mediante Controparte_1 deposito di memoria difensiva, con cui ha contestato quanto dedotto e allegato da controparte chiedendo, previa rimessione in termini, la revoca del provvedimento contumaciale e istruttorio reso, nonché il rigetto di ogni domanda avversaria.
Revocata all'udienza del 21.02.2025 la contumacia di parte convenuta, sentiti i testi ammessi e rinviata la causa alle udienze del 15.04.2025 e del 13.05.2025 per verificare la possibilità di conciliazione, stante l'esito negativo di tale tentativo, è stata fissata udienza di discussione, all'esito della quale la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente si osserva che, nel rito del lavoro, la parte convenuta, che non abbia proposto le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c
Nel merito, il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
1) Le voci retributive richieste
a) Indennità di vacanza contrattuale La ricorrente ha chiesto, innanzitutto, di accertare il diritto a percepire la somma mensile di € 65,00 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come da verbale di accordo regolarmente sottoscritto il 16.06.2011 tra le organizzazioni sindacali e la società convenuta, le quali hanno concordato che “l'azienda riconoscerà a partire dal mese di giugno 2011 una cifra pari ad euro 65,00 mensili sino alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale come anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali. Detta cifra sarà erogata interamente per i lavoratori full time e riproporzionata per i lavoratori part time” (doc. n. 6 ricorrente). Stante la regolare sottoscrizione della clausola da parte del datore e delle OO.SS., considerata altresì l'espressa pattuizione per cui l'erogazione dei 65,00 euro mensili sarebbe avvenuta “sino alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale”, non può accogliersi la ricostruzione della convenuta (cfr. pagine 3-5, punti 3-14, e pagine 9-13 CP_1 della memoria difensiva) secondo cui l'efficacia/vincolatività dell'accordo del 16.06.2011 era rimessa alla sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo aziendale scaduto il
31.12.2008, mai avvenuta. Ciò precisato, risulta documentalmente provato che, nonostante la mancata stipulazione del nuovo contratto collettivo aziendale, CP_1 ha provveduto alla corresponsione della somma indicata soltanto nel periodo giugno
[...]
2011/dicembre 2011, sotto la voce “Futuri aumenti contratt.” (cfr. doc. n. 3 ricorrente). La lavoratrice, pertanto, è rimasta creditrice della somma complessiva di € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come da conteggi di cui al ricorso (pag. 3) e al doc.
n. 7 allo stesso allegato.
b) Indennità giornaliera di presenza. Risulta fondata anche la domanda volta a ottenere il pagamento del saldo delle somme maturate a titolo di indennità giornaliera di presenza. Ciò dal momento che l'art. 6 del contratto collettivo aziendale Controparte_1 prevede l'erogazione di € 5,39 “per ogni giornata di attiva presenza al lavoro” a titolo sostitutivo del rimborso spese di trasporto, campo, turno e rischio. La voce retributiva in esame è quindi sostitutiva del rimborso spese di trasporto, campo, turno e rischio, rimborso razionalmente collegato in linea di massima al numero di giornate lavorate e pertanto non soggetto al proporzionamento per i lavoratori con contratto part-time di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'importo di €
7.256,28, secondo i calcoli agli atti (cfr. pag. 3 del ricorso).
c) Festività soppresse Ai sensi dell'art. 25, lettera c), del CCL Aziendale CP_1
“per le festività soppresse di cui alla legge 5/3/77 n. 54 e successive integrazioni,
[...] viene riconosciuto il pagamento di 1/26esimo della retribuzione mensile che verrà erogato il mese successivo o in alternativa verrà concesso un giorno di permesso retribuito”.
La società convenuta, tuttavia, non ha provato di aver corrisposto alla ricorrente le somme dovutegli a titolo di festività soppresse (quattro per ogni anno di calendario), né ha dimostrato di avergli concesso, in alternativa, i relativi giorni di permesso retribuito.
La ricorrente, dunque, risulta creditrice della somma di € 1.740,82 (come da conteggi di cui a pag. 4 del ricorso). In ragione di quanto sopra, complessivamente alla lavoratrice è dovuta la somma complessiva di € 14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo sindacale sottoscritto in data 16.06.2011 per il periodo gennaio
2012/gennaio 2023, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ex art. 6 del CCL per i periodi luglio 2007/aprile 2015 e novembre CP_3 Controparte_1
2015/gennaio 2023 ed € 1.740,82 a titolo di festività soppresse ex art. 25, lettera c), del
CCL per gli anni dal 2007 al 20221. Il tutto oltre interessi legali CP_3 Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Distribuzione dell'orario di lavoro
Il rapporto lavorativo della ricorrente è regolato da un contratto a tempo parziale, con orario di lavoro part-time con un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali (part-time al
50%) ovvero a 30 ore settimanali (part-time al 75%), ad eccezione del periodo maggio
2015/ottobre 2015 durante il quale la lavoratrice ha invece operato a tempo pieno (cfr. docc. 2 e 3 ricorrente). Attualmente la signora rende la propria prestazione Parte_1 lavorativa per 30 ore alla settimana (doc. 8 ricorrente). La lavoratrice ha rilevato, tuttavia, che la distribuzione oraria della stessa, in assenza di specificazione contrattuale, è sempre stata determinata unilateralmente da e comunicatagli solamente con CP_1 cadenza settimanale (fino a marzo 2023), ovvero con una previsione di turni di lavoro per un periodo di circa tre settimane (da aprile 2023 in poi).
L'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 61/2000, e ora dall'art. 5, comma 2 e 3, del D. Lgs. n.
81/2015, prevede che “2. nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 3. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. ”.
Nel caso di specie nel contratto di apprendistato in atti, nella sezione “orario di lavoro” si riporta “20 ore settimanali ripartite mediamente su 5 giorni con turni festivi e notturni da noi determinati sulla base di piani di lavoro che le verranno consegnati mensilmente con recupero delle ore settimanali eventualmente non lavorate nelle tre settimane successive senza comunque che siano superate le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere” . Manca all'evidenza l'indicazione della fascia oraria prestabilita (i turni sono diurni, notturni e festivi) mentre il riferimento ai piani mensili non fa menzione di una programmazione oraria come previsto dalla legge (doc. 2 ricorrente). Analoga annotazione vale per gli accordi successivi di ampliamento dell'orario di lavoro (sino a trenta ore settimanali) accordi che si riportano al primo contratto (cfr. doc. 9 ricorrente).
Parte resistente, costituitasi in ritardo, non ha fornito tempestiva prova dell'avvenuta ottemperanza a quanto stabilito dal comma 2 mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Conseguentemente sussiste la violazione del precetto di legge di cui all'art. 5 co. 2 d.lgs.
81/2015. In virtù dell'art. 10 co. 2 del citato decreto legislativo, nel caso in cui si accerti l'omissione della collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato.
Sulla base delle documentate esigenze della ricorrente relative alla salute propria e del coniuge (nel giugno 2023 alla ricorrente è stato impiantato un loop recorder sottocutaneo;
il marito è affetto da morbo di Crohn, con necessità di assistenza pomeridiana), appare ragionevole determinare la distribuzione oraria della prestazione lavorativa della signora
, collocandola dalle ore 6.00 alle ore 12.00 (6 ore giornaliere) per 5 giorni alla Parte_1 settimana, dal lunedì al venerdì, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica.
Risarcimento del danno: recita sempre l'art. 10 “Sanzioni” che, nel caso di violazione del criterio sopra citato, il lavoratore abbia diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. La lettura della disposizione evidenzia che se la sussistenza del nesso causale condotta/danno è stabilita dalla norma stessa, rimane fermo l'onere della prova in capo alla ricorrente circa la determinazione e quantificazione del danno. In altre parole la determinazione del danno non dipende esclusivamente dall'omessa indicazione in contratto della fascia oraria ma da come tale omissione si è riverberata sulla concreta determinazione dei turni operata dal datore di lavoro.
La prova del danno compete pacificamente al creditore mentre il debitore potrà dare prova di elementi di limitazione del danno;
nel presente giudizio quest'ultima prova non ha però avuto ingresso stante la tardività della costituzione del datore di lavoro.
Ciò posto dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (fogli turni nel periodo fine
2023, inizio 2024 doc. 10) e dalle prove testimoniali assunte emerge che nel periodo post covid i turni furono settimanali, comunicati tra il giovedì e il venerdì antecedenti;
successivamente i turni divennero trisettimanali e mensili (cfr. in particolare teste dipendente della società e coniuge della Testimone_1 Testimone_2 ricorrente udienza 21.2.25). Risulta altresì, sia dai fogli turno prodotti che dalle testimonianze assunte, che i turni assegnati alla ricorrente erano quasi prevalentemente la mattina con variabilità relativa al solo orario di inizio, generalmente tra le 5,30 e le 8,30.
Sulla base degli elementi probatori raccolti vanno valutate le annualità da 2022 a 2024
(sino al deposito del ricorso) escludendo il periodo post covid, in ragione dell'incidenza della pandemia sull'organizzazione dell'attività lavorativa, e considerando la prevalente assegnazione del turno del mattino seppure con inizio differente.
Così come già ritenuto da giurisprudenza di questo Tribulale, si stima pertanto equo quantificare il danno nella misura mensile di euro 104,00 pari al 50% del 15% della retribuzione globale di fatto (quest'ultima pari a euro 1.386,97, somma risultante dall'importo di 1.585,11 al 75% - retribuzione mensile lorda x 14 mensilità : 12 – cfr. p. 7 del ricorso e doc. n. 8 fasc. ricorrente), applicando in via analogica il parametro indicato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015 per le ipotesi di modifica della collocazione temporale della prestazione e variazione in aumento, nel caso di stipulazione tra le parti di clausole elastiche.
Parte convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio un importo complessivo di euro 3.120,00 (104 x 30 mesi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per € 65,00 mensili, dell'indennità giornaliera di presenza per € 5,39 e delle festività soppresse nella misura di 1/26 della retribuzione mensile, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ed €
1.740,82 a titolo di festività soppresse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- applicato l'art. 10 co. 2 d.lgs. 81/'15, determina la distribuzione oraria della ricorrente in 6 ore giornaliere, da collocarsi al mattino, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, per 5 giorni alla settimana, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica
(part-time al 75% a 30 ore settimanali);
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 3.120,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
EL FE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RE BO, AN NE e AO CC, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
a socio unico (C.F. P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Christiano Giustini e Alessandro Veltri, CP_2 elettivamente domiciliata presso il primo, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
La sig.ra , con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. iscritto a ruolo generale Parte_1 telematico in data 05.06.2024, ha esposto di essere dipendente della Controparte_1 dal 26.01.2005, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta ai servizi di sicurezza presso l'Aeroporto di Malpensa (docc. 2 e 3). La ricorrente ha specificato che, dalla data di assunzione e fino al 31.01.2023, il rapporto di lavoro è stato regolato dal CCL
Aziendale sottoscritto in data 03.08.2006, scaduto il 31.12.2008 e mai Controparte_1 rinnovato (doc. 4), con applicazione, a decorrere dall'1.02.2023, del CCNL per i
Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, come stabilito dall'accordo di armonizzazione stipulato il 20.12.2022 dalla società e dalle organizzazioni sindacali (doc. n. 5).
La ricorrente ha esposto che dall'1.07.2007 al 31.01.2023 l'orario lavorativo osservato è stato di 20 ore settimanali (part-time al 50%) nei periodi luglio 2007/maggio 2012, gennaio 2013/aprile 2015 e novembre 2015/maggio 2018 (cfr. doc. 3); 30 ore settimanali
(part-time al 75%) nei periodi giugno 2012/dicembre 2012 e giugno 2018/gennaio 2023
(cfr. doc. 3); 40 ore settimanali (tempo pieno) nel periodo maggio 2015/ottobre 2015 (cfr. doc. 3).
La sig.ra ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €
14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo sindacale sottoscritto in data 16.06.2011 per il periodo gennaio
2012/gennaio 2023, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ex art. 6 del CCL per i periodi luglio 2007/aprile 2015 e novembre Controparte_3
2015/gennaio 2023, ed € 1.740,82 a titolo di festività soppresse ex art. 25, lettera c), del
CCL per gli anni dal 2007 al 2022, o comunque del diverso Controparte_3 importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia, anche in relazione ai diversi titoli che risulteranno dovuti o accertati ad esito del giudizio;
B. previa ogni opportuna declaratoria di nullità e/o comunque invalidità delle clausole contenute nella lettera di assunzione datata 26.01.2005, accertare e dichiarare che nella predetta comunicazione aziendale è stata illegittimamente omessa e/o risulta indeterminata la collocazione temporale dell'orario di lavoro della ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, e/o comunque accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nel corso del rapporto di lavoro della ricorrente, concretizzatasi nella determinazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché nella continua variazione della distribuzione oraria, secondo le modalità meglio descritte nella narrativa in fatto;
C. determinare la distribuzione oraria della prestazione lavorativa della ricorrente, collocandola dalle ore 6.00 alle ore 12.00 (6 ore giornaliere) per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica (part-time al
75% a 30 ore settimanali), o comunque secondo la modulazione ritenuta equa e/o di giustizia, ai sensi della normativa di legge e/o della contrattazione collettiva applicabile;
D. condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un emolumento, da liquidarsi in via equitativa,
a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'omessa individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o comunque della continua variazione della distribuzione oraria, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n.
61/2000 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Con rivalutazione monetaria
e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93
c.p.c.”.
All'udienza del 13.11.2024 è stata dichiarata la contumacia della società convenuta.
Successivamente, in data 20.02.2025, si è costituita in giudizio mediante Controparte_1 deposito di memoria difensiva, con cui ha contestato quanto dedotto e allegato da controparte chiedendo, previa rimessione in termini, la revoca del provvedimento contumaciale e istruttorio reso, nonché il rigetto di ogni domanda avversaria.
Revocata all'udienza del 21.02.2025 la contumacia di parte convenuta, sentiti i testi ammessi e rinviata la causa alle udienze del 15.04.2025 e del 13.05.2025 per verificare la possibilità di conciliazione, stante l'esito negativo di tale tentativo, è stata fissata udienza di discussione, all'esito della quale la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente si osserva che, nel rito del lavoro, la parte convenuta, che non abbia proposto le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 c.p.c
Nel merito, il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
1) Le voci retributive richieste
a) Indennità di vacanza contrattuale La ricorrente ha chiesto, innanzitutto, di accertare il diritto a percepire la somma mensile di € 65,00 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come da verbale di accordo regolarmente sottoscritto il 16.06.2011 tra le organizzazioni sindacali e la società convenuta, le quali hanno concordato che “l'azienda riconoscerà a partire dal mese di giugno 2011 una cifra pari ad euro 65,00 mensili sino alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale come anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali. Detta cifra sarà erogata interamente per i lavoratori full time e riproporzionata per i lavoratori part time” (doc. n. 6 ricorrente). Stante la regolare sottoscrizione della clausola da parte del datore e delle OO.SS., considerata altresì l'espressa pattuizione per cui l'erogazione dei 65,00 euro mensili sarebbe avvenuta “sino alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale”, non può accogliersi la ricostruzione della convenuta (cfr. pagine 3-5, punti 3-14, e pagine 9-13 CP_1 della memoria difensiva) secondo cui l'efficacia/vincolatività dell'accordo del 16.06.2011 era rimessa alla sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo aziendale scaduto il
31.12.2008, mai avvenuta. Ciò precisato, risulta documentalmente provato che, nonostante la mancata stipulazione del nuovo contratto collettivo aziendale, CP_1 ha provveduto alla corresponsione della somma indicata soltanto nel periodo giugno
[...]
2011/dicembre 2011, sotto la voce “Futuri aumenti contratt.” (cfr. doc. n. 3 ricorrente). La lavoratrice, pertanto, è rimasta creditrice della somma complessiva di € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come da conteggi di cui al ricorso (pag. 3) e al doc.
n. 7 allo stesso allegato.
b) Indennità giornaliera di presenza. Risulta fondata anche la domanda volta a ottenere il pagamento del saldo delle somme maturate a titolo di indennità giornaliera di presenza. Ciò dal momento che l'art. 6 del contratto collettivo aziendale Controparte_1 prevede l'erogazione di € 5,39 “per ogni giornata di attiva presenza al lavoro” a titolo sostitutivo del rimborso spese di trasporto, campo, turno e rischio. La voce retributiva in esame è quindi sostitutiva del rimborso spese di trasporto, campo, turno e rischio, rimborso razionalmente collegato in linea di massima al numero di giornate lavorate e pertanto non soggetto al proporzionamento per i lavoratori con contratto part-time di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire l'importo di €
7.256,28, secondo i calcoli agli atti (cfr. pag. 3 del ricorso).
c) Festività soppresse Ai sensi dell'art. 25, lettera c), del CCL Aziendale CP_1
“per le festività soppresse di cui alla legge 5/3/77 n. 54 e successive integrazioni,
[...] viene riconosciuto il pagamento di 1/26esimo della retribuzione mensile che verrà erogato il mese successivo o in alternativa verrà concesso un giorno di permesso retribuito”.
La società convenuta, tuttavia, non ha provato di aver corrisposto alla ricorrente le somme dovutegli a titolo di festività soppresse (quattro per ogni anno di calendario), né ha dimostrato di avergli concesso, in alternativa, i relativi giorni di permesso retribuito.
La ricorrente, dunque, risulta creditrice della somma di € 1.740,82 (come da conteggi di cui a pag. 4 del ricorso). In ragione di quanto sopra, complessivamente alla lavoratrice è dovuta la somma complessiva di € 14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo sindacale sottoscritto in data 16.06.2011 per il periodo gennaio
2012/gennaio 2023, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ex art. 6 del CCL per i periodi luglio 2007/aprile 2015 e novembre CP_3 Controparte_1
2015/gennaio 2023 ed € 1.740,82 a titolo di festività soppresse ex art. 25, lettera c), del
CCL per gli anni dal 2007 al 20221. Il tutto oltre interessi legali CP_3 Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Distribuzione dell'orario di lavoro
Il rapporto lavorativo della ricorrente è regolato da un contratto a tempo parziale, con orario di lavoro part-time con un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali (part-time al
50%) ovvero a 30 ore settimanali (part-time al 75%), ad eccezione del periodo maggio
2015/ottobre 2015 durante il quale la lavoratrice ha invece operato a tempo pieno (cfr. docc. 2 e 3 ricorrente). Attualmente la signora rende la propria prestazione Parte_1 lavorativa per 30 ore alla settimana (doc. 8 ricorrente). La lavoratrice ha rilevato, tuttavia, che la distribuzione oraria della stessa, in assenza di specificazione contrattuale, è sempre stata determinata unilateralmente da e comunicatagli solamente con CP_1 cadenza settimanale (fino a marzo 2023), ovvero con una previsione di turni di lavoro per un periodo di circa tre settimane (da aprile 2023 in poi).
L'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 61/2000, e ora dall'art. 5, comma 2 e 3, del D. Lgs. n.
81/2015, prevede che “2. nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 3. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. ”.
Nel caso di specie nel contratto di apprendistato in atti, nella sezione “orario di lavoro” si riporta “20 ore settimanali ripartite mediamente su 5 giorni con turni festivi e notturni da noi determinati sulla base di piani di lavoro che le verranno consegnati mensilmente con recupero delle ore settimanali eventualmente non lavorate nelle tre settimane successive senza comunque che siano superate le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere” . Manca all'evidenza l'indicazione della fascia oraria prestabilita (i turni sono diurni, notturni e festivi) mentre il riferimento ai piani mensili non fa menzione di una programmazione oraria come previsto dalla legge (doc. 2 ricorrente). Analoga annotazione vale per gli accordi successivi di ampliamento dell'orario di lavoro (sino a trenta ore settimanali) accordi che si riportano al primo contratto (cfr. doc. 9 ricorrente).
Parte resistente, costituitasi in ritardo, non ha fornito tempestiva prova dell'avvenuta ottemperanza a quanto stabilito dal comma 2 mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Conseguentemente sussiste la violazione del precetto di legge di cui all'art. 5 co. 2 d.lgs.
81/2015. In virtù dell'art. 10 co. 2 del citato decreto legislativo, nel caso in cui si accerti l'omissione della collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato.
Sulla base delle documentate esigenze della ricorrente relative alla salute propria e del coniuge (nel giugno 2023 alla ricorrente è stato impiantato un loop recorder sottocutaneo;
il marito è affetto da morbo di Crohn, con necessità di assistenza pomeridiana), appare ragionevole determinare la distribuzione oraria della prestazione lavorativa della signora
, collocandola dalle ore 6.00 alle ore 12.00 (6 ore giornaliere) per 5 giorni alla Parte_1 settimana, dal lunedì al venerdì, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica.
Risarcimento del danno: recita sempre l'art. 10 “Sanzioni” che, nel caso di violazione del criterio sopra citato, il lavoratore abbia diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. La lettura della disposizione evidenzia che se la sussistenza del nesso causale condotta/danno è stabilita dalla norma stessa, rimane fermo l'onere della prova in capo alla ricorrente circa la determinazione e quantificazione del danno. In altre parole la determinazione del danno non dipende esclusivamente dall'omessa indicazione in contratto della fascia oraria ma da come tale omissione si è riverberata sulla concreta determinazione dei turni operata dal datore di lavoro.
La prova del danno compete pacificamente al creditore mentre il debitore potrà dare prova di elementi di limitazione del danno;
nel presente giudizio quest'ultima prova non ha però avuto ingresso stante la tardività della costituzione del datore di lavoro.
Ciò posto dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (fogli turni nel periodo fine
2023, inizio 2024 doc. 10) e dalle prove testimoniali assunte emerge che nel periodo post covid i turni furono settimanali, comunicati tra il giovedì e il venerdì antecedenti;
successivamente i turni divennero trisettimanali e mensili (cfr. in particolare teste dipendente della società e coniuge della Testimone_1 Testimone_2 ricorrente udienza 21.2.25). Risulta altresì, sia dai fogli turno prodotti che dalle testimonianze assunte, che i turni assegnati alla ricorrente erano quasi prevalentemente la mattina con variabilità relativa al solo orario di inizio, generalmente tra le 5,30 e le 8,30.
Sulla base degli elementi probatori raccolti vanno valutate le annualità da 2022 a 2024
(sino al deposito del ricorso) escludendo il periodo post covid, in ragione dell'incidenza della pandemia sull'organizzazione dell'attività lavorativa, e considerando la prevalente assegnazione del turno del mattino seppure con inizio differente.
Così come già ritenuto da giurisprudenza di questo Tribulale, si stima pertanto equo quantificare il danno nella misura mensile di euro 104,00 pari al 50% del 15% della retribuzione globale di fatto (quest'ultima pari a euro 1.386,97, somma risultante dall'importo di 1.585,11 al 75% - retribuzione mensile lorda x 14 mensilità : 12 – cfr. p. 7 del ricorso e doc. n. 8 fasc. ricorrente), applicando in via analogica il parametro indicato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015 per le ipotesi di modifica della collocazione temporale della prestazione e variazione in aumento, nel caso di stipulazione tra le parti di clausole elastiche.
Parte convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio un importo complessivo di euro 3.120,00 (104 x 30 mesi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per € 65,00 mensili, dell'indennità giornaliera di presenza per € 5,39 e delle festività soppresse nella misura di 1/26 della retribuzione mensile, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 14.538,35, di cui € 5.541,25 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, € 7.256,28 a titolo di saldo dell'indennità giornaliera di presenza ed €
1.740,82 a titolo di festività soppresse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- applicato l'art. 10 co. 2 d.lgs. 81/'15, determina la distribuzione oraria della ricorrente in 6 ore giornaliere, da collocarsi al mattino, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, per 5 giorni alla settimana, con riposi fissati nelle giornate di sabato e domenica
(part-time al 75% a 30 ore settimanali);
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 3.120,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
EL FE