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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti n. 80, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Eugenio Galassi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
di Teramo, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Nereto, Piazza Marconi snc, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Magnanimi, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data 11.08.2023,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l Pt_1 Controparte_2
al fine per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
pagina 1 di 16 Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa: 1) previa acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 698 c.p.c., del fascicolo di causa dell'accertamento tecnico preventivo (proc. n° 3337/2021 R.G.), accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i danni tutti subiti dalla Sig.ra in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico cui si è sottoposta il 7/2/2017 c/o l'O.C. “Mazzini” di Teramo, per tutti i motivi descritti nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni non patrimoniali, ingiustamente patiti da parte ricorrente, per i motivi espressi in premessa, nella misura di € 10.684,00 (s.e.&o.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) con condanna infine di parte resistente al pagamento di spese e compensi di causa oltre accessori di legge;
ivi compresi quelli della fase di A.T.P. ex ritu necessitata e perciò inclusi gli oneri di
C.T.U. in essa anticipate dalla ricorrente”.
A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 7.2.2017, si sottoponeva ad intervento chirurgico di Parte_1 tiroidectomia totale presso l'Ospedale Civile Mazzini di Teramo e, subito dopo il trattamento sanitario, manifestava gravi difficoltà respiratorie che richiedevano la reintubazione ed il trasferimento in terapia intensiva, con successiva tracheostomia per persistenza della dispnea all'estubazione;
- che, in data 23.2.2017, la paziente veniva ricondotta nel Reparto di Chirurgia Generale e veniva dimessa in data 16.3.2017 con la diagnosi di “Gozzo multinodulare. Grave insufficienza respiratoria post operatoria da stupor dei nervi ricorrenti”, per poi essere trasferita presso il Centro Sant'Agnese ed ivi essere sottoposta a Controparte_4 CP_5 riabilitazione fonoiatrica e respiratoria, laddove rimaneva degente sino al giorno 11.4.2017;
- che, in data 12.11.2021, l'odierna ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in conformità alla statuizione di cui all'art. 8, in termini di procedibilità, della Legge n.
24/2017;
pagina 2 di 16 - che veniva, quindi, incardinato il procedimento n. 3337/2021 R.G. che si concludeva con il deposito di c.t.u. a firma della dott.ssa e del dott. in Persona_1 Controparte_6 data 14.11.2022;
- che, alla luce delle risultanze della c.t.u., la responsabilità dell'accaduto era riconducibile alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari dell'ospedale Civile Mazzini di Teramo, la quale aveva determinato fenomeno compressivo a livello dei nervi laringei;
- che gli ausiliari del giudice ritenevano sussistente un maggior danno iatrogeno a carico della paziente così quantificato: danno biologico 3%, I.T.A. di giorni 60;
- che, in applicazione delle Tabelle di Milano, l'attrice aveva diritto al risarcimento del danno subito per complessivi € 10.684,00, di cui € 4.744,00 per I.P. (3%, anni 67 = €
3.388,00, con aumento personalizzato 50% = € 4.744,00), e € 5.940,00 per I.T.A. (giorni
60).
Si costituiva in giudizio la di Teramo, la quale chiedeva il rigetto della CP_7 domanda, contestando gli esiti della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. ed evidenziando la difficoltà dell'intervento chirurgico subito dalla ricorrente, nonché l'insussistenza del nesso di causalità fra l'operato dei sanitari ed i postumi lamentati dalla Pt_1
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 9.7.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
In via preliminare, deve darsi conto dell'utilizzabilità dell in sede di giudizio CP_8 di merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. n.5209/2017; Cass. n.6591/2016). Una volta depositato lo stesso a cura delle parti, questo si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la controparte sia stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (cfr. Cass. n. 23693/2009; Cass. n. 5658/2010). Nel caso in esame, peraltro,
pagina 3 di 16 parte convenuta nulla ha osservato in merito all'accertamento tecnico espletato e alla sua acquisizione.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il contenuto della relazione conclusiva dell'a.t.p. versata in atti ed acquisita al presente giudizio ben può essere oggetto di vaglio del giudice.
Nel merito, la domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, si osserva che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass.
SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della casa di cura, confermata dalla nota sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n.
189 del 2012 c.d. legge DU (a parte l'irretroattività della stessa ove le si attribuisca pagina 4 di 16 valore fondante e quindi innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata. Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane, quindi, possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato.
Occorre, infine, evidenziare che la anche la Legge di Riforma della Responsabilità
Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sui sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale consegue, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass.,
Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza pagina 5 di 16 diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica - patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia
(cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del
26/02/2013).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone poi l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave. Gli artt.
1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Si afferma, inoltre, che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato e che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento (v. Cass. 26 febbraio 2003 n.
2836); l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento secondo cui la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
pagina 6 di 16 La Suprema Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011) ha affermato che ai fini della configurabilità della responsabilità del medico per i danni causati da una omessa o non diligente esecuzione della prestazione sanitaria si deve esigere la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia
“più probabile che non” che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al paziente. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. La distinzione poi tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del nesso causale, del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda della ricorrente.
Nel caso di specie, risulta provato tanto il rapporto negoziale inter partes, non contestato dalla convenuta, quanto l'inadempimento qualificato astrattamente idoneo a determinare il pregiudizio subito dalla paziente, posto che i nominati c.t.u., nel proprio elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. ed acquisito al presente giudizio, hanno confermato la sussistenza del nesso di causa tra la compressione nervosa bilaterale occorsa alla ricorrente e l'intervento subito in data 7.2.2017.
In particolare, gli esperti hanno rilevato che durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale cui era sottoposta la ricorrente si era determinato un fenomeno compressivo a livello dei nervi laringei ricorrenti bilateralmente.
Tale evenienza, caratterizzata da improvvisa dispnea da trattare tempestivamente con una re-intubazione, è stata definita dai c.t.u. quale “complicanza piuttosto rara”, la cui incidenza “si attesta in una percentuale dello 0.4%”; nella relazione peritale è stato sottolineato che “la lesione bilaterale del nervo ricorrente occorre più frequentemente
pagina 7 di 16 qualora siano presenti i seguenti fattori di rischio: pregressa chirurgia locale, patologia neoplastica infiltrante, presenza di tiroidite cronica, nonché l'esperienza del chirurgo operatore. Al fine di prevenire tale evento, è consigliabile seguire alcune accortezze durante l'intervento chirurgico: effettuare una meticolosa dissezione, evitare eccessive trazioni, utilizzare in maniera giudiziosa le tecniche emostatiche, esporre in maniera delicata le fibre nervose. La letteratura scientifica di riferimento riporta che nella maggioranza dei casi la paralisi bilaterale del nervo ricorrente si verifica qualora vi sia stata una inclusione delle fibre nervose nell'atto di legatura dei vasi tiroidei inferiori, sono riportati in aggiunta fenomeni compressivi legati direttamente alle manovre di intubazione orotracheale”.
Nel caso in esame, gli ausiliari hanno constatato che “nel verbale operatorio non sono descritti particolari aspetti di difficoltà tecnica, né tantomeno problematiche anatomiche per procedere all'intubazione oro-tracheale. Durante la visita anestesiologica pre-operatoria l'anestesista descriveva un effetto compressivo della tiroide con effetto di deviazione a sinistra della trachea, tuttavia, non sono descritte problematiche di tipo neurologico in fase pre-operatoria”, pertanto doveva ritenersi integrato il nesso di causalità tra la lesione subita dalla ricorrente e l'intervento del 7.2.2017, essendo rispettati “i consueti criteri medico-legali” utilizzati ai fini dell'accertamento eziologico (individuati dai c.t.u. nei seguenti criteri: “idoneità lesiva”, “topografico”, “cronologico” e di
“continuità fenomenica”, integrati “con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico” e “anatomo-patologico”).
I c.t.u., inoltre, hanno specificato che “È possibile altresì ritenere, dal punto di vista controfattuale, che operando con i maggiori accorgimenti precedentemente descritti (i.e. meticolosa dissezione, minima trazione, corretta tecnica emostatica, delicata esposizione delle fibre nervose, etc.) sarebbe stato possibile evitare l'evento compressivo verificatosi”.
Le conclusioni della relazione peritale devono essere condivise, in quanto rese all'esito di un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, oltre che motivate in maniera congrua e priva di vizi logici, con conseguente infondatezza dei rilievi critici sollevati dalle parti.
pagina 8 di 16 Non meritano condivisione le deduzioni della convenuta sulla natura non routinaria del trattamento sanitario contestato e sull'insussistenza di una condotta erronea dei sanitari.
Si osserva, infatti, che i c.t.u., in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, hanno evidenziato di aver considerato le caratteristiche dell'intervento nonché le dimensioni della ghiandola tiroidea asportata e hanno escluso la riconducibilità di un effetto compressivo sulle strutture nervose determinato dalla ghiandola stessa, dal momento che, nella fase pre-operatoria, non era stata descritta alcuna problematica di tale natura dal punto di vista obiettivo o anamnestico e che, nel verbale operatorio, non erano descritti aspetti di particolare difficoltà, prima che si verificasse l'episodio di crisi respiratoria acuta.
Tali circostanze inducono univocamente a ritenere che i sanitari non hanno adempiuto con la necessaria diligenza e la dovuta prudenza alle proprie obbligazioni e a ritenere sussistente il nesso causale tra l'intervento chirurgico praticato sulla ricorrente in data 7.2.2017 e le lesioni da questa subite.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni in tema di onere della prova del corretto adempimento della prestazione, incombeva sulla parte convenuta l'onere di allegare, individuare e provare la correttezza della condotta tenuta in relazione alle norme di perizia e di diligenza.
Preme osservare come la struttura sanitaria non abbia debitamente allegato, individuato e provato la correttezza della condotta tenuta nella specie dai sanitari in relazione alle norme di perizia e diligenza, essendosi limitata a contestare gli esiti della perizia svolta in sede di a.t.p.
Nell'operato dei sanitari è, quindi, ravvisabile un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le lesioni poi subite dalla ricorrente, con conseguente responsabilità per violazione del dovere di diligenza, ex art. 1176 c.c., e diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali costituenti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), con conseguente responsabilità della convenuta in relazione ai danni patiti da parte attrice.
In merito all'entità delle lesioni subite dalla dalla relazione di c.t.u., con Pt_1 riferimento alla quantificazione del danno, emerge che:
pagina 9 di 16 - la ricorrente, durante l'intervento per cui è causa, era sottoposta nell'immediatezza a cure in urgenza giustificate dalla comparsa di una crisi respiratoria acuta e in seguito era effettuato ricovero in ambiente rianimatorio (dal 7 al 23 febbraio 2017), durante il quale si rendeva necessaria l'esecuzione di una procedura di tracheostomia in data 14.2.2017;
- dopo un serie di ulteriori accertamenti in fibrobroncoscopia e progressivo divezzamento dalla cannula tracheostomica, la eseguiva un periodo di riabilitazione fonatoria Pt_1 presso l' ed era dimessa dalla struttura in data 11.4.2017; Controparte_9
- dopo la dimissione risultava unicamente effettuata una visita specialistica otorinolaringoiatrica nel marzo 2021;
- quanto sopra descritto determinava un prolungamento del periodo di inabilità;
- tenuto conto del tipo di patologia, della normale evoluzione clinica di casi consimili, il periodo di inabilità temporanea assoluta era quantificabile in giorni 60, “relativo ai giorni di ricovero presso l'U.O.C. Anestesia Rianimazione e U.O.C. Chirurgia Generale dell'Ospedale di Teramo fino al 16.3.2017 e poi al periodo di permanenza presso l'Istituto di Pineto fino all'11.4.2017 per l'esecuzione di riabilitazione funzionale”; CP_9
- in considerazione della durata dell'iter clinico di circa due mesi, della necessità di ricorrere a terapia infusionale in terapia intensiva, della presenza di una derivazione stomica esterna e di un ricovero in terapia intensiva con le dovute rinunce quotidiane, i c.t.u. hanno ritenuto la sussistenza di un livello di sofferenza psico-fisica e dinamico- relazione patito di grado elevato;
- i postumi invalidanti della procedura chirurgica erano rappresentati da lievi esiti anatomo- funzionali di compressione nervosa bilaterale del nervo laringeo ricorrente, con normale motilità delle corde vocali, che presentavano una conformazione ovalare in fase di abduzione, risultante in un tono della voce lievemente indebolito e disfonico, tuttavia del tutto comprensibile, associati alla presenza di un minuto esito cicatriziale da accesso tracheostomico a livello cervico-fossa giugulare;
- permaneva una disfonia di lievissima entità con una modesta riduzione dell'intensità della voce, minima fatica vocale, tali da non inficiare la comunicazione anche in ambienti sfavorevoli;
pagina 10 di 16 - il danno biologico permanente di origine iatrogena era quantificabile nella percentuale del
3%.
Quanto alle critiche sollevate dal c.t.p. della convenuta sulla quantificazione del danno in ragione dell'assenza di segni di compromissione della funzione delle corde vocali, le stesse devono essere disattese, avendo gli ausiliari del giudice espressamente inteso comprendere nella valutazione dei postumi permanenti di natura iatrogena la riscontata presenza “di lievi esiti anatomo-funzionali di compressione nervosa bilaterale, nonché la presenza di un esito cicatriziale da accesso tracheostomico a livello cervicale” e di un tono della voce indebolito e disfonico.
Sempre ai fini della liquidazione del danno, è opportuno premettere che la ricorrente ha prospettato una quantificazione mediante applicazione dei parametri di cui alla Tabella del Tribunale di Milano, da aumentare del 50% in ragione della personalizzazione.
In primo luogo, deve rilevarsi che nel campo della malpractice medica trovano applicazione gli artt. 138 e 139 cod. ass., come previsto dall'art. 3 comma 3 legge DU
(d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. 189/2012) e confermato dall'art. 7 comma 4 legge (l. 24/2017). CP_10
In secondo luogo, occorre chiarire che, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate
e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente
pagina 11 di 16 accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972).
Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è funzionale all'integrale risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale senza omettere il ristoro di tutti gli aspetti del danno effettivamente subito dal danneggiato e, al contempo, senza determinare duplicazioni del risarcimento del medesimo danno.
È noto, infatti che, sulla scorta dei recenti approdi giurisprudenziali, alla luce della distinzione concettuale tra danno c.d. biologico (cioè dinamico-relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) e quello c.d. morale (cioè l'aspetto interiore del danno sofferto, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che pagina 12 di 16 con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale;
ove, invece, sia accertata la lesione sia del bene salute sia di beni sottesi alla “categoria” del danno morale, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2018, n.23469; Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, non giustificando alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire). Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere “tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865).
Invero, nel caso concreto, non emergono circostanze di cui il parametro tabellare non possa già tenere conto, non avendo la ricorrente dimostrato che le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'intervento chirurgico abbiano inciso sulla vita quotidiana in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Come già precisato, la personalizzazione del danno permanente alla salute implica quale presupposto la sussistenza di conseguenze che non devono essere “generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo
pagina 13 di 16 dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988); è evidente che le descritte circostanze (peraltro neppure oggetto di allegazione) non ricorrono nel caso in esame, non essendo sufficiente a tal fine la generica considerazione espressa dai c.t.u. sulla sussistenza di un “livello di sofferenza psico-fisica e dinamico-relazione patendi di grado medio-elevato”. Si osserva, inoltre, che gli stessi c.t.u., nel valutare l'incidenza della percezione della malattia sul “fare quotidiano”, si sono riferiti a criteri uniformi e standardizzati (cfr. pagg. 22 e 23 c.t.u.).
Venendo alla determinazione del risarcimento, sulla scorta di quanto sopra detto, consegue che, applicando i criteri di calcolo dettati dalla tabelle di cui agli artt. 138 e 139
Cod. Ass., tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della lesione (67 anni), alla stessa può essere riconosciuto per l'invalidità permanente un importo pari a € 2.479,79 ed un importo pari a € 3.370,80 per l'inabilità temporanea assoluta, per un totale di € 5.850,59.
Tali valori sono liquidati all'attualità.
Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati deve riconoscersi alla ricorrente anche il cd. lucro cessante.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056,1223,1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso pagina 14 di 16 anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2
c.c.
Quindi, non avendo fornito la ricorrente alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 5.850,59), devalutato all'epoca del fatto (7.2.2017), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat
Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento. Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici
Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione,
l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore: in termini, Cass.23 gennaio
1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, la CP_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata
[...] all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi, nei termini di cui sopra.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della convenuta secondo lo scaglione del valore della domanda, determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, svoltasi esclusivamente in via documentale.
pagina 15 di 16 Analogo criterio della soccombenza segue la liquidazione delle spese del procedimento di a.t.p.
Le spese afferenti alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 2060/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.850,59, oltre agli Parte_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di a.t.p., la somma di € 2.337,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- pone le spese afferenti alla espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Teramo, 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti n. 80, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Eugenio Galassi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
di Teramo, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Nereto, Piazza Marconi snc, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Magnanimi, che la rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data 11.08.2023,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l Pt_1 Controparte_2
al fine per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
[...]
pagina 1 di 16 Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa: 1) previa acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 698 c.p.c., del fascicolo di causa dell'accertamento tecnico preventivo (proc. n° 3337/2021 R.G.), accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i danni tutti subiti dalla Sig.ra in occasione Parte_1 dell'intervento chirurgico cui si è sottoposta il 7/2/2017 c/o l'O.C. “Mazzini” di Teramo, per tutti i motivi descritti nella narrativa che precede;
2) per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni non patrimoniali, ingiustamente patiti da parte ricorrente, per i motivi espressi in premessa, nella misura di € 10.684,00 (s.e.&o.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) con condanna infine di parte resistente al pagamento di spese e compensi di causa oltre accessori di legge;
ivi compresi quelli della fase di A.T.P. ex ritu necessitata e perciò inclusi gli oneri di
C.T.U. in essa anticipate dalla ricorrente”.
A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 7.2.2017, si sottoponeva ad intervento chirurgico di Parte_1 tiroidectomia totale presso l'Ospedale Civile Mazzini di Teramo e, subito dopo il trattamento sanitario, manifestava gravi difficoltà respiratorie che richiedevano la reintubazione ed il trasferimento in terapia intensiva, con successiva tracheostomia per persistenza della dispnea all'estubazione;
- che, in data 23.2.2017, la paziente veniva ricondotta nel Reparto di Chirurgia Generale e veniva dimessa in data 16.3.2017 con la diagnosi di “Gozzo multinodulare. Grave insufficienza respiratoria post operatoria da stupor dei nervi ricorrenti”, per poi essere trasferita presso il Centro Sant'Agnese ed ivi essere sottoposta a Controparte_4 CP_5 riabilitazione fonoiatrica e respiratoria, laddove rimaneva degente sino al giorno 11.4.2017;
- che, in data 12.11.2021, l'odierna ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in conformità alla statuizione di cui all'art. 8, in termini di procedibilità, della Legge n.
24/2017;
pagina 2 di 16 - che veniva, quindi, incardinato il procedimento n. 3337/2021 R.G. che si concludeva con il deposito di c.t.u. a firma della dott.ssa e del dott. in Persona_1 Controparte_6 data 14.11.2022;
- che, alla luce delle risultanze della c.t.u., la responsabilità dell'accaduto era riconducibile alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari dell'ospedale Civile Mazzini di Teramo, la quale aveva determinato fenomeno compressivo a livello dei nervi laringei;
- che gli ausiliari del giudice ritenevano sussistente un maggior danno iatrogeno a carico della paziente così quantificato: danno biologico 3%, I.T.A. di giorni 60;
- che, in applicazione delle Tabelle di Milano, l'attrice aveva diritto al risarcimento del danno subito per complessivi € 10.684,00, di cui € 4.744,00 per I.P. (3%, anni 67 = €
3.388,00, con aumento personalizzato 50% = € 4.744,00), e € 5.940,00 per I.T.A. (giorni
60).
Si costituiva in giudizio la di Teramo, la quale chiedeva il rigetto della CP_7 domanda, contestando gli esiti della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. ed evidenziando la difficoltà dell'intervento chirurgico subito dalla ricorrente, nonché l'insussistenza del nesso di causalità fra l'operato dei sanitari ed i postumi lamentati dalla Pt_1
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 9.7.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
In via preliminare, deve darsi conto dell'utilizzabilità dell in sede di giudizio CP_8 di merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. n.5209/2017; Cass. n.6591/2016). Una volta depositato lo stesso a cura delle parti, questo si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la controparte sia stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (cfr. Cass. n. 23693/2009; Cass. n. 5658/2010). Nel caso in esame, peraltro,
pagina 3 di 16 parte convenuta nulla ha osservato in merito all'accertamento tecnico espletato e alla sua acquisizione.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il contenuto della relazione conclusiva dell'a.t.p. versata in atti ed acquisita al presente giudizio ben può essere oggetto di vaglio del giudice.
Nel merito, la domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto, si osserva che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass.
SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della casa di cura, confermata dalla nota sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n.
189 del 2012 c.d. legge DU (a parte l'irretroattività della stessa ove le si attribuisca pagina 4 di 16 valore fondante e quindi innovativo) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata. Deve ritenersi, inoltre, in generale, che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane, quindi, possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato.
Occorre, infine, evidenziare che la anche la Legge di Riforma della Responsabilità
Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sui sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale consegue, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass.,
Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza pagina 5 di 16 diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica - patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia
(cfr. Cass. n. 21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del
26/02/2013).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone poi l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave. Gli artt.
1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Si afferma, inoltre, che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato e che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento (v. Cass. 26 febbraio 2003 n.
2836); l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento secondo cui la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
pagina 6 di 16 La Suprema Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011) ha affermato che ai fini della configurabilità della responsabilità del medico per i danni causati da una omessa o non diligente esecuzione della prestazione sanitaria si deve esigere la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia
“più probabile che non” che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al paziente. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. La distinzione poi tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del nesso causale, del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda della ricorrente.
Nel caso di specie, risulta provato tanto il rapporto negoziale inter partes, non contestato dalla convenuta, quanto l'inadempimento qualificato astrattamente idoneo a determinare il pregiudizio subito dalla paziente, posto che i nominati c.t.u., nel proprio elaborato peritale depositato in sede di a.t.p. ed acquisito al presente giudizio, hanno confermato la sussistenza del nesso di causa tra la compressione nervosa bilaterale occorsa alla ricorrente e l'intervento subito in data 7.2.2017.
In particolare, gli esperti hanno rilevato che durante l'intervento chirurgico di tiroidectomia totale cui era sottoposta la ricorrente si era determinato un fenomeno compressivo a livello dei nervi laringei ricorrenti bilateralmente.
Tale evenienza, caratterizzata da improvvisa dispnea da trattare tempestivamente con una re-intubazione, è stata definita dai c.t.u. quale “complicanza piuttosto rara”, la cui incidenza “si attesta in una percentuale dello 0.4%”; nella relazione peritale è stato sottolineato che “la lesione bilaterale del nervo ricorrente occorre più frequentemente
pagina 7 di 16 qualora siano presenti i seguenti fattori di rischio: pregressa chirurgia locale, patologia neoplastica infiltrante, presenza di tiroidite cronica, nonché l'esperienza del chirurgo operatore. Al fine di prevenire tale evento, è consigliabile seguire alcune accortezze durante l'intervento chirurgico: effettuare una meticolosa dissezione, evitare eccessive trazioni, utilizzare in maniera giudiziosa le tecniche emostatiche, esporre in maniera delicata le fibre nervose. La letteratura scientifica di riferimento riporta che nella maggioranza dei casi la paralisi bilaterale del nervo ricorrente si verifica qualora vi sia stata una inclusione delle fibre nervose nell'atto di legatura dei vasi tiroidei inferiori, sono riportati in aggiunta fenomeni compressivi legati direttamente alle manovre di intubazione orotracheale”.
Nel caso in esame, gli ausiliari hanno constatato che “nel verbale operatorio non sono descritti particolari aspetti di difficoltà tecnica, né tantomeno problematiche anatomiche per procedere all'intubazione oro-tracheale. Durante la visita anestesiologica pre-operatoria l'anestesista descriveva un effetto compressivo della tiroide con effetto di deviazione a sinistra della trachea, tuttavia, non sono descritte problematiche di tipo neurologico in fase pre-operatoria”, pertanto doveva ritenersi integrato il nesso di causalità tra la lesione subita dalla ricorrente e l'intervento del 7.2.2017, essendo rispettati “i consueti criteri medico-legali” utilizzati ai fini dell'accertamento eziologico (individuati dai c.t.u. nei seguenti criteri: “idoneità lesiva”, “topografico”, “cronologico” e di
“continuità fenomenica”, integrati “con i più recenti criteri di “ammissibilità o possibilità scientifica”, “statistico-epidemiologico” e “anatomo-patologico”).
I c.t.u., inoltre, hanno specificato che “È possibile altresì ritenere, dal punto di vista controfattuale, che operando con i maggiori accorgimenti precedentemente descritti (i.e. meticolosa dissezione, minima trazione, corretta tecnica emostatica, delicata esposizione delle fibre nervose, etc.) sarebbe stato possibile evitare l'evento compressivo verificatosi”.
Le conclusioni della relazione peritale devono essere condivise, in quanto rese all'esito di un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, oltre che motivate in maniera congrua e priva di vizi logici, con conseguente infondatezza dei rilievi critici sollevati dalle parti.
pagina 8 di 16 Non meritano condivisione le deduzioni della convenuta sulla natura non routinaria del trattamento sanitario contestato e sull'insussistenza di una condotta erronea dei sanitari.
Si osserva, infatti, che i c.t.u., in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, hanno evidenziato di aver considerato le caratteristiche dell'intervento nonché le dimensioni della ghiandola tiroidea asportata e hanno escluso la riconducibilità di un effetto compressivo sulle strutture nervose determinato dalla ghiandola stessa, dal momento che, nella fase pre-operatoria, non era stata descritta alcuna problematica di tale natura dal punto di vista obiettivo o anamnestico e che, nel verbale operatorio, non erano descritti aspetti di particolare difficoltà, prima che si verificasse l'episodio di crisi respiratoria acuta.
Tali circostanze inducono univocamente a ritenere che i sanitari non hanno adempiuto con la necessaria diligenza e la dovuta prudenza alle proprie obbligazioni e a ritenere sussistente il nesso causale tra l'intervento chirurgico praticato sulla ricorrente in data 7.2.2017 e le lesioni da questa subite.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni in tema di onere della prova del corretto adempimento della prestazione, incombeva sulla parte convenuta l'onere di allegare, individuare e provare la correttezza della condotta tenuta in relazione alle norme di perizia e di diligenza.
Preme osservare come la struttura sanitaria non abbia debitamente allegato, individuato e provato la correttezza della condotta tenuta nella specie dai sanitari in relazione alle norme di perizia e diligenza, essendosi limitata a contestare gli esiti della perizia svolta in sede di a.t.p.
Nell'operato dei sanitari è, quindi, ravvisabile un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le lesioni poi subite dalla ricorrente, con conseguente responsabilità per violazione del dovere di diligenza, ex art. 1176 c.c., e diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali costituenti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), con conseguente responsabilità della convenuta in relazione ai danni patiti da parte attrice.
In merito all'entità delle lesioni subite dalla dalla relazione di c.t.u., con Pt_1 riferimento alla quantificazione del danno, emerge che:
pagina 9 di 16 - la ricorrente, durante l'intervento per cui è causa, era sottoposta nell'immediatezza a cure in urgenza giustificate dalla comparsa di una crisi respiratoria acuta e in seguito era effettuato ricovero in ambiente rianimatorio (dal 7 al 23 febbraio 2017), durante il quale si rendeva necessaria l'esecuzione di una procedura di tracheostomia in data 14.2.2017;
- dopo un serie di ulteriori accertamenti in fibrobroncoscopia e progressivo divezzamento dalla cannula tracheostomica, la eseguiva un periodo di riabilitazione fonatoria Pt_1 presso l' ed era dimessa dalla struttura in data 11.4.2017; Controparte_9
- dopo la dimissione risultava unicamente effettuata una visita specialistica otorinolaringoiatrica nel marzo 2021;
- quanto sopra descritto determinava un prolungamento del periodo di inabilità;
- tenuto conto del tipo di patologia, della normale evoluzione clinica di casi consimili, il periodo di inabilità temporanea assoluta era quantificabile in giorni 60, “relativo ai giorni di ricovero presso l'U.O.C. Anestesia Rianimazione e U.O.C. Chirurgia Generale dell'Ospedale di Teramo fino al 16.3.2017 e poi al periodo di permanenza presso l'Istituto di Pineto fino all'11.4.2017 per l'esecuzione di riabilitazione funzionale”; CP_9
- in considerazione della durata dell'iter clinico di circa due mesi, della necessità di ricorrere a terapia infusionale in terapia intensiva, della presenza di una derivazione stomica esterna e di un ricovero in terapia intensiva con le dovute rinunce quotidiane, i c.t.u. hanno ritenuto la sussistenza di un livello di sofferenza psico-fisica e dinamico- relazione patito di grado elevato;
- i postumi invalidanti della procedura chirurgica erano rappresentati da lievi esiti anatomo- funzionali di compressione nervosa bilaterale del nervo laringeo ricorrente, con normale motilità delle corde vocali, che presentavano una conformazione ovalare in fase di abduzione, risultante in un tono della voce lievemente indebolito e disfonico, tuttavia del tutto comprensibile, associati alla presenza di un minuto esito cicatriziale da accesso tracheostomico a livello cervico-fossa giugulare;
- permaneva una disfonia di lievissima entità con una modesta riduzione dell'intensità della voce, minima fatica vocale, tali da non inficiare la comunicazione anche in ambienti sfavorevoli;
pagina 10 di 16 - il danno biologico permanente di origine iatrogena era quantificabile nella percentuale del
3%.
Quanto alle critiche sollevate dal c.t.p. della convenuta sulla quantificazione del danno in ragione dell'assenza di segni di compromissione della funzione delle corde vocali, le stesse devono essere disattese, avendo gli ausiliari del giudice espressamente inteso comprendere nella valutazione dei postumi permanenti di natura iatrogena la riscontata presenza “di lievi esiti anatomo-funzionali di compressione nervosa bilaterale, nonché la presenza di un esito cicatriziale da accesso tracheostomico a livello cervicale” e di un tono della voce indebolito e disfonico.
Sempre ai fini della liquidazione del danno, è opportuno premettere che la ricorrente ha prospettato una quantificazione mediante applicazione dei parametri di cui alla Tabella del Tribunale di Milano, da aumentare del 50% in ragione della personalizzazione.
In primo luogo, deve rilevarsi che nel campo della malpractice medica trovano applicazione gli artt. 138 e 139 cod. ass., come previsto dall'art. 3 comma 3 legge DU
(d.l. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. 189/2012) e confermato dall'art. 7 comma 4 legge (l. 24/2017). CP_10
In secondo luogo, occorre chiarire che, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, è da prestare ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate
e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente
pagina 11 di 16 accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato” (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972).
Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è funzionale all'integrale risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale senza omettere il ristoro di tutti gli aspetti del danno effettivamente subito dal danneggiato e, al contempo, senza determinare duplicazioni del risarcimento del medesimo danno.
È noto, infatti che, sulla scorta dei recenti approdi giurisprudenziali, alla luce della distinzione concettuale tra danno c.d. biologico (cioè dinamico-relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) e quello c.d. morale (cioè l'aspetto interiore del danno sofferto, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che pagina 12 di 16 con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale;
ove, invece, sia accertata la lesione sia del bene salute sia di beni sottesi alla “categoria” del danno morale, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2018, n.23469; Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, non giustificando alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire). Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere “tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865).
Invero, nel caso concreto, non emergono circostanze di cui il parametro tabellare non possa già tenere conto, non avendo la ricorrente dimostrato che le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'intervento chirurgico abbiano inciso sulla vita quotidiana in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Come già precisato, la personalizzazione del danno permanente alla salute implica quale presupposto la sussistenza di conseguenze che non devono essere “generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo
pagina 13 di 16 dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988); è evidente che le descritte circostanze (peraltro neppure oggetto di allegazione) non ricorrono nel caso in esame, non essendo sufficiente a tal fine la generica considerazione espressa dai c.t.u. sulla sussistenza di un “livello di sofferenza psico-fisica e dinamico-relazione patendi di grado medio-elevato”. Si osserva, inoltre, che gli stessi c.t.u., nel valutare l'incidenza della percezione della malattia sul “fare quotidiano”, si sono riferiti a criteri uniformi e standardizzati (cfr. pagg. 22 e 23 c.t.u.).
Venendo alla determinazione del risarcimento, sulla scorta di quanto sopra detto, consegue che, applicando i criteri di calcolo dettati dalla tabelle di cui agli artt. 138 e 139
Cod. Ass., tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della lesione (67 anni), alla stessa può essere riconosciuto per l'invalidità permanente un importo pari a € 2.479,79 ed un importo pari a € 3.370,80 per l'inabilità temporanea assoluta, per un totale di € 5.850,59.
Tali valori sono liquidati all'attualità.
Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati deve riconoscersi alla ricorrente anche il cd. lucro cessante.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056,1223,1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso pagina 14 di 16 anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2
c.c.
Quindi, non avendo fornito la ricorrente alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 5.850,59), devalutato all'epoca del fatto (7.2.2017), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat
Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento. Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici
Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione,
l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore: in termini, Cass.23 gennaio
1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, la CP_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata
[...] all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi, nei termini di cui sopra.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della convenuta secondo lo scaglione del valore della domanda, determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, svoltasi esclusivamente in via documentale.
pagina 15 di 16 Analogo criterio della soccombenza segue la liquidazione delle spese del procedimento di a.t.p.
Le spese afferenti alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. 2060/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.850,59, oltre agli Parte_1 interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di rimborso delle spese del giudizio di a.t.p., la somma di € 2.337,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- pone le spese afferenti alla espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Teramo, 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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