Art. 3.
Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvedera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'erario dello Stato. Fino al completamento delle predette operazioni continuera' a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvedera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'erario dello Stato. Fino al completamento delle predette operazioni continuera' a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.