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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4558/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. Claudio Blasimme,
contro
( , GIÀ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
appellata
con il patrocinio dell'avv. Anna Tassone.
*
Conclusioni per l'appellante- : Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraiis reiectis, -
riformare integralmente la decisione appellata, dichiarando ed
accertando che il sinistro per cui è causa si è verificato, cosi
come esposto dalla parte appellante, e per responsabilità
esclusiva del Sig. per l'effetto, condannare Parte_2
solidalmente i convenuti-appellati al pagamento in favore del
Sig. della somma di € 4.469,37, così come Parte_1
specificata, ovvero in quell'altra misura dimostrata o ritenuta
equa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto
al soddisfo, oltre quant'altro di legge;
- con vittoria delle
spese della procedura di mediazione (d.lgs. n. 28/10 e succ. mod.
ed integr.) e del presente giudizio e di quello di primo grado,
diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, rimborso forfetario
come per legge, con attribuzione in favore del procuratore
intestatario ex art. 93 c.p.c. e da calcolarsi sulla base del
D.M. n° 55 del 10/03/2014 (G.U. n° 77 del 02/04/2014), nonché
spesa della già espletata CTU”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello di
[...]
avverso la sentenza 1323/2018 del Giudice di Pace di Pt_1
Reggio Calabria, perché infondato in fatto ed in diritto, e per
pagina 2 di 12 l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua
statuizione, con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per l'appellata – Parte_2
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.11.2018,
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1323/2018, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria in data
4.6.2018 (dep. 7.6.2018), che rigettava la richiesta di risarcimento del danno patito dal stesso a causa di un Pt_1
sinistro stradale verificatosi in data 23.2.2009.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 23.2.2009, alle ore 18:30 circa, si trovava a piedi sul viale G. Matteotti di Locri (RC);
- mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva urtato alla mano sinistra dallo specchietto retrovisore esterno dell'autovettura Fiat Punto, TG.
CW146TN, di proprietà e condotta da Parte_2
- a causa dell'impatto riportava lesioni;
pagina 3 di 12 - recatosi presso l'istituto ortopedico I.O.M.I. di Reggio
Calabria gli veniva diagnosticata una “frattura dello
scafoide carpale sx”;
- veniva sottoposto ad intervento chirurgico, da cui guariva dopo circa 210 giorni di cure, conseguendo una invalidità
permanente del 3-4%, oltre ad un “disturbo post-traumatico da stress”;
- le lesioni determinavano un danno biologico temporaneo quantificabile in € 1.000,00 e un danno biologico permanente quantificabile in 4000,00 €;
- le lesioni causavano altresì un danno patrimoniale pari a €
200,00;
− conveniva avanti al Giudice di Pace Parte_2
proprietario e conducente del veicolo investitore e
[...]
società che assicurava il veicolo, Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 5.200,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
- con la sentenza impugnata (n. 1323/2018 del 4.6.2018), il
Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda disponendo la compensazione delle spese di lite;
pagina 4 di 12 - la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva non provata l'effettiva verificazione del sinistro;
citava in appello e Parte_2 Controparte_2
società che assicurava il veicolo, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di mediazione e del doppio grado di giudizio.
In data 8.3.2019, con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
(succeduta ad nel rapporto di
[...] Controparte_2
assicurazione), che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità
dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342
c.p.c. e nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.6.2019, rilevata la regolarità della notifica,
veniva dichiarata la contumacia di Parte_2
Regolarmente istaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.10.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe.
*
1. Sulla prova del sinistro
pagina 5 di 12 Va ribadita l'ammissibilità dell'appello pur se diretto a richiedere una rivalutazione "ex novo" delle prove già raccolte in prime cure e sottoponendo argomentazioni difensive già spese in primo grado.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale
condivide, ha ritenuto compatibile con il dettato dell'art. 342
c.p.c. siffatta modalità di proposizione del gravame (Cass. Ord.
3115/2018).
Non ricorrono quindi i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 248 bis c.p.c.
Entrando nel merito del giudizio, la sentenza va integralmente confermata.
Parte appellante non ha dato prova della verificazione del sinistro.
Vanno, infatti, integralmente confermate le valutazioni effettuate dal giudice di pace, ivi compresa quella di inattendibilità del testimone oculare del sinistro.
Invero va opinato che l'unico teste escusso, ha Tes_1
dichiarato: “ho sentito l'urto che ha interessato il sig. Pt_1
ma non ho visto dove è stato urtato” – verbale Tes_1
udienza del 15.12.2014).
Il testimone non è quindi stato in grado di riferire elementi utili sulla dinamica del fatto, posto che non osservava il teatro pagina 6 di 12 del sinistro né al momento dell'impatto né negli attimi immediatamente precedenti, non potendo apprezzare le condotte effettivamente tenute dall'odierno appellante e dal conducente dell'auto antagonista.
Con la conseguenza che - come è stato correttamente affermato dal primo giudice – il sinistro non può ritenersi effettivamente provato, sulla base della testimonianza resa dal Tes_1
In aggiunta, vi sono ulteriori elementi che fanno ritenere inattendibile la ricostruzione del fatto così come prospettata dall'attore.
In primo luogo va rilevato che l'attore ha riferito di non aver sentito alcun dolore nell'immediatezza della collisione, né si è
recato il giorno steso al pronto soccorso.
Il , in sede stragiudiziale, ha infatti dichiarato che “[…] Pt_1
al momento non avvertivo alcun dolore alla mano. Siccome dopo due
giorni accusavo dolori alla mano sinistra mi recavo dal mio
medico curante dott.ssa per farmi visitare e Persona_1
successivamente mi recavo all'istituto ortopedico” (dichiarazione all'informatore dell'assicurazione - doc. 7 . Pt_1
L'assenza di alcuna sensazione di dolore in presenza di una frattura ossea e il fatto che tale sensazione si sia manifestata solo a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall'evento
(quasi due giorni), va ritenuta contraddittoria con i dati di pagina 7 di 12 comune esperienza, in ragione del tipo di lesione che l'appellante sostiene di aver subito.
Il secondo indizio di scarsa affidabilità del narrato attoreo è
integrato dal fatto che nel documento integrante della cartella clinica relativa al ricovero dell'appellante presso l'Istituto
Ortopedico di Reggio Calabria datato 18.3.2009, alla voce
“anamnesi patologica prossima” viene riportato: “riferisce caduta
dalla moto nel mese di ottobre 2008 con trauma al polso sinistro.
Il giorno dopo per il forte dolore esegue esame radiografico con
referto negativo per frattura dopo circa quattro mesi ripete
l'esame radiografico con referto di frattura dello scafoide”
(doc. 9 – ). Per_2
Orbene, la tipologia e la localizzazione delle lesioni riportate nei due sinistri vanno a porre in significativo dubbio il narrato attoreo (e del testimone ). Tes_1
Né va ritenuta idonea a mutare siffatta prospettazione la valutazione di “mera compatibilità” delle lesioni con la dinamica del sinistro, accertata dal CTU medico legale, trattandosi di un giudizio logicamente successivo alla prova circa l'effettiva verificazione del sinistro nella sua storicità, sicché mancando questo quello perde di efficacia, ben potendosi riferirsi ad un diverso evento con analoga dinamica.
pagina 8 di 12 Inoltre, va evidenziato che le conclusioni rassegnate dal CTU,
anche in seguito alle osservazioni alla CTP di parte convenuta,
non sono complete ed esaustive, sicché l'odierno giudicante ritiene di non condividerle.
In particolare, l'ausiliario non ha chiarito, omettendo completamente di motivare adeguatamente, la presenza di un “callo osseo” riscontrata con l'esame radiografico eseguito in data
25.2.2009, ovvero a distanza di soli due giorni dal sinistro per cui è causa (doc. 8 – ), limitandosi ad affermare in maniera Pt_1
apodittica che “il fatto di un trauma subito al polso sx alcuni
mesi prima dell'incidente per cui è causa, senza frattura, non è
sufficiente, a mio avviso, a disconoscere il nesso di causalità
tra l'incidente stradale subito il 23.2.2009 e la frattura dello
scafoide carpale sx subito dopo il trauma” (risposte alle osservazioni – CTU).
Costituisce dato di comune esperienza che il callo osseo è il tessuto che si forma durante il processo di guarigione di un osso fratturato.
Si sviluppa non prima di una/due settimane dall'evento fratturativo come un callo molle, costituito da cartilagine e tessuto fibroso, e in un tempo che va dalle tre alle sei settimane, si trasforma in callo duro, composto da osso riformato.
pagina 9 di 12 In genere, un callo osseo ben visibile su radiografia si nota dopo circa tre/quattro settimane dalla frattura.
La sua presenza fa quindi fondatamente presumere che al momento dell'entrata presso il pronto soccorso, avvenuta due giorni dopo il sinistro in contesa, sul medesimo punto “interessato”
dall'impatto in odierna contestazione vi fosse una frattura già
in fase di guarigione.
Il fatto che lo stesso , all'atto del ricovero del pronto Pt_1
soccorso, abbia dichiarato di aver subito un trauma al polso sinistro per una caduta dalla moto alcuni mesi prima dell'incidente per cui è causa, costituisce poi un concreto riscontro esterno della presenza del “callo osseo”.
Ne deriva che le lesioni riscontrate dal CTU non sono ricollegabili al sinistro per cui è causa, essendo derivate verosimilmente da altro sinistro, verificatosi in epoca antecedente.
Conclusivamente va condiviso l'approdo valutativo del Giudice di
Pace nel senso del difetto di prova in ordine alla verificazione del sinistro.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*
2. Spese di lite
pagina 10 di 12 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da
€ 1.101 a 5.200 € e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, con decurtazione della fase istruttoria del giudizio di appello, che non ha avuto luogo.
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte di di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1 bis, ai sensi dell'art. 13
comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 e applicabile anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soccombente, trattandosi di causa suscettibile di venire meno in futuro (S.U. 4315/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 1323/2018 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria (dep. 7.6,2018 – proc. n. 363/16 R.G);
pagina 11 di 12 3. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
5. vista la soccombenza dell'appellante accerta la sussistenza delle condizioni per recuperare, a carico di Parte_1
, un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis ex art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Reggio Calabria, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4558/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. Claudio Blasimme,
contro
( , GIÀ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
appellata
con il patrocinio dell'avv. Anna Tassone.
*
Conclusioni per l'appellante- : Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraiis reiectis, -
riformare integralmente la decisione appellata, dichiarando ed
accertando che il sinistro per cui è causa si è verificato, cosi
come esposto dalla parte appellante, e per responsabilità
esclusiva del Sig. per l'effetto, condannare Parte_2
solidalmente i convenuti-appellati al pagamento in favore del
Sig. della somma di € 4.469,37, così come Parte_1
specificata, ovvero in quell'altra misura dimostrata o ritenuta
equa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto
al soddisfo, oltre quant'altro di legge;
- con vittoria delle
spese della procedura di mediazione (d.lgs. n. 28/10 e succ. mod.
ed integr.) e del presente giudizio e di quello di primo grado,
diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, rimborso forfetario
come per legge, con attribuzione in favore del procuratore
intestatario ex art. 93 c.p.c. e da calcolarsi sulla base del
D.M. n° 55 del 10/03/2014 (G.U. n° 77 del 02/04/2014), nonché
spesa della già espletata CTU”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello di
[...]
avverso la sentenza 1323/2018 del Giudice di Pace di Pt_1
Reggio Calabria, perché infondato in fatto ed in diritto, e per
pagina 2 di 12 l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua
statuizione, con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per l'appellata – Parte_2
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.11.2018,
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1323/2018, emessa dal giudice di Pace di Reggio Calabria in data
4.6.2018 (dep. 7.6.2018), che rigettava la richiesta di risarcimento del danno patito dal stesso a causa di un Pt_1
sinistro stradale verificatosi in data 23.2.2009.
All'uopo l'appellante premetteva che:
- in data 23.2.2009, alle ore 18:30 circa, si trovava a piedi sul viale G. Matteotti di Locri (RC);
- mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva urtato alla mano sinistra dallo specchietto retrovisore esterno dell'autovettura Fiat Punto, TG.
CW146TN, di proprietà e condotta da Parte_2
- a causa dell'impatto riportava lesioni;
pagina 3 di 12 - recatosi presso l'istituto ortopedico I.O.M.I. di Reggio
Calabria gli veniva diagnosticata una “frattura dello
scafoide carpale sx”;
- veniva sottoposto ad intervento chirurgico, da cui guariva dopo circa 210 giorni di cure, conseguendo una invalidità
permanente del 3-4%, oltre ad un “disturbo post-traumatico da stress”;
- le lesioni determinavano un danno biologico temporaneo quantificabile in € 1.000,00 e un danno biologico permanente quantificabile in 4000,00 €;
- le lesioni causavano altresì un danno patrimoniale pari a €
200,00;
− conveniva avanti al Giudice di Pace Parte_2
proprietario e conducente del veicolo investitore e
[...]
società che assicurava il veicolo, Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 5.200,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
- con la sentenza impugnata (n. 1323/2018 del 4.6.2018), il
Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda disponendo la compensazione delle spese di lite;
pagina 4 di 12 - la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado riteneva non provata l'effettiva verificazione del sinistro;
citava in appello e Parte_2 Controparte_2
società che assicurava il veicolo, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di mediazione e del doppio grado di giudizio.
In data 8.3.2019, con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
(succeduta ad nel rapporto di
[...] Controparte_2
assicurazione), che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità
dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342
c.p.c. e nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.6.2019, rilevata la regolarità della notifica,
veniva dichiarata la contumacia di Parte_2
Regolarmente istaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.10.2024, la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe.
*
1. Sulla prova del sinistro
pagina 5 di 12 Va ribadita l'ammissibilità dell'appello pur se diretto a richiedere una rivalutazione "ex novo" delle prove già raccolte in prime cure e sottoponendo argomentazioni difensive già spese in primo grado.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale
condivide, ha ritenuto compatibile con il dettato dell'art. 342
c.p.c. siffatta modalità di proposizione del gravame (Cass. Ord.
3115/2018).
Non ricorrono quindi i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 248 bis c.p.c.
Entrando nel merito del giudizio, la sentenza va integralmente confermata.
Parte appellante non ha dato prova della verificazione del sinistro.
Vanno, infatti, integralmente confermate le valutazioni effettuate dal giudice di pace, ivi compresa quella di inattendibilità del testimone oculare del sinistro.
Invero va opinato che l'unico teste escusso, ha Tes_1
dichiarato: “ho sentito l'urto che ha interessato il sig. Pt_1
ma non ho visto dove è stato urtato” – verbale Tes_1
udienza del 15.12.2014).
Il testimone non è quindi stato in grado di riferire elementi utili sulla dinamica del fatto, posto che non osservava il teatro pagina 6 di 12 del sinistro né al momento dell'impatto né negli attimi immediatamente precedenti, non potendo apprezzare le condotte effettivamente tenute dall'odierno appellante e dal conducente dell'auto antagonista.
Con la conseguenza che - come è stato correttamente affermato dal primo giudice – il sinistro non può ritenersi effettivamente provato, sulla base della testimonianza resa dal Tes_1
In aggiunta, vi sono ulteriori elementi che fanno ritenere inattendibile la ricostruzione del fatto così come prospettata dall'attore.
In primo luogo va rilevato che l'attore ha riferito di non aver sentito alcun dolore nell'immediatezza della collisione, né si è
recato il giorno steso al pronto soccorso.
Il , in sede stragiudiziale, ha infatti dichiarato che “[…] Pt_1
al momento non avvertivo alcun dolore alla mano. Siccome dopo due
giorni accusavo dolori alla mano sinistra mi recavo dal mio
medico curante dott.ssa per farmi visitare e Persona_1
successivamente mi recavo all'istituto ortopedico” (dichiarazione all'informatore dell'assicurazione - doc. 7 . Pt_1
L'assenza di alcuna sensazione di dolore in presenza di una frattura ossea e il fatto che tale sensazione si sia manifestata solo a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall'evento
(quasi due giorni), va ritenuta contraddittoria con i dati di pagina 7 di 12 comune esperienza, in ragione del tipo di lesione che l'appellante sostiene di aver subito.
Il secondo indizio di scarsa affidabilità del narrato attoreo è
integrato dal fatto che nel documento integrante della cartella clinica relativa al ricovero dell'appellante presso l'Istituto
Ortopedico di Reggio Calabria datato 18.3.2009, alla voce
“anamnesi patologica prossima” viene riportato: “riferisce caduta
dalla moto nel mese di ottobre 2008 con trauma al polso sinistro.
Il giorno dopo per il forte dolore esegue esame radiografico con
referto negativo per frattura dopo circa quattro mesi ripete
l'esame radiografico con referto di frattura dello scafoide”
(doc. 9 – ). Per_2
Orbene, la tipologia e la localizzazione delle lesioni riportate nei due sinistri vanno a porre in significativo dubbio il narrato attoreo (e del testimone ). Tes_1
Né va ritenuta idonea a mutare siffatta prospettazione la valutazione di “mera compatibilità” delle lesioni con la dinamica del sinistro, accertata dal CTU medico legale, trattandosi di un giudizio logicamente successivo alla prova circa l'effettiva verificazione del sinistro nella sua storicità, sicché mancando questo quello perde di efficacia, ben potendosi riferirsi ad un diverso evento con analoga dinamica.
pagina 8 di 12 Inoltre, va evidenziato che le conclusioni rassegnate dal CTU,
anche in seguito alle osservazioni alla CTP di parte convenuta,
non sono complete ed esaustive, sicché l'odierno giudicante ritiene di non condividerle.
In particolare, l'ausiliario non ha chiarito, omettendo completamente di motivare adeguatamente, la presenza di un “callo osseo” riscontrata con l'esame radiografico eseguito in data
25.2.2009, ovvero a distanza di soli due giorni dal sinistro per cui è causa (doc. 8 – ), limitandosi ad affermare in maniera Pt_1
apodittica che “il fatto di un trauma subito al polso sx alcuni
mesi prima dell'incidente per cui è causa, senza frattura, non è
sufficiente, a mio avviso, a disconoscere il nesso di causalità
tra l'incidente stradale subito il 23.2.2009 e la frattura dello
scafoide carpale sx subito dopo il trauma” (risposte alle osservazioni – CTU).
Costituisce dato di comune esperienza che il callo osseo è il tessuto che si forma durante il processo di guarigione di un osso fratturato.
Si sviluppa non prima di una/due settimane dall'evento fratturativo come un callo molle, costituito da cartilagine e tessuto fibroso, e in un tempo che va dalle tre alle sei settimane, si trasforma in callo duro, composto da osso riformato.
pagina 9 di 12 In genere, un callo osseo ben visibile su radiografia si nota dopo circa tre/quattro settimane dalla frattura.
La sua presenza fa quindi fondatamente presumere che al momento dell'entrata presso il pronto soccorso, avvenuta due giorni dopo il sinistro in contesa, sul medesimo punto “interessato”
dall'impatto in odierna contestazione vi fosse una frattura già
in fase di guarigione.
Il fatto che lo stesso , all'atto del ricovero del pronto Pt_1
soccorso, abbia dichiarato di aver subito un trauma al polso sinistro per una caduta dalla moto alcuni mesi prima dell'incidente per cui è causa, costituisce poi un concreto riscontro esterno della presenza del “callo osseo”.
Ne deriva che le lesioni riscontrate dal CTU non sono ricollegabili al sinistro per cui è causa, essendo derivate verosimilmente da altro sinistro, verificatosi in epoca antecedente.
Conclusivamente va condiviso l'approdo valutativo del Giudice di
Pace nel senso del difetto di prova in ordine alla verificazione del sinistro.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*
2. Spese di lite
pagina 10 di 12 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da
€ 1.101 a 5.200 € e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, con decurtazione della fase istruttoria del giudizio di appello, che non ha avuto luogo.
Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si accerta la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte di di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1 bis, ai sensi dell'art. 13
comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 e applicabile anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soccombente, trattandosi di causa suscettibile di venire meno in futuro (S.U. 4315/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando in grado di appello, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 1323/2018 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria (dep. 7.6,2018 – proc. n. 363/16 R.G);
pagina 11 di 12 3. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del giudizio di appello, che
[...]
vengono liquidate in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...]
vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
5. vista la soccombenza dell'appellante accerta la sussistenza delle condizioni per recuperare, a carico di Parte_1
, un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis ex art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Reggio Calabria, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12