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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/11/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 903/2023 promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Salvatore Mascolo e Antonio Loy, presso i quali è elett.te domiciliato in Oristano alla Via Francesco Ciusa n. 8,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola,
- resistente -
Oggetto: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A) Accerti e dichiari illegittima l'azione di ripetizione dell'indebito avviata dall' per le causali innanzi riportate;
B) Accerti e dichiari non ripetibili le somme corrisposte al CP_1
ricorrente a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità; C) Per l'effetto voglia condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., a restituire al Controparte_2
ricorrente le somme indebitamente riscosse tramite trattenute mensili a partire dal febbraio 2020; D)
In via subordinata dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.
412/1991; E) In via ancora più subordinata dichiarare che le somme da ripetere vanno determinate al netto delle ritenute fiscali;
F) Condannare l' convenuto in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al pagamento delle spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come
1 per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.10.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo in fatto: CP_1
- di essere titolare di pensione di vecchiaia Cat. VDAI n. 06100022 con decorrenza dal 01.07.2011;
- che, con atto n. OR0962017000113 dell'I.N.P.S., Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione
Provinciale di Oristano, all'esponente era stata conferita la pensione di reversibilità ordinaria della coniuge deceduta Dott.ssa con decorrenza dal 01.10.2017, per un importo Persona_1 equivalente al 60% dell'importo della pensione diretta;
- che, tuttavia, con un primo provvedimento del 04.11.2019, l' sede di Oristano, aveva CP_1
comunicato di aver avviato procedura di recupero delle somme percepite e non dovute (a dire dell' ) sulla pensione ai superstiti n. 50274803 per superamento dei limiti di cumulabilità dei CP_1
redditi posseduti, essendogli stato contestato, in particolare, di aver percepito indebitamente per il periodo ottobre-dicembre 2017 la somma di €. 9.064,74 di cui veniva disposto il recupero in 13 rate mensili di €. 697,29 a partire dal febbraio 2020;
- che, con analogo provvedimento del 23.12.2020, veniva comunicato l'avvio della procedura di recupero, per la stessa motivazione, della somma di €. 22.722,80 relativa all'anno 2018, da recuperare con 35 rate mensili di €. 649,22 a partire dal febbraio 2021;
- che, con provvedimento del 03.11.2021, veniva comunicato l'avvio della procedura di recupero, per la stessa motivazione, della somma di €. 22.722,80 relativa all'anno 2019, da recuperare con 36 rate mensili di €. 617,30 a partire dal febbraio 2021;
- di avere contestato, con nota del 31.03.2022, i provvedimenti di avvio del recupero delle somme sopra descritte, evidenziando, il primo luogo, che il primo provvedimento di recupero (novembre 2019) risultava inviato ad un precedente indirizzo, non più valido, per cui non ne aveva avuto regolare conoscenza e, inoltre, che era illegittima la richiesta di restituzione di somme al lordo e non al netto, precisando, in ogni caso, che le somme erano state percepite in buona fede, essendo noto all' CP_1
che l'esponente percepiva una prestazione pensionistica erogata dallo stesso;
CP_1
- che l' con provvedimento dell'11.05.2023, aveva comunicato l'avvio del procedimento di CP_1
recupero del maggior importo corrisposto sempre per la stessa causale per l'anno 2020 e per l'importo di €. 22.391,92, che era stato trattenuto sulla pensione ai superstiti dalla rata di agosto 2023, con 60 rate
2 mensili di €. 141,72 e, per la somma eccedente le 60 rate (pari ad €. 13.888,72), l' aveva CP_1
comunicato che sarebbe stata effettuata una successiva comunicazione;
- di avere proposto ricorso amministrativo in data 05.06.2023 avverso i provvedimenti di recupero delle somme percepite sulla pensione ai superstiti, rilevando che l'istanza di reversibilità era stata Nu inoltrata tramite il Patronato di Oristano, nella quale, in conformità alle istruzioni di NumeroD_2
compilazione, non erano stati indicati nei redditi del richiedente quelli della pensione percepita dal ricorrente sin dal 2011;
- che l' aveva respinto il ricorso, con deliberazione n. 309 adottata nella seduta del CP_1
21.09.2023.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di reiezione del ricorso, nonché delle trattenute operate dall' sulla pensione di reversibilità, a titolo di indebito CP_1
previdenziale, in quanto l'errore nella concessione era imputabile all' che era a conoscenza del CP_1
trattamento pensionistico di cui il sig. era già titolare dal 2011, né era configurabile alcun dolo da Pt_1 parte dell'accipiens, il quale non poteva sospettare, almeno sino al momento in cui gli era stato contestato l'errore nell'attribuzione del trattamento pensionistico nella misura corrisposta, che il trattamento pensionistico di reversibilità fosse stato concesso in un importo non dovuto. Peraltro,
l'illegittimità dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo era stata affermata anche dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) per violazione dell'Art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea, atteso che la costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento, avente carattere retributivo non occasionale a un lavoratore in buona fede, operato dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, era tale da ingenerare il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme ricevute;
principio valevole, a maggior ragione, nel caso di trattamento pensionistico.
Ha pertanto concluso domandando in via principale al Tribunale di voler accertare e dichiarare illegittima l'azione di ripetizione dell'indebito avviata dall' per le causali innanzi riportate, CP_1 stante l'irripetibilità delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità e, per l'effetto, ha domandato che l' venisse condannato a restituire al ricorrente le CP_1
somme indebitamente riscosse tramite trattenute mensili a partire dal febbraio 2020.
In via subordinata, l'azione avviata dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile CP_1
(almeno parzialmente) ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 412/1991, in quanto nel caso di specie la prima comunicazione di avvio del recupero era avvenuta a novembre del 2019, per gli anni 2017 e
2018, nei quali la prestazione era stata regolarmente effettuata, e, analogamente, nella comunicazione del 23.12.2020 era stato contestato l'indebito per l'anno 2018 ed era stato comunicato l'avvio del recupero a partire dal febbraio 2021, così come con la comunicazione del 03.11.2021 era stata
3 contestata l'indebita percezione previdenziale per l'anno 2019, con inizio del recupero a partire da gennaio 2022.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che venisse accertata l'erroneità della somma calcolata dall'Istituto, almeno per l'anno 2017, in quanto la somma di €. 9.064,74, indicata nel provvedimento di accertamento e recupero del 04.11.2019, era stata erroneamente quantificata al lordo, e non al netto, delle ritenute fiscali.
2 Si è costituito in giudizio l' resistente, contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e CP_1
domandandone il rigetto.
Ha rilevato che gli indebiti erano stati correttamente e tempestivamente notificati in quanto fondati non solo sul superamento dei limiti reddituali conseguenti alla concomitanza tra pensione diretta e pensione di reversibilità, ma dovuti anche alla presenza di ulteriori redditi che avevano contribuito al suddetto superamento e determinato l'emissione delle richieste di restituzione notificate nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 2 legge n. 412/1991. L'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorgeva unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non poteva iniziare a decorrere prima che il titolare avesse comunicato un dato reddituale completo.
Nello specifico, così come indicato nel provvedimento di recupero impugnato, l'indebito era stato determinato in quanto i redditi del ricorrente per gli anni considerati erano risultati eccedenti i limiti di cumulo previsti dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate riguardo ai redditi dichiarati dal ricorrente dal 2018 al 2022; il ricorrente aveva cessato di lavorare nella gestione privata a decorrere dal 07/2011 per la quale aveva in pagamento dalla stessa data la pensione VDAI, percepiva la pensione di reversibilità del coniuge a partire dal 10/2017 e infine era titolare di pensione INARCASSA con decorrenza 12/2021, oltre a percepire ulteriori redditi da terreni e fabbricati.
Doveva pertanto affermarsi la tempestività dei provvedimenti di recupero dell' siccome CP_1
adottati entro la fine dell'anno solare successivo a quello in cui era avvenuta la verifica;
ne conseguiva la ripetibilità dell'indebito, non potendo in tal caso avere alcun rilievo l'assenza di dolo del pensionato, non configurandosi alcun errore addebitabile all' , che aveva avuto contezza solo Controparte_3
in un secondo momento dei diversi dati che concorrevano al monte contributivo sul quale la pensione andava calcolata (dati che il ricorrente aveva l'obbligo di comunicare all' e che quindi l'istituto CP_1
non poteva conoscere autonomamente, trattandosi di redditi diversi dalle pensioni erogate dallo stesso
). CP_1
4 Non avrebbe potuto farsi applicazione del principio di affidamento, in contrasto con i principi che regolano la specifica materia, né della legge n. 412/91, nella parte in cui prevede la sanatoria degli indebiti di natura pensionistica percepiti in buona fede.
D'altro canto, il ricorrente non aveva nemmeno allegato il possesso di redditi inferiori, né aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto a conservare la prestazione già fruita e chiesta dall' in restituzione. CP_1
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata per la discussione e la pronuncia di sentenza all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
4. La domanda proposta del ricorrente è fondata, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. La presente controversia si inserisce nel complesso quadro normativo che disciplina la ripetizione dell'indebito previdenziale, caratterizzato da un regime speciale che deroga ai principi generali di cui all'art. 2033 c.c..
La disciplina di settore è costituita principalmente dal combinato disposto dell'art. 52 della legge
9.03.1989, n. 88 e dall'art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, che stabiliscono un regime differenziato volto a tutelare l'affidamento del pensionato nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede.
In particolare, a mente dell'art. 52 legge n. 88/1989, “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Il comma 2 del citato art. 52 deve essere interpretato, secondo quanto stabilito dell'art. 13, comma
1 della legge n. 412/1991, nel senso che la sanatoria ivi prevista, che esclude la ripetibilità delle somme corrisposte dall' “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo CP_1
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
5 dell'interessato”. La stessa disposizione stabilisce che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Il comma 2 dell'art. 13 continua poi stabilendo che l' procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 13, comma 2, cit., si interpreta nel senso che
“l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati CP_1
dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. n. 3802 del
2019; in applicazione di tali principi, la Corte ha giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata a ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno, considerando quale termine ultimo per procedere al controllo quello del 31.12.2006). Si è ulteriormente specificato che “entro l'anno successivo” l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, cioè CP_1
iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato, e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. n. 13918 del 2021).
Nell'esaminare la ratio della disciplina in esame, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale”, data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (Corte Cost. n. 166 del
1996). Inoltre, è stato escluso che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato appartenga all'ambito degli errori e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della non ripetibilità di cui all'art. CP_1
13, comma 1, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2 (Cass. n. 29689 n. 2024).
Deve pertanto distinguersi l'ipotesi in cui l'istituto previdenziale ab origine eroghi una prestazione in misura superiore a quella dovuta, per un errore riconducibile allo stesso , che sia a conoscenza CP_1
dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, nel qual caso è esclusa la ripetibilità dell'indebito, salvo che sia ravvisabile il dolo dell'accipiens, dall'ipotesi in cui l'indebito derivi da una
6 modifica reddituale dell'interessato, nel qual caso è ammessa la ripetibilità, ma entro il termine di un anno dalla verifica da parte dell'ente dei dati reddituali di cui abbia conoscenza direttamente o tramite le dichiarazioni presentate dall'interessato.
4.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame non è contestato che vi sia stato il superamento della soglia limite prevista nell'Allegato 1 - Tabella F di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (“CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO”), per cui, in relazione agli anni dal 2017 al 2021, avrebbe dovuto applicarsi la riduzione nella percentuale massima del 50 per cento dell'importo della pensione.
L' ha sostenuto che l'indebito fosse dovuto alla presenza di ulteriori redditi che avevano CP_1 contribuito al superamento dei limiti, di cui l' non avrebbe potuto avere conoscenza CP_1
autonomamente, ma solo sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, questa argomentazione non può essere condivisa, atteso che, nel caso qui esaminato,
l'erogazione di somme in eccedenza rispetto all'importo dovuto non si ricollega a redditi dell'interessato non autonomamente conoscibili dall'ente previdenziale, né a sopravvenute modifiche reddituali, bensì a dati reddituali conosciuti dall' fin dall'ottobre 2017, data di decorrenza della CP_1 pensione di reversibilità riconosciuta all'odierno ricorrente.
Difatti, è pacifico e documentato che l' era a conoscenza della pensione VDAI percepita dal CP_1
ricorrente dal 2011, che già da sola comportava il superamento dei limiti previsti dalla Tabella F della
L. 335/1995, come emerge per tabulas dal contenuto delle comunicazioni di indebito emesse dall' nelle quali viene indicato l'importo dei redditi da pensione risultanti dal Casellario CP_1
centrale dei pensionati relativi agli anni in contestazione, di per sé superiore alla soglia di legge (€
32.622,85 per il 2017; € 32.982,30 per il 2018; € 33.345,65 per il 2019; € 33.479,55 per il 2020; €
33.512,70 per il 2021), anche senza considerare gli ulteriori redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate.
D'altronde, dalla certificazione ritualmente prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che l'importo della pensione Categoria VDAI n. 06100022 nell'anno 2018 è stato di complessivi € 36.461,28 netti.
Sicché l'errore nella liquidazione della prestazione erogata in misura superiore a quella dovuta è imputabile all' in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, CP_1 trattandosi di prestazioni previdenziali entrambe a carico dell' l' era nelle condizioni di CP_1 CP_1
verificare la sussistenza delle condizioni per beneficiare, e in che misura, del trattamento di reversibilità.
Per quanto riguarda invece la prestazione a carico di , la stessa ha avuto inizio con CP_4
decorrenza dal dicembre 2021, ovverosia da un periodo successivo a quello in contestazione (l' CP_1
ha infatti iniziato ad applicare la decurtazione corretta da gennaio 2022), per cui neppure tale modifica
7 reddituale può avere avuto alcuna incidenza concreta nel caso di specie.
Né è configurabile - invero non è stato neppure allegato dall' resistente - il dolo da parte CP_1 dell'accipiens, il quale non poteva sapere che il trattamento pensionistico di reversibilità fosse stato concesso in un importo superiore a quello dovuto, prima di ricevere la formale contestazione di indebito.
Al riguardo, il ricorrente ha contestato il ricevimento da parte sua del primo provvedimento del
04.11.2019, con cui l' sede di Oristano, gli aveva comunicato di aver avviato procedura di CP_1
recupero delle somme percepite e non dovute, in quanto inviato a un indirizzo non più attuale. A fronte di tale contestazione, l'ente previdenziale non ha dimostrato la rituale comunicazione all'interessato della prima nota del novembre 2019.
Non è invece contestato il ricevimento del provvedimento del 23.12.2020, con cui è stato comunicato l'avvio della procedura di recupero della somma di €. 22.722,80 relativa all'anno 2018, tramite Pec ricevuta in data 24.12.2020.
Sennonché, tale circostanza non è sufficiente a ritenere univocamente provato il dolo con riferimento alla percezione degli importi erogati l'anno successivo, riguardando tale comunicazione unicamente l'importo percepito in eccesso dal 1.01.2018 al 31.12.2018.
Per completezza si consideri che, quand'anche non si ritenesse configurabile un errore imputabile all' rilevante ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge n. 412/1991, sarebbe maturata in ogni CP_1
caso la decadenza di cui al comma 2 dello stesso art. 13, in quanto l' era a conoscenza dei CP_1
redditi da pensione del ricorrente causalmente rilevanti per il superamento dei limiti fin dall'anno di riferimento, senza che assuma concreta rilevanza, nel caso in esame, la presentazione solo nell'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione dei redditi.
4.3. In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata e dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità in favore del ricorrente nel periodo in contestazione dal 2017 al 2021 e, per l'effetto, l' deve CP_1
essere condannato alla restituzione delle somme già trattenute, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singola trattenuta fino al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza
8 disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità in favore del ricorrente nel periodo in contestazione dal 2017 al 2021 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle CP_1
somme già trattenute, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singola trattenuta fino al saldo;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1
in favore del ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi € 6.158,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 6.115,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 4/11/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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